§ 7.3.296 - Decisione 9 luglio 2009, n. 567.
Decisione n. 2009/567/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:09/07/2009
Numero:567


Sommario
Art. 1. Il gruppo di prodotti "prodotti tessili" comprende
Art. 2. Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti "prodotti tessili" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto [...]
Art. 3. I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti tessili" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione
Art. 4. Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo "prodotti tessili" è "016"
Art. 5. La decisione n. 1999/178/CE è abrogata
Art. 6. 1. Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo "prodotti tessili" presentate prima della data di adozione della presente decisione saranno [...]
Art. 7. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.296 - Decisione 9 luglio 2009, n. 567.

Decisione n. 2009/567/CE della Commissione, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili

(G.U.U.E. 29 luglio 2009, n. L 197)

 

[notificata con il numero C(2009) 4595]

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

 

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.

 

(3) Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica deve essere effettuato in tempo utile prima della fine del periodo di validità dei criteri fissato per ciascun gruppo di prodotti.

 

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato un riesame tempestivo dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati dalla decisione 1999/178/CE della Commissione, del 17 febbraio 1999, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili [2] modificata dalla decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili [3]. I criteri ecologici in questione e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi al massimo fino al 31 dicembre 2009.

 

(5) Alla luce del riesame in questione, per tenere conto degli sviluppi scientifici e del mercato è opportuno modificare la definizione del gruppo di prodotti e stabilire nuovi criteri ecologici.

 

(6) I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

 

(7) La decisione 1999/178/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.

 

(8) È opportuno concedere un periodo transitorio ai produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per prodotti tessili sulla base dei criteri di cui alla decisione 1999/178/CE in modo che dispongano di un periodo sufficiente per adattare i prodotti e renderli conformi ai criteri e ai requisiti riveduti. È opportuno che i produttori siano autorizzati a presentare le domande secondo i criteri fissati nella decisione 1999/178/CE o secondo i criteri fissati nella presente decisione fino alla scadenza della validità di tale decisione.

 

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

Il gruppo di prodotti "prodotti tessili" comprende:

 

a) articoli di abbigliamento e accessori tessili: articoli di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili;

 

b) prodotti tessili per interni: prodotti tessili per interni consistenti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili. Sono compresi stuoie e tappeti. I rivestimenti per pavimenti "wall to wall" e i rivestimenti per pareti sono esclusi;

 

c) fibre, filati e tessuti (ivi compresi beni durevoli non tessuti) destinati alla produzione di articoli di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni.

 

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che questi ultimi non figurino all’allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4], che conferiscano ai tessili proprietà aggiuntive destinate direttamente a proteggere la salute umana (ad esempio, biocidi applicati su reti e articoli di abbigliamento come repellenti per zanzare, le pulci, le tarme o gli allergeni) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE.

 

Per "articoli di abbigliamento e accessori tessili" e "prodotti tessili per interni": nel calcolo della percentuale di fibre tessili non si devono considerare piumini, piume, membrane e rivestimenti.

 

     Art. 2.

Per ottenere l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti "prodotti tessili" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, un prodotto tessile deve soddisfare i criteri riportati nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "prodotti tessili" e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni dalla data di adozione della presente decisione.

 

     Art. 4.

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo "prodotti tessili" è "016".

 

     Art. 5.

La decisione n. 1999/178/CE è abrogata.

 

     Art. 6.

1. Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo "prodotti tessili" presentate prima della data di adozione della presente decisione saranno valutate conformemente alle condizioni stabilite dalla decisione 1999/178/CE.

 

2. Le domande per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per prodotti appartenenti al gruppo "prodotti tessili" presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma prima del 31 dicembre 2009 possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 1999/178/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

 

Queste domande sono valutate conformemente ai criteri su cui si basano.

 

3. I marchi di qualità ecologica attribuiti in base a domande valutate secondo i criteri stabiliti nella decisione 1999/178/CE possono essere utilizzati per dodici mesi a partire dalla data di notifica della presente decisione.

 

     Art. 7.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

 

[2] GU L 57 del 5.3.1999, pag. 21.

