§ 6.1.63 - Decisione 14 febbraio 2003, n. 200.
Decisione n. 2003/200/CE della Commissione che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:14/02/2003
Numero:200


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 6.1.63 - Decisione 14 febbraio 2003, n. 200.

Decisione n. 2003/200/CE della Commissione che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione n. 1999/476/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 22 marzo 2003, n. L 76).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

     (3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti.

     (4) È opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 1999/476/CE della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato per tenere conto dell'evoluzione del mercato. Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione, già prorogato dalla decisione 2002/172/CE, e la definizione del gruppo di prodotti.

     (5) Occorre adottare una nuova decisione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità quinquennale.

     (6) È opportuno che per un periodo limitato di tempo, non superiore a diciotto mesi, siano validi sia i nuovi criteri previsti dalla presente decisione sia i criteri stabiliti dalla decisione 1999/476/CE, per consentire alle imprese che hanno ottenuto o hanno richiesto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima della data di applicazione della presente decisione di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i detersivi per bucato devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato» comprende tutti i detersivi per bucato (in polvere, liquidi o sotto altra forma) per il lavaggio di tessuti, destinati ad essere utilizzati principalmente in lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escludere l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

 

          Art. 3.

     Il numero di codice assegnato a fini amministrativi a questo gruppo di prodotti è «6».

 

          Art. 4.

     L'articolo 3 della decisione n. 1999/476/CE è sostituito dal seguente:

     «Art. 3.

     La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 agosto 2004.»

 

          Art. 5.

     La presente decisione si applica dal 1° marzo 2003 al 29 febbraio 2008.

     I produttori di detersivi appartenenti al gruppo «detersivi per bucato» che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1° marzo 2003 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 agosto 2004.

     I produttori di detersivi appartenenti al gruppo «detersivi per bucato» che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1° marzo 2003 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 1999/476/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 agosto 2004.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

OSSERVAZIONI GENERALI

 

Finalità dei criteri

 

     I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a promuovere:

     - risparmi in termini di trasporti e di energia, favorendo i detersivi per bucato compatti,

     - la riduzione dell'inquinamento idrico, riducendo il volume totale di sostanze chimiche utilizzate nei prodotti e limitando l'uso di ingredienti potenzialmente pericolosi,

     - la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, riducendo la quantità di imballaggi primari.

     Tali criteri contribuiscono inoltre ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica ai detersivi per bucato a ridotto impatto ambientale.

 

Requisiti di valutazione e verifica

 

     Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

     Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

     Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

     Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

     In linea generale, è obbligatorio documentare la conformità ai criteri ecologici per gli ingredienti la cui concentrazione nel prodotto sia uguale o superiore allo 0,1 % del peso del preparato. Nel caso delle sostanze o dei preparati pericolosi o tossici si prende in considerazione una concentrazione uguale o superiore allo 0,01 % del peso del preparato.

     L'appendice I.A contiene il database degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), che comprende gli ingredienti più comunemente usati nella formulazione di questi prodotti e che deve essere utilizzato per ricavare i dati necessari per il calcolo del VCDtox e la valutazione della biodegradabilità dei tensioattivi.

     Ove opportuno, il richiedente può utilizzare le versioni successive del database che si rendano disponibili.

     Per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID, il richiedente deve, sotto la propria responsabilità, determinare i valori corrispondenti ai vari parametri ricorrendo alla procedura descritta nell'appendice I.B.

     Per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID, il richiedente può seguire una delle procedure descritte nell'appendice I.C per fornire la necessaria documentazione della degradabilità anaerobica.

     Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

     In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

 

Unità funzionale e dose di riferimento

 

     L'unità funzionale è espressa in g/lavaggio (grammi per lavaggio). Nel caso di impiego in lavatrice di detersivi normali si riferisce alla dose per 4,5 kg di carico (a secco), e per i detersivi delicati alla dose per 2,5 kg di carico (a secco). Per il calcolo dei criteri ecologici e per il test del rendimento di lavaggio si utilizza come dose di riferimento la dose consigliata dal produttore ai consumatori per una durezza dell'acqua pari a 2,5 mmol CaCO3/l e per tessuti «normalmente sporchi». Se negli Stati membri in cui il detersivo è commercializzato la durezza dell'acqua non corrisponde a 2,5 mmol CaCO3/l, il richiedente deve specificare la dose utilizzata come riferimento.

 

CRITERI

 

1. Totale sostanze chimiche

 

     Il totale delle sostanze chimiche è dato dalla dose consigliata espressa in g/lavaggio meno il contenuto di acqua.

     Il totale delle sostanze chimiche non deve essere superiore a 100 g/lavaggio.

     Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, allegando calcoli dettagliati che dimostrino il rispetto di questo criterio.

 

2. Ingredienti inorganici insolubili

 

     La quantità totale di ingredienti inorganici insolubili alla dose consigliata deve essere inferiore a 30 g/lavaggio.

     Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, allegando calcoli dettagliati che dimostrino il rispetto di questo criterio.

 

3. Tossicità per gli organismi acquatici

 

     Per ciascun ingrediente (i) viene calcolato il volume critico di diluizione tossicità (VCDtox) mediante la seguente equazione:

     VCDtox (ingrediente i) = {[peso(i) x LF(i)] / LTE(i)} x 1000

     dove il peso (i) corrisponde al peso dell'ingrediente nella dose consigliata, LF è il fattore di carico (loading factor) e LTE è la concentrazione dell'ingrediente alla quale si osservano effetti tossici a lungo termine (long-term toxicity effects).

     I valori dei parametri LF e LTE sono indicati nel database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID) riportato nell'appendice I.A. Per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID, il richiedente deve stimare il valore dei due parametri seguendo la procedura descritta nell'appendice I.B. Il VCDtox di un prodotto è dato dalla somma dei VCDtox di tutti gli ingredienti:

     VCDtox = Σ VCDtox (ingrediente)

     Il VCDtox della dose consigliata non deve essere superiore a 4 500 l/lavaggio.

     Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, insieme ad informazioni specifiche sul calcolo del VCDtox che dimostrino il rispetto di questo criterio.

 

4. Fosfati

 

     La quantità totale di fosfati (espressi in STPP-tripolifosfato di sodio) alla dose consigliata non deve essere superiore a 25 g/lavaggio.

     Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, allegando calcoli dettagliati che dimostrino il rispetto di questo criterio.

 

5. Biodegradabilità dei tensioattivi

 

     a) Biodegradabi li tà rapida (aerobica)

     Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere rapidamente biodegradabili.

     Valutazione e verifica: è necessario comunicare all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto. L'elenco DID (cfr. appendice I.A) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni aerobiche (non possono essere utilizzati tensioattivi contrassegnati da una «S» nella colonna sulla non biodegradabilità aerobica). Per i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità aerobica. I test per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelli indicati nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modifiche, e in particolare i metodi specificati nell'allegato V.C4 o gli equivalenti OCSE 301 A-F o gli equivalenti ISO. Non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all'allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, F, D e C e per gli equivalenti ISO) è del 60 %.

 

     b) Biodegradabilità anaerobica

     Tutte le sostanze tensioattive utilizzate nel prodotto devono essere biodegradabili in condizioni anaerobiche.

     Valutazione e verifica: è necessario comunicare la formulazione esatta del prodotto. L'elenco DID (cfr. appendice I.A) indica se un determinato tensioattivo è biodegradabile o meno in condizioni anaerobiche (non possono essere utilizzati tensioattivi contrassegnati dalla lettera «S» nella colonna sulla non biodegradabilità anaerobica). Per i tensioattivi che non figurano nell'elenco DID occorre fornire dati tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti o risultati di test che ne dimostrino la biodegradabilità anaerobica. Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche, è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico (cfr. appendice I.C).

