§ 8.4.50 - Direttiva 18 febbraio 2002, n. 6.
Direttiva n. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:18/02/2002
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Scopo.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Riconoscimento dei formulari.
Art. 5.  Procedure di modifica.
Art. 6.  Comitato.
Art. 7.  Attuazione.
Art. 8.  Entrata in vigore.
Art. 9.  Destinatari.


§ 8.4.50 - Direttiva 18 febbraio 2002, n. 6.

Direttiva n. 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

(G.U.C.E. 9 marzo 2002, n. L 67).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La Comunità attua una politica consolidata di incentivazione del trasporto sostenibile, come i trasporti marittimi, e in particolare di promozione del trasporto marittimo a corto raggio.

     (2) La facilitazione del trasporto marittimo è un obiettivo essenziale della Comunità per consolidare la posizione del trasporto marittimo nel sistema dei trasporti, quale alternativa e complemento ad altre modalità nella catena dei trasporti da porta a porta.

     (3) Le procedure amministrative richieste nei trasporti marittimi hanno suscitato preoccupazione in quanto si è ritenuto che abbiano ostacolato lo sviluppo della piena potenzialità di questo modo di trasporto.

     (4) La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo “IMO”) e modifiche successive (in prosieguo “Convenzione FAL dell’IMO”), adottata il 9 aprile 1965 dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi, ha predisposto una serie di modelli di formulari di facilitazione normalizzati per l’espletamento di talune formalità di dichiarazione da parte delle navi in arrivo o in partenza da un porto.

     (5) La maggior parte degli Stati membri si avvale di tali formulari di facilitazione ma non utilizza in modo uniforme i modelli elaborati sotto gli auspici dell’IMO.

     (6) Un formato uniforme per i formulari utilizzati dalle navi in arrivo o in partenza da un porto faciliterebbe le procedure amministrative relative agli scali e gioverebbe allo sviluppo del trasporto marittimo nella Comunità.

     (7) E’ opportuno, di conseguenza, prevedere il riconoscimento a livello comunitario dei formulari di facilitazione IMO (in prosieguo formulari FAL dell’IMO). Gli Stati membri dovrebbero considerare detti formulari FAL dell’IMO e le categorie di informazione in essi contenute come prove sufficienti del fatto che una nave ha espletato le formalità di dichiarazione a cui sono destinati i suddetti formulari.

     (8) Tuttavia il riconoscimento di taluni formulari FAL dell’IMO, in particolare il formulario “Dichiarazione di carico” e, per le navi passeggeri, il formulario “Elenco dei passeggeri”, complicherebbe le formalità di dichiarazione perché tali formulari non possono contenere tutte le informazioni necessarie oppure perché esistono già pratiche diverse ben collaudate in materia. Non è auspicabile pertanto introdurre l’obbligo di riconoscere tali formulari.

     (9) Il trasporto marittimo è un’attività articolata su scala mondiale e l’introduzione dei formulari FAL dell’IMO nella Comunità potrebbe aprire la strada ad una loro più diffusa applicazione in tutto il mondo.

     (10) Poiché gli obiettivi dell’azione proposta, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri e pertanto, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (11) Le misure necessarie per l’applicazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze d’esecuzione conferite alla Commissione,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1. Scopo.

     Scopo della presente direttiva è facilitare il trasporto marittimo, mediante una normalizzazione delle formalità di dichiarazione.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione riguardanti l’arrivo in e/o la partenza da porti degli Stati membri della Comunità, quali elencate nell’allegato I, parte A, concernenti la nave, le provviste di bordo, gli effetti personali dell’equipaggio, il ruolo dell’equipaggio e, nel caso di navi omologate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l’elenco dei passeggeri.

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) “Convenzione FAL dell’IMO”, la Convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;

     b) “formulari FAL dell’IMO”, i formulari di facilitazione dell’IMO normalizzati, di formato A4, previsti dalla Convenzione FAL dell’IMO;

     c) “formalità di dichiarazione”, le informazioni che, su richiesta di uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto;

     d) “nave”, un’imbarcazione marittima o qualsiasi altro mezzo che opera in ambiente marino;

     e) “provviste di bordo”, le merci, diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere usate a bordo della nave, tra cui merci di consumo, merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio, combustibile e lubrificanti;

     f) “attrezzature della nave”, i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;

     g) “parti di ricambio”, le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;

     h) “effetti personali dell’equipaggio”, gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all’equipaggio e trasportati sulla nave;

     i) “membro dell’equipaggio”, una persona, iscritta nel ruolo dell’equipaggio, arruolata per svolgere, durante il viaggio, mansioni operative o di servizio a bordo.

 

     Art. 4. Riconoscimento dei formulari.

     Gli Stati membri considerano assolte le formalità di dichiarazione di cui all’articolo 2 quando vengono fornite informazioni conformemente:

     a) alle pertinenti specifiche di cui all’allegato I, parti B e C, e

     b) ai corrispondenti modelli di formulari di cui all’allegato II, con le relative categorie di dati.

 

     Art. 5. Procedure di modifica.

     Ogni eventuale modifica degli allegati I e II della presente direttiva e dei riferimenti agli strumenti dell’IMO, destinata ad adeguarli alle disposizioni della Comunità o dell’IMO successivamente entrate in vigore, è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, nella misura in cui tali modifiche non estendano il campo di applicazione della presente direttiva.

