§ 7.4.83 - Regolamento 8 dicembre 2008, n. 1235.
Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:08/12/2008
Numero:1235


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
Art. 4.  Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
Art. 5.  Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
Art. 6.  Documenti giustificativi
Art. 7.  Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi
Art. 8.  Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi
Art. 9.  Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi
Art. 10.  Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
Art. 11.  Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
Art. 12.  Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza
Art. 13.  Certificato di ispezione
Art. 14.  Procedure doganali speciali
Art. 15.  Prodotti non conformi
Art. 16.  Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi
Art. 17.  Comunicazione
Art. 18.  Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi
Art. 19.  Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco
Art. 20.  Abrogazione
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 7.4.83 - Regolamento 8 dicembre 2008, n. 1235.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(G.U.U.E. 12 dicembre 2008, n. L 334)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 [1], in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 38, lettera d), e l’articolo 40,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le disposizioni generali che disciplinano le importazioni di prodotti biologici. Per garantire l’applicazione corretta e uniforme di tali disposizioni è opportuno definire le modalità di applicazione delle medesime.

 

(2) Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia di importazione di prodotti che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità di controllo un periodo relativamente breve per chiedere di essere inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell’equivalenza. In considerazione invece dell’assenza di esperienza nell’applicazione diretta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. È quindi opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame.

 

(3) Per i prodotti importati a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado di fornire documenti giustificativi di cui occorre stabilire il modello. È necessario che i prodotti importati in applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato di ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio di tale certificato. È necessario inoltre stabilire una procedura che permetta di coordinare a livello comunitario alcuni controlli sui prodotti importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come prodotti biologici.

 

(4) A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [2], i paesi figuranti nell’elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti da commercializzare come prodotti biologici erano l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione di tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme di produzione applicate e dell’esperienza acquisita con l’importazione di prodotti biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell’elenco previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso di concludere che le condizioni necessarie per l’inserimento nell’elenco dei paesi terzi previsto, a fini di equivalenza, dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono soddisfatte per l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele e la Nuova Zelanda.

 

(5) La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio di prodotti agricoli [3], approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione [4]. L’allegato 9 di tale accordo si applica ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e stabilisce che ogni parte adotta i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte. Per ragioni di chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell’elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell’equivalenza dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

(6) Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto di autorizzazione delle importazioni di prodotti biologici nel territorio della Comunità. È opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo e dare alla Commissione la facoltà di tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata.

 

(7) È altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1 gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato.

 

(8) Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni di commercializzazione dei loro prodotti sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime di importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l’elenco degli organismi di controllo previsto dall’articolo citato.

 

(9) Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno predisporre un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità di controllo.

 

(10) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle di cui al regolamento (CE) n. 345/2008 e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d’applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l’importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [5]. Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento.

 

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all’importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "certificato di ispezione", il certificato di ispezione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;

 

2) "documento giustificativo", il documento previsto all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione [6] e all’articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell’allegato II del presente regolamento;

 

3) "partita", il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;

 

4) "primo destinatario", la persona fisica o giuridica quale definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;

 

5) "verifica della partita", la verifica, da parte delle competenti autorità nazionali, del certificato di ispezione in applicazione dell’articolo 13 del presente regolamento e, se dette autorità lo ritengono opportuno, dei prodotti stessi per accertare l’osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento;

 

6) "autorità nazionali competenti", le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro;

 

7) "relazione di valutazione", la relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d’ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi.

 

TITOLO II

 

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI

 

CAPO 1

 

Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

 

     Art. 3. Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco è pubblicato nell’allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

 

2. L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

 

a) nome e indirizzo dell’organismo o dell’autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito Internet e numero di codice;

 

b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;

 

c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

 

d) la durata di inclusione nell’elenco;

 

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

 

     Art. 4. Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un’autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell’elenco di cui all’articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre 2011 e redatti secondo il modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per gli anni solari successivi sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

 

2. Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

 

3. La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

 

a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;

 

c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

 

i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

iii) che garantisce che l’organismo o l’autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e

 

iv) che conferma che l’organismo o l’autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;

 

d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

 

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

 

f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento;

 

g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

 

4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

 

5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 5. Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1. Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

 

a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;

 

b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;

 

c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

 

d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

 

e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito Internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

 

2. L’organismo o l’autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l’elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

Se un organismo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco.