 

6. Sostanze o preparati pericolosi o tossici

 

     a) Il prodotto non deve contenere i seguenti ingredienti, né come componenti della formulazione, né come componenti di ciascuno dei preparati inclusi nella formulazione:

     - alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati,

     - muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:

     - muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene,

     - muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene,

     - moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano,

     - muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene,

     - muschio chetone: 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-dinitroacetafenone,

     - HHCB (1,3,4,6,7,8-esairo-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano),

     - AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina),

     - EDTA (etilendiamminatetracetato),

     - NTA (nitrilotricetato).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione attestante che il prodotto non contiene le sostanze sopra indicate.

     b) Non devono essere usati sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la formulazione esatta del prodotto, accompagnata dalla documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i sali di ammonio quaternario eventualmente utilizzati, e una dichiarazione di conformità a questo requisito.

     c) La quantità totale di fosfonati non rapidamente biodegradabili (processo aerobico) non deve essere superiore a 0,5 g/lavaggio alla dose consigliata.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve comunicare la formulazione esatta del prodotto, accompagnata dalla documentazione attestante la biodegradabilità di tutti i fosfonati utilizzati e da una dichiarazione di conformità a questo requisito.

     d) Il prodotto non deve contenere ingredienti classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse):

     - R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti),

     - R45 (può provocare il cancro),

     - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

     - R49 (può provocare il cancro per inalazione),

     - R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

     - R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

     - R59 (pericoloso per lo strato di ozono),

     - R60 (può ridurre la fertilità),

     - R61 (può danneggiare il feto),

     - R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

     - R63 (possibile rischio di danni al feto),

     - R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno),

     - R68 (possibilità di danni irreversibili),

     ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche.

     Tutte le sostanze o gli ingredienti dei preparati utilizzati nella formulazione in quantità superiori allo 0,01 % del peso del prodotto finale devono essere conformi ai requisiti di cui sopra.

     Non è consentito l'uso di conservanti classificati o classificabili con le frasi di rischio R50-53, indipendentemente dalla loro quantità.

     Valutazione e verifica: è necessario fornire all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, allegando copia delle schede di sicurezza dei materiali per tutti gli ingredienti (sostanze o preparati). Il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio.

     e) Il prodotto non deve essere classificato con la frase di rischio R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) di cui alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

     Valutazione e verifica: è necessario fornire all'organismo competente la formulazione esatta del prodotto, allegando copia delle schede di sicurezza dei materiali relative a ciascun ingrediente da cui risulti la classificazione o meno dell'ingrediente in questione, e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

     f) Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere stati fabbricati e/o trattati conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi).

     Valutazione e verifica: è necessario fornire una dichiarazione di conformità.

 

7. Purezza degli enzimi

 

     Il preparato enzimatico finale non deve contenere microorganismi produttori di enzimi.

     Valutazione e verifica: è necessario fornire all'organismo competente un rapporto di prova o un certificato del produttore dell'enzima.

 

8. Requisiti dell'imballaggio

 

     a) Se non sono previste ricariche, il peso totale dell'imballaggio primario non deve essere superiore a 3,7 g/lavaggio per le pastiglie e a 1,7 g/lavaggio per tutti gli altri prodotti.

     b) Se sono previste ricariche, il peso totale dell'imballaggio primario non deve essere superiore a 7 g/lavaggio e il produttore deve fornire le confezioni di ricarica. Il peso della confezione di ricarica non deve essere superiore a 1,7 g/lavaggio.

     c) Gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80 % da materiale riciclato.

     d) Gli imballaggi primari in plastica devono essere etichettati in modo conforme alla norma ISO 1043.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio, insieme ad una dichiarazione che attesti il rispetto di tutti gli elementi di questo criterio. È necessario inoltre fornire all'organismo competente il calcolo del peso dell'imballaggio primario e una dichiarazione relativa alla percentuale di materiale riciclato. Si applica la definizione di imballaggio primario di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

 

9. Rendimento di lavaggio

 

     È necessario confrontare il rendimento di lavaggio del prodotto con quello dei detersivi di riferimento dello stesso tipo mediante il test «Award of the EU eco-label to laundry detergents: performance test of household detergents» (Assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato: test di rendimento dei detersivi per la casa), versione 4 dicembre 2002 e successive modifiche.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un rapporto di prova da cui risulti che il prodotto soddisfa i requisiti minimi definiti nel test.