 

[3] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

 

[4] GU L 123 del 4.4.1998, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

OSSERVAZIONI GENERALI

 

Finalità dei criteri

 

L’obiettivo dei criteri di seguito riportati è favorire la riduzione dell’inquinamento idrico collegato alle principali fasi del ciclo di produzione tessile, compresa la produzione delle fibre, la filatura, la tessitura ortogonale, la tessitura a maglia, il candeggio, la tintura e il finissaggio.

 

I criteri sono fissati ad un livello tale da promuovere l’assegnazione del marchio di qualità ecologica ai prodotti tessili a ridotto impatto ambientale.

 

Requisiti di valutazione e verifica

 

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

 

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

 

Eventualmente possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ogni criterio, purché siano ritenuti equivalenti dall’organismo competente ad esaminare la richiesta.

 

L’unità funzionale cui devono essere riferiti gli input e gli output è 1 kg di prodotto tessile in condizioni normali (65 % RH ± 4 % e 20 °C ± 2 °C; queste condizioni normali sono precisate nella norma ISO 139 "Tessili — atmosfere normali per il condizionamento e le prove").

 

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

 

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto dell’applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l’applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

 

CRITERI ECOLOGICI

 

I criteri si suddividono in tre categorie principali: fibre tessili, processi e sostanze chimiche e idoneità all’uso.

 

FIBRE TESSILI

 

In questa sezione sono elencati i criteri specifici per le seguenti fibre: acrilico, cotone e altre fibre di cellulosa naturali, elastan, lino e altre fibre tessili liberiane, lana sucida e altre fibre cheratiniche, fibre di cellulosa artificiali, poliammide, poliestere e polipropilene.

 

Sono ammesse anche altre fibre per le quali non sono stabiliti criteri specifici, ad eccezione delle fibre minerali, di vetro, metalliche, di carbonio e altre fibre inorganiche.

 

Il rispetto dei criteri stabiliti nella presente sezione per una data fibra non è vincolante se detta fibra rappresenta meno del 5 % del peso totale delle fibre tessili contenute nel prodotto. Tali criteri non sono vincolanti per le fibre riciclate. In questo contesto per "fibre riciclate" si intendono le fibre derivanti esclusivamente da ritagli dell’industria tessile e dell’abbigliamento o da rifiuti post-consumo (tessili o di altro genere). In ogni caso, almeno l’85 % in peso di tutte le fibre contenute nel prodotto deve essere conforme ai relativi criteri specifici per le fibre, se stabiliti, o essere costituito da fibre riciclate.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire informazioni dettagliate sulla composizione dei prodotti tessili.

 

1. Acrilico

 

1.1. Il tenore residuo di acrilonitrile nelle fibre grezze che escono dagli impianti di produzione deve essere inferiore a 1,5 mg/kg.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo seguente: estrazione con acqua in ebollizione e quantificazione mediante gascromatografia (GLC) capillare.

 

1.2. La media annua delle emissioni di acrilonitrile nell’atmosfera (durante la polimerizzazione e fino all’ottenimento della soluzione pronta per la filatura) deve essere inferiore a 1 g/kg di fibra prodotta.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

2. Cotone e altre fibre di cellulosa naturali (compreso il kapok)

 

Le fibre di cotone e le altre fibre di cellulosa naturali (di seguito "cotone") non devono contenere (se la sensibilità del metodo di prova lo consente) più di 0,05 ppm di ciascuna delle seguenti sostanze: aldrin, captafol, clordano, DDT, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (somma degli isomeri), 2,4,5-T, clordimeform, clorobenzilato, dinoseb e relativi sali, monocrotofos, pentaclorofenolo, toxafene, metamidofos, metilparathion, parathion, fosfamidone. La prova deve essere effettuata su cotone grezzo, prima di qualsiasi trattamento a umido, per ogni lotto di cotone o due volte l’anno se si ricevono più di due lotti di cotone l’anno.

 

Questo criterio non si applica quando più del 50 % del cotone contenuto nel prodotto proviene da colture biologiche o da colture in conversione, ossia quando un organismo indipendente ha certificato il rispetto dei requisiti di produzione ed ispezione di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio [1].

 

Il criterio non si applica se può essere documentata l’identità dei produttori di almeno il 75 % del cotone utilizzato nel prodotto finale e se viene presentata una dichiarazione degli stessi produttori attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o nelle piantagioni di cotone in cui è stato prodotto il cotone in questione o sul cotone stesso.

