§ 7.3.146 - Direttiva 29 ottobre 2001, n. 91.
Direttiva n. 2001/91/CE della Commissione che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:29/10/2001
Numero:91


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico secondo quanto specificato nell'allegato alla presente direttiva
Art. 2.      Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.3.146 - Direttiva 29 ottobre 2001, n. 91.

Direttiva n. 2001/91/CE della Commissione che adegua per la ottava volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (esacloroetano).

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 30 ottobre 2001, n. L 286).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, quale da ultimo modificata dalla direttiva 2001/90/CE della Commissione, ed in particolare l'articolo 2 bis inseritovi dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio e direttiva 97/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 97/16/CE ha vietato l'impiego dell'esacloroetano nella produzione e nella lavorazione di metalli non ferrosi, pur consentendo agli Stati membri a titolo di deroga di continuare a permetterne l'impiego, a determinate condizioni, nelle fonderie non integrate che producono colate di alluminio e per alcune leghe di magnesio.

     (2) La necessità di deroghe è venuta meno e l'allegato I della direttiva 76/769/CEE va quindi adeguato al processo tecnico per quanto riguarda l'esacloroetano con l'abolizione di dette deroghe.

     (3) Le restrizioni all'impiego dell'esacloroetano disposte dalla presente direttiva tengono conto dello stadio attuale delle conoscenze e delle tecniche in rapporto alla disponibilità di alternative adeguate.

     (4) La presente direttiva non ha alcuna ripercussione sulla legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la tutela dei lavoratori contenuta nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, e nelle singole direttive su di essa basate, con particolare riferimento alla direttiva 90/394/CEE del Consiglio, modificato da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE.

     (5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico secondo quanto specificato nell'allegato alla presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano dette disposizioni a partire dal 30 giugno 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, il punto 41 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).