 

CAPO 2

 

Documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi

 

     Art. 6. Documenti giustificativi

1. I documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell’allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.

 

2. L’originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all’articolo 4.

 

3. L’organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

 

TITOLO III

 

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI

 

CAPO 1

 

Elenco dei paesi terzi riconosciuti

 

     Art. 7. Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi

1. La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco dei paesi riconosciuti figura nell’allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell’elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

 

2. L’elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

 

a) le categorie di prodotti controllati;

 

b) l’origine dei prodotti;

 

c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;

 

d) l’autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l’indirizzo postale, elettronico e sito Internet;

 

e) la o le autorità di controllo del paese terzo e/o l’organismo o gli organismi di controllo riconosciuti da detta autorità, competenti per l’esecuzione dei controlli, i loro indirizzi postali ed eventualmente elettronici e il sito Internet;

 

f) la o le autorità di controllo e/o l’organismo o gli organismi di controllo del paese terzo responsabili del rilascio dei certificati per l’importazione nella Comunità, i rispettivi indirizzi postali, numeri di codice e eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet;

 

g) la durata di inclusione nell’elenco.

 

     Art. 8. Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi

1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante.

 

2. La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.

 

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

 

a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;

 

b) un’indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;

 

c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;

 

d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell’equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;

 

e) l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;

 

f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell’elenco di cui all’articolo 7;

 

g) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 9;

 

h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

 

3. Quando esamina una domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

 

4. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 9. Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi

1. La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell’elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

 

a) dopo l’inclusione nell’elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, che lo riguardano;

 

b) la relazione annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;

 

c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.

 

2. Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

CAPO 2

 

Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

 

     Art. 10. Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco figura nell’allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

 

2. L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

 

a) nome, indirizzo e numero di codice dell’organismo o dell’autorità di controllo, ed eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet;

 

b) i paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’articolo 7, di cui i prodotti sono originari;

 

c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

 

d) la durata di inclusione nell’elenco; e

 

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

 

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari dei paesi terzi inseriti nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 7 e appartenenti ad una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell’elenco di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2009. Per gli anni solari successivi la Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell’elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

 

2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

 

3. La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

 

a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;

 

c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

 

i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

ii) che conferma l’effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni; e

 

iii) che dimostra e conferma l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

 

d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

 

e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

 

f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 12;

 

g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

 

4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

 

5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 12. Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

1. Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

 

a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;

 

b) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

 

c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

 

d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

 

2. L’organismo o l’autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l’elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco.

 

CAPO 3

 

Immissione in libera pratica di prodotti importati nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007

 

     Art. 13. Certificato di ispezione

1. L’immissione in libera pratica nella Comunità di una partita di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

 

a) alla presentazione dell’originale del certificato di ispezione alla competente autorità nazionale; e

 

b) alla verifica della partita da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di ispezione in conformità del paragrafo 8 del presente articolo.

 

2. L’originale del certificato di ispezione è redatto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, e dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo, secondo il modello e le note figuranti nell’allegato V. Il modello, le note e le linee direttrici di cui all’articolo 17, paragrafo 2, sono forniti dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti previsto all’articolo 17.

 

3. Il certificato di ispezione è accettato soltanto se è stato rilasciato:

 

a) dall’autorità o dall’organismo di controllo riconosciuti ai fini del rilascio del certificato di ispezione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 8, paragrafo 4; oppure

 

b) dall’autorità o l’organismo di controllo del paese terzo figurante nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 11, paragrafo 5.

 

4. L’autorità o l’organismo che emette il certificato di ispezione può rilasciare il certificato e vidimare la dichiarazione indicata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:

 

a) aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti di controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione dei prodotti, i documenti di trasporto e i documenti commerciali; e

 

b) dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un’espressa dichiarazione dell’esportatore che dichiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l’autorità o l’organismo di controllo procede ad una verifica della credibilità di tale dichiarazione, basata sull’analisi del rischio.