 

10. Informazioni per i consumatori

 

     a) Informazioni da riportare sul la confezione

     La seguente scritta (o una scritta equivalente) deve figurare su tutti i detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica o all'interno della confezione:

     «LAVARE IN MODO ECOLOGICO SIGNIFICA:

     - suddividere il bucato (ad esempio in base al colore, al grado di sporcizia o al tipo di fibre),

     - lavare a pieno carico,

     - non usare quantità eccessive di detersivo e seguire le istruzioni sul dosaggio,

     - selezionare cicli di lavaggio a basse temperature.

     Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia. Per maggiori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica consultare il sito: http://europa.eu.int/ecolabel.»

     A richiesta devono essere fornite ulteriori informazioni sul detersivo. A questo scopo, sulla confezione deve essere indicato che per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al servizio consumatori della società produttrice o al rivenditore.

 

     b) Istruzioni sul dosaggio

     Se nel test del rendimento di lavaggio il numero di unità di rendimento (Cleaning Performance Units - CPU) è superiore a 24, sulla confezione deve comparire la seguente avvertenza (o un testo equivalente): «Per le macchie difficili è necessario un trattamento specifico prima del lavaggio.»

     Sulla confezione devono figurare le raccomandazioni relative al dosaggio, insieme ad un invito ai consumatori a rivolgersi alla società di distribuzione dell'acqua o alle autorità locali per conoscere il grado di durezza dell'acqua.

     È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di durezza dell'acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti. Se le istruzioni sul dosaggio vengono fornite con l'ausilio di un misurino, sulla confezione deve essere chiaramente indicato il volume di quest'ultimo (in ml).

     Per incoraggiare i consumatori ad evitare l'uso eccessivo di detersivo e a seguire le istruzioni relative al dosaggio, deve essere fornito a richiesta (quando non sia già inserito nella confezione) un misurino (tazza) avente una scala con lineette di graduazione pari ad almeno 10 ml.

     Occorre indicare l'efficienza di lavaggio, che deve riferirsi a tessuti «normalmente sporchi» e ai vari gradi di durezza dell'acqua considerati.

     Le dosi consigliate per un grado di durezza dell'acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e per il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non devono differire tra loro di un fattore superiore a 2.

     La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell'acqua corrispondente a 2,5 mmol CaCO3/l nello Stato membro in cui è stata effettuata la prova.

     Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell'acqua inferiore a 2,5 mmol CaCO3/l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nel paragrafo precedente.

 

     c) Etichettatura e informazioni sugli ingredienti

     Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia.

     I seguenti gruppi di ingredienti devono essere etichettati indipendentemente dalla loro concentrazione di massa:

     - enzimi: indicazione del tipo di enzima (ad es.: proteasi, lipasi),

     - agenti conservanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),

     - disinfettanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC.

     Eventuali profumi contenuti nel prodotto devono essere indicati sulla confezione.

     Valutazione e verifica: è necessario fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi di questo criterio.

 

11. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

 

     Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

     «* contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico

     * contribuisce a ridurre il consumo di risorse.»

     Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, insieme ad una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

 

Appendice I.A.

