§ 8.3.259 - Direttiva 20 dicembre 2006, n. 126.
Direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida (Rifusione)


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:20/12/2006
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Modello della patente di guida
Art. 2.  Riconoscimento reciproco
Art. 3.  Misure antifalsificazione
Art. 4.  Categorie, definizioni e età minima
Art. 5.  Condizioni e limitazioni
Art. 6.  Graduazione ed equivalenze tra categorie
Art. 7.  Rilascio, validità e rinnovo
Art. 8.  Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Art. 9.  Comitato
Art. 10.  Esaminatori
Art. 11.  Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida
Art. 12.  Residenza normale
Art. 13.  Equivalenze dei modelli di patente non comunitari
Art. 14.  Valutazione
Art. 15.  Reciproca assistenza
Art. 16.  Attuazione
Art. 17.  Abrogazione
Art. 18.  Entrata in vigore
Art. 19.  Destinatari


§ 8.3.259 - Direttiva 20 dicembre 2006, n. 126. [1]

Direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la patente di guida (Rifusione)

(G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 403)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

 

(2) Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell'importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, sussistono divergenze significative tra gli Stati membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli che necessitavano di un'armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche comunitarie.

 

(3) La facoltà d'imporre le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, previste dalla direttiva 91/439/CEE, ha come conseguenza l'esistenza contemporanea di norme differenti nei vari Stati membri e la circolazione di oltre 110 diversi modelli di patente negli Stati membri. Ciò dà adito a problemi di trasparenza per i cittadini, le forze dell'ordine e le amministrazioni preposte alla gestione delle patenti e porta alla contraffazione di documenti risalenti talvolta ad alcuni decenni fa.

 

(4) Onde evitare che il modello unico di patente di guida europea diventi un modello aggiuntivo oltre ai 110 già in circolazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per rilasciare tale modello unico a tutti i titolari di patente.

 

(5) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le abilitazioni alla guida esistenti, concesse o acquisite prima della data di applicazione.

 

(6) Le patenti di guida sono riconosciute reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di applicare il periodo di validità indicato dalla presente direttiva ad una patente senza validità amministrativa limitata rilasciata da un altro Stato membro e nel cui territorio il titolare ha risieduto per più di due anni.

 

(7) L'introduzione di un periodo di validità amministrativa per le nuove patenti di guida consente di applicare all'atto del rinnovo periodico le tecniche anticontraffazione più recenti, nonché di imporre gli esami medici o le altre misure previste dagli Stati membri.

 

(8) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è opportuno fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida. Occorre procedere ad un'armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida. Poiché a tal fine si dovrebbero definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, occorrerebbe basare l'esame di guida su questi concetti e ridefinire le norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di detti veicoli.

 

(9) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità alle norme nazionali del rispetto delle norme minime contribuirà alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterà distorsioni della concorrenza e terrà maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad imporre esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di altri autoveicoli. Per motivi di trasparenza, tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa.

 

(10) È necessario rafforzare maggiormente il principio dell'accesso graduale alle categorie di veicoli a due ruote, nonché alle categorie di veicoli destinati al trasporto di passeggeri e merci.

 

(11) Ciò nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. In circostanze eccezionali gli Stati membri dovrebbero poter abbassare il limite di età al fine di tener conto di situazioni nazionali.

 

(12) Le definizioni delle categorie dovrebbero meglio riflettere le caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, nonché l'abilità necessaria alla guida dei veicoli stessi.

 

(13) L'introduzione di una categoria di patente per i ciclomotori rafforzerà, in particolare, la sicurezza stradale dei conducenti più giovani che, secondo le statistiche, sono i più soggetti agli incidenti stradali.

 

(14) Occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone disabili.

 

(15) Per motivi di sicurezza, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione, rinnovo e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.

 

(16) Il modello di patente definito dalla direttiva 91/439/CEE dovrebbe essere sostituito da un modello unico in formato tessera plastificata. Allo stesso tempo, tale modello di patente deve essere adattato a causa dell'introduzione di una nuova categoria di patente per i ciclomotori e di una nuova categoria di patente per i motocicli.

 

(17) L'inserimento di un microchip facoltativo nel nuovo modello di patente in formato tessera plastificata dovrebbe consentire agli Stati membri di migliorare ulteriormente il livello di protezione antifrode. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere i dati nazionali nel microchip, purché ciò non interferisca con i dati comunemente accessibili. Le caratteristiche tecniche del microchip dovrebbero essere fissate dalla Commissione, assistita dal comitato sulla patente di guida.

 

(18) Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all'accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione degli esami di guida.

 

(19) È opportuno consentire alla Commissione di adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI.

 

(20) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4].

 

(21) In particolare la Commissione ha il potere di stabiliire i criteri necessari per l'applicazione della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(22) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni ed effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(23) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e all'applicazione delle direttive di cui all'allegato VII, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Modello della patente di guida

1. Gli Stati membri istituiscono una patente nazionale di guida secondo il modello comunitario di cui all'allegato I a norma delle disposizioni della presente direttiva. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

 

2. Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui le disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati.

 

3. Il microchip contiene i dati armonizzati della patente di guida di cui all'allegato I.

 

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono inserire dati supplementari, purché questo non interferisca in alcun modo con l'attuazione della presente direttiva.

 

Secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, la Commissione può modificare l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.

 

4. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello di cui all'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

 

     Art. 2. Riconoscimento reciproco

1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

 

2. Allorché il titolare di una patente di guida nazionale in corso di validità sprovvista del periodo di validità amministrativa di cui all'articolo 7, paragrafo 2 acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida, lo Stato membro ospitante può applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui al detto articolo rinnovando la patente di guida a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio.