 

Quando in un prodotto almeno il 95 % del cotone è di natura organica, ovvero, come certificato da un organismo indipendente, è stato prodotto conformemente alle prescrizioni di produzione e ispezione di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, il richiedente può apporre la menzione "cotone organico" accanto al marchio di qualità ecologica. Se il cotone contenuto in un prodotto è, per una percentuale compresa tra 70 e 95 %, di origine biologica, tale prodotto può recare la menzione "fabbricato con XY % di cotone biologico").

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire la certificazione biologica o la documentazione attestante che i produttori non hanno usato nessuna delle sostanze sopracitate o un rapporto di prova basato sui seguenti metodi: a seconda dei casi, US EPA 8081 A [pesticidi organoclorurati, con estrazione a ultrasuoni o con il metodo Soxhlet e solventi apolari (iso-ottano o esano)], 8151 A (erbicidi clorurati, usando il metanolo), 8141 A (composti organofosforici) o 8270 C (composti organici semivolatili).

 

Occorre utilizzare ogni anno almeno 3 % di cotone biologico, la cui produzione è certificata conforme da un organismo indipendente alle prescrizioni in materia di produzione e controllo stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007.

 

Il candidato dovrà fornire:

 

- informazioni sull’organismo di certificazione,

 

- una dichiarazione che attesti la percentuale di cotone certificato biologico utilizzato ogni anno nella produzione totale di tessili recanti il marchio di qualità ecologica.

 

L’organismo competente può esigere la presentazione di documenti complementari per verificare se le prescrizioni delle norme e del sistema di certificazione sono state rispettate.

 

3. Elastan

 

3.1. Non devono essere usati composti organostannici.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

3.2. La media annua delle emissioni in atmosfera di diisocianati aromatici durante la polimerizzazione e produzione di fibre, ivi comprese le emissioni fuggitive misurate nelle tappe del processo nel corso delle quali avvengono, deve essere inferiore a 5 mg/kg di fibra prodotta.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

4. Lino e altre fibre tessili liberiane (comprese canapa, iuta, e ramiè)

 

Il lino e le altre fibre tessili liberiane non devono essere ottenuti mediante macerazione in acqua, a meno che le acque reflue derivanti da tale procedimento non siano trattate in modo tale da ridurre il fabbisogno chimico di ossigeno (Chemical Oxygen Demand — COD) o il carbonio organico totale (Total Organic Carbon — TOC) di almeno il 75 % per le fibre di canapa e di almeno il 95 % per il lino e le altre fibre tessili liberiane.

 

Valutazione e verifica: se viene usato il procedimento di macerazione in acqua, il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo seguente: ISO 6060 (COD).

 

5. Lana sucida e altre fibre cheratiniche (comprese la lana di pecora, cammello, alpaca e capra)

 

5.1. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: γ-esaclorocicloesano (lindano), α-esaclorocicloesano, β-esaclorocicloesano, δ-esaclorocicloesano, aldrin, dieldrin, endrin, p,p'-DDT, p,p'-DDD.

 

5.2. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diazinone, propetamfos, clorfenvinfos, diclofention, clorpyrifos, fenclorfos, etion, pirimpos-metile.

 

5.3. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 0,5 ppm: cypermetrin, deltametrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumetrina.

 

5.4. Il contenuto totale complessivo delle seguenti sostanze non deve superare 2 ppm: diflubenzuron, triflumuron, dicyclanil.

 

La prova deve essere effettuata su lana grezza, prima di qualsiasi trattamento a umido, per ogni lotto di lana o due volte l’anno se si ricevono più di due lotti di cotone l’anno.

 

I requisiti di cui sopra (precisati ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e considerati separatamente) non si applicano se può essere documentata l’identità degli allevatori che producono almeno il 75 % della lana o delle fibre cheratiniche in questione e se viene presentata una dichiarazione degli stessi attestante che nessuna delle sostanze sopracitate è stata impiegata nei campi o sugli animali in questione.

 

Valutazione e verifica relativa ai punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4: il richiedente deve produrre la documentazione di cui sopra o un rapporto di prova basato sul metodo IWTO Draft Test Method 59.

