§ 7.3.128 - Direttiva 9 luglio 2002, n. 62.
Direttiva n. 2002/62/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico per la nona volta l’allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:09/07/2002
Numero:62


Sommario
Art. 1.      L’allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come indicato nell’allegato alla presente direttiva
Art. 2.      Gli Stati membri adottano e pubblicano i provvedimenti necessari ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. I provvedimenti [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.3.128 - Direttiva 9 luglio 2002, n. 62.

Direttiva n. 2002/62/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico per la nona volta l’allegato I alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici). Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione, in particolare l’articolo 2, lettera a), inserito in virtù della direttiva 89/678/CEE del Consiglio,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 1999/51/CE della Commissione, che adegua per la quinta volta l’allegato I alla direttiva 76/769/CEE, vieta l’uso di composti organostannici in prodotti antivegetativi da applicare sulle carene di imbarcazioni di lunghezza inferiore a venticinque metri e di imbarcazioni di qualsiasi lunghezza utilizzate prevalentemente nelle vie di navigazione interna. La direttiva 1999/51/CE invita ad operare una revisione delle prescrizioni relative ai composti organostannici utilizzati nei prodotti antivegetativi tenendo pienamente conto degli sviluppi occorsi all’interno dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e, in particolare, dell’appello del comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’IMO a vietare a livello mondiale l’applicazione di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a partire dal 1° gennaio 2003.

     (2) Studi scientifici hanno messo in evidenza il fatto che alcuni sistemi antivegetativi utilizzati sulle navi comportano un rischio sostanziale per l’ambiente acquatico. La convenzione internazionale dell’IMO sulla limitazione dei sistemi antivegetativi dannosi per l’ambiente, sulla quale si è raggiunto un accordo alla conferenza diplomatica dell’IMO dell’ottobre 2001, include il divieto, a partire dal 1° gennaio 2003, di applicare o riapplicare alle navi composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi.

     (3) Il divieto di applicare o riapplicare composti organostannici influisce direttamente sul funzionamento del mercato interno dei composti organostannici ed è quindi necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in tale settore e modificare di conseguenza l’allegato I alla direttiva 76/769/CEE e, in particolare, la direttiva 1999/51/CE.

     (4) Il Parlamento europeo ed il Consiglio elaboreranno un regolamento riguardante le misure relative alle imbarcazioni trattate con composti organostannici.

     (5) La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda le imbarcazioni da diporto, che saranno soggette alle stesse restrizioni previste per le altre imbarcazioni.

     (6) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio e dalle direttive specifiche basate su quest’ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE e la direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.

     (7) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie relative all’utilizzo di composti organostannici nelle materie plastiche destinate a venire a contatto con prodotti alimentari contenute nella direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE.

     (8) Le prescrizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L’allegato I alla direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico come indicato nell’allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano i provvedimenti necessari ad uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. I provvedimenti da essi adottati saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2003.

     I provvedimenti adottati dagli Stati membri devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere provvisti di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri possono decidere in merito alle modalità di elaborazione di tale riferimento.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

Nell’allegato I alla direttiva 76/769/CEE, il punto 21 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).