§ 7.3.63 - Decisione 17 febbraio 1999, n. 178.
Decisione (CE) n. 1999/178 della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:17/02/1999
Numero:178


Sommario
Art. 1.      Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a
Art. 2.      Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di idoneità all'uso specifici stabiliti nell'allegato
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «016»
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.63 - Decisione 17 febbraio 1999, n. 178. [1]

Decisione (CE) n. 1999/178 della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili [notificata con il numero C [1999] 339] (Testo rilevante ai fini del SEE). [2]

(G.U.C.E. 5 marzo 1999, n. L 57).

 

Art. 1.

     Il gruppo di prodotti «prodotti tessili» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a:

     Capi di abbigliamento tessili: capi di abbigliamento costituiti per almeno il 90% in peso di fibre tessili.

     Prodotti tessili per interni: prodotti tessili da utilizzarsi in interni costituiti per almeno il 90% in peso di fibre tessili, ad esclusione dei rivestimenti per pavimenti.

     Filati e tessuti destinati all'uso in capi di abbigliamento tessili e prodotti tessili per interni.

 

     Art. 2.

     Le proprietà ecologiche e l'idoneità all'uso del gruppo di prodotti definiti all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici e di idoneità all'uso specifici stabiliti nell'allegato.

 

     Art. 3. [3]

     La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici specifici sono validi fino al 31 maggio 2003.

 

     Art. 4.

     Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «016».

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto quale definito all'articolo 1 deve risultare conforme ai criteri stabiliti nel presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova se essi sono ritenuti equivalenti dall'organismo incaricato di valutare la domanda. In assenza di riferimenti alle prove, o se tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti. Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001.

     Questi criteri hanno in particolare l'obiettivo di favorire la riduzione dell'inquinamento idrico dovuto alle fasi fondamentali del processo di lavorazione tessile, tra le quali la produzione di fibre, la filatura, la tessitura, ortogonale, la tessitura a maglia, il candeggio, la tintura e il fissaggio.

Unità funzionale

     L'unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è:

     1 kg di prodotto tessile in condizioni normali [65% RH ± 2% e 20 °C ± 2 °C - queste condizioni sono specificate nella norma ISO 139 - Tessili. Atmosfere normali per l'ambientamento e le prove].

A. CRITERI ECOLOGICI

     I criteri ecologici si dividono in due categorie principali e riguardano le fibre tessili (A1) e i processi e le sostanze chimiche (A2).

A1. FIBRE TESSILI

     Nella sezione A1 sono elencati i criteri specifici per le fibre relativi ad acrilico, cotone, elastan, lino e altre fibre tessili liberiane, lana sucida e altre fibre cheratiniche, fibre di cellulosa artificiali, poliammide, poliestere e polipropilene. Sono ammesse anche altre fibre per le quali non sono stabiliti criteri specifici, con l'eccezione delle fibre minerali, di vetro, di metallo, di carbonio e altre fibre inorganiche.

     Il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione dei prodotti tessili. Il rispetto dei criteri stabiliti nella presente sezione A1 per una data fibra non è vincolante se detta fibra contribuisce per meno del 5% del peso totale delle fibre tessili contenute nel prodotto. Questo criterio non si applica nel caso di fibre riciclate. In questo contesto per «fibre riciclate» si intendono le fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell'industria tessile e dell'abbigliamento o da rifiuti di consumo (tessili o altro). In ogni caso, almeno l'85% in peso di tutte le fibre contenute nel prodotto deve essere conforme ai criteri specifici corrispondenti, se stabiliti, o essere costituito da fibre riciclate.

     1. Acrilico

     a) Il tenore residuo di acrilonitrile nelle fibre greggie bianche che escono dagli impianti di produzione deve essere inferiore a 1,5 mg/kg. Metodo di prova: estrazione con acqua all'ebollizione e quantificazione mediante gascromatografia (GLC) con colonna capillare. Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     b) Le emissioni di acrilonitrile nell'atmosfera (nel corso della polimerizzazione e fino alla soluzione pronta per la filatura), espresse come media annua, devono essere inferiori a 1 g/kg di fibra prodotta.