ELENCO DID

Database sugli ingredienti dei detersivi e indicazioni

per gli ingredienti che non figurano nel database

 

A. Per il calcolo dei criteri ecologici si utilizzano i seguenti dati

riferiti agli ingredienti più comunemente utilizzati nei detersivi

 

      (N.B.: per il gruppo di prodotti in oggetto non si usano i parametri aNBO, SI, II, THOD e i fattori di correzione per le sostanze organiche non biodegradabili in condizioni anaerobiche)

 

Database sugli ingredienti dei detergenti (elenco DID; versione 29.9.1998)

 

n. DID

Ingredienti

Tossicità

Fattore di carico

Sostanze organiche non biodegradabili in condizioni anaerobiche (anNBO)

Sostanze organiche non biodegradabili in condizioni aerobiche (aNBO)

Sostanze inorganiche solubili (SI)

Sostanze inorganiche insolubili (II)

THOD

 

 

NOEC misurata

LTE

 

 

 

 

 

 

 

Tensioattivi anionici

 

 

 

 

 

 

 

 

1

C 10-13 LAS (Na ø 11.5-11.8, C14 < 1 %)

0,3

0,3

0,05

S, CF = 0,75

O

O

O

2,3

2

Altri LAS (C14 > 1 %)

0,12

0,12

0,05

S, CF = 1,5

O

O

O

2,3

3

C 14/17 Alchilsolfonato

0,27

0,27

0,03

S, CF = 0,75

O

O

O

2,5

4

C 8/10 Alchilsolfato

EC50 = 2,9

0,15

0,02

O

O

O

O

1,9

5

C 12-15 AS

0,1

0,1

0,02

O

O

O

O

2,2

6

C 12-18 AS

LC50 = 3

0,15

0,02

O

O

O

O

2,3

7

C 16/18 FAS

0,55

0,55

0,02

O

O

O

O

2,5

8

C 12-15 A 1-3 EO solfato

0,15

0,15

0,03

O

O

O

O

2,1

9

C 16/18 A 3-4 EO solfato

Mancanza di dati validi

0,1

0,03

O

O

O

O

2,2

10

C 8-Dialchilsulfosuccinato

LC50 = 7,5

0,4

0,5

S, CF = 1,5

O

O

O

2

11

C 12/14 metil estere di acido grasso solfonico

EC50 = 5

0,25

0,05

S, CF = 0,75

O

O

O

2,1

12

C 16/18 metil estere di acido grasso solfonico

0,15

0,15

0,05

S, CF = 0,75

O

O

O

2,3

13

C 14/16 solfonato di olefina alfa

LC50 = 2,5

0,13

0,05

S, CF = 0,75

O

O

O

2,3

14

C 14-18 solfonato di oleifina alfa

LC50 = 1,4

0,07

0,05

S, CF = 2,0

O

O

O

2,4

15

SAPONI (C12 - 22)

EC0 = 1,6

1,6

0,05

O

O

O

O

2,9

 

Tensioattivi non ionici

 

 

 

 

 

 

 

 

16

C 9/11 A > 3-6 EO lin. o mono br.

EC50 = 3,3

0,7

0,03

O

O

O

O

2,4

17

C 9/11 A > 6-9 EO lin. o mono br.

EC50 = 5,4

1,1

0,03

O

O

O

O

2,2

18

C 12-15 A 2-6 EO lin. o mono br.

0,18

0,18

0,03

O

O

O

O

2,5

19

C 12-15 (med. C < 14) A > 6-9 EO lin. o mono br.

0,24

0,24

0,03

O

O

O

O

2,3

20

C 12-15 (med. C > 14) A > 6-9 EO

0,17

0,17

0,03

O

O

O

O

2,3

21

C 12-15 A > 9-12 EO

LC50 = 0,8

0,3

0,03

O

O

O

O

2,2

22

C 12-15 A 20-30 EO

EC50 = 13

0,65

0,05

O

O

O

O

2

23

C 12-15 A > 30 EO

LC50 = 130

6,5

0,75

O

S

O

O

0 (*)

24

C 12/18 A 0-3 EO

Nessun dato

0,01

0,03

O

O

O

O

2,9

25

C 12-18 A 9 EO

0,2

0,2

0,03

O

O

O

O

2,4

26

C 16/18 A 2-6 EO

0,03

0,03

0,03

O

O

O

O

2,6

27

C 16/18 A > 9-12 EO

LC50 = 0,5

0,05

0,03

O

O

O

O

2,3

28

C 16/18 A 20-30 EO

EC50 = 18

0,36

0,05

O

O

O

O

2,1

29

C 16/18 A > 30 EO

LC50 = 50

2,5

0,75

O

S

O

O

0 (*)