 

     Art. 3. Misure antifalsificazione

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, compresi i rischi per i modelli di patente rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, e ne informano la Commissione.

 

2. Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni in applicazione delle specifiche intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che devono essere fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.

 

3. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.

 

     Art. 4. Categorie, definizioni e età minima

1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie.

 

2. Ciclomotori

 

Categoria AM

 

- veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ( 5 ) (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h), e veicoli leggeri a quattro ruote come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE;

 

- l'età minima per la categoria AM è fissata a 16 anni.

 

3. Motocicli con o senza sidecar e veicoli a motore a tre ruote:

 

- per motociclo si intendono veicoli a due ruote con o senza sidecar, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2002/24CE;

 

- per triciclo si intendono i veicoli muniti di tre ruote simmetriche, come definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 2002/24/CE;

 

a) categoria A1:

 

- motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

 

- tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

 

- l'età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni;

 

b) categoria A2:

 

- motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

 

- l'età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni;

 

c) categoria A:

 

i) motocicli

 

- l'età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni;

 

ii) tricicli di potenza superiore a 15 kW;

 

- l'età minima per i tricicli di potenza superiore a 15 kW è fissata a 21 anni.

 

4. Autoveicoli:

 

- per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali;

 

- per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;

 

a) categoria B1:

 

- quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE;

 

- l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni;

 

- la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli;

 

b) categoria B:

 

autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

 

Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4 250 kg. Qualora tale combinazione superi 3 500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:

 

- il completamento di una formazione, oppure

 

- il superamento di una prova di capacità e comportamento.

 

Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.

 

Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario.

 

L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni;

 

c) categoria BE:

 

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata del rimorchio o semirimorchio non supera 3 500 kg;

 

- l'età minima per la categoria BE è fissata a 18 anni;

 

d) categoria C1:

 

autoveicoli diversi da quelli nelle categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg, ma non superiore a 7 500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

 

e) categoria C1E:

 

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

 

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3 500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12 000 kg;

 

- l'età minima per le categoria C1 e C1E è fissata a 18 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri ( 6 );

 

f) categoria C:

 

autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3 500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

 

g) categoria CE:

 

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

 

- l'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

 

h) categoria D1:

 

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

 

i) categoria D1E:

 

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D 1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

 

- l'età minima per le categorie D1 e D1E è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE;

 

j) categoria D:

 

autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli che possono essere guidati con una patente di categoria D può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

 

k) categoria DE:

 

- fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;

 

- l'età minima per le categorie D e DE è fissata 24 anni, fatte salve le disposizioni per la guida di tali veicoli nella direttiva 2003/59/CE.

 

5. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di veicoli a motore come i veicoli speciali per le persone disabili.

 

Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i veicoli utilizzati dalle forze armate o dalla protezione civile o messi a loro disposizione.

 

6. Gli Stati membri possono modificare l'età minima per il rilascio della patente di guida:

 

a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;

 

b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1;

 

c) innalzandola a 17 o 18 anni per la categoria A1,

 

- se tra l'età minima per la categoria A1 e l'età minima per la categoria A2 c'è un intervallo di due anni, e

 

- se è richiesta un'esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di accedere alla guida di motocicli della categoria A, come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), punto i);

 

d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE.

 

Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:

 

a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico;

 

b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.

 

Le patenti di guida rilasciate a persone di età inferiore a quella di cui ai paragrafi da 2 a 4 a norma del presente paragrafo sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di rilascio fino a quando il titolare della patente non abbia raggiunto il limite di età minimo di cui ai paragrafi da 2 a 4.

 

Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui ai paragrafi da 2 a 4.

 

     Art. 5. Condizioni e limitazioni

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a guidare.

 

2. Se, a causa di disabilità fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 è effettuata a bordo di un tale veicolo.

 

     Art. 6. Graduazione ed equivalenze tra categorie

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

 

a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

 

b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.

 

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

 

a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;

 

b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;

 

c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;

 

d) la patente rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM;

 

e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;

 

f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1, A2, B1, C1 o D1.

 

3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:

 

a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni;

 

b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B.

 

Poiché il presente paragrafo vale soltanto nei loro territori, gli Stati membri non indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare detti veicoli.

 

4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

 

a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

 

b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

 

     Art. 7. Rilascio, validità e rinnovo

1. Il rilascio della patente di guida è subordinata:

 

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

 

b) al superamento di una prova teorica esclusivamente per la categoria AM; gli Stati membri possono imporre il superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di un esame medico per questa categoria.

 

Gli Stati membri possono imporre una specifica prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per i tricicli e quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;

 

c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacità e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2;

 

d) al completamento di una formazione o al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, oppure al completamento di una formazione e al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell'allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di una combinazione di veicoli quale definita nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma;

 

e) alla residenza normale o alla prova della qualità di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

 

2. a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.

 

Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

 

b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.

 

c) Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più altre categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

 

d) La presenza di un microchip ai sensi dell'articolo 1 non è un presupposto per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l'illegibilità del microchip o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità del documento.

 

3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:

 

a) al continuo rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; e

 

b) all'esistenza della residenza normale o alla prova della qualifica di studente nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, per un periodo di almeno sei mesi.

 

All'atto del rinnovo di una patente di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono imporre una verifica delle norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell'allegato III.

 

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.

 

Gli Stati membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.

 

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

 

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 50 anni di età, al fine di incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali corsi di aggiornamento. Questo periodo di validità amministrativa ridotto può essere applicato soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.