     2. Cotone

     Le fibre di cotone non devono contenere più di 0,05 ppm (se la sensibilità del metodo di prova lo consente) di ciascuna delle seguenti sostanze: aldrin, aptafol, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene e 2,4,5-T esaclorocicloesano (isomeri totali), cloridimeform, clorobenzilato, dinoseb e relativi sali e monocrotofos. Metodi di prova: a seconda dei casi, US EPA 8081 A [pesticidi organoclorurati con estrazione a ultrasuoni o con il metodo Soxhlet e solventi apolari (iso-ottano o esano)], 8151 A (erbicidi clorurati, utilizzando il metanolo), 8141 A (composti organofosforici), o 8270 C (composti organici semivolatili). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     Questa prescrizione non si applica quando più del 50% del contenuto di cotone è di natura organica, ovvero, come certificato da un organismo indipendente, che è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e ispezione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio [1].

     Questa prescrizione non si applica se può essere documentata l'identità dei produttori di almeno il 75% del cotone utilizzato nel prodotto finale, unitamente a una dichiarazione degli stessi produttori secondo la quale nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o nelle piantagioni in cui è stato prodotto il cotone in questione o sul cotone stesso.

     Quando più del 95% del cotone è di natura organica, ovvero, come certificato da un organismo indipendente, è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e ispezione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, il richiedente può apporre la menzione «cotone organico» accanto al marchio di qualità ecologica.

     3. Elastan

     a) Il tenore di zinco non deve superare 1 000 ppm.

     Metodo di prova: determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     b) Le emissioni di diisocianati aromatici nell'atmosfera durante la polimerizzazione e la filatura, espresse come media annua, devono essere inferiori a 5 mg/kg di fibra prodotta.

     4. Lino e altre fibre tessili liberiane (incluse canapa, iuta e ramiè)

     Il lino e le altre fibre tessili liberiane non devono essere ottenute mediante macerazione in acqua, a meno che le acque reflue derivanti da tale processo siano trattate in modo tale da ridurre il fabbisogno chimico di ossigeno (COD) o il carbonio organico totale (TOC) di almeno il 75% per le fibre di canapa e di almeno il 95% per il lino e le altre fibre di tessili liberiane.

     Metodo di prova: ISO 6060 (COD). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda se viene utilizzato il procedimento di macerazione in acqua.

     5. Lana sucida e altre fibre cheratiniche (inclusa la lana di pecora, cammello, alpaca e capra)

     a) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: á-esaclorocicloesano, ß-esaclorocicloesano, lindano (+- esaclorocicloesano), ä-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'- DDT, p,p'-DDD.

     b) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: propetamfos, diazinone, diclofention, fenclorfos, clorfenvinfos.

     c) Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 3 ppm: cyhalotrin, cypermetrin, deltametrin, fenvalerate. Le prescrizioni di cui sopra [relative alle lettere a), b) e c) e prese separatamente] non si applicano se può essere documentata l'identità dei produttori di almeno il 75% delle fibre di lana o cheratiniche in questione, e se viene presentata una dichiarazione degli stessi produttori che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

     Metodi di prova relativi alle lettere a), b) e c): estrazione seriale con solventi di tipo polare e non polare, purificazione per gel permeation e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     d) Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati in un impianto di trattamento esterno non deve superare 60 g/kg di lana sucida e gli effluenti devono essere trattati all'esterno del sito di produzione così da conseguire un'ulteriore riduzione di almeno il 75% del tenore di COD.

     Gli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non devono superare 5 g COD/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 a 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

     Metodo di prova per la lettura d): ISO 6060. Rapporto di prova e dati pertinenti richiesti all'atto della domanda.

     6. Fibre di cellulosa artificiali (incluse viscosa, lyocell, acetato, cupro, triacetato)

     a) Il livello di AOX nelle fibre non deve superare 250 ppm. Metodo di prova: ISO 11480.97 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     b) Per le fibre di viscosa, il tenore di zolfo delle emissioni nell'atmosfera dei composti di zolfo generati durante la produzione delle fibre, espresso in media annua, non deve superare 160 g/kg di fibra in bava continua prodotta e 30 g/kg di fibra in fiocco prodotta. Se ambedue i tipi di fibra sono prodotti in uno stesso sito, le emissioni globali non devono superare la corrispondente media ponderata.

     c) Per le fibre di viscosa, lo scarico in acqua di zinco proveniente dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 1 g/kg.

     d) Per le fibre di cupro, il tenore di rame nelle acque di scarico provenienti dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,1 ppm.