30

C 12/14 Amido di glucosio

4,3

4,3

0,03

O

O

O

O

2,2

31

C 16/18 Amido di glucosio

0,116

0,116

0,03

O

O

O

O

2,5

32

C 12/14 Alchilpoliglucoside

1

1

0,03

O

O

O

O

2,3

 

Tensioattivi anfoteri

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Alchil (C 12-15) dilmetil betina

0,03

0,03

0,05

S, CF = 2,5

O

O

O

2,9

34

Alchil (C 12-18) amidopropilbetaina

0,03

0,03

0,05

S, CF = 2,5

O

O

O

2,8

 

Sostanze di controllo della schiuma

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Silicone

EC0 = 241

4,82

0,4

S, CF = 0,75

S

O

O

0,0

36

Paraffina

Nessun dato

100

0,4

O

S

O

O

0 (*)

 

Ammorbidenti

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Glicerolo

LC50 > 5-10 gl

1000

0,13

O

O

O

O

1,2

 

Emulsionanti

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Fosfato ad es. tripolifosfato di sodio (STPP)

 

1000

0,6

O

O

S

O

0,0

39

Zeolite A

120

120

0,05

O

O

O

S

0,0

40

Citrato

EC50 = 85

85

0,07

O

O

O

O

0,6

41

Policarbossilati e relativi derivati

124

124

0,4

S, CF = 0,1

S

O

O

0 (*)

42

Argilla

 

1000

0,05

O

O

O

S

0,0

43

Carbonato/bicarbonato

LC50 = 250

250

0,8

O

O

S

O

0,0

44

Acido grasso (C ≥ 14)

EC0 = 1,6

1,6

0,05

O

O

O

O

2,9

45

Silicato/disilicato

EC50 > 1000

1000

0,8

O

O

S

O

0,0

46

Acido nitrilotriacetico NTA

19

19

0,13

O

O

O

O

0,6

47

Acido poliaspartico (sale di Na)

125

12,5

0,13

S, CF = 0,1

O

O

O

1,2

 

Sbiancanti

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Perborato mono (ad es. borato)

1-10

6

1

O

O

S

O

0,0

49

Perborato tetra (ad es. borato)

1-10

6

1

O

O

S

O

0,0

50

Percarbonato (cfr. carbonato)

LC50 = 250

250

0,8

O

O

S

O

0,0

51

TAED

EC0 = 500

EC0 = 500

0,13

O

O

O

O

2,0

 

Solventi

 

 

 

 

 

 

 

 

52

C 1- C 4 alcoli

LC50 = 8000

100

0,13

O

O

O

O

2,3

53

Monoetanolammina

0,78

0,78

0,13

O

O

O

O

2,4

54

Dietanolammina

0,78

0,78

0,13

O

O

O

O

2,3

55

Trietanolammina

0,78

0,78

0,13

O

O

O

O

2

 

Varie

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Polivinilpirrolidone (PVP/PVNO/PVPVI)

EC50 > 100

100

0,75

S, CF = 0,1

S

O

O

0 (*)

57

Fosfonati

7,4

7

0,4

S, CF = 0,5

S

O

O

0 (*)

58

EDTA

LOEC = 11

11

1

S, CF = 0,1

S

O

O

0 (*)

59

CMC

LC50 > 250

250

0,75

S, CF = 0,1

S

O

O

0 (*)

60

Solfato Na

EC50 = 2460

1000

1

O

O

S

O

0,0

61

Solfato Mg

EC50 = 788

800

1

O

O

S

O

0,0

62

Cloruro Na

EC50 = 650

650

1

O

O

S

O

0,0

63

Urea

LC50 > 10000

100

0,13

O

O

O

O

2,1

64

Acido maleico

LC50 = 106

2,1

0,13

O

O

O

O

0,8

65

Acido malico

LC50 = 106

2,1

0,13

O

O

O

O

0,6

66

Formiato di calcio

 

