§ 6.2.193 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 782.
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:14/04/2003
Numero:782


Sommario
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Campo di applicazione
Art. 4.  Divieto di applicare composti organostannici che agiscono come biocidi
Art. 5.  Divieto della presenza di composti organostannici che agiscono come biocidi
Art. 6.  Ispezione e certificazione
Art. 7.  Controllo dello Stato di approdo
Art. 8.  Adeguamenti
Art. 9.  Comitato
Art. 10.  Valutazione
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 6.2.193 - Regolamento 14 aprile 2003, n. 782.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

(G.U.U.E. 9 maggio 2003, n. L 115).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità è seriamente preoccupata per gli effetti ambientali nocivi dei composti organostannici usati come sistemi antivegetativi sulle navi, in particolare dei rivestimenti a base di tributile (TBT).

     (2) Una convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS) è stata adottata il 5 ottobre 2001 in una conferenza diplomatica (conferenza AFS) svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la partecipazione di Stati membri della Comunità.

     (3) La convenzione AFS è una convenzione quadro che consente il divieto dei sistemi antivegetativi nocivi usati sulle navi secondo modalità ben definite e nel rispetto del principio di precauzione enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.

     (4) Allo stato attuale, la convenzione AFS vieta soltanto l'applicazione dei composti organostannici sulle navi.

     (5) La convenzione AFS prevede date di applicazione fisse: 1° gennaio 2003 per il divieto di applicazione dei composti organostannici sulle navi e 1° gennaio 2008 per la rimozione dei composti organostannici dalle navi.

     (6) La convenzione AFS entrerà in vigore soltanto 12 mesi dopo la sua ratifica da parte di almeno 25 Stati che rappresentano almeno il 25 % del tonnellaggio mondiale.

     (7) Gli Stati membri dovrebbero ratificare la convenzione AFS quanto prima.

     (8) Gli Stati membri dovrebbero essere posti nella migliore posizione possibile per ratificare celermente la convenzione AFS. Gli eventuali ostacoli che possano impedire tale ratifica dovrebbero essere rimossi.

     (9) La conferenza AFS, considerando che il tempo restante prima del 1° gennaio 2003 può non essere sufficiente a consentire l'entrata in vigore della convenzione AFS e auspicando l'effettiva cessazione dell'uso di composti organostannici nelle navi a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella risoluzione n. 1 della conferenza AFS ha chiesto agli Stati membri dell'IMO di adoperarsi al massimo per poter attuare la convenzione AFS in via d'urgenza e ha invitato l'industria del settore ad astenersi dall'immettere sul mercato, vendere e applicare composti organostannici a tale data.

     (10) Come risultato immediato della conferenza AFS, la Commissione ha adottato la direttiva 2002/62/CE, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione nel mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) al fine di vietare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'immissione sul mercato e l'uso di composti organostannici nei sistemi antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

     (11) Tenuto conto della risoluzione n. 1 della conferenza AFS, sono necessari ulteriori provvedimenti per attuare le misure relative ai composti organostannici onde garantire il divieto totale dei rivestimenti a base di TBT sulle navi in tutta la Comunità e nei mari circostanti alle date indicate nella convenzione AFS.

     (12) Un regolamento rappresenta lo strumento giuridico opportuno in quanto impone agli armatori e agli Stati membri, direttamente e in un breve periodo di tempo, requisiti precisi da attuare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità. Il presente regolamento, che dovrebbe unicamente mirare a vietare i composti organostannici, non dovrebbe rappresentare un duplicato della convenzione AFS.

     (13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) previste nella direttiva 76/79/CEE.

     (14) A livello comunitario non dovrebbero essere ammesse incertezze circa il divieto totale dei rivestimenti a base di TBT attivo; l'industria della navigazione mondiale, che deve programmare la manutenzione delle proprie navi, dovrebbe essere chiaramente e tempestivamente informata del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le navi le cui carene sono rivestite da sostanze a base di TBT attivo non potranno più approdare nei porti comunitari.