 

4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

 

5. a) Si può essere titolari di un'unica patente di guida;

 

b) uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente allorché accerta che il richiedente è già titolare di una patente di guida;

 

c) gli Stati membri adottano le misure necessarie a norma della lettera b). Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o al cambio di una patente di guida consistono nel verificare con gli altri Stati membri se vi siano ragionevoli motivi di supporre che il richiedente sia già titolare di un'altra patente di guida;

 

d) per facilitare i controlli a norma della lettera b), gli Stati membri utilizzeranno, non appena sarà operativa, la rete dell'UE delle patenti di guida.

 

Fermo restando l'articolo 2, uno Stato membro che rilascia una patente applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi ai requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti la revoca o il ritiro dell'abilitazione alla guida qualora si accerti che una patente è stata rilasciata senza che i requisiti fossero soddisfatti.

 

     Art. 8. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

     Art. 10. Esaminatori

A decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli esaminatori di guida devono rispondere alle norme minime di cui all'allegato IV.

 

Gli esaminatori di guida che esercitano la propria funzione anteriormente al 19 gennaio 2013 sono soggetti unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualità e alle misure di formazione continua a carattere periodico.

 

     Art. 11. Disposizioni varie relative alla sostituzione, al ritiro, al cambio e al riconoscimento della patente di guida

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equivalente. Spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare per quale categoria la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

 

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, il ritiro o la revoca del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

 

3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

 

4. Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida ad un richiedente la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata in un altro Stato membro.

 

Uno Stato membro rifiuta di riconoscere ad una persona la cui patente sia limitata, sospesa o ritirata nel territorio di un altro Stato la validità della patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

 

Uno Stato membro può inoltre rifiutarsi di rilasciare la patente di guida ad un richiedente la cui patente sia revocata in un altro Stato membro.

 

5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta esclusivamente presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

 

6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.

 

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2.

 

     Art. 12. Residenza normale

Ai fini della presente direttiva, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita.

 

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

 

     Art. 13. Equivalenze dei modelli di patente non comunitari

1. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equivalenze tra abilitazioni ottenute anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 4.

 

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare alle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6.

 

2. Qualsiasi abilitazione alla guida concessa anteriormente al 19 gennaio 2013 non è revocata né in alcun modo limitata dalle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 14. Valutazione

La Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sulla sicurezza stradale, non prima di 19 gennaio 2018.

 

     Art. 15. Reciproca assistenza

Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'attuazione della presente direttiva e si scambiano informazioni sulle patenti da essi rilasciate, cambiate, sostituite, rinnovate o revocate. Essi si avvalgono della rete dell'UE delle patenti di guida istituita per questi fini, non appena la rete diventerà operativa.

 

     Art. 16. Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere da b) a k), all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, lettere a), c), d) e e), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafi 2, 3 e 5, agli articoli 8, 10, 13, 14, 15 nonché agli allegati I, punto 2, II, punto 5.2 relativo alle categorie A1, A2 e A, agli allegati IV, V e VI. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 19 gennaio 2013.

 

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse contengono inoltre una menzione che precisa che i riferimenti fatti, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento e la formulazione di tale menzione sono decise dagli Stati membri.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 17. Abrogazione

 

La direttiva 91/439/CEE è abrogata con effetto dal 19 gennaio 2013, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto concerne i termini di cui all'allegato VII, Parte B per l'attuazione di detta direttiva nel diritto nazionale.

 

L'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 91/439/CEE è abrogato il 19 gennaio 2007.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti in base alla tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 5, l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 9, l'articolo 11, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, l'articolo 12 e gli allegati I, II e III sono applicabili a decorrere da 19 gennaio 2009.

 

     Art. 19. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA

 

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

 

La scheda è fabbricata in policarbonato.

 

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

 

2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida

 

La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da:

 

- produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale;

 

- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

 

La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione.

 

a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza obbligatorie):

 

- schede insensibili ai raggi UV;

 

- fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

 

- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia;

 

- incisione al laser;

 

- nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di quest'ultima (motivo sfumato).

 

b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche (caratteristiche di sicurezza aggiuntive):

 

- inchiostri a variazione cromatica *,

 

- inchiostro termocromatico *,

 

- ologrammi su misura *,

 

- immagini variabili incise al laser *,

 

- inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente,

 

- stampa iridescente,

 

- filigrana digitale sullo sfondo,

 

- pigmenti infrarossi o fosforescenti,

 

- caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto *.

 

c) Gli Stati membri possono, a loro discrezione, introdurre ulteriori elementi di sicurezza. Di norma, le tecniche contrassegnate con un asterisco sono da preferire, in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità della scheda senza utilizzare alcun sistema particolare.

 

3. La patente si compone di due facciate:

 

La pagina 1 contiene:

 

a) la dicitura «patente di guida» stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

 

b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

 

c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

 

BE : Belgio

 

BG : Bulgaria

 

CZ : Repubblica ceca

 

DK : Danimarca

 

D : Germania

 

EST : Estonia

 

GR : Grecia

 

E : Spagna

 

F : Francia

 

HR : Croazia

 

IRL : Irlanda

 

I : Italia

 

CY : Cipro

 

LV : Lettonia

 

LT : Lituania

 

L : Lussemburgo

 

H: : Ungheria

 

M : Malta

 

NL : Paesi Bassi

 

A : Austria

 

PL : Polonia

 

P : Portogallo

 

RO : Romania

 

SLO : Slovenia

 

SK : Slovacchia

 

FIN : Finlandia

 

S : Svezia

 

UK : Regno Unito;

 

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

 

1) cognome del titolare;

 

2) nome/i del titolare;

 

3) data e luogo di nascita del titolare;

 

4)

 

a) data di rilascio della patente;

 

b) data di scadenza della patente o un trattino se la validità è illimitata in base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);

 

c) designazione dell'autorità che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

 

d) un numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

 

5) numero della patente;

 

6) fotografia del titolare;

 

7) firma del titolare;

 

8) residenza, domicilio o recapito postale (menzione facoltativa);

 

9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

 

e) la dicitura «modello UE» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue dell’Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Vozačka dozvola

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;

 

f) colori di riferimento:

 

- blu: Pantone Reflex Blue,

 

- giallo: Pantone Yellow.

