§ 7.3.116 - Decisione 10 giugno 1999, n. 476.
Decisione n. 1999/476 della Commissione che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:10/06/1999
Numero:476


Sommario
Art. 1.      Il gruppo di prodotti “detersivi per bucato” include tutti i detersivi per bucato in polvere, liquidi o sotto altra forma, per il lavaggio di tessuti e destinati principalmente ad essere [...]
Art. 2.      Le proprietà ecologiche e l’idoneità all’uso del gruppo di prodotti definiti all’articolo 1 sono valutate rispetto ai criteri ecologici e di rendimento specifici di cui all’allegato e alle [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrati è “006”
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.116 - Decisione 10 giugno 1999, n. 476.

Decisione n. 1999/476 della Commissione che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato. Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 20 luglio 1999, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

     (1) considerando che, con la decisione 95/365/CEE, la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e che tale decisione, ai sensi dell’articolo 3 della stessa, è scaduta il 25 luglio 1998;

     (2) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per il gruppo di prodotti detersivi per bucato e stabilire i criteri per lo stesso gruppo di prodotti con validità per un periodo di tre anni;

     (3) considerando che è opportuno rivedere i criteri stabiliti dalla decisione 95/365/CEE per tenere conto degli sviluppi del mercato;

     (4) considerando che l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono definite per gruppi di prodotti;

     (5) considerando che l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le proprietà ecologiche del prodotto devono essere valutate in rapporto ai criteri specifici per gruppi di prodotti;

     (6) considerando che ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) , del regolamento (CEE) n. 880/92, il marchio di qualità ecologica non deve essere assegnato in nessun caso a prodotti che sono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione e dalla direttiva 888/ 379/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 96/65/CEE della Commissione, ma che può essere assegnato a prodotti che contengono tali sostanze o preparati, se i prodotti in questione rispondono alle finalità del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

     (7) considerando che i detersivi contengono sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi delle suddette direttive;

     (8) considerando che i criteri ecologici stabiliti dalla presente decisione prevedono, in particolare, soglie e punteggi per limitare al minimo il contenuto di sostanze e preparati classificati come pericolosi nei detersivi cui può essere assegnato un marchio di qualità ecologica;

     (9) considerando che i detersivi che rispettano tali criteri esercitano un minore impatto ambientale e sono conformi agli obiettivi del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica;

     (10) considerando che la Commissione ha adottato la raccomandazione del 22 luglio 1998 sulla buona pratica ambientale relativa ai detersivi da bucato per uso domestico;

     (11) considerando che, in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

     (12) considerando che le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Il gruppo di prodotti “detersivi per bucato include tutti i detersivi per bucato in polvere, liquidi o sotto altra forma, per il lavaggio di tessuti e destinati principalmente ad essere utilizzati in lavatrici ad uso domestico.

 

     Art. 2.

     Le proprietà ecologiche e l’idoneità all’uso del gruppo di prodotti definiti all’articolo 1 sono valutate rispetto ai criteri ecologici e di rendimento specifici di cui all’allegato e alle appendici I, parti A e B, II, III e IV.

 

     Art. 3. [1]

     La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 agosto 2004.

 

     Art. 4.

     Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrati è “006”.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

Requisiti generali

 

     I requisiti generali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 880/92, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica e i seguenti criteri specifici si applicano all’assegnazione di un marchio di qualità ecologica ai detersivi per bucato e devono essere rispettati durante tutto il periodo previsto dal contratto che definisce le modalità di impiego del marchio.

     Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell’attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14 001.

     Questi criteri hanno l’obiettivo di promuovere:

     - la riduzione dell’inquinamento idrico diminuendo la quantità di detersivi usati e limitando la quantità di sostanze pericolose

     - la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo il numero degli imballaggi primari e promuovendone il riutilizzo e/o la riciclabilità

     - il risparmio di energia promuovendo l’uso di detersivi per il lavaggio a bassa temperatura

     Inoltre, i criteri in questione permettono di sensibilizzare maggiormente i consumatori ai problemi dell’ambiente.

 

     1. UNITÀ FUNZIONALE E DOSAGGIO DI RIFERIMENTO

     1.1. Unità funzionale

     L’unità funzionale è espressa in g/lavaggio (grammi per lavaggio) . Nel caso di impiego in lavatrice di detersivi per uso generale, si riferisce al dosaggio relativo a 4,5 kg di carico (a secco) e, per i detersivi delicati, al dosaggio di 2,5 kg di carico (a secco).

