§ 8.3.213 – Decisione 8 luglio 2004, n. 545.
Decisione n. 2004/545/CE della Commissione relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:08/07/2004
Numero:545


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 8.3.213 – Decisione 8 luglio 2004, n. 545.

Decisione n. 2004/545/CE della Commissione relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 luglio 2004, n. L 241).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 15 settembre 2003, intitolata «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per veicoli sicuri e intelligenti», la Commissione annunciava la propria intenzione di varare l’iniziativa «eSafety», destinata a migliorare la sicurezza stradale in Europa. Tali migliorie possono essere ottenute, in particolare, ricorrendo alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e ai sistemi intelligenti per la sicurezza stradale come le apparecchiature radar a corto raggio per gli autoveicoli (SRR). Il 5 dicembre 2003 anche il Consiglio, nelle conclusioni sulla sicurezza stradale, ha esortato al miglioramento della sicurezza dei veicoli mediante la promozione di nuove tecnologie quali la sicurezza elettronica.

     (2) Perché lo sviluppo e l’introduzione delle apparecchiature radar a corto raggio nella Comunità avvengano in modo rapido e coordinato, occorre mettere rapidamente a disposizione bande di frequenze armonizzate stabili e permanenti affinché l’industria acquisisca la fiducia necessaria per realizzare gli opportuni investimenti.

     (3) Nella prospettiva di tale armonizzazione, il 5 agosto 2003 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) il mandato — ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 676/2002/CE — di armonizzare lo spettro radio e facilitare l’introduzione coordinata dei sistemi radar a corto raggio per gli autoveicoli.

     (4) In ossequio al mandato, la CEPT, per il tramite del proprio comitato per le comunicazioni elettroniche (comitato ECC), ha designato la banda 79 GHz come la banda di frequenze più idonea per lo sviluppo e l’introduzione a lungo termine e permanente dei sistemi radar a corto raggio. Il comitato ECC ha stabilito che il funzionamento nella banda di frequenze deve avvenire senza interferenze e senza protezione, conformemente al regolamento delle radiocomunicazioni adottato dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni e alle specifiche tecniche stabilite dal comitato ECC nella decisione del 19 marzo 2004.

     (5) I risultati dei lavori svolti nel quadro del mandato affidato alla CEPT di individuare una banda di frequenze per l’introduzione a lungo termine e permanente dei sistemi radar a corto raggio sono accettabili ed è opportuno renderli applicabili nella Comunità al fine di garantire la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio necessario per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno. L’uso dei sistemi radar a corto raggio nella banda di frequenze 79 GHz dovrebbe pertanto essere autorizzato quanto prima e comunque entro il 1° gennaio 2005 in modo da incoraggiare l’industria a sviluppare, produrre e commercializzare apparecchiature SRR funzionanti in quella banda.

     (6) I sistemi radar a corto raggio devono essere utilizzati tenendo in debita considerazione la salute e la sicurezza degli utilizzatori e di qualsiasi altra persona e tenendo conto, in particolare, della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

     (7) Le misure disposte dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Scopo della presente decisione è quello di armonizzare le condizioni per la messa a disposizione e l’uso efficiente della banda di frequenze a 79 GHz da parte delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli.

 

          Art. 2.

     Ai fini delle presente decisione:

     a) per «banda di frequenze a 79 GHz dello spettro radio» si intende la gamma di frequenze compresa tra 77 e 81 gigahertz;

     b) per «apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli» si intendono le apparecchiature radar montate nei veicoli stradali utilizzate per applicazioni di attenuazione delle collisioni e di sicurezza del traffico;

     c) per funzionamento «senza interferenza e senza protezione» si intende che non si possono causare interferenze nocive agli altri utilizzatori della banda di frequenze e non si possono esigere protezioni da interferenze nocive provenienti da operatori di altri sistemi o servizi che funzionano nella stessa banda.

 

          Art. 3.

     La banda di frequenze a 79 GHz dello spettro radio è designata e messa a disposizione delle apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli non appena possibile e non più tardi del 1° gennaio 2005, senza interferenza e senza protezione. Il valore massimo della densità di potenza media deve essere pari a – 3 dBm/MHz di potenza isotropa equivalente irradiata (EIRP), associata ad un valore di picco limitato a 55 dBm EIRP. Il valore massimo della densità di potenza media irradiata al di fuori del veicolo dovuta al funzionamento del radar a corto raggio, non deve superare il valore di – 9 dBm/MHz di EIRP.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.