 

La pagina 2 contiene:

 

a)

 

9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

 

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio); ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);

 

11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA);

 

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

 

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto

01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione

10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15. Frizione modificata

15.01. Pedale della frizione adattato

15.02. Frizione manuale

15.03. Frizione automatica

15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01. Pedale del freno adattato

20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04. Pedale del freno a scorrimento

20.05. Pedale del freno basculante

20.06. Freno manuale

20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N (1) [ad esempio: “20.07(300N)”]

20.09. Freno di stazionamento adattato

20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno

20.13. Freno a ginocchio

20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25. Dispositivo di accelerazione modificato

25.01. Pedale dell'acceleratore adattato

25.03. Pedale dell'acceleratore basculante

25.04. Acceleratore manuale

25.05. Acceleratore a ginocchio

25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna

25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore

31. Adattamenti e protezioni dei pedali

31.01. Set supplementare di pedali paralleli

31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)

31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi

31.04. Fondo rialzato

32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo

33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani

35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo

35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo

35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno

40. Sterzo modificato

40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N (1) [ad esempio “40.01 (140N)”]

40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)

40.06. Posizione adattata del volante

40.09. Sterzo controllato tramite piede

40.11. Dispositivo di assistenza al volante

40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio

40.15. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

42.01. Dispositivo retrovisore adattato

42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale

42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi

43. Posizione del sedile del conducente

43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità

43.04. Sedile conducente dotato di braccioli

43.06. Adattamento della cintura di sicurezza

43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01. Impianto frenante su una sola leva

44.02. Freno della ruota anteriore adattato

44.03. Freno della ruota posteriore adattato

44.04. Acceleratore adattato

44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento

44.09. Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N (1) [ad esempio “44.09 (140N)”]

44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N (1) [ad esempio “44.10 (240 N)”]

44.11. Poggiapiedi adattato

44.12. Manubrio adattato

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a a sinistra

b a destra

c mano

d piede

e nel mezzo

f braccio

g pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)

62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità di guida limitata a… km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69”(1.1.2016)]

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)

71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: “95(1.1.12)”]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (2)

- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;

 

13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;

 

14. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

 

Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

 

b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5, 10, 11 e 12.

 

Lo Stato membro che desideri redigere le scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese redige una versione bilingue della patente utilizzando una di tali lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato;

 

c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

 

4.  Disposizioni particolari

 

a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

 

b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature, come il codice a barre e simboli nazionali, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

 

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

 

c) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5 punti per le voci 9-12 sulla parte posteriore.

 

 

MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:

 

- una prova teorica, e quindi

 

- una prova pratica e di comportamento.

 

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

 

A. PROVA TEORICA

 

1. Modalità

 

La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate nei punti 2, 3 e 4.

 

Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.

 

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

 

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri:

 

2.1.1. le norme che regolano la circolazione stradale:

 

- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità;

 

2.1.2. il conducente:

 

- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;

 

- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento;

 

2.1.3. Strada:

- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata e alla tenuta di strada in diverse condizioni sia atmosferiche sia della strada,

- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche e al passaggio dal giorno alla notte,

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento,

- guida sicura nelle gallerie stradali

 

2.1.4. gli altri utenti della strada:

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;

- rischi legati alla manovra e alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente;

 

2.1.5. norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

 

- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli;

 

- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;

 

- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico e alle persone trasportate;

 

2.1.6. precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo;

 

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

 

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

 

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

 

3. Disposizioni specifiche per le categorie A1, A2 e A

 

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

 

3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi e abbigliamento protettivo di altro tipo;

 

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

 

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

 

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio e alla catena.

 

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

 

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

 

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ( 8 ); impiego dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

 

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, secondo i casi;

 

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

 

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;

 

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

 

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

 

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

 

4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (facoltativo);

 

4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, CE, C1, C1E);

 

4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, DE, D1, D1E).

 

4.1 bis Gli Stati membri possono esentare i candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E, che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, dal provare la propria conoscenza delle materie elencate ai punti da 4.1.1 a 4.1.3.

 

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, CE, D e DE:

 

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

 

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

 

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;

 

4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;

 

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie CE, DE);

 

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

 

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

 

4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, CE).

 

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

 

5. Il veicolo e le sue dotazioni

 

 

5.1. Cambio del veicolo

 

5.1.1.

 

Il candidato che intende conseguire l’abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.

 

Per «veicolo con cambio manuale» si intende un veicolo nel quale è presente un pedale della frizione (o leva azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che deve essere azionato dal conducente quando avvia o ferma il veicolo e cambia le marce.

 

5.1.2.

 

I veicoli che non rispondono ai criteri di cui al punto 5.1.1 sono considerati dotati di cambio automatico.

 

Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in seguito al suddetto esame. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico.

 

5.1.3.

Disposizioni specifiche concernenti i veicoli di categoria C, CE, D e DE

Gli Stati membri possono decidere di non indicare restrizioni per i veicoli con cambio automatico sulla patente per un veicolo della categoria C, CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando il candidato è già titolare di una patente di guida ottenuta su un veicolo con cambio manuale in almeno una delle seguenti categorie: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 o D1E, e ha eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova di capacità e comportamento.