     1.2. Dosaggio di riferimento

     Il dosaggio raccomandato dal produttore ai consumatori relativo ad una durezza dell’acqua (DA) pari a 2,5 m mol CaCO3/l e per tessuti “normalmente sporchi” costituisce il riferimento per:

     - il calcolo dei criteri ecologici

     e

     - le prove di rendimento del lavaggio.

     Qualora una DA pari a 2,5 m mol CaCO3/l non sia adeguata alle condizioni degli Stati membri in cui il detersivo è commercializzato, il richiedente specifica il dosaggio da utilizzare come riferimento.

 

     2. CRITERI ECOLOGICI SPECIFICI RELATIVI AGLI INGREDIENTI E ALL’IMBALLAGGIO

     2.1. Criteri ecologici degli ingredienti

     Vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

     - totale sostanze chimiche (TC):

     - volume critico di diluizione-tossicità (VCDtox)

     - fosfati (STPP)

     - sostanze organiche insolubili (II)

     - sostanze organiche solubili (SI)

     - sostanze organiche non biodegradabili (processo aerobico) (non biodegradable organics NBDO - aerobic)

     - sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico) (non biodegradable organics NBDO - anaerobic)

     - fabbisogno biologico di ossigeno (BOD)

     Nell’appendice II sono riportate le definizioni dei parametri usati nei calcoli. Tali parametri sono calcolati ed espressi in g/lavaggio o l/lavaggio, a seconda dei casi. Essi sono aggregati e valutati nel loro complesso, secondo l’approccio illustrato nel presente documento.

     Punteggi/fattori di ponderazione

     La seguente tabella riassume i criteri prescelti, le rispettive soglie di esclusione, i rispettivi fattori di ponderazione e il punteggio massimo ottenibile. La formula per il calcolo dei punteggi relativi a ciascun criterio è riportata al punto 2.3.

 

Sistema di calcolo dei punteggi/fattori di ponderazione dei detersivi per bucato

 

Punteggio

4

3

2

1

HEXCL

Fattore di ponderazione

Somma

Criterio

 

 

 

 

 

 

 

Totale sostanze chimiche

60

70

80

90

110

3

12

Volume critico di diluizione – tossicità

1 500

3 500

5 500

7 500

10 000

8

32

Fosfati (STPP)

0

7,5

15

22,5

30

2

8

Sostanze inorganiche insolubili

10

15

20

25

30

0,5

2

Sostanze inorganiche solubili

10

25

40

55

70

0,5

2

NBDO (processo aerobico)

1

2

3

4

8

1

4

NBDO (processo anaerobico)

1

4

7

10

15

1,5

6

BOD

20

40

60

80

130

2

8

Totale

 

 

 

 

 

 

74

Punteggio minimo richiesto

45

Nota: Tutti i valori sono espressi in g/lavaggio ad eccezione di quelli relativi a CDVtox espressi in l/lavaggio.

HEXCL =soglia di esclusione.

 

     2.2. Livello critico per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica

     La somma dei punteggi relativi agli 8 criteri riguardanti gli ingredienti deve essere pari o superiore a 45.

I valori soglia devono essere rispettati per tutti i criteri. Il prodotto deve rispettare anche i criteri indicati in altre parti del presente allegato.

     2.3. Calcoli relativi ai criteri ecologici degli ingredienti

     Base di dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID - Detergent Ingredients Database)

     L’appendice I, parte A, presenta la base dati sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID) che comprende gli ingredienti maggiormente usati nella formulazione dei detersivi e che deve essere utilizzato per i calcoli relativi ai criteri per gli ingredienti.

     Nell’appendice I, parte A, sono riportati i dati sul fattore di carico, la tossicità, la non biodegradabilità (aerobica) , la non biodegradabilità (anaerobica), le sostanze inorganiche solubili/non solubili e il fabbisogno biologico di ossigeno (BOD) che dovranno essere utilizzati nei calcoli relativi ai principali ingredienti dei detersivi.

     I criteri:

     - totale sostanze chimiche

     - fosfati (STPP)

     - sostanze inorganiche solubili/insolubili

     - sostanze non biodegradabili (processo aerobico/anaerobico)

     - BOD

     sono calcolati per ogni ingrediente tenendo conto della dose per lavaggio, del contenuto d’acqua e della percentuale in massa e sono sommati per ogni formulazione di prodotto.