 

5.5. Il COD degli effluenti del lavaggio della lana scaricati nelle fognature non deve superare 60 g/kg di lana sucida; gli effluenti devono essere trattati all’esterno del sito di produzione in modo da conseguire un’ulteriore riduzione di almeno il 75 % del tenore di COD, espresso in media annua.

 

Il COD degli effluenti del lavaggio della lana trattati nel sito di produzione e scaricati nelle acque di superficie non deve superare 45 g/kg di lana sucida. Il pH degli effluenti scaricati nelle acque di superficie deve essere compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e la temperatura deve essere inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore). L’impianto per il lavaggio della lana descrive in dettaglio il trattamento degli effluenti di lavaggio e controlla costantemente i livelli di COD.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire i relativi dati e un rapporto di prova basato sul metodo ISO 6060.

 

6. Fibre di cellulosa artificiali (comprese viscosa, lyocell, acetato, cupro, triacetato)

 

6.1. Il livello di AOX nelle fibre non deve superare 250 ppm.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto di prova basato sul metodo: ISO 11480.97 (combustione controllata e titolazione microcoulometrica).

 

6.2. Per le fibre di viscosa, il tenore di zolfo delle emissioni in atmosfera dei composti di zolfo generati durante la produzione delle fibre, espresso in media annua, non deve superare 120 g/kg di fibra in bava continua prodotta e 30 g/kg di fibra in fiocco prodotta. Se i due tipi di fibra sono prodotti nello stesso sito, le emissioni complessive non devono superare la corrispondente media ponderata.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

6.3. Per le fibre di viscosa, lo scarico in acqua di zinco proveniente dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,3 g/kg.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

6.4. Per le fibre di cupro, il tenore di rame nelle acque di scarico provenienti dal sito di produzione, espresso come media annua, non deve superare 0,1 ppm.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

7. Poliammide

 

La media annua delle emissioni nell’atmosfera di N2O durante la produzione di monomeri non deve superare 10 g/kg di fibra di poliammide 6 prodotta e 50 g/kg di fibra di poliammide 6.6 prodotta.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

8. Poliestere

 

8.1. Il contenuto di antimonio nelle fibre di poliestere non deve superare 260 ppm. Se non viene utilizzato antimonio, il richiedente può apporre la menzione "privo di antimonio" (o una menzione equivalente) accanto al marchio di qualità ecologica.

 

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di antimonio o un rapporto di prova basato sul seguente metodo: determinazione diretta mediante spettrofotometria di assorbimento atomico. Il test deve essere effettuato sulla fibra grezza prima di qualsiasi trattamento a umido.

 

8.2. La media annua delle emissioni di COV risultati dalla polimerizzazione e dalla produzione di fibre di poliestere, ivi comprese le emissioni fuggitive misurate nelle tappe del processo nel corso del quale si producono deve essere inferiore a 1,2 g/kg di resina del poliestere prodotta. (Per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d’uso).

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e/o rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

9. Polipropilenica

 

Non devono essere usati pigmenti a base di piombo.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

PROCESSI E SOSTANZE CHIMICHE

 

I criteri di cui alla presente sezione si applicano, a seconda dei casi, a tutte le fasi di produzione, compresa la produzione delle fibre. Per le fibre riciclate è ammessa la presenza di alcuni dei coloranti o altre sostanze esclusi dai presenti criteri, ma solo se utilizzati nel precedente ciclo di vita delle fibre.

 

10. Ausiliari e prodotti di finissaggio per fibre e filati

 

10.1. Taglia: almeno il 95 % (in peso secco) delle sostanze che compongono qualsiasi preparazione di bozzima applicata ai filati deve essere sufficientemente biodegradabile o essere riciclato.

 

Occorre tenere conto della somma di ogni componente.

 

Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

 

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 70 % entro 28 giorni,

 

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 60 % entro 28 giorni,

 

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno 80 % entro 28 giorni,

 

- o, nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un equivalente livello di biodegradazione o eliminazione.

 

Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutte le preparazioni di bozzima utilizzate.

 

10.2. Additivi per soluzioni di filatura, additivi per filatura e preparazioni per la filatura primaria (compresi gli oli per la cardatura, i prodotti per il finissaggio e i lubrificanti). Almeno il 90 % (in peso secco) delle sostanze componenti deve essere sufficientemente biodegradabile o eliminabile negli impianti di depurazione delle acque reflue.