 

     Art. 6. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 9. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

     ALLEGATO I

 

     Parte A

     Elenco delle formalità di dichiarazione di cui all’articolo 2 riguardo alle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

     1. Formulario FAL dell’IMO n. 1, “Dichiarazione generale”

     La “Dichiarazione generale” è il documento di base relativo all’arrivo e alla partenza, contenente le informazioni relative alla nave richieste dalle autorità di uno Stato membro.

     2. Formulario FAL dell’IMO n. 3, “Dichiarazione delle provviste di bordo”

     La “Dichiarazione delle provviste di bordo” è il documento di base relativo all’arrivo e alla partenza, contenente le informazioni relative alle provviste di bordo richieste dalle autorità di uno Stato membro.

     3. Formulario FAL dell’IMO n. 4, “Dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio”

     La “Dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio” è il documento di base contenente le informazioni relative agli effetti personali dell’equipaggio richieste dalle autorità di uno Stato membro. Il documento non è richiesto alla partenza.

     4. Formulario FAL dell’IMO n. 5, “Ruolo dell’equipaggio”

     Il “Ruolo dell’equipaggio” è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative al numero e alla composizione dell’equipaggio all’arrivo e alla partenza di una nave. Le autorità che esigono informazioni sull’equipaggio al momento della partenza della nave accettano una copia del “Ruolo dell’equipaggio” presentata all’arrivo, se controfirmata e autenticata per indicare eventuali modifiche nel numero o nella composizione dell’equipaggio o per indicare che l’equipaggio non ha subito cambiamenti.

     5. Formulario FAL dell’IMO n. 6, “Elenco dei passeggeri”

     Per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri, l’”Elenco dei passeggeri” è il documento di base grazie al quale le autorità di uno Stato membro ottengono le informazioni relative ai passeggeri all’arrivo e alla partenza di una nave.

     Parte B

     Firmatari

     1. Formulario FAL dell’IMO n. 1, “Dichiarazione generale”

     Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una “Dichiarazione generale” datata e firmata dal comandante della nave, dall’agente marittimo o da un’altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

     2. Formulario FAL dell’IMO n. 3, “Dichiarazione delle provviste di bordo”

     Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una “Dichiarazione delle provviste di bordo” datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave, debitamente autorizzato dal comandante e personalmente a conoscenza delle provviste della nave, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione.

     3. Formulario FAL dell’IMO n. 4, “Dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio”

     Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di una “Dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio” datata e firmata dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticata in un modo accettabile per le autorità in questione. Le autorità di uno Stato membro possono inoltre esigere che ogni membro dell’equipaggio apponga la propria firma o, se non in grado di firmare, il proprio contrassegno a fronte della dichiarazione relativa ai suoi effetti personali.

     4. Formulario FAL dell’IMO n. 5, “Ruolo dell’equipaggio”

     Le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un “Ruolo dell’equipaggio” datato e firmato dal comandante o da un altro ufficiale della nave debitamente autorizzato dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

     5. Formulario FAL dell’IMO n. 6, “Elenco dei passeggeri”

     Per le navi certificate per trasportare al massimo 12 passeggeri, le autorità di uno Stato membro riconoscono la validità di un “Elenco dei passeggeri” datato e firmato dal comandante della nave, dall’agente marittimo o da un’altra persona debitamente autorizzata dal comandante, ovvero autenticato in un modo accettabile per le autorità in questione.

 

     Parte C

     Specifiche tecniche

     1. Il formato dei formulari FAL dell’IMO rispetta, per quanto tecnicamente possibile, le proporzioni dei modelli riportati all’allegato II. Ogni singolo formulario è stampato su un foglio di formato A4 (210 × 297 mm) con orientamento verticale. Almeno 1/3 della facciata posteriore del formulario è riservato all’uso ufficiale delle autorità degli Stati membri.

     Ai fini del riconoscimento dei formulari FAL dell’IMO, il formato e la veste grafica dei formulari di facilitazione normalizzati raccomandati e riprodotti dall’IMO sulla base della Convenzione FAL, quale in vigore il 1° maggio 1997, sono considerati equivalenti ai formati riprodotti all’allegato II.

     2. Le autorità degli Stati membri riconoscono la validità delle informazioni trasmesse su qualsiasi supporto leggibile e comprensibile, in particolare i formulari compilati con penna a inchiostro o pennarello indelebile o realizzati con tecniche di elaborazione automatica dei dati.

     3. Fatti salvi i mezzi di trasmissione elettronica dei dati, quando uno Stato membro riconosce la validità delle informazioni contenute nella dichiarazione di una nave trasmessa in forma elettronica, esso accetta la trasmissione di tali informazioni se è effettuata tramite l’elaborazione elettronica dei dati o le tecniche per l’interscambio elettronico di dati in conformità con le norme internazionali, fermo restando che sia in forma leggibile e comprensibile e contenga l’informazione richiesta.

     Gli Stati membri possono successivamente trattare i dati acquisiti in qualsiasi formato essi ritengano appropriato.

 

 

     ALLEGATO II

     Modelli dei formulari FAL dell’IMO di cui all’articolo 4 e all’allegato I

 

     Formulario IMO “Dichiarazione generale”

 

     Formulario IMO “Dichiarazione delle provviste di bordo”

 

     Formulario IMO “Dichiarazione degli effetti personali dell’equipaggio”

 

     Formulario IMO “Ruolo dell’equipaggio”

 

     Formulario IMO “Elenco dei passeggeri”