§ 8.4.75 – Regolamento 5 marzo 2004, n. 415.
Regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:05/03/2004
Numero:415


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.4.75 – Regolamento 5 marzo 2004, n. 415.

Regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 marzo 2004, n. L 68).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato COSS.

     (2) Il comitato COSS è incaricato di accentrare i compiti dei comitati istituiti ai sensi della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.

     (3) Tutta la nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima deve prevedere il ricorso al comitato COSS.

     (4) L'articolo 6 della direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità  stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio. Il suddetto comitato è stato sostituito dal comitato COSS per effetto del regolamento (CE) n. 2099/2002.

     (5) L'articolo 28 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato.

     (6) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS.

     (7) L'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS.

     (8) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2099/2002, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento è modificato al fine di inserirvi la menzione degli atti comunitari che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS, entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento stesso.

     (9) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima,

 

     HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Le seguenti lettere sono aggiunte all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002:

     «p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità;

     q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

     r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi;

     s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.