 

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare ai veicoli di categoria A1, A2 e A, utilizzati nella prova di capacità e comportamento, una tolleranza di 5 cm3 sotto la cilindrata minima prescritta.

 

Categoria A1:

 

Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.

 

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm3.

 

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg

 

Categoria A2:

 

Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg

 

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm3.

 

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.

 

Categoria A:

 

Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta.

 

Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3.

 

Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg

 

Gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo di motocicli di categoria A con massa a vuoto inferiore a 180 kg, e potenza nominale compresa tra 40 e 50 kW, fino al 31 dicembre 2018

 

Categoria B:

 

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

 

Categoria BE:

 

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria B1:

 

un veicolo a motore a quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.

 

Categoria C:

 

un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria CE:

 

un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria C1:

 

un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice.

 

Categoria C1E:

 

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria D:

 

un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

 

Categoria DE:

 

un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

Categoria D1:

 

Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

 

Categoria D1E:

 

Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.

 

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per altri dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE della Commissione ( 9 ).

 

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A1, A2 e A

 

6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

 

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

 

6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

 

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

 

6.2. Manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

 

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

 

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

 

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

 

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

 

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza a una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

 

Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva 2000/56/CE.

 

6.3. Comportamento nel traffico

 

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

 

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

 

6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

 

6.3.3. guida in curva;

 

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

 

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

 

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

 

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

 

6.3.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

 

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, BE

 

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

 

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

 

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

 

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

 

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

 

7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

 

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE);

 

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria BE).

 

7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale

 

Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

 

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

 

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

 

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

 

7.2.4. frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è facoltativa.

 

7.3. Categoria BE: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

 

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

 

7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

 

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

 

7.4. Comportamento nel traffico

 

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

 

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

 

7.4.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

 

7.4.3. guida in curva;

 

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

 

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

 

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

 

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

 

7.4.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

 

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 

8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

 

8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale

 

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

 

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

 

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

 

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

 

8.1.4. Controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Quest’ultimo requisito non si applica ai candidati alla patente di guida per veicoli della categoria C1 o C1E che non ricadono nel campo di applicazione del presente regolamento;

 

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

 

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

 

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

 

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E);

 

8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo di un itinerario, compreso l'uso di sistemi elettronici di navigazione (facoltativo).

 

8.2. Manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

 

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE, C1E, DE, D1E);

 

8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

 

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E);

 

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E).

 

8.3. Comportamento nel traffico

 

I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

 

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

 

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

 

8.3.3. guida in curva;

 

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

 

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

 

8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

 

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

 

8.3.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

 

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

 

8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico

 

8.4.1. Stile di guida in grado di garantire la sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita e in discesa, se necessario selezionando le marce manualmente.

 

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

 

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o non abbia dovuto intervenire, determinano l'insuccesso della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine.

 

Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.

 

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione se il candidato dimostri o no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

 

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

 

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, sedili, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

 

9.3.2. Guida attenta ai consumi ed all’ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E);

 

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

 

9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

 

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

 

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

 

9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

 

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

 

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

 

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, CE, D, DE).

 

10. Durata della prova

 

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

 

11. Luogo di prova

 

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

 

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

 

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei punti da 1 a 9, in modo da poter:

 

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,

 

- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,

 

- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,

 

- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,

 

- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,

 

- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

 

Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.

 

 

ALLEGATO III

 

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

 

DEFINIZIONI

 

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

 

1.1. Gruppo 1

 

conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.

 

1.2. Gruppo 2

 

conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E

 

1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

 

2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata.

 

ESAMI MEDICI

 

3. Gruppo 1

 

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

 

4. Gruppo 2

 

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.

 

5. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

 

VISTA

 

6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

 

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in «casi eccezionali»; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.

 

Gruppo 1

 

6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.

 

Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.

 

Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.

 

6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.

 

6.3. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

 

Gruppo 2

 

6.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto. La correzione deve essere ben tollerata.

 

Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.

 

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.

 

A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.

 

UDITO

 

7. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

 

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

 

8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

 

Gruppo 1

 

8.1. La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

 

8.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

 

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata.

 

Gruppo 2

 

8.3. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

 

9. Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

 

Gruppo 1

 

9.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

 

9.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

 

9.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

 

9.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

 

Gruppo 2

 

9.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

 

DIABETE MELLITO

 

10. Nei paragrafi seguenti per «ipoglicemia grave» si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per «ipoglicemia ricorrente» si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.

 

Gruppo 1

 

10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.

 

10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

 

Gruppo 2

 

10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:

 

- assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,

 

- il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,

 

- il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,

 

- il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e

 

- assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.

 

Inoltre, in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.

 

10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.

 

MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento.

 

SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

11.2. Nei paragrafi seguenti, una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata corrisponde a una serie di apnee e ipopnee (indice di apnea-ipopnea) comprese tra 15 e 29 l'ora, mentre una sindrome da apnea ostruttiva notturna grave corrisponde a un indice di apnea-ipopnea pari o superiore a 30, e sono entrambe associate a un'eccessiva sonnolenza notturna.

11.3. Il richiedente o il conducente in cui si sospetti una sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave deve essere sottoposto a un consulto medico approfondito prima dell'emissione o del rinnovo della patente di guida. A tali soggetti si può consigliare di non guidare fino alla conferma della diagnosi.

11.4. La patente di guida può essere rilasciata ai richiedenti o conducenti con sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave che dimostrano un adeguato controllo della propria condizione, il rispetto delle cure adeguate e il miglioramento della sonnolenza, se del caso, confermato dal parere di un medico autorizzato.

