§ 8.3.270 - Direttiva 24 aprile 2015, n. 653.
Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:24/04/2015
Numero:653


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 8.3.270 - Direttiva 24 aprile 2015, n. 653.

Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida

(G.U.U.E. 25 aprile 2015, n. L 107)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) I codici e sottocodici di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti del veicolo e di supporto tecnico per i conducenti disabili.

(2) Per tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici, i codici e i sottocodici dovrebbero essere orientati alle funzioni. Per motivi di semplificazione amministrativa alcuni codici dovrebbero inoltre essere soppressi, fusi con altri codici o abbreviati.

(3) Allo scopo di ridurre l'onere per i conducenti disabili, dovrebbe essere consentito loro, ove possibile, di guidare un veicolo senza adattamento tecnico. Dal momento che la moderna tecnologia automobilistica consente ai conducenti dotati di una forza limitata di utilizzare alcuni veicoli normali, ad esempio per sterzare o frenare, e al fine di migliorare la flessibilità per i conducenti, garantendo nel contempo il funzionamento sicuro del veicolo, è opportuno introdurre codici che consentano la guida di veicoli compatibili con il livello massimo di forza che il conducente è in grado di produrre.

(4) Alcuni codici che sono attualmente limitati a patologie mediche possono essere pertinenti anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso dei conducenti inesperti o anziani. Pertanto dovrebbe essere creata anche una sezione per tali codici relativi alle limitazioni d'uso.

(5) Per migliorare la sicurezza stradale, diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock (2), dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato.

(6) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(2) Study on the prevention of drink-driving by the use of alcohol interlock devices (Studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock), cfr.: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf

(3) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

 

ALLEGATO

All'allegato I, parte 3 della direttiva 2006/126/CE, relativamente alla pagina 2 della patente di guida, il punto 12 della lettera a) è sostituito dal seguente:

«12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria interessata.

 

I codici sono stabiliti nel modo seguente:

- codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi

01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto

01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori

03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato

10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione

10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato

15. Frizione modificata

15.01. Pedale della frizione adattato

15.02. Frizione manuale

15.03. Frizione automatica

15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione

20. Dispositivi di frenatura modificati

20.01. Pedale del freno adattato

20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro

20.04. Pedale del freno a scorrimento

20.05. Pedale del freno basculante

20.06. Freno manuale

20.07. Azionamento del freno con una forza massima di … N (1) [ad esempio: “20.07(300N)”]

20.09. Freno di stazionamento adattato

20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno

20.13. Freno a ginocchio

20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna

25. Dispositivo di accelerazione modificato

25.01. Pedale dell'acceleratore adattato

25.03. Pedale dell'acceleratore basculante

25.04. Acceleratore manuale

25.05. Acceleratore a ginocchio

25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna

25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro

25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore

31. Adattamenti e protezioni dei pedali

31.01. Set supplementare di pedali paralleli

31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)

31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi

31.04. Fondo rialzato

32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore

32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano

32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna

33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo

33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani

35. Disposizione dei comandi modificata (interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)

35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo

35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo

35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo

35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno

40. Sterzo modificato

40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di … N (1) [ad esempio “40.01 (140N)”]

40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)

40.06. Posizione adattata del volante

40.09. Sterzo controllato tramite piede

40.11. Dispositivo di assistenza al volante

40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio

40.15. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia

42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati

42.01. Dispositivo retrovisore adattato

42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale

42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi

43. Posizione del sedile del conducente

43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali

43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità

43.04. Sedile conducente dotato di braccioli

43.06. Adattamento della cintura di sicurezza

43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)

44.01. Impianto frenante su una sola leva

44.02. Freno della ruota anteriore adattato

44.03. Freno della ruota posteriore adattato

44.04. Acceleratore adattato

44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento

44.09. Forza massima di azionamento del freno della ruota anteriore … N (1) [ad esempio “44.09 (140N)”]

44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore … N (1) [ad esempio “44.10 (240 N)”]

44.11. Poggiapiedi adattato

44.12. Manubrio adattato

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio del conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

a a sinistra

b a destra

c mano

d piede

e nel mezzo

f braccio

g pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)

62. Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità di guida limitata a… km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, “69” o “69”(1.1.2016)]

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “70.0123456789.NL”)

71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio “71.987654321.HR”)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. […] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3 500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a … [ad esempio: “95(1.1.12)”]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3 500 kg ma non supera 4 250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (2)

- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;