§ 9.4.49 - Regolamento 14 ottobre 2005, n. 1687.
Regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:14/10/2005
Numero:1687


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.49 - Regolamento 14 ottobre 2005, n. 1687.

Regolamento (CE) n. 1687/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda l’adattamento di alcune tasse (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 15 ottobre 2005, n. L 271).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, in particolare l’articolo 139, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 139, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 stabilisce che l’importo delle tasse da versare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (qui di seguito denominato «l’Ufficio») sia determinato in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti ad equilibrarne il bilancio.

      (2) Si prevede un considerevole aumento a medio termine delle entrate dell’Ufficio, in particolare a causa del versamento delle tasse di rinnovo per i marchi comunitari.

      (3) L’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi approvata con decisione 2003/793/CE del Consiglio (qui di seguito denominato «protocollo di Madrid») e la gestione elettronica della procedura di registrazione dovrebbero semplificare la procedura e ridurne i costi. Anche l’efficace gestione dell’Ufficio comporterà una riduzione delle spese.

      (4) Di conseguenza, una riduzione delle tasse appare una misura atta a garantire l'equilibrio di bilancio necessario, favorendo nel contempo l'accesso al sistema da parte degli utenti. Va notato tuttavia che una relativa eccedenza è sempre giustificata, poiché consente di far fronte a situazioni più o meno impreviste e di evitare un deficit non auspicabile.

      (5) È quindi opportuno modificare le tasse in modo da ridurne il gettito complessivo di circa 35-40 milioni di EUR all’anno. Tale riduzione dovrà essere suddivisa tra la tassa di deposito e di registrazione da una parte e la tassa di rinnovo dall’altra. Occorre inoltre prevedere una riduzione della tassa di deposito per le domande presentate per via elettronica.

      (6) L’evoluzione dei principali indicatori sarà seguita regolarmente per garantire l’equilibrio tra entrate e spese.

      (7) Occorre quindi modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione.

      (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme d’esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

     1) La tabella dell’articolo 2 è modificata nel modo seguente:

     a) Il punto 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] 900»;

     b) è inserito il seguente punto 1 ter:

     «1ter. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera a)] 750»;

     c) i punti da 2 a 4 sono sostituiti dal testo seguente:

     «2. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 26, paragrafo 2; regola 4, lettera b)] 150

     3. Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera a) e regola 42] 1 300

     4. Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 26, paragrafo 2 e articolo 64, paragrafo 3; regola 4, lettera b) e regola 42] 300»;

     d) i punti da 7 a 10 sono sostituiti dal testo seguente:

     «7. Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera a)] 850

     8. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 45; regola 23, paragrafo 1, lettera b)] 150

     9. Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera a) e regola 42] 1 700

     10. Tassa di registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 45 e articolo 64, paragrafo 3; regola 23, paragrafo 1, lettera b) e regola 42] 300».

     e) i punti da 12 a 15 sono sostituiti dal testo seguente:

     «12. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] 1 500

     12bis. Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale per via elettronica [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera a)] 1 350

     13. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio individuale [articolo 47, paragrafo 1; regola 30, paragrafo 2, lettera b)] 400

     14. Tassa di base per il rinnovo della registrazione, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2 lettera a) e regola 42] 3 000

     15. Tassa per il rinnovo della registrazione per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza, relativa ad un marchio collettivo [articolo 47, paragrafo 1 e articolo 64, paragrafo 3; regola 30, paragrafo 2, lettera b) e regola 42] 800»

     2) All’articolo 5, paragrafo 1, sono soppresse le lettere b) e c).

     3) L’articolo 8 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1 sono soppresse le lettere b) e c);

     b) al paragrafo 3, lettera a), sono soppressi i punti i) e iii).

     4) All'articolo 11, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     «a) per un marchio individuale: 1 450 EUR, più, se del caso, 300 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza;

     b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più, se del caso, 600 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre terza.»

     5) All’articolo 12, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     «a) per un marchio individuale: 1 200 EUR, più 400 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

     b) per un marchio collettivo di cui alla regola 121, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione: 2 700 EUR, più 800 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»

     6) All’articolo 13, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     «a) per un marchio individuale: 850 EUR, più 150 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale;

     b) per un marchio collettivo: 1 700 EUR, più 300 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza contenuti nella registrazione internazionale.»

 

          Art. 2.

     In caso di variazione degli importi delle tasse di cui agli articoli 2, 11 e 12, si applica il seguente regime transitorio:

     1) L’importo della tassa da versare per il deposito di una domanda di marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del ricevimento della domanda ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a) o b) del regolamento (CE) n. 40/94.

     2) L’importo della tassa da versare per la registrazione di un marchio comunitario, incluse eventualmente le tasse per le classi di prodotti e servizi oltre la terza, è quello fissato dal regolamento in vigore al momento dell’invio della notifica di cui alla regola 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.

     3) L’importo della tassa da versare per la presentazione di un’altra domanda o la formazione di un altro atto è quello fissato dal regolamento in vigore al momento del pagamento.

     4) L’importo delle tasse di cui agli articoli 11 e 12 è quello fissato in conformità al regolamento di esecuzione comune all’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e al protocollo relativo a tale accordo.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.