 

Inoltre l’autorità o l’organismo di controllo attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico.

 

5. Il certificato di ispezione è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

 

Il certificato di ispezione è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Se necessario, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato in una delle sue lingue ufficiali.

 

Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

 

6. Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

 

Il primo destinatario o, ove del caso, l’importatore possono farne una copia a fini di informazione dell’autorità o dell’organismo di controllo conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l’indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

 

7. Per i prodotti importati nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 19 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) il certificato di ispezione di cui al paragrafo 3, lettera b), al momento della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione secondo la procedura di cui all’articolo 19;

 

b) la competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione può delegare la competenza di effettuare la dichiarazione della casella 16 all’autorità o all’organismo che esercita il controllo sull’importatore a norma delle misure di controllo stabilite nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali;

 

c) la dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

 

i) se l’importatore presenta un documento originale, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, comprovante che la partita è coperta da tale autorizzazione; oppure

 

ii) se l’autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 19 presenta direttamente all’autorità incaricata della verifica della partita prove soddisfacenti che la partita è coperta da tale autorizzazione; questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione;

 

d) il documento comprovante quanto richiesto alla lettera c), punti i) e ii), comprende:

 

i) il numero di riferimento dell’autorizzazione di importazione e la data di scadenza della medesima;

 

ii) il nome e l’indirizzo dell’importatore;

 

iii) il paese terzo di origine;

 

iv) gli estremi dell’organismo o dell’autorità emittente e, se diversi, gli estremi dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo;

 

v) il nome dei prodotti in questione.

 

8. Al momento della verifica della partita, l’originale del certificato di ispezione è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

 

9. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 18 dell’originale del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

Il primo destinatario invia quindi l’originale del certificato all’importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, a meno che il certificato non debba accompagnare ulteriormente la partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

10. Il certificato di ispezione può essere compilato con mezzi elettronici secondo il metodo che lo Stato membro mette a disposizione delle autorità o organismi di controllo. Le autorità nazionali competenti possono esigere che i certificati di ispezione elettronici siano accompagnati da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [7]. In tutti gli altri casi, le autorità competenti esigono una firma elettronica che offre garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione [8].

 

     Art. 14. Procedure doganali speciali

1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [9], e forma oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, prima dell’esecuzione della prima preparazione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

La preparazione può comprendere operazioni quali:

 

a) il confezionamento o il riconfezionamento; oppure

 

b) l’etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

 

Dopo tale preparazione, l’originale vidimato del certificato di ispezione scorta la partita ed è presentato alla competente autorità nazionale che verifica la partita ai fini dell’immissione in libera pratica.

 

Al termine di tale procedura, l’originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all’importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

2. Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, alla competente autorità nazionale è presentato un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell’allegato VI. L’estratto del certificato di ispezione è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

 

La persona identificata come l’importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all’originale del certificato medesimo. Tale copia reca l’indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

 

Dopo la suddivisione della partita, l’originale vidimato di ciascun estratto del certificato di ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell’immissione in libera pratica.

 

Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell’originale dell’estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell’autorità e/o dell’organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l’estratto del certificato di ispezione.

 

3. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

     Art. 15. Prodotti non conformi

Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 16. Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

1. La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso "il comitato"). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno.

 

Per assisterla nell’esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.

 

2. Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all’inclusione negli elenchi.

 

3. Tenendo conto dei risultati dell’esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all’assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

4. La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

 

     Art. 17. Comunicazione

1. Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.

 

2. Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

 

3. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 19.

 

4. I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all’anno dell’esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.

 

5. Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.

 

TITOLO V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi

Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1 gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

 

Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. I numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1 luglio 2010 mediante aggiornamento dell’elenco a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco

1. In conformità dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell’articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni ivi previste all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b).

 

Se dopo aver dato all’importatore e a ogni altro interessato la possibilità di presentare osservazioni considera che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l’autorizzazione.