     7. Poliammide

     Le emissioni nell'atmosfera di N2O durante la produzione di monomeri, espresse come media annua, non devono superare 1 g/kg di fibra prodotta.

     8. Poliestere

     a) Il quantitativo di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 300 ppm.

     Metodo di prova: determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     b) Le emissioni nell'atmosfera di VOC durante la polimerizzazione del poliestere, espresse in media annua, non devono superare 1,2 g/kg di resina di poliestere prodotta. (Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

     9. Polipropilene

     Non devono essere usati pigmenti a base di piombo.

A2. PROCESSI E SOSTANZE CHIMICHE

     I criteri di cui alla presente sezione si applicano, se del caso, a tutte le fasi della produzione, compresa la produzione delle fibre. + ammesso tuttavia che le fibre riciclate possano contenere alcuni dei coloranti o delle sostanze escluse dai presenti criteri, soltanto però se essi sono stati utilizzati nel precedente ciclo di vita delle fibre.

     10. Oli per la cardatura e la filatura, cere, appretti, lubrificanti e bozzime applicati su fibre e filati

     a) A ciascuno stadio della produzione in cui oli per la cardatura e la filatura, cere, appretti, lubrificanti sono applicati su fibre o filati, le sostanze applicate individualmente, o almeno il 90% (in peso secco) delle sostanze che compongono le preparazioni impiegate, devono essere sufficientemente biodegradabili o eliminabili negli impianti di trattamento delle acque reflue.

     Almeno il 95% (in peso secco) delle sostanze che compongono qualsiasi preparazione di bozzima applicate a fibre o filati devono essere sufficientemente biodegradabili o eliminabili negli impianti di trattamento delle acque reflue, oppure devono essere riciclate.

     In questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

     - se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70% entro 28 giorni,

     - se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 60% entro 28 giorni,

     - se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OECD 303 o ISO 11733, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l'80% entro 28 giorni,

     - o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione.

     Questa prescrizione non si applica alle sostanze inorganiche o agli oli di silicone

     Metodi di prova e valori limite come sopra. Se non sono disponibili informazioni sufficienti sulla biodegradabilità o eliminabilità delle sostanze utilizzate, deve essere presentato un rapporto di prova all'atto della domanda.

     b) Gli oli minerali utilizzati non devono contenere più di 1 ppm di composti aromatici.

     11. TCP e PCP

     Non devono essere impiegati il tetraclorofenolo e di pentaclorofenolo e i relativi sali ed esteri.

     Metodo di prova per la verifica di filati, tessuto o prodotto finale: estrazione, se opportuno, derivatizzazione con anidride acetica e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD), valore limite 0,05 ppm.

     12. Decolorazione o depigmentazione

     I sali dei metalli pesanti (ad eccezione del ferro) o la formaldeide non devono essere utilizzati per la decolorazione o la depigmentazione.

     13. Carica

     I composti di cerio non devono essere utilizzati nella carica di filati o tessuti.

     14. Detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti

     a) Non devono essere utilizzate, né devono essere contenute in alcuna preparazione o formulazione, le seguenti sostanze: alchilfenoletossilati (APEO), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC) ed etilendiammina tetracetato (EDTA).

     b) In ciascun sito per il trattamento ad umido, più del 95% in peso di detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue (quali definiti in precedenza a proposito di oli per la cardatura e la filatura, cere, appretti, lubrificanti e bozzime). Metodi di prova e valori limite sono quelli definiti in precedenza per oli per la cardatura e per la filatura, cere, appretti, lubrificanti e bozzime. Se necessario (ovvero, se non sono disponibili informazioni sufficienti sulla biodegradabilità o eliminabilità delle sostanze utilizzate), il rapporto di prova è richiesto all'atto della domanda.