11.5. I richiedenti o i conducenti in cura per sindrome da apnea ostruttiva notturna moderata o grave sono soggetti a un esame medico periodico, a intervalli che non superano i tre anni per i conducenti del gruppo 1 e un anno per i conducenti del gruppo 2, al fine di stabilire il livello di rispetto delle cure, la necessità di protrarle e una buona vigilanza continua.

 

EPILESSIA

 

12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

 

Per «epilessia» si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per «crisi epilettica provocata» si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.

 

Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.

 

È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.

 

Gruppo 1

 

12.1. La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

 

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.

 

12.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, per esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

 

12.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti con buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

 

12.4. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

 

12.5. Epilessia: Il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.

 

12.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: Il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. «Epilessia»).

 

12.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: Il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. «Epilessia»).

 

12.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

 

12.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: cfr. «Epilessia».

 

Gruppo 2

 

12.10. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

 

12.11. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

 

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno. Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (per esempio in caso di uso di alcol).

 

12.12. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.

 

12.13. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.

 

12.14. Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di «epilessia giovanile».

 

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.

 

TURBE PSICHICHE

 

Gruppo 1

 

13.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

 

- colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

 

- colpito da ritardo mentale grave;

 

- colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

 

salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.

 

Gruppo 2

 

13.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

ALCOLE

 

14. Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

 

Gruppo 1

 

14.1. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

 

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

 

Gruppo 2

 

14.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

DROGHE E MEDICINALI

 

15. Abuso

 

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

 

Consumo regolare

 

Gruppo 1

 

15.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

 

Gruppo 2

 

15.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

AFFEZIONI RENALI

 

Gruppo 1

 

16.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

 

Gruppo 2

 

16.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari.

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

Gruppo 1

 

17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari.

 

Gruppo 2

 

17.2. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

 

18. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.

 

 

ALLEGATO IV

 

NORME MINIME PER GLI ESAMINATORI DELLE PROVE PRATICHE DI GUIDA

 

1. Competenze richieste all'esaminatore di guida

 

1.1. La persona autorizzata a condurre su un veicolo a motore valutazioni pratiche della prestazione di un candidato deve avere le nozioni, le capacità e le conoscenze relative alle materie elencate nei punti da 1.2. a 1.6.

 

1.2. Le competenze dell'esaminatore devono essere pertinenti alla valutazione della prestazione del candidato che aspira all'ottenimento della categoria di patente di guida per cui l'esame è sostenuto.

 

1.3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione:

 

- teoria del comportamento al volante;

 

- guida previdente e prevenzione degli incidenti;

 

- programma su cui vertono i parametri degli esami di guida;

 

- requisiti dell'esame di guida;

 

- pertinente legislazione relativa alla circolazione stradale, incluse la legislazione pertinente dell'UE e quella nazionale e le linee guida interpretative;

 

- teoria e tecniche di valutazione;

 

- guida prudente.

 

1.4. Capacità di valutazione:

 

- capacità di osservare accuratamente, controllare e valutare la prestazione globale del candidato, segnatamente:

 

-

 

- il riconoscimento corretto e complessivo delle situazioni pericolose;

 

- l'accurata determinazione della causa e del probabile effetto di tali situazioni;

 

- il raggiungimento di competenze e il riconoscimento degli errori;

 

- l'uniformità e la coerenza della valutazione;

 

- assimilare le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

 

- prevedere, individuare i problemi potenziali e sviluppare strategie per affrontarli;

 

- fornire un feedback tempestivo e costruttivo.

 

1.5. Capacità personali di guida:

 

- La persona autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove pratiche per una categoria di patente di guida deve essere in grado di guidare ad un livello appropriatamente elevato tale tipo di veicolo a motore.

 

1.6. Qualità del servizio:

 

- stabilire e comunicare ciò che il candidato può aspettarsi durante l'esame;

 

- comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori e al contesto e affrontare le richieste dei candidati;

 

- fornire un feedback chiaro sul risultato dell'esame;

 

- trattare i candidati con rispetto e senza discriminazione.

 

1.7. Nozioni della tecnica e della fisica dei veicoli:

 

- conoscenza della tecnica dei veicoli come sterzo, pneumatici, freni, luci, specialmente per i motocicli e i veicoli pesanti;

 

- sicurezza di carico;

 

- conoscenza delle caratteristiche fisiche del veicolo, come velocità, attrito, dinamica, energia.

 

1.8. Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

 

2. Condizioni generali

 

2.1. Un esaminatore di guida per la patente di categoria B:

 

a) deve essere titolare di una patente di guida di categoria B da almeno 3 anni;

 

b) deve avere compiuto almeno 23 anni di età;

 

c) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

 

d) deve aver ultimato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee ( 10 );

 

e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

 

2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre categorie:

 

a) deve essere titolare di una patente della categoria in questione o possedere una conoscenza equivalente grazie a un'adeguata formazione professionale;

 

b) deve aver superato la formazione iniziale prevista al punto 3 del presente allegato e, in seguito, essersi conformato alle disposizioni del punto 4 del presente allegato per quanto riguarda la garanzia di qualità e la formazione continua;

 

c) deve essere stato esaminatore di guida per la patente di categoria B e aver esercitato tale funzione per almeno tre anni; a tale durata si può derogare a condizione che l'esaminatore;

 

- dimostri di possedere un'esperienza di guida di almeno cinque anni nella categoria interessata; o

 

- possa provare, in base a una valutazione teorica e pratica, di disporre di capacità di guida di un livello superiore a quello necessario per ottenere una patente, rendendo pertanto tale requisito superfluo;

 

d) deve aver completato un'istruzione professionale che porti almeno al completamento del livello 3 come definito dalla decisione 85/368/CEE;

 

e) non può lavorare contemporaneamente come istruttore di guida retribuito in una scuola guida.