 

Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento.

 

Il prodotto importato è scortato da un certificato di ispezione ai sensi dell’articolo 13 rilasciato dall’organismo o dall’autorità di controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato di ispezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione. L’originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l’importatore deve tenerlo a disposizione dell’organismo di controllo e, se del caso, dell’autorità di controllo, per almeno due anni.

 

2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

 

3. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un’autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla.

 

4. Gli Stati membri non possono più concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo una volta scaduti 12 mesi dalla pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 5, salvo se i prodotti importati sono merci la cui produzione nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo non figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10.

 

5. Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal 1 gennaio 2013.

 

6. Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo, concesse a un importatore prima del 31 dicembre 2008 dall’autorità nazionale competente in conformità dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, scadono al più tardi il 31 dicembre 2009.

 

     Art. 20. Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.

 

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

 

[3] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

 

[4] GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 166 del 27.6.2008, pag. 3.

 

[6] GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

 

[7] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

 

[8] GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.

 

[9] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 3

 

 

ALLEGATO II

 

MODELLO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

 

di cui all’articolo 6, paragrafo 1

 

Documento giustificativo fornito all’operatore a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, necessario per l’importazione di prodotti conformi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008

 

1. Numero del documento:

 

2. Nome e indirizzo dell’operatore:

 

attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):

 

3. Nome, indirizzo e numero di codice dell’autorità/organismo di controllo:

 

4. Categorie di prodotti/attività:

 

Vegetali e prodotti vegetali:

 

Animali e prodotti animali:

 

Prodotti trasformati:

 

5. definiti come:

 

produzione biologica, prodotti in conversione e pure produzione non biologica, in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007

 

6. Periodo di validità:

 

7. Data del controllo/dei controlli:

 

Prodotti vegetali dal al

 

Prodotti animali dal al

 

Prodotti trasformati dal al

 

8. Il presente documento è rilasciato a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008. L’operatore ha sottoposto le proprie attività a controllo e rispetta le condizioni stabilite dai suddetti regolamenti.

 

Data, luogo:

 

Firma per conto dell’autorità/organismo di controllo:

 

 

 

ALLEGATO III [1]

 

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 7

 

ARGENTINA

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con l’eccezione di:

 

 

- animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, con l’eccezione di:

 

 

- prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.

 

2. Origine : prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.

 

3. Norme di produzione : Ley 25.127 sobre "Producción ecológica, biológica y orgánica"

 

4. Autorità competente : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

 

5. Organismi di controllo :

 

- Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

 

- Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com

 

- Letis SA, www.letis.com.ar

 

- Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

 

6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

 

AUSTRALIA

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.

 

2. Origine : prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.

 

3. Norme di produzione : Norma nazionale per la produzione biologica e biodinamica

 

4. Autorità competente : Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

 

5. Organismi e autorità di controllo :

 

- Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au

 

- Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

 

- Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

 

- National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

 

- Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au

 

- AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au

 

6. Organismi e autorità che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

 

COSTA RICA

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

 

b) prodotti vegetali trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti.

 

2. Origine : Prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico in Costa Rica.

 

3. Norme di produzione : Reglamento sobre la agricultura orgánica

 

4. Autorità competente : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

 

5. Organismi di controllo :

 

- BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

 

- Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

 

- Control Union Certifications, www.cuperu.com

 

6. Autorità che rilascia il certificato : Ministerio de Agricultura y Ganadería.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2011.

 

INDIA

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.

 

2. Origine : prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in India.

 

3. Norme di produzione : National Programme for Organic Production

 

4. Autorità competente : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

 

5. Organismi e autorità di controllo :

 

- Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

 

- APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

 

- Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

 

- Control Union Certifications, www.controlunion.com

 

- ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

 

- Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

 

- IMO Control Private Limited, www.imo.ch

 

- Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

 

- ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

 

- Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

 

- Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

 

- OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

 

- SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

 

- Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

 

- Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com

 

- Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

 

6. Organismi e autorità che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2014.

 

ISRAELE

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.

