§ 12.2.664 - Regolamento 20 aprile 2009, n. 345.
Regolamento (CE) n. 345/2009 della Commissione, recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/04/2009
Numero:345


Sommario
Art. 1.  Esaurimento del contingente
Art. 2.  Divieti
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 12.2.664 - Regolamento 20 aprile 2009, n. 345.

Regolamento (CE) n. 345/2009 della Commissione, recante divieto di pesca del rombo nel Mar Nero per i pescherecci battenti bandiera bulgara

(G.U.U.E. 25 aprile 2009, n. L 105)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

 

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [2], in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici [3], stabilisce i contingenti per il 2009.

 

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

 

(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

 

     Art. 2. Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

 

[2] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

 

[3] GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

 

 

ALLEGATO

 

N. | 01/MED |

 

Stato membro | BGR |

 

Stock | TUR/F3742C |

 

Specie | Rombo (Psetta maxima) |

 

Zona | Mar Nero |

 

Data | 1.4.2009 |