     15. Agenti candeggianti

     In generale, le emissioni di AOX negli scarichi complessivi del candeggio devono essere inferiori a 40 mg Cl/kg. Nei seguenti casi, il livello deve essere inferiore a 100 mg Cl/kg:

     - lana prima della stampa,

     - lino e altre fibre tessili liberiane,

     - cotone con un grado di polimerizzazione inferiore a 1 800 e destinato a prodotti finali di colore bianco.

     Questa prescrizione non si applica alla produzione di fibre di cellulosa artificiali.

     Metodo di prova: ISO 9562 o prEN 1485. Il rapporto di prova è richiesto all'atto della domanda solo se vengono utilizzati agenti candeggianti clorurati.

     16. Impurità nei coloranti

     I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm, Cd 20 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Hg 4 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1500 ppm.

     17. Impurità nei pigmenti

     I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.

     18. Tinture con mordenti al cromo

     Le tinture con mordenti al cromo possono essere effettuate solo per le lane e altre fibre cheratiniche e solo se si impiegano tecniche di tintura a basso fattore di cromo, nella misura seguente:

     a) non più dell'1,8% di bicromato di potassio né più dell'1,5% di bicromato di sodio (in peso) da utilizzarsi per la mordenzatura al cromo per i colori neri e non più dell'1% di tali sostanze per la mordenzatura al cromo per gli altri colori;

     b) i bagni di cromo esausti non devono contenere più di 5 mg/l Cr III o 0,5 mg/l Cr VI.

     Metodo di prova: spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda se vengono utilizzate tinture con mordenti al cromo

     19. Coloranti a complesso metallico

     Se vengono utilizzati coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo, nichel:

     a) Laddove il colorante a complesso metallico costituisca più del 20% dei componenti del colorante, non più del 7% del colorante applicato (input del processo) può essere scaricato nell'impianto di trattamento delle acque reflue (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

     b) Le emissioni nell'acqua dopo il trattamento non devono superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg fiocco, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg;

     Metodo di prova: ISO 8288 per Cu e Ni; ISO 9174 o prEN 1233 per Cr. Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda se vengono utilizzati i corrispondenti coloranti a complesso metallico.

     20. Coloranti azoici

     Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche: (Omissis).

     Metodo di prova se richiesto per la verifica: metodo tedesco B-82.02 o metodo francese XP G 08-014, soglia 30 ppm. (Nota: Si noti che falsi positivi sono possibili nel caso di 4-amminiazobenzene, 4-amminodifenile e si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

     21. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

     a) C.I. Solvent Yellow 1

     C.I. Solvent Yellow 2

     C.I. Solvent Yellow 3

     C.I. Basic Red 9ù

     C.I. Disperse Blue 1

     C.I. Acid Red 26

     b) i coloranti o le preparazioni con coloranti ai quali sono assegnate o possono essere assegnate una qualsiasi delle seguenti frasi di rischio R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), quali sono definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio [2], modificata da ultimo dalla direttiva 98/73/CE della Commissione [3].

     22. Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

     I seguenti coloranti potenzialmente sensibilizzanti possono essere impiegati solo se la solidità alla traspirazione (acida e alcalina) dei filati o tessuti colorati è almeno 4:

     C.I. Disperse Blue 3

     C.I. Disperse Blue 35

     C.I. Disperse Blue 106

     C.I. Disperse Blue 124

     C.I. Disperse Yellow 3

     C.I. Disperse Orange 3

     C.I. Disperse Orange 37/76

     C.I. Disperse Red 1

     Metodo di prova per la resistenza delle tinte: ISO 105-E04. Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda solo in caso di utilizzo di uno o più dei coloranti citati.

     23. Rigonfianti (carrier) alogenati

     Non è consentito l'uso di rigonfianti (carrier) alogenati.

     24. Stampa

     a) Le paste di stampa utilizzate non devono contenere più del 5% di composti organici volatili (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d'uso).

     b) Non è consentita la stampa a base di plastisol.

     25. Formaldeide

     Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile contenuta nel tessuto finale non deve essere superiore a 30 ppm negli articoli per bambini di età inferiore ai 2 anni, a 75 ppm nei prodotti che entrano in contatto diretto con la pelle e 300 ppm per tutti gli altri prodotti.