     (15) I paesi terzi, in particolare se non beneficiano del valore aggiunto di un regolamento sovranazionale, potrebbero avere difficoltà tecnico-giuridiche nell'imporre, tramite la legislazione nazionale, il divieto di applicare rivestimenti a base di TBT alle proprie navi dalla data di entrata in vigore del divieto conformemente al presente regolamento. L'attuazione del divieto di applicazione di rivestimenti a base di TBT di cui al presente regolamento dovrebbe pertanto essere sospesa per le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, durante un periodo interinale che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata in vigore della convenzione AFS.

     (16) Gli Stati di bandiera che hanno vietato l'uso di rivestimenti a base di TBT sulle proprie navi hanno un interesse economico a fare in modo che la convenzione AFS entri in vigore quanto prima, in modo da assicurare condizioni equivalenti a livello mondiale. Il presente regolamento, che vieta quanto prima a tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro di applicare rivestimenti a base di TBT, dovrebbe costituire per gli Stati di bandiera un incentivo a ratificare la convenzione AFS.

     (17) Le definizioni utilizzate e i requisiti imposti dal presente regolamento dovrebbero basarsi quanto più possibile su quelli utilizzati nella convenzione AFS.

     (18) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato anche alle navi che operano sotto l'autorità di uno Stato membro per garantire la sua applicazione anche alle piattaforme off shore. Esso non dovrebbe essere applicato alle navi da guerra o ad altre navi dello Stato in quanto esse sono già adeguatamente disciplinate dalla convenzione AFS.

     (19) Il divieto di applicare, a decorrere dal 1° luglio 2003, rivestimenti a base di TBT attivo su tutte le navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato membro e il cui sistema antivegetativo sia stato applicato, modificato o sostituito dopo tale data dovrebbe costituire per l'industria della navigazione un incentivo ad attuare la raccomandazione contenuta nella risoluzione n. 1 della conferenza AFS.

     (20) È opportuno stabilire lo stesso regime di ispezione e certificazione di quello contenuto nella convenzione AFS. In base al presente regolamento, tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, indipendentemente dalla natura del viaggio, dovrebbero essere sottoposte ad ispezione, mentre le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t dovrebbero soltanto essere provviste di una dichiarazione di conformità al presente regolamento o alla convenzione AFS. La Comunità dovrebbe avere il diritto di introdurre un regime di ispezione armonizzato per queste navi se ciò risultasse necessario in una fase successiva.

     (21) Non è necessario prevedere dichiarazioni o ispezioni specifiche per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri in quanto tali navi, principalmente unità da diporto e pescherecci, saranno adeguatamente disciplinate dalle disposizioni della direttiva 76/769/CEE.

     (22) I certificati e i documenti rilasciati in base al presente regolamento nonché i certificati AFS e le dichiarazioni AFS rilasciati dalle parti contraenti della convenzione AFS dovrebbero essere riconosciuti.

     (23) Nel caso in cui la convenzione AFS non fosse entrata in vigore al 1° gennaio 2007, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare opportuni provvedimenti per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità al presente regolamento, nonché misure per il controllo dell'attuazione delle disposizioni dello stesso.

     (24) Il regime più opportuno per il controllo dell'attuazione del divieto dei rivestimenti a base di TBT sulle navi e dei requisiti della convenzione AFS è quello figurante nella direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo); al momento opportuno si dovranno apportare modifiche a tale direttiva. Considerando lo specifico ambito di applicazione di tale direttiva, durante il periodo interinale si dovrebbero applicare disposizioni equivalenti alle navi battenti la bandiera di uno Stato membro.

     (25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (26) Per valutare il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio e proporre, se necessario, appropriate modifiche al regolamento.