100

0,13

O

O

O

O

2,0

67

Silice

 

100

0,05

O

O

O

S

0,0

68

Polimeri ad elevato PM - PEG > 4000

 

100

0,4

O

S

O

O

0 (*)

69

Polimeri a basso PM - PEG < 4000

 

100

0,13

O

O

O

O

1,1

70

Solfonato di cumene

LC50 = 66

6,6

0,13

S, CF = 0,25

O

O

O

1,7

71

Solfonato di xilene

LC50 = 66

6,6

0,13

S, CF = 0,25

O

O

O

1,6

72

Solfonato di toluene

LC50 = 66

6,6

0,13

S, CF = 0,25

O

O

O

1,4

73

Na-/Mg-/KOH

 

100

1

O

O

S

O

0,0

74

Enzimi

LC50 = 25

25

0,13

O

O

O

O

2,0

75

Miscele di profumi come d'uso

LC50 = 2-10

0,02

0,1

S, CF = 3,0

S

O

O

0 (*)

76

Coloranti

LC50 = 10

0,1

0,4

S, CF = 3,0

S

O

O

0 (*)

77

Amido

Nessun dato

250

0,1

O

O

O

O

0,97

78

Solfonato di ftalocianina Zn

0,16

0,016

0,07 (**)

S, CF = 2,5

S

O

O

0 (*)

79

Poliestere anionico (SRP)

EC50 = 310

310

0,4

S, CF = 0,1

S

O

O

0 (*)

80

Imminodisuccinato

23

2,3

0,13

S, CF = 0,25

O

O

O

1,1

 

Sbiancanti ottici = FWA (fluorescenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

81

FWA 1 (1)

LC0 = 10

1,0

0,4

S, CF = 1,5

S

O

O

0 (*)

82

FWA 5 (2)

3,13

3,13

0,4

S, CF = 0,5

S

O

O

0 (*)

 

Ingredienti aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Alchil (C12-18) aminoossidi

0,08

0,08

0,05

S, CF = 2,5

O

O

O

3,2

84

Glycereth (6-17EO) cocoato

EC50 = 32

1,6

0,05

O

O

O

O

2,1

85

Esteri di fosfato (C12-18)

EC50 = 38

1,9

0,05

S, CF = 2,5

O

O

O

2,3

 

(1) FWA 1 = Disodio 4,4-bis (4-anilino-5-morfolino-1,3,5-triazin-2-il)ammino stilbene-2,2-disolfonato.

(2) FWA 5 = Disodio 4,4-bis(2-sulfostiril)difenile.

(*) Il THOD per le sostanze organiche non degradabili aerobicamente è fissato a zero.

(**) Fotodegradazione rapida.

 

     Note:

     S = sì, il criterio si applica

     O = no, il criterio non si applica

     LTE = concentrazione con effetti a lungo termine (long term effects)

     NOEC = concentrazione alla quale non si osservano effetti (non observed effect concentration).

     CF = fattore di correzione per sostanze organiche non degradabili in condizioni anaerobiche.

     THOD = fabbisogno teorico di ossigeno (THeoretical Oxygen Demand).

 

 

Appendice I.B

 

     Per gli ingredienti che non figurano nell'elenco DID si procede come segue.

 

     Tossicità acquatica

     Per il calcolo del volume critico di diluizione (tossicità) si deve considerare la concentrazione minima convalidata alla quale si osservano effetti a lungo termine (LTE) su pesci, Daphnia magna e alghe.

     Se si utilizzano dati relativi a omologhi e/o relazioni quantitative struttura-attività (Quantitative Structure Activity Relationships - QSAR), è possibile applicare un fattore di correzione ai dati finali LTE prescelti.