 

2. Origine :

 

prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza:

 

- dalla Comunità,

 

- o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

3. Norme di produzione : National Standard for organically grown plants and their products

 

4. Autorità competente : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

 

5. Organismi e autorità di controllo :

 

- AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

 

- IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

 

- Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

 

- Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il

 

6. Organismi e autorità che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

 

SVIZZERA

 

1. Categorie di prodotti :

 

prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa, prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione, mangimi e sementi per la coltivazione, con l’eccezione di:

 

- prodotti ottenuti nel periodo di conversione e prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto nel periodo di conversione.

 

2. Origine :

 

prodotti e ingredienti prodotti secondo il metodo biologico presenti in prodotti ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera:

 

- dalla Comunità,

 

- o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera.

 

3. Norme di produzione : Ordinanza sull’agricoltura biologica e l’etichettatura dei prodotti vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico

 

4. Autorità competente : Federal Office for Agriculture FOAG, http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en

 

5. Organismi di controllo :

 

- Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

 

- bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

 

- Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

 

- ProCert Safety AG, www.procert.ch

 

6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

 

TUNISIA

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati all’alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.

 

2. Origine : prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.

 

3. Norme di produzione : legge n. 99-30 del 5 aprile 1999 concernente l’agricoltura biologica; decreto del ministero dell’Agricoltura del 28 febbraio 2001, recante approvazione delle specifiche di base per la produzione agricola secondo il metodo biologico.

 

4. Autorità competente : Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn

 

5. Organismi di controllo :

 

- Ecocert S.A. in Tunisia, www.ecocert.com

 

- Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it

 

- BCS, www.bcs-oeko.com

 

- Lacon, www.lacon-institute.com

 

6. Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2012

 

NUOVA ZELANDA

 

1. Categorie di prodotti :

 

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con l’eccezione di:

 

 

- animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

 

- prodotti dell’acquacoltura;

 

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, con l’eccezione di:

 

 

- prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,

 

- prodotti contenenti prodotti dell’acquacoltura.

 

2. Origine :

 

Prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:

 

- dalla Comunità,

 

- o da un paese terzo nell’ambito di regimi riconosciuti equivalenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,

 

- o da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d’ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall’autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1, lettera b), preparati in Nuova Zelanda.

 

3. Norme di produzione : NZFSA Technical Rules for Organic Production

 

4. Autorità competente : New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

 

5. Organismi di controllo :

 

- AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

 

- BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

 

6. Autorità che rilascia il certificato : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).

 

7. Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2011.

 

 

ALLEGATO IV [2]

 

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL’EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 10

(Omissis)

 

 

 

ALLEGATO V

 

MODELLO DI CERTIFICATO DI ISPEZIONE

 

per l’importazione di prodotti biologici nella Comunità europea di cui all’articolo 13

 

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

 

- il testo,

 

- il formato (su un unico foglio),

 

- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

 

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

 

1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)

 

2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 o articolo 33, paragrafo 3 o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 19

 

3. N. di serie del certificato di controllo

 

4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19

 

5. Esportatore (nome e indirizzo)

 

6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo)

 

7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)

 

8. Paese di spedizione

 

9. Paese di destinazione

 

10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)

 

11. Nome e indirizzo dell'importatore

 

12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto

 

13. Codici NC

 

14. Quantitativo dichiarato

 

15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1

 

Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

Data

 

Nome e firma del responsabile

 

Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio

 

 

16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato.

 

Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.

 

Data

 

Nome e firma del responsabile

 

Timbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro

 

17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale

 

Stato membro: …

 

Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale): …

 

Data: …

 

Nome e firma del responsabile

 

Timbro

 

18. Dichiarazione del primo consegnatario

 

Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

Nome della società

 

Data

 

Nome e firma del responsabile

 

 

Note

 

Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.

 

Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti.

 

Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

 

Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 19. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.

 

Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.

 

Casella 6: L'organismo o l'autorità di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura) conformemente alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.

 

Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura) sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.

 

Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.

 

Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.

 

Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.

 

Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.

 

Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).

 

Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

 

Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008.

 

Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1235/2008.