     (27) L'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere tale da consentire l'effettivo divieto dei composti organostannici sulle navi quanto prima possibile,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Obiettivo

     Il presente regolamento mira a ridurre o ad eliminare gli effetti nocivi per l'ambiente marino e la salute umana provocati dai composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro, e delle navi, indipendentemente dalla bandiera, in entrata o in uscita dai porti degli Stati membri.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «sistema antivegetativo»: ogni rivestimento, vernice, trattamento della superficie, superficie o dispositivo usato su una nave per controllare o prevenire la fissazione di organismi indesiderabili;

     2) «stazza lorda»: la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all'allegato 1 della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, o di qualsiasi altra convenzione successiva;

     3) «lunghezza»: la lunghezza secondo la definizione della convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, modificata dal protocollo del 1988, o di qualsiasi convenzione successiva;

     4) «nave»: un'unità di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marino e comprendente aliscafi, veicoli su cuscino d'aria, sommergibili, natanti, piattaforme fisse o galleggianti, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units - FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units - FPSO); 5) «convenzione AFS»: la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata il 5 ottobre 2001, indipendentemente dalla sua entrata in vigore;

     6) «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

     7) «certificato AFS»: il certificato rilasciato alle navi conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 alla convenzione AFS o, durante il periodo interinale, un certificato rilasciato secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, quando è rilasciato dall'amministrazione di qualsiasi Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto;

     8) «dichiarazione AFS»: una dichiarazione redatta in base alle disposizioni dell'allegato 4 alla convenzione AFS o, durante il periodo interinale, una dichiarazione sottoscritta dall'armatore o da un suo rappresentante autorizzato conforme al modello di cui all'allegato III del presente regolamento;

     9) «dichiarazione di conformità AFS»: un documento che attesta la conformità all'allegato 1 della convenzione AFS, rilasciato da un organismo riconosciuto per conto dell'amministrazione di uno Stato membro;

     10) «periodo interinale»: il periodo che inizia il 1° luglio 2003 e che termina alla data di entrata in vigore della convenzione AFS.

 

          Art. 3. Campo di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica:

     a) alle navi battenti la bandiera di uno Stato membro;

     b) alle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro, ma che operano sotto l'autorità di uno Stato membro, e

     c) alle navi in approdo ad un porto o ad un terminale off shore di uno Stato membro, ma che non rientrano nelle tipologie di cui alle lettere a) o b).

     2. Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra, alle unità ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e adibite per il momento esclusivamente a servizi governativi non commerciali.

 

          Art. 4. Divieto di applicare composti organostannici che agiscono come biocidi

     Dal 1° luglio 2003 non si possono applicare o riapplicare sulle navi sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi.

     Tuttavia, durante il periodo interinale, tale disposizione si riferisce soltanto alle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b).

 

          Art. 5. Divieto della presenza di composti organostannici che agiscono come biocidi

     1. Non è ammessa la presenza di composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi applicati alle carene o alle parti e superfici esterne delle navi, che sono state autorizzate a battere la bandiera di uno Stato membro a decorrere dal 1° luglio 2003, e il cui sistema antivegetativo sia stato applicato, modificato o sostituito dopo tale data, salvo se tali navi sono provviste di un rivestimento che forma una barriera a tali composti e ne impedisce il rilascio da parte del sistema antivegetativo sottostante non conforme.

     2. Dal 1° gennaio 2008, le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non usano composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi applicati alle carene o alle parti e superfici esterne oppure sono provviste di un rivestimento che forma una barriera a tali composti impedendone il rilascio da parte del sistema antivegetativo sottostante non conforme.

     3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle piattaforme fisse e galleggianti, alle unità galleggianti di stoccaggio e alle unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico costruite prima del 1° luglio 2003 che non si trovano in bacini di carenaggio a tale data o successivamente.

 

          Art. 6. Ispezione e certificazione

     1. Per l'ispezione e la certificazione delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro si applica quanto segue:

     a) conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, a decorrere dal 1° luglio 2003, le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico sono sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi.

     b) Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico, sono provviste di una dichiarazione AFS a dimostrazione della conformità agli articoli 4 e 5.

     Se necessario la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per tali navi.

     c) Per garantire la conformità al presente regolamento gli Stati membri possono stabilire misure opportune per le navi non soggette alle disposizioni delle lettere a) e b).