     Metodo di prova: Metodo giapponese Legge 112 o PRENISO 14184-1 o norma finlandese SFS 4996. Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda (fatta eccezione per i filati).

     26. Scarichi idrici da processi di trattamento ad umido

     a) Gli scarichi idrici provenienti dai siti in cui sono effettuati trattamenti a umido (con l'eccezione dei siti per il lavaggio della lana sucida) devono avere un COD inferiore a 25 g/kg quando sono scaricati nelle acque di superficie dopo il trattamento (sia che esso avvenga nel sito di produzione o al suo esterno).

     b) Le acque di scarico trattate nel sito di produzione e scaricate nelle acque di superficie devono avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

Metodo di prova: ISO 6060. Relazione di prova e dati pertinenti richiesti all'atto della domanda.

     27. Ritardanti di fiamma

     Non possono essere utilizzate sostanze o preparazioni ritardanti la fiamma contenenti sostanze alle quali sono assegnate o possono essere assegnate una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati), quali sono definite nella direttiva 67/548/CEE.

     Questa prescrizione non si applica alle sostanze ritardanti la fiamma che una volta applicate modificano le proprie caratteristiche chimiche e alle quali non deve più essere assegnata alcuna delle frasi R elencate in precedenza e laddove sul tessuto o filato trattato rimanga meno dello 0,1% della sostanza ritardante la fiamma nella sua forma precedente all'applicazione.

     28. Trattamenti anti-feltranti

     Le sostanze o preparazioni alogenate per l'effettuazione di trattamenti anti-restringimento possono essere applicate solo ai nastri di lana.

B. CRITERI DI IDONEITA' ALL'USO

     Sui filati, i tessuti finali o il prodotto finale colorati, a seconda dei casi, devono essere effettuate le seguenti prove.

     29. Variazioni dimensionali nel lavaggio e asciugamento

     La variazione dimensionale non deve superare il 6% (lunghezza e larghezza) per gli articoli di maglieria, l'8% (trama e ordito) per la biancheria per la casa in spugna e il 4% per altri prodotti tessuti. Questo critero non si applica ai prodotti che recano ben visibile il marchio «lavare esclusivamente a secco» o un marchio equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un marchio di questo tipo) o ai tessuti da arredamento.

     Metodo di prova: ISO 5077 (tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto, con asciugatura a macchina se non indicato diversamente sul prodotto, alle temperature indicate sul prodotto, carico di lavaggio [2 o 4 kg] come indicato sul prodotto). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     30. Solidità delle tinte al lavaggio

     La solidità delle tinte al lavaggio deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico). Questo criterio non si applica ai prodotti che recano ben visibile il marchio «lavare esclusivamente a secco» o un marchio equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un marchio di questo tipo), ai capi bianchi o a quelli che non sono né colorati nè stampati o ai tessuti da arredamento.

     Metodo di prova: ISO 105 C06 (lavaggio singolo, alla temperatura indicata sul prodotto, con polvere di perborato). Rapporto di prova richiesto all'atto della domanda.

     31. Solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino)

     La solidità delle tinte al sudore (acido e alcalino) deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico). Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, ai tessuti per l'arredamento, alle tende o prodotti tessili simili destinati alla decorazione di interni. + tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori chiari (intensità di tinta).

C. CONSUMO DI ACQUA E DI ENERGIA

     Si pregano i richiedenti di fornire, su base volontaria, informazioni dettagliate in merito al consumo di acqua ed energia dei siti di produzione in cui avvengono le operazioni di filatura, lavorazione a maglia, tessitura e trattamento a umido.

 

 

[1] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

[2] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

[3] GU L 305 del 16.11.1998, pag. 1.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 5 della Decisione n. 2009/567/CE.

[2] Per una modifica alla presente direttiva vedi l’art. 1 della decisione n. 2002/59/CE.

[3] Articolo modificato all'art. 1 della decisione n. 2001/831/CE e così sostituito dall'art. 4 della decisione n. 2002/371/CE.