 

Questo criterio non si applica alle preparazioni per la filatura secondaria (lubrificanti per la filatura, condizionanti), agli oli per roccatura, orditura e ritorcitura, alle cere, agli oli per la lavorazione a maglia, agli oli di silicone e alle sostanze inorganiche. Occorre tenere conto della somma di ogni componente.

 

Valutazione e verifica: in questo ambito, si ritiene che una sostanza sia sufficientemente biodegradabile o eliminabile:

 

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 A, OCSE 301 E, ISO 7827, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, o ISO 9888, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 70 % entro 28 giorni;

 

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 302 C, OCSE 301 D, ISO 10707, OCSE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 o ISO 14593, evidenzia una percentuale di degradazione di almeno il 60 % entro 28 giorni,

 

- se, sottoposta a uno dei seguenti metodi di prova OCSE 303 o ISO 11733 evidenzia una percentuale di degradazione di almeno l’80 % entro 28 giorni,

 

- nel caso di sostanze per le quali i citati metodi di prova non siano applicabili, se viene dimostrato un livello equivalente di biodegradazione o eliminazione.

 

Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova ed i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti gli additivi e le preparazioni utilizzate.

 

10.3. Il tenore di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) della parte di olio minerale contenuta in un prodotto deve essere inferiore al 3 % in peso.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, schede informative sul prodotto o dichiarazioni che indichino il tenore di idrocarburi policiclici aromatici o attestino che non sono stati usati prodotti contenenti oli minerali.

 

11. Agenti biocidi o biostatici

 

Durante il trasporto o il deposito dei prodotti e dei semilavorati non devono essere usati clorofenoli (relativi sali ed esteri), PCB e composti organostannici.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che le sostanze o i composti di cui sopra non sono stati usati sul filato, sul tessuto e sul prodotto finito. Ai fini dell’eventuale verifica della dichiarazione si ricorre ai metodi di prova e al valore limite di seguito indicati: estrazione, se opportuno, derivatizzazione con anidride acetica e determinazione mediante gascromatografia (GLC) con colonne capillari con rilevazione a cattura di elettroni (ECD), valore limite 0,05 ppm.

 

12. Decolorazione o depigmentazione

 

Per la decolorazione o la depigmentazione non devono essere utilizzati sali dei metalli pesanti (ad eccezione del ferro) o formaldeide.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

13. Ponderazione

 

Nella carica di filati o tessuti non devono essere utilizzati composti del cerio.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

14. Insieme delle sostanze e preparazioni chimiche

 

Le seguenti sostanze non devono essere utilizzate né contenute in alcuna preparazione o formulazione impiegata: alchilfenoletossilati (APEO), alchilbenzene sulfonato lineare (LAS), cloruro di bis(alchile di sego idrogenato) dimetilammonio (DTDMAC), cloruro di distearildimetilammonio (DSDMAC), cloruro di di(sego idrogenato) dimetilammonio (DHTDMAC), etilendiammina tetracetato (EDTA) e dietilen-triamino-penta-acetato (DTPA).

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

15. Detergenti, ammorbidenti, agenti complessanti

 

In ciascun sito per il trattamento ad umido, almeno il 95 % in peso dei detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti utilizzati deve essere sufficientemente degradabile o eliminabile in impianti di trattamento delle acque reflue.

 

Fanno eccezione i tensioattivi contenuti nei detergenti e gli ammorbidenti utilizzati nei siti del trattamento a umido che infine devono essere biodegradabili in ambiente aerobico.

 

Valutazione e verifica: l’espressione "sufficientemente degradabile o eliminabile" è definita nel criterio relativo agli ausiliari e ai prodotti di finissaggio per le fibre e i filati. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti utilizzati.

 

La "biodegradazione aerobica completa" deve essere interpretata secondo le indicazioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [2]. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione, schede di sicurezza, rapporti di prova e/o dichiarazioni che indichino i metodi di prova e i risultati ottenuti e dimostrino il rispetto di questo criterio per tutti i tensioattivi nei detergenti e negli ammorbidenti.

 

16. Agenti candeggianti: divieto degli agenti clorati per il candeggio dei filati, dei tessuti e dei prodotti finali

 

Questo criterio non si applica alla produzione di fibre di cellulosa artificiali. (Cfr. criterio 6.1).