     Qualora non siano disponibili dati LTE, si deve procedere a una stima degli stessi utilizzando la procedura sottoindicata, applicando lo specifico fattore di incertezza (Uncertainty Factor - UF) ai dati relativi alle specie più sensibili:

 

     Non tensioattivi

 

DATI DISPONIBILI

UF DA UTILIZZARE

Almeno due LC50 acute su pesci o daphnia o alghe

100

1 NOEC su pesci o daphnia o alghe

10

2 NOEC su pesci o daphnia o alghe

5

3 NOEC su pesci o daphnia o alghe

1

 

Si utilizza la NOEC minima convalidata

 

     Sono ammesse eccezioni a questa procedura solo qualora si possa dimostrare la validità scientifica di fattori o valori inferiori a quelli indicati. La NOEC (No Observed Effect Concentration) è la concentrazione alla quale non si osservano effetti (in un test di tossicità cronica).

 

     Tensioattivi

 

DATI DISPONIBILI

UF DA UTILIZZARE

Almeno 2 NOEC su pesci o daphnia o alghe

1 (NOEC più bassa)

1 NOEC su pesci o daphnia o alghe

1 (NOEC- se si tratta della specie più sensibile al test di tossicità acuta)

 

10 (NOEC-se la specie non è quella più sensibile al test di tossicità acuta)

3 LC50 su pesci o daphnia o alghe

20 (LC50 più bassa)

Almeno una LC50 su pesci o daphnia o alghe

50 (LC50 più bassa)

 

o 20 in casi specifici (cfr. di seguito)

 

     Nell'ultimo caso riportato nel riquadro è possibile utilizzare un fattore di incertezza pari a 20 anziché a 50 solo se sono disponibili dati relativi ad 1 o 2 L(E)C50 (LC50 nel caso della tossicità per i pesci, EC50 nel caso della tossicità per la Daphnia e le alghe) e solo se dalle informazioni disponibili su altri composti risulta che le specie sottoposte al test sono le più sensibili. Questa regola può essere applicata solo nell'ambito di un determinato gruppo di omologhi. Occorre sottolineare che i dati LTE utilizzati per un gruppo di omologhi devono essere sempre gli stessi per quanto riguarda l'influenza esercitata, ad esempio, dalla lunghezza della catena alchilica sui LAS (linear alkylbenzene sulfonates- alchilbenzensolfonati a catena lineare) o dal numero di EO (gruppi etossilici) sull'etossilato di alcol qualora sia possibile stabilire tali relazioni quantitative struttura-attività (QSAR).

     Eventuali eccezioni rispetto a questa procedura devono essere adeguatamente motivate in relazione alla specifica sostanza chimica interessata.

 

     Fattori di carico

     I fattori di carico devono essere determinati ai sensi della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio.

 

     Sostanze organiche non biodegradabi li (anaerobicamente): diagramma di flusso per la determinazione dei fattor i di correzione (CF) (1)

     (Omissis)

 

 

Appendice I.C

Documentazione del la biodegradabi li tà anaerobica

 

     Per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica di ingredienti che non figurano nell'elenco DID è possibile procedere come segue:

     1) Ricorrere ad estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un determinato tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata accertata sulla base dell'elenco DID, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato [n. 8 dell'elenco DID] è biodegradabile in condizioni anaerobiche, cosicché si può ipotizzare una biodegradabilità anaerobica simile anche per C12-15 A 6 EO solfato). Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo è stata accertata mediante un metodo di prova adeguato, si può presumere che anche tensioattivi di tipo simile siano biodegradabili in condizioni anaerobiche (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell'analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternario contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche).

     2) Effettuare un test di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento della degradabilità anaerobica ricorrendo al metodo ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988) o a metodi equivalenti.

     3) Effettuare test di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove e in caso di problemi sperimentali durante il test di accertamento della degradabilità anaerobica (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate) è opportuno ripetere il test utilizzando dosi ridotte di tensioattivo e controllando la degradazione mediante misurazioni con il metodo del carbonio 14 o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.