§ 9.4.21 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 781.
Regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:26/04/2004
Numero:781


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 9.4.21 – Regolamento 26 aprile 2004, n. 781.

Regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

(G.U.U.E. 27 aprile 2004, n. L 123).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, in particolare l'articolo 139,

     visto il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario,

     visto il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (nel prosieguo «il regolamento») stabilisce che deve essere prelevata una tassa per le domande internazionali basate su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario depositata presso l'Ufficio.

     (2) L'articolo 154 del regolamento stabilisce che per la conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid si applicano mutatis mutandis gli articoli da 108 a 110, e in particolare l'articolo 109, paragrafo 1, prevede che la richiesta di conversione è considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di conversione.

     (3) L'articolo 139, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che l'importo delle tasse da versare all'ufficio deve essere determinato in modo che le entrate corrispondenti consentono di assicurare l'equilibrio del bilancio dell'Ufficio.

     (4) Gli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento stabiliscono che le tasse vanno pagate all'Ufficio internazionale conformemente alle sue regole di pagamento.

     (5) L'articolo 139, paragrafo 3 del regolamento stabilisce che il regolamento relativo alle tasse è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 158.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è modificato come segue:

     1) L'articolo 2, punto 20 è sostituito dal seguente testo (in EUR):

«20. Tassa per la conversione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario [articolo 109, e articolo 154 Regola 45, e regola 126]

a) in una domanda di marchio nazionale

b) in una designazione di uno Stato membro in virtù dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid

200»

 

     2) Alla fine dell'articolo 2 è aggiunto quanto segue (in EUR):

«31. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [articolo 142]

300»

 

     3) All'articolo 2, paragrafo 3, punto 3 e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) i riferimenti all'ECU sono sostituiti da riferimenti all'Euro.

     4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

     «Art. 6. Valute.

     Tutti i pagamenti, effettuati secondo i metodi di pagamento consentiti dal Presidente in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, sono fatti in Euro.»

     5) Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti nuovi articoli 11, 12, 13 e 14:

     «Art. 11. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

     1. Coloro che presentano una domanda internazionale che designa la Comunità europea sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

     2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa la Comunità europea presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

     3. L'ammontare della tassa di cui ai paragrafi 1 o 2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

     a) per un marchio individuale: 1 875 EUR più, se del caso, 400 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza,

     b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 3 675 EUR più, se del caso, 800 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.

Art. 12. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

     1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione della Comunità europea conformemente all'articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo di Madrid.

     2. L'ammontare della tassa di cui al paragrafo 1 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in applicazione della regola 35, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione comune all'Intesa e al Protocollo di Madrid, dei seguenti importi:

     a) per un marchio individuale: 2 300 EUR più, se del caso, 500 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza,

     b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 4 800 EUR più, se del caso, 1 000 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza.

Art. 13. Rimborso delle tasse in caso di rifiuto della protezione.

     1. Se il rifiuto non concerne tutti i prodotti e i servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4 o dell'articolo 151, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 40/94 è

     a) nel caso di un marchio individuale: 1 100 EUR più 200 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale, oltre la terza,

     b) nel caso di un marchio collettivo: 2 200 EUR più 400 EUR per ciascuna classe prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale, oltre la terza.

     2. Se il rifiuto riguarda soltanto parte dei prodotti e servizi contenuti nella designazione della Comunità europea, l'ammontare della tassa da rimborsare ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 4 o dell'articolo 151, paragrafo 4 del regolamento è pari a 50 % della differenza delle tasse per le classi di prodotti e servizi pagate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e le tasse per le classi di prodotti e servizi che si sarebbero dovute pagare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del presente regolamento se la designazione della Comunità europea avesse compreso soltanto quei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale rimane protetta nella Comunità europea.

     3. Il rimborso è effettuato una volta trasmessa all'Ufficio internazionale la comunicazione di cui alla regola 113, paragrafo 2, lettere da b) a d) o alla regola 115, paragrafo 3, lettere da b) a d) e 4 del regolamento n. 2868/95 della Commissione.

     4. Il rimborso è versato al titolare della registrazione internazionale o al suo rappresentante.

Art. 14.

     Gli articoli da 1 a 10 non si applicano alla tassa individuale da versarsi all'Ufficio internazionale.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore il Protocollo di Madrid in relazione alla Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.