     Il criterio relativo alla tossicità del volume critico di diluizione è calcolato per ogni ingrediente (i) della formulazione del prodotto mediante la seguente equazione:

     CDVtox (ingrediente i) = peso/lavaggio (i) fattori di carico (i)/effetto a lungo termine (i) 1.000

     Procedura per il calcolo dei punteggi:

     Per il calcolo dei punteggi si ricorre alle seguenti equazioni:

 

Totale sostanze chimiche (TC)

Se TC >110 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se TC £ 90 g/lavaggio

allora

Punteggio = 10 - TC/10

Se 110 ³ TC >90 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se TC £ 60 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

Volume critico di diluizione, tossicità (VCDTOX):

Se VCDtox >10 000 l/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se VCDtox £ 7 500 l/lavaggio

allora

Punteggio = 4,75 - VCDtox/2 000

Se 10 000 ³ VCDtox >7 500 l/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se VCDtox £ 1 500 l/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

Fosfati (P):

Se P >30 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se P £ 22,5 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4 - P/7,5

Se 30 ³ P >22,5 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

 

Sostanze inorganiche insolubili (II):

Se II >30 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se II £ 25 g/lavaggio

allora

Punteggio = 6 - II/5

Se 30 ³ II >25 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se II £ 10 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

Sostanze inorganiche solubili (SI) [2]:

Se SI >70 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se SI £ 55 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4,66 - SI/15

Se 70 ³ SI >55 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se SI £ 10 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

Sostanze organiche non biodegradabili (processo aerobico) (aNBDO):

Se aNBDO >8 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se aNBDO £ 4 g/lavaggio

allora

Punteggio =5 - aNBDO

Se 8 ³ aNBDO >4 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se aNBDO £ 1 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

Sostanze organiche non biodegradabili (processo anaerobico) (anNBDO):

Se anNBDO >15 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se anNBDO £ 10 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4,34 - anNBDO/3

Se 15 ³ anNBDO >10 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se anNBDO £ 1 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

BOD (BOD):

Se BOD >130 g/lavaggio

allora

ESCLUSIONE

Se BOD £ 80 g/lavaggio

allora

Punteggio = 5 - BOD/20

Se 130 ³ BOD >80 g/lavaggio

allora

Punteggio = 0

Se BOD £ 20 g/lavaggio

allora

Punteggio = 4

 

     Nuovi ingredienti aggiuntivi

     Nel caso di nuove sostanze chimiche o di ingredienti aggiuntivi non elencati nella base di dati sugli ingredienti dei detersivi, deve essere seguita la procedura indicata di seguito e nell’appendice I, parte B.

     - I dati sperimentali devono essere inviati dal richiedente all’organismo competente.

     - Devono essere forniti i dati sulle sostanze inorganiche solubili e insolubili, sulla biodegradabilità anaerobica (basati sulla prova Ecetoc n. 28, giugno 1988) e sul fabbisogno biologico di ossigeno (BOD).

     - Deve essere fornita la documentazione disponibile, completa sulla biodegradazione, l’eliminazione e gli effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, la dafnia magna e le alghe.

     - I pertinenti allegati della direttiva 67/548/CEE costituiscono il riferimento per le prove.

     Si applicano, ove opportuno, le disposizioni dell’appendice I, parte B.

     In particolare, qualora non siano disponibili i dati completi sugli effetti a lungo termine (NOEC), si applicano le relative procedure semplificate descritte nell’appendice I, parte B.

     Se del caso, possono essere accettati dati alternativi, se essi sono ritenuti equipollenti dall’organismo incaricato di valutare la domanda.

     2.4. Altri criteri ecologici relativi agli ingredienti

     Taluni ingredienti specifici nella formulazione non devono superare un livello massimo o non devono essere utilizzati, come di seguito specificato:

     a) il peso totale degli ingredienti [1] classificati o classificabili come pericolosi per gli organismi acquatici e assegnati alla frase di rischio R50 (molto tossico per gli organismi acquatici), ai sensi della direttiva 67/548/CEE non deve superare 10 g/lavaggio;

     b) il peso totale degli ingredienti classificati o classificabili come pericolosi per l’ambiente e assegnati alla frase di rischio R50 (molto tossico per gli organismi acquatici) e R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico) , ai sensi della direttiva 67/548/CEE non deve superare 0,25 g/lavaggio;

     c) i fosfonati non devono essere superiori a 1 g/lavaggio;

     d) non devono essere utilizzati i tensioattivi della famiglia degli alchilfenoletossilati (APEO), le essenze che contengano composti azotati aromatici riportati nell’appendice II, l’agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti classificati come cancerogeni, genotossici e mutageni ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

 

[1] Con “ingredienti” si intendono sia sostanza che preparati.