 

2.3. Equivalenze

 

2.3.1. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

 

2.3.2. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

 

2.3.3. Gli Stati membri possono autorizzare un esaminatore ad effettuare esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per una di tali categorie.

 

3. Qualifica iniziale

 

3.1. Formazione iniziale

 

3.1.1 Prima che una persona possa fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve completare in modo soddisfacente il programma di formazione definito dagli Stati membri, in modo da possedere le competenze di cui al punto 1.

 

3.1.2. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato programma di formazione riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

 

3.2. Esami

 

3.2.1. Prima che una persona possa essere autorizzata a fungere da esaminatore nelle prove di guida, essa deve dimostrare di possedere un adeguato livello di nozioni, conoscenze, capacità e abilità con riguardo alle materie di cui al punto 1.

 

3.2.2. Gli Stati membri applicano una procedura d'esame intesa a valutare, in un modo pedagogicamente adeguato, le competenze della persona ai sensi del punto 1, in particolare del punto 1.4. La procedura d'esame deve comprendere sia una componente teorica sia una componente pratica. Se del caso, si può fare ricorso ad una valutazione informatizzata. I dettagli riguardanti il carattere e la durata delle prove e valutazioni eseguite nell'ambito della procedura d'esame sono lasciati alla discrezionalità dei singoli Stati membri.

 

3.2.3. Gli Stati membri devono stabilire se il contenuto di un determinato esame riguarderà l'autorizzazione a fungere da esaminatore nelle prove di guida per una sola o più categorie di patente di guida.

 

4. Garanzia di qualità e formazione continua

 

4.1. Garanzia di qualità

 

4.1.1. Gli Stati membri istituiscono sistemi di garanzia di qualità per assicurare il mantenimento del livello degli esaminatori di guida.

 

4.1.2. I sistemi di garanzia di qualità devono comprendere la supervisione degli esaminatori sul lavoro, il loro perfezionamento e riaccreditamento, il loro sviluppo professionale continuo, nonché la valutazione periodica dei risultati degli esami di guida da essi effettuati.

 

4.1.3. Gli Stati membri devono provvedere a che ogni esaminatore sia oggetto di un accertamento annuale mediante uso dei sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.1.2. Gli Stati membri devono inoltre provvedere a che ciascun esaminatore sia osservato, una volta ogni cinque anni, durante l'effettuazione degli esami per un tempo minimo complessivo di almeno mezza giornata, in modo da consentire l'osservazione di vari esami. In caso di individuazione di problemi devono essere prese misure correttive. La persona che esegue le ispezioni deve essere autorizzata a tal fine dallo Stato membro.

 

4.1.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di ispezioni con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie.

 

4.1.5. La realizzazione degli esami di guida deve essere controllata e supervisionata da un organismo autorizzato dallo Stato membro, al fine di garantire che la valutazione sia effettuata in modo corretto e coerente.

 

4.2. Formazione continua

 

4.2.1. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di mantenere l'autorizzazione loro concessa e indipendentemente dal numero di categorie per le quali sono accreditati, gli esaminatori di guida seguano:

 

- una formazione continua minima a carattere periodico di quattro giorni in un periodo complessivo di due anni, al fine di:

 

- mantenere e aggiornare le nozioni necessarie e le capacità per effettuare esami;

 

- sviluppare nuove competenze divenute essenziali per l'esercizio della loro professione;

 

- garantire che gli esaminatori continuino ad effettuare gli esami in modo equo ed uniforme;

 

- una formazione continua minima di almeno cinque giorni complessivi per periodo di cinque anni:

 

- al fine di sviluppare e mantenere le necessarie capacità pratiche di guida.

 

4.2.2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che sia prontamente impartita una formazione specifica agli esaminatori il cui operato risulti gravemente insoddisfacente secondo il sistema di garanzia di qualità esistente.

 

4.2.3. La formazione continua può prendere la forma di sessioni di informazione, formazione in aula, apprendimento convenzionale o per via elettronica, e può essere impartita individualmente o in gruppo. Essa può comprendere qualsiasi revisione dei parametri ritenuta opportuna dagli Stati membri.

 

4.2.4. Gli Stati membri possono stabilire che se un esaminatore è autorizzato ad effettuare esami di guida in più categorie, il soddisfacimento del requisito in materia di formazione continua con riguardo agli esami per una categoria implichi il soddisfacimento di tale requisito per le altre categorie, purché sia rispettata la condizione di cui al punto 4.2.5.

 

4.2.5. Gli esaminatori che non abbiano effettuato esami per una determinata categoria durante un periodo di 24 mesi devono sottoporsi ad un'adeguata nuova valutazione prima di essere autorizzati ad effettuare esami di guida per detta categoria. La nuova valutazione può essere eseguita nel quadro del requisito di cui al punto 4.2.1.

 

5. Diritti acquisiti

 

5.1. Gli Stati membri possono consentire alle persone autorizzate ad effettuare esami di guida immediatamente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni di continuare ad effettuare esami di guida, anche qualora non fossero autorizzate in conformità delle condizioni generali di cui al punto 2 o nel rispetto della procedura di qualificazione iniziale di cui al punto 3.

 

5.2. Tali esaminatori sono tuttavia soggetti agli accertamenti periodici e ai sistemi di garanzia di qualità di cui al punto 4.

 

 

ALLEGATO V

 

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

 

- approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) oppure

 

- organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

 

2.1 Durata della formazione del conducente

 

- almeno 7 ore.

 

3. Programma di formazione del conducente

 

La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti:

 

- dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza;

 

Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio;

 

- Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo comportamento su strade pubbliche;

 

- Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda.