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

17. Impurità nei coloranti: materia colorante (solubile o non solubile) caratterizzata da affinità con la fibra

 

I livelli di impurità ioniche nei coloranti impiegati non devono superare i seguenti valori: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

 

Nel valutare il rispetto di questi valori, che si riferiscono esclusivamente alle impurità, non si deve tener conto dei metalli che fanno parte integrante della molecola del colorante (come nel caso dei coloranti a complesso metallico, di alcuni coloranti reattivi ecc.).

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

 

18. Impurità nei pigmenti: materia colorante insolubile caratterizzata da affinità con la fibra

 

I livelli di impurità ioniche nei pigmenti impiegati non devono superare i seguenti valori: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità.

 

19. Tinture con mordenti al cromo

 

Non sono consentite tinture con mordenti al cromo.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

20. Coloranti a complesso metallico

 

Se vengono utilizzati coloranti a complesso metallico a base di rame, cromo, nickel:

 

20.1. per la tintura delle fibre di cellulosa, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 20 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell’impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all’esterno).

 

Per tutti gli altri processi di tintura, se nella composizione della tinta sono impiegati coloranti a complesso metallico, non più del 7 % di ciascuno di questi coloranti applicati (input del processo) può essere scaricato nell’impianto di depurazione delle acque reflue (nel sito o all’esterno).

 

A seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.

 

20.2. lo scarico in acqua dopo il trattamento non deve superare i seguenti valori: Cu 75 mg/kg (fibra, filato o tessuto); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

 

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze o fornire la documentazione e i rapporti di prova basati sui seguenti metodi: ISO 8288 per il rame e il nickel; EN 1233 per il cromo.

 

21. Coloranti azoici

 

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

 

4-aminodiphenyl | (92-67-1) |

 

Benzidine | (92-87-5) |

 

4-chloro-o-toluidine | (95-69-2) |

 

2-naphtylamine | (91-59-8) |

 

o-amino-azotoluene | (97-56-3) |

 

2-amino-4-nitrotoluene | (99-55-8) |

 

p-chloroaniline | (106-47-8) |

 

2,4-diaminoanisol | (615-05-4) |

 

4,4′-diaminodiphenylmethane | (101-77-9) |

 

3,3′-dichlorobenzidine | (91-94-1) |

 

3,3′-dimethoxybenzidine | (119-90-4) |

 

3,3′-dimethylbenzidine | (119-93-7) |

 

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethane | (838-88-0) |

 

p-cresidine | (120-71-8) |

 

4,4′-oxydianiline | (101-80-4) |

 

4,4′-thiodianiline | (139-65-1) |

 

o-toluidine | (95-53-4) |

 

2,4-diaminotoluene | (95-80-7) |

 

2,4,5-trimethylaniline | (137-17-7) |

 

4-aminoazobenzene | (60-09-3) |

 

o-anisidine | (90-04-0) |

 

2,4-Xylidine | |

 

2,6-Xylidine | |

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti. Ai fini dell’eventuale verifica di questa dichiarazione si utilizza lo standard EN 14 362-1 e 2 (NB: Sono possibili falsi positivi in relazione alla presenza di 4-amminiazobenzene: si raccomanda pertanto di eseguire una prova di conferma).

 

22. Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione

 

22.1. Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

 

- C.I. Rosso di base 9,

 

- C.I. Blu disperso 1,

 

- C.I. Rosso acido 26,

 

- C.I. Viola di base 14,

 

- C.I. Arancio disperso 11,

 

- C. I. Nero diretto 38,

 

- C. I. Nero diretto 6,

 

- C. I. Nero diretto 28,

 

- C. I. Nero diretto 3.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

 

22.2. Non è consentito l’uso di sostanze o preparati coloranti contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze a cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

 

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

- R45 (può provocare il cancro),

 

- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

- R60 (può ridurre la fertilità),

 

- R61 (può danneggiare il feto),

 

- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),

 

- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

 

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio [3].