 

     2.5. Criteri ecologici relativi all’imballaggio dei prodotti

     Viene preso in considerazione solo l’imballaggio primario. L’imballaggio del detersivo deve consistere in un imballaggio leggero o in un contenitore (scatola di cartone o di plastica o bottiglia di plastica).

     Se il detersivo viene fornito in un contenitore (scatola o bottiglia), il fabbricante deve fornire le confezioni di ricarica.

     Il peso dell’imballaggio leggero o della confezione di ricarica non deve essere superiore a 1,7 g/lavaggio.

     Il peso del contenitore non deve essere superiore a 7 g/lavaggio.

     Gli imballaggi di cartone devono essere costituiti all’80% di materiale riciclato e devono essere etichettati conformemente alla norma ISO 1043.

 

     3. CRITERI DI RENDIMENTO

     Il rendimento di lavaggio del prodotto deve essere confrontato con quello dei detersivi di riferimento conformemente alla prova di rendimento dei detersivi ecologici comunitari,

di cui il prodotto deve soddisfare i requisiti minimi.

 

     4. PROVE

     4.1. Prova di purezza degli enzimi per verificare l’assenza di organismi entrati nel processo di produzione

     Deve essere effettuata una prova di purezza degli enzimi prodotti da processi biotecnologici e utilizzati nei detersivi per bucato per i quali si richiede l’assegnazione del marchio di qualità ecologica. Lo scopo della prova è di assicurare che nel preparato enzimatico finale non siano contenuti organismi entrati nel processo di produzione. La crescita dei microrganismi deve essere verificata insieme ad antibiotici specifici. La procedura di prova deve assicurare che non siano reperibili organismi entrati nel processo di fabbricazione in un campione di prova standard del preparato enzimatico finale di 20 ml.

     4.2. Laboratori di prova

     Le prove devono essere effettuate a spese del richiedente presso laboratori che soddisfino i requisiti generali indicati dalla norma EN 45001 o qualsiasi altro sistema equivalente.

 

     5. INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

     5.1. Informazioni sull’imballaggio

     L’imballaggio del prodotto deve recare le seguenti informazioni:

     “LAVARE IN MODO ECOLOGICO SIGNIFICA

     Fase 1 Suddividere la biancheria (ad esempio, per colore, grado di sporcizia, tipo di fibre)

     Fase 2 Lavare a pieno carico

     Fase 3 Non usare quantità eccessive di detersivo e seguire le istruzioni sul dosaggio

     Fase 4 Optare per i cicli di lavaggio a bassa temperatura”

     A richiesta possono essere ottenute maggiori informazioni sul detersivo. A questo scopo, sul detersivo deve figurare l’informazione che, se il consumatore desidera ulteriori informazioni sul prodotto, può telefonare (o scrivere) al servizio consumatori della società o ai rivenditori.

     Per incoraggiare i consumatori a evitare l’uso eccessivo di detersivo e a seguire le istruzioni sul dosaggio, deve essere fornito a richiesta (quando non sia già inserito nell’imballaggio) un misurino (tazza) avente una scala con lineette di graduazione pari ad almeno 10 ml.

     L’imballaggio deve recare le seguenti informazioni:

     “Questo prodotto ha ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica perché contribuisce a ridurre l’inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.

     Per maggiori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si può consultare il seguente sito Internet: http://europa.eu.int/ecolabel”

     5.2. Istruzioni sul dosaggio

     Le raccomandazioni relative al dosaggio devono figurare sull’imballaggio del prodotto, assieme a una raccomandazione ai consumatori di informarsi presso la società di fornitura dell’acqua o le autorità locali sul grado di durezza dell’acqua.

