§ 5.4.170 - Direttiva 29 aprile 1999, n. 38.
Direttiva n. 1999/38/CE Consiglio del che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:29/04/1999
Numero:38


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      La direttiva n. 78/610/CEE è abrogata a partire dal 29 aprile 2003.
Art. 3.      Sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili la Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente direttiva, può presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 aprile 2003. Essi ne informano [...]
Art. 5.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 5.4.170 - Direttiva 29 aprile 1999, n. 38.

Direttiva n. 1999/38/CE Consiglio del che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni.

(G.U.C.E. 1 giugno 1999, n. L 138).

 

 

Art. 1.

     La direttiva n. 90/394/CEE, è modificata come segue:

     1) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva n. 83/477/CEE, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro."

     2) All'articolo 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:

     "a bis) per 'agente mutageno' si intende:

     i) una sostanza che risponde ai criteri di classificazione nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell'allegato VI della direttiva n. 67/548/CEE;

     ii) un preparato costituito da una o più delle sostanze di cui al punto i) allorché la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti previsti in materia di limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nella categoria 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito:

     - nell'allegato l della direttiva n. 67/548/CEE, o

     - nell'allegato l della direttiva n. 88/379/CEE nel caso in cui le sostanze o le sostanze non figurino nell'allegato l della direttiva n. 67/548/CEE o vi figurino senza limiti di concentrazione;".

     3) All'articolo 1, paragrafo 1; all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo trattino, nonché paragrafo 4; all'articolo 5, paragrafo 5, lettere c), d), e) e j); all'articolo 6, lettere a) e b); all'articolo 10, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera a); all'articolo 11, paragrafo 2; all'articolo 14, paragrafo 3; all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 17, paragrafo 2, il termine "cancerogeni" è sostituito con "cancerogeni o mutageni".

     4) All'articolo 2, lettera b), all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 2 e 5, titolo e lettera a), il termine "cancerogeno" è sostituito con "cancerogeno o mutageno".

     5) Nell'allegato l è aggiunto il punto seguente:

     "5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro, (1)"

(1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana 'Wood Dust and Fromaldehyde' pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

     6) All'allegato III, la parte A è sostituita dalla seguente:

     "A. VALORI LIMITE PER L'ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

     (Omissis)"

 

     Art. 2.

     La direttiva n. 78/610/CEE è abrogata a partire dal 29 aprile 2003.

 

     Art. 3.

     Sulla base dei più recenti dati scientifici disponibili la Commissione, entro due anni dalla data di adozione della presente direttiva, può presentare al Consiglio una proposta per l'adozione di valori limite riveduti per il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno duro, conformemente all'articolo 188 A del trattato.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative nazionali adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.