 

4. Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento.

 

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3.

 

 

ALLEGATO VI

 

REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE E L'ESAME DEI CONDUCENTI PER LA GUIDA DI MOTOCICLI DI CATEGORIA A (ACCESSO PROGRESSIVO)

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per:

 

- approvare e controllare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), o

 

- organizzare la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c).

 

2. Durata della formazione dei conducenti

 

- almeno 7 ore.

 

3. Programma di formazione dei conducenti

 

- La formazione deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II.

 

- Ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacità e il suo comportamento su strada.

 

- I motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti.

 

4. Durata e contenuto della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti

 

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare le capacità e i comportamenti di cui al punto 3 del presente allegato.

 

 

ALLEGATO VII

 

Parte A

 

DIRETTIVA ABROGATA CON LE MODIFICHE SUCCESSIVE

 

(di cui all'articolo 17)

 

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio [1]

(GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1)

 

 

Direttiva 94/72/CE del Consiglio

(GU L 337 del 24.12.1994, pag. 86)

 

 

Direttiva 96/47/CE del Consiglio

(GU L 235 del 17.9.1996, pag. 1)

 

 

Direttiva 97/26/CE del Consiglio

(GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41)

 

 

Direttiva 2000/56/CE della Commissione

(GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45)

 

 

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusivamente l’articolo 10, paragrafo 2

(GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)

 

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, solo l'allegato II, punto 24

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

 

Parte B

 

TERMINI PER IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE

 

(di cui all'articolo 17)

 

Direttiva

Termine ultimo per il recepimento

Data di applicazione

 

 

 

Direttiva 91/439/CEE

1 luglio 1994

1 luglio 1996

 

 

 

Direttiva 94/72/CE

-

1 gennaio 1995

 

 

 

Decisione 96/427/CE

-

16 luglio 1996

 

 

 

Direttiva 96/47/CE

1 luglio 1996

1 luglio 1996

 

 

 

Direttiva 97/26/CE

1 gennaio 1998

1 gennaio 1998

 

 

 

Direttiva 2000/56/CE

30 settembre 2003

30 settembre 2003, 30 settembre 2008 (allegato II, punto 6.2.5) e 30 settembre 2013 (allegato II, punto 5.2)

 

 

 

Direttiva 2003/59/CE

10 settembre 2006

10 settembre 2008 (trasporto di passeggeri) e 10 settembre 2009 (trasporto di merci)

 

 

[1] La direttiva 91/439/CEE è stata altresì modificata dall'atto seguente che non è stato abrogato: atto di adesione del 1994.

 

 

ALLEGATO VIII

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva del Consiglio 91/439/CEE

Presente direttiva

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

Articolo 1, paragrafo 1, prima frase

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

-

 

 

-

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

-

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

-

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, seconda frase

 

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

-

 

 

Articolo 2, paragrafo 4

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

 

 

-

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

 

 

-

Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), primo comma

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), secondo comma

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c)

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera f)

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, sesto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g)

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, settimo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera j

 

 

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, ottavo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera d)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i)

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, primo sotto-trattino

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino, secondo sotto-trattino

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, frase introduttiva

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, terza frase

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, primo comma

Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino, secondo comma

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, primo trattino

 

 

Articolo 3, paragrafo 3, quinto trattino

Articolo 4, paragrafo 4, secondo trattino

 

 

-

Articolo 4, paragrafo 3,

 

 

Articolo 3, paragrafo 4

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 5

-

 

 

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5, prima frase

 

 

-

Articolo 4, paragrafo 5, seconda frase

 

 

Articolo 4

Articolo 5

 

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

 

 

Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

 

 

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

 

 

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)

 

 

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera e)

 

 

-

Articolo 6, paragrafo 2, lettera f)

 

 

Articolo 5, paragrafo 3

-

 

 

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 4, lettera a), secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino

 

 

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, prima alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera b), quinto comma

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, prima e seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera g), secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, terza e quarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera e), terzo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, prima e seconda alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera k), secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, terza e quarta alternativa

Articolo 4, paragrafo 4, lettera i), secondo trattino

 

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 6, primo comma

 

 

-

Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 6, terzo e quarto comma

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 1, frase introduttiva

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

-

 

 

Articolo 7, paragrafo 3

-

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 3

 

 

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 4

 

 

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

 

 

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera d)

 

 

Articolo 7 bis, paragrafo 1

-

 

 

Articolo 7 bis, paragrafo 2,

Articolo 8

 

 

Articolo 7 ter

Articolo 9

 

 

-

Articolo 10

 

 

Articolo 8

Articolo 11

 

 

Articolo 9

Articolo 12

 

 

Articolo 10

Articolo 13, paragrafo 1

 

 

-

Articolo 13, paragrafo 2

 

 

Articolo 11

Articolo 14

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

-

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

-

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15

 

 

-

Articolo 16

 

 

Articolo 13

Articolo 17, primo comma

 

 

-

Articolo 17, secondo comma

 

 

-

Articolo 18

 

 

Articolo 14

Articolo 19

 

 

Allegato I

-

 

 

Allegato I bis

Allegato I

 

 

Allegato II

Allegato II

 

 

Allegato III

Allegato III

 

 

-

Allegato IV

 

 

-

Allegato V

 

 

-

Allegato IV

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/113/CE, Direttiva 2011/94/UE, Direttiva 2012/36/UE, Direttiva 2013/22/UE e Direttiva n. 2013/47/UE, dalla Rettifica in G.U.U.E. 7 novembre 2009, n. L 291, dalla Direttiva 2014/85/UE e dalla Direttiva (UE) 2015/653.