     I dosaggi raccomandati devono essere riferiti specificamente ai tessuti “normalmente sporchi” e a quelli “molto sporchi” nonché ai diversi gradi di durezza dell’acqua relativi ai paesi interessati e riferiti se opportuno al peso dei tessuti. Se le istruzioni sul dosaggio vengono fornite con l’ausilio di un misurino, il volume dello stesso (in ml) deve figurare in modo chiaro sull’imballaggio.

     Il rendimento di lavaggio deve essere indicato e riferito ai tessuti “normalmente sporchi” e ai diversi gradi di durezza dell’acqua considerati.

     I dosaggi raccomandati per i gradi compresi tra il valore 1 di durezza dell’acqua (dolce) - “sporco normale” e il grado massimo di durezza dell’acqua (3 o 4) - “molto sporco “non devono differire tra loro per un fattore superiore a 2.

     Il dosaggio di riferimento utilizzato per la prova di rendimento del lavaggio e per il calcolo dei criteri ecologici deve corrispondere al dosaggio raccomandato per lo “sporco normale” e per il grado di durezza dell’acqua corrispondente a 2,5 m mol CaCO3/1 nello Stato membro in cui è stata effettuata la prova.

     Se le raccomandazioni comprendono solo DA inferiori a 2,5 m mol CaCO3/1, il dosaggio massimo raccomandato per i tessuti “normalmente sporchi” deve essere inferiore al dosaggio di riferimento indicato al paragrafo precedente.

     5.3. Etichettatura e informazioni sugli ingredienti

     Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all’etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia.

     I seguenti gruppi di ingredienti devono essere etichettati indipendentemente dalla loro concentrazione di massa:

     - Enzimi: Indicazione del tipo di enzima (ad es.: proteasi, lipasi)

     - Agenti conservanti: Caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC

     - Disinfettanti: Caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC

     Eventuali essenze contenute nel prodotto devono essere indicate sull’imballaggio.

 

 

Appendice I

     (Omissis).

 

 

Appendice II

Definizioni relative ai criteri ecologici

 

     1. Totale sostanze chimiche

     Il totale sostanze chimiche equivale al dosaggio meno il contenuto di acqua espresso in g/lavaggio.

     2. Volume critico di diluizione, tossicità (VCDtox)

     Il volume critico di diluizione (VCDtox) è calcolato per ogni ingrediente i della formula considerando i dati dei fattori di carico (LF) e degli effetti a lungo termine (LTE) inclusi nell’elenco DID espressi in l/lavaggio:

     VCDtox (ingrediente i) = peso/lavaggio (i) ×LF (i)/LTE (i) ×1.000

     Il VCDtox del prodotto è costituito dalla somma del VCDtox di tutti gli ingredienti espressa in l/lavaggio.

     3. Fosfati (STPP)

     Peso per lavaggio di tutti i fosfati inorganici, espressi come STPP in g/lavaggio.

     4. Sostanze inorganiche insolubili

     Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze inorganiche insolubili (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

     5. Sostanze inorganiche solubili

     Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti costituiti da sostanze inorganiche solubili (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

     6. Sostanze organiche non biodegradabili (aerobicamente)

     Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche biodegradabili aerobicamente (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

     7. Sostanze organiche non biodegradabili (aerobicamente)

     Peso per lavaggio di tutti gli ingredienti che costituiscono sostanze organiche biodegradabili anaerobicamente utilizzando i rispettivi fattori di correzione (cfr. elenco DID) espresso in g/lavaggio.

     8. Fabbisogno biologico di ossigeno (BOD)

     Il BOD di ciascun ingrediente i è calcolato in g O/lavaggio in base ai rispettivi dati relativi alla THOD riportati nell’elenco DID:

     BOD (ingrediente i) =peso/lavaggio(i) +BOD(i) in g O/lavaggio

     Il BOD del prodotto è costituito dalla somma del BOD di tutti gli ingredienti espressa in g O/lavaggio. Il THOD si applica solo ai composti biodegradabili.

     9. Detersivi normali

     I detersivi normali danno risalto al rendimento del lavaggio (eliminazione dello sporco e delle macchie). Un detersivo viene considerato normale a meno che il produttore non preferisca sottolineare la “cura dei tessuti” (lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori).

     10. Muschi azotati

     Muschio xilene: 5-ter-butil-2, 4, 6-trinitro-m-xilene

     Muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluene

     Moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4, 6-dinitroindano

     Muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2, 6-dinitrobenzene

     Muschio chetone: 4-ter-butil-2, 6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone.