 

Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

 

ALLEGATO VI

 

MODELLO DI ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE

 

di cui all’articolo 14

 

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

 

- il testo,

 

- il formato,

 

- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

 

ESTRATTO N. … DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA

 

1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)

 

2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 o articolo 33, paragrafo 3 o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 19

 

3. N. di serie del certificato di controllo di base

 

4. N. di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 19

 

5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)

 

6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo)

 

7. Nome e indirizzo dell′importatore della spedizione originale

 

8. Paese di invio della spedizione originale

 

9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale

 

10. Consegnatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)

 

11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto

 

12. Codice NC

 

13. Quantitativo dichiarato del lotto

 

14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che vidima l′estratto del certificato

 

Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:

 

Stato membro: …

 

Data: …

 

Nome e firma del responsabile

 

Timbro

 

15. Dichiarazione del consegnatario del lotto

 

Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

Nome della società

 

Data

 

Nome e firma del responsabile

 

 

Note

 

Estratto n. …: Il numero dell′estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.

 

Casella 1: Nome dell′organismo o dell′autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.

 

Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l′utilizzo del presente estratto; indicare le disposizioni particolari di importazione della spedizione (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).

 

Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall′autorità od organismo competente a norma dell′articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

 

Casella 4: Il numero di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).

 

Casella 6: Organismo o autorità di controllo sull′operatore che ha suddiviso la spedizione.

 

Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.

 

Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.

 

Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.

 

Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)

 

Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all′articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.

 

Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effetuati i controlli di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.

 

 

 

ALLEGATO VII

 

Tavola di concordanza di cui all’articolo 20

 

Regolamento (CE) n. 345/2008

Regolamento (CE) n. 605/2008

Presente regolamento |

 

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 1 |

 

 

 

Art. 1, paragrafo 2

— |

 

 

 

Art. 2, frase introduttiva e punto 1

Art. 2, frase introduttiva e punto 1 |

 

 

 

| —

Art. 2, punto 2 |

 

 

 

 

|      Art. 2, punto 2

Art. 2, punto 3 |

 

 

 

 

|      Art. 2, punto 3

Art. 2, punto 4 |

 

 

 

 

|      Art. 2, punto 4

— |

 

 

 

 

|      Art. 2, punto 5

Art. 2, punto 5 |

 

 

 

 

Art. 3 |

 

 

 

Art. 4 |

 

 

 

Art. 5 |

 

 

 

Art. 6 |

 

 

 

Art. 1

Art. 7 |

 

 

 

Art. 2, paragrafo 1

Art. 8, paragrafo 1 |

 

 

 

Art. 2, paragrafo 2

Art. 8, paragrafo 2 |

 

 

 

Art. 2, paragrafo 3

Art. 8, paragrafo 3 |

 

 

 

Art. 2, paragrafo 4

Art. 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 |

 

 

 

Art. 8, paragrafo 4 |

 

 

 

Art. 2, paragrafo 5

|      Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

 

 

Art. 2, paragrafo 6

|      Art. 9, paragrafi 3 e 4 |

 

 

 

 

Art. 10 |

 

 

 

Art. 11 |

 

 

 

Art. 12 |

 

 

 

Articoli 3 e 4

Art. 13 |

 

 

 

Art. 5

Art. 14 |

 

 

 

Art. 6

Art. 15 |

 

 

 

Art. 16 |

 

 

 

Art. 17 |

 

 

 

Art. 7, paragrafo 1

— |

 

 

 

Art. 7, paragrafo 2

— |

 

 

 

Art. 18 |

 

 

 

Art. 19 |

 

 

 

Art. 3

Art. 8

Art. 20 |

 

 

 

Art. 4

Art. 9

Art. 21 |

 

 

 

Allegato II

— |

 

 

 

Allegato I |

 

 

 

Allegato II |

 

 

 

Allegato I

Allegato III |

 

 

 

Allegato IV |

 

 

 

Allegato I

Allegato V |

 

 

 

Allegato II

Allegato VI |

 

 

 

Allegato III

Allegato IV

Allegato VII |

 


[1] Allegato così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 537/2009.

[2] Allegato rettificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 751/2012.