     2. Per il riconoscimento dei certificati, delle dichiarazioni e degli attestati di conformità si applica quanto segue:

     a) A decorrere dal 1° luglio 2003, gli Stati membri riconoscono ogni certificato AFS.

     b) Fino a un anno dopo la data di cui al punto a), gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione di conformità AFS.

     c) A decorrere dal 1° luglio 2003 gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione AFS.

     Tali dichiarazioni sono corredate di adeguata documentazione (ad esempio, una ricevuta d'acquisto della vernice o una fattura di un'impresa) o recano un'adeguata approvazione.

     3. Se alla data del 1° gennaio 2007 la convenzione AFS non è entrata in vigore, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, adotta appropriate disposizioni per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all'articolo 5.

 

          Art. 7. Controllo dello Stato di approdo

     Durante il periodo interinale, gli Stati membri applicano alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t e battenti la bandiera di uno Stato membro disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/21/CE. Per le ispezioni e l'accertamento di infrazioni, gli Stati membri fanno riferimento alle disposizioni dell'articolo 11 della convenzione AFS.

     Se la convenzione AFS non è entrata in vigore al 1° gennaio 2007, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, stabilisce procedure appropriate per tali controlli.

 

          Art. 8. Adeguamenti

     Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita, i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e/o agli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'IMO in relazione dell'articolo 11 della convenzione AFS, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

 

          Art. 9. Comitato

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, in prosieguo denominato «il comitato COSS».

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato COSS adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 10. Valutazione

     Entro il 10 maggio 2004 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di ratifica della convenzione AFS e fornisce informazioni sulla misura in cui i composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi sono ancora usati nelle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro, dirette a/o provenienti da porti comunitari. Alla luce di tale relazione, la Commissione può proporre, se necessario, modifiche per garantire una riduzione accelerata del contributo delle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro alla presenza di composti antivegetativi nocivi nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

Norme di ispezione e certificazione dei sistemi antivegetativi

delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro

 

     1. Ispezioni

     1.1. A decorrere dal 1° luglio 2003 le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico sono soggette alle ispezioni qui di seguito specificate:

     a) un'ispezione iniziale prima che la nave sia messa in servizio o quando la nave è per la prima volta immessa in un bacino di carenaggio per l'applicazione dei sistemi antivegetativi;

     b) un'ispezione al momento della sostituzione o della modifica dei sistemi antivegetativi. Tali ispezioni devono essere comprovate dal certificato prescritto al punto 2.1.

     1.2. L'ispezione deve essere tale da garantire che il sistema antivegetativo della nave è del tutto conforme agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

     1.3. Le ispezioni sono effettuate da funzionari debitamente autorizzati dall'amministrazione dello Stato membro o di un altro Stato membro o di una parte contraente alla convenzione AFS, oppure da un ispettore all'uopo nominato da una di tali amministrazioni oppure da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'amministrazione.

     1.4. Salva diversa disposizione del presente regolamento, per le ispezioni di cui al punto 1.1 gli Stati membri seguono i requisiti riportati nell'allegato 4 alla convenzione AFS e le linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 101(48) adottata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO l'11 ottobre 2002.

 

     2. Certificazione

     2.1. Al termine dell'ispezione di cui al punto 1.1, lettera a), oppure b), uno Stato membro che non è ancora parte contraente alla convenzione AFS rilascia un certificato conforme al modello riportato nell'allegato II. Uno Stato membro che è parte contraente alla convenzione AFS rilascia un certificato AFS.

     2.2. Uno Stato membro può accettare una dichiarazione di conformità AFS a titolo di dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Al più tardi un anno dopo la data menzionata al punto 1.1 un certificato di cui al punto 2.1 sostituisce tale dichiarazione AFS.

     2.3. Gli Stati membri prescrivono che una nave di cui al punto 1.1 sia provvista di un certificato rilasciato conformemente al punto 2.1.

     2.4. Ai fini della certificazione di cui al punto 2.1, gli Stati membri seguono le norme di cui all'allegato 4 della convenzione AFS.

 

 

ALLEGATO II

Formulari del certificato e registro dei sistemi antivegetativi

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Dichiarazione relativa al sistema antivegetativo delle navi di lunghezza

pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 tonnellate

 

     (Omissis)