 

 

Appendice III

Dati e informazioni che il richiedente del marchio di qualità ecologica deve presentare all’organismo competente

 

     1.1. Dichiarazione relativa alla formulazione del prodotto e a calcolo dei criteri

     L’organismo competente richiede al fabbricante che presenta richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica di fornire:

     - la formulazione esatta del prodotto;

     - la descrizione chimica esatta degli ingredienti (ad es.: identificazione ai sensi della IUPAC, n. CAS, formula grezza e di struttura, purezza, tipo e percentuale delle impurità, additivi; per le miscele, ad esempio tensioattivi: n. DID, composizione e spettro di distribuzione degli omologhi, isomeri e denominazione commerciale); prove analitiche relative alla composizione dei tensioattivi;

     - il tonnellaggio esatto del prodotto immesso sul mercato (alla data del 1° marzo relativamente all’anno precedente);

     - il calcolo dettagliato dei criteri;

     - una relazione riassuntiva sulla purezza degli enzimi secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato alla presente decisione e un certificato che attesti l’assenza di organismi entrati nel processo di produzione;

     - una dichiarazione che:

     - il prodotto non contiene tensioattivi del gruppo degli alchilfenoletossilati (APEO), le essenze che contengono composti azotati aromatici riportati nell’appendice II, l’agente di formazione dei complessi EDTA e gli ingredienti classificati come cancerogeni, genotossici e mutageni, secondo le definizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE,

     - i fosfonati non superano 1 g/lavaggio.

     1.2. Prova di rendimento del lavaggio

     Il richiedente deve presentare all’organismo competente i risultati della prova di rendimento del lavaggio dei detersivi ecologici comunitari.

     1.3. Apparecchiature per il dosaggio, imballaggio e informazione dei consumatori

     Per dimostrare il rispetto dei requisiti summenzionati l’organismo competente chiede al richiedente di inviare confezioni del prodotto e misurini per il dosaggio relativi al prodotto in questione.

     Nel caso vi siano differenze legate ai diversi mercati nazionali e imballaggi di diverse dimensioni, verranno richiesti tutti i dati relativi.

     1.4. Richiesta di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i detersivi

     L’organismo competente nazionale può effettuare un controllo sul sito della ditta richiedente e visitare gli impianti di produzione e di imballaggio.

     L’organismo competente deve garantire che le richieste siano presentate conformemente alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 880/92 e che rispettino i requisiti procedurali.

 

 

Appendice IV

Indice delle abbreviazioni

APEO: (Alkyl phenol ethoxylates) Alchilfenoletossilato

BOD: Fabbisogno biologico di ossigeno

DID: Base di dati degli ingredienti dei detersivi

EO: (Ethoxy groups) Gruppi etossilici

EC50: (Effect concentration) Concentrazione con effetti (concentrazione alla quale per il 50% degli organismi di prova si rileva un effetto in un tempo dato)

ECETOC: Centro europeo di ecotossicologia e di tossicologia delle sostanze chimiche

EDTA: Etilendiamminatetracetato

FC: Fattore di correzione

HEXCL: (Exclusion Hurdle) Soglia di esclusione

IEC: (International Electrotechnical Commission) Commissione elettrotecnica internazionale

ISO: Organizzazione internazionale di normalizzazione

IUPAC: Unione internazionale della chimica pura e applicata

LC50: (Lethal concentration) Concentrazione letale (concentrazione alla quale il 50% degli organismi di prova presentano effetti letali in un tempo dato)

LTE: (Long-term effect) Effetti a lungo termine

NOEC: (No Observed Effect Concentration) Concentrazione priva di effetti osservati (in una prova cronica)

POW: Rapporto di distribuzione ottanolo/acqua

QSAR: (Quantitative structure activity relationships) Relazioni quantitative struttura-attività

RB: (Ready biodegradability) Biodegradabilità rapida

STPP: (Sodium tripolyphosphate) Tripolifosfato di sodio

THOD: (Theoretical oxygen demand) Fabbisogno teorico di ossigeno

UF: (Uncertainty factor) Fattore di incertezza

VCDTOX: Volume critico di diluizione (tossicità)

WF: (Weighting factor) Fattore di ponderazione


[1] Articolo così sostituito dall’art. 4 della decisione n. 2003/200/CE.

[2] Tabella così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 2 settembre 1999, n. L 232.