 

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [4]. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

 

23. Coloranti potenzialmente sensibilizzanti

 

Non possono essere utilizzati i seguenti coloranti:

 

—C.I. Blu disperso 3 | C.I. 61 505 |

 

—C.I. Blu disperso 7 | C.I. 62 500 |

 

—C.I. Blu disperso 26 | C.I. 63 305 |

 

—C.I. Blu disperso 35 | |

 

—C.I. Blu disperso 102 | |

 

—C.I. Blu disperso 106 | |

 

—C.I. Blu disperso 124 | |

 

—C.I. Marrone disperso 1 | |

 

—C.I. Arancio disperso 1 | C.I. 11 080 |

 

—C.I. Arancio disperso 3 | C.I. 11 005 |

 

—C.I. Arancio disperso 37 | |

 

—C.I. Arancio disperso 76(precedentemente denominato arancio 37) | |

 

—C.I. Rosso disperso 1 | C.I. 11 110 |

 

—C.I. Rosso disperso 11 | C.I. 62 015 |

 

—C.I. Rosso disperso 17 | C.I. 11 210 |

 

—C.I. Giallo disperso 1 | C.I. 10 345 |

 

—C.I. Giallo disperso 9 | C.I. 10 375 |

 

—C.I. Giallo disperso 39 | |

 

—C.I. Giallo disperso 49 | |

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di questi coloranti.

 

24. Carrier (rigonfianti) alogenati per il poliestere

 

Non è consentito l’uso di carrier (rigonfianti) alogenati.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo di queste sostanze.

 

25. Stampa

 

25.1. Le paste di stampa utilizzate non devono contenere più del 5 % di composti organici volatili come il white spirit (per composto organico volatile si intende qualsiasi composto organico che a 293,15 K abbia una pressione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa, o una volatilità equivalente in particolari condizioni d’uso).

 

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei criteri, insieme ad una dichiarazione di conformità.

 

25.2. Non è consentita la stampa a base di plastisol.

 

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono state effettuate stampe o fornire la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei criteri, insieme ad una dichiarazione di conformità.

 

26. Formaldeide

 

Il quantitativo di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile contenuta nel tessuto finale non deve essere superiore a 20 ppm negli articoli per neonati e bambini di età inferiore ai 3 anni, a 30 ppm nei prodotti che entrano in contatto diretto con la pelle e 75 ppm per tutti gli altri prodotti.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati applicati prodotti contenenti formaldeide, o un rapporto di prova basato sul metodo EN ISO 14184-1.

 

27. Scarichi idrici derivanti dal trattamento a umido

 

27.1. Le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento a umido (ad eccezione dei siti per il lavaggio della lana sudicia e di quelli per la macerazione del lino) e scaricate nelle acque di superficie dopo trattamento (nel sito o all’esterno) devono presentare un COD, espresso come media annua, inferiore a 20 g/kg.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una documentazione dettagliata e rapporti di prova, basati sul metodo ISO 6060, che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

27.2. Gli effluenti, qualora trattati nel sito e scaricati direttamente nelle acque di superficie, dovranno avere un pH compreso tra 6 e 9 (a meno che il pH delle acque di superficie si collochi al di fuori di questa fascia) e una temperatura inferiore a 40 °C (a meno che la temperatura delle acque di superficie sia superiore a tale valore).

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

28. Ritardanti di fiamma

 

Nel prodotto possono essere utilizzati solo i ritardanti di fiamma chimicamente legati alla fibra polimerica o alla superficie della fibra (ritardanti di fiamma reattivi). Se ai ritardanti di fiamma utilizzati corrisponde una delle frasi R elencate qui di seguito, questi al momento dell’applicazione dovrebbero cambiare di natura chimica in modo da non richiedere più una classificazione secondo le frasi di rischio. (Nel filato o nel tessuto può sussistere meno dello 0,1 % di ritardante di fiamma nella forma precedente all’applicazione.)

 

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

- R45 (può provocare il cancro),

 

- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 

- R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 

- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 

- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

 

- R60 (può ridurre la fertilità),

 

- R61 (può danneggiare il feto),

 

- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),

 

- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

 

come esposto nella direttiva 67/548/CEE.

 

Non si possono utilizzare i ritardanti di fiamma che sono semplicemente mescolati fisicamente alla fibra polimerica o ad un rivestimento tessile (ritardanti di fiamma aggiuntivi).

 

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati ritardanti di fiamma o indicare quali ritardanti sono stati utilizzati, fornendo la relativa documentazione (ad esempio schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi al presente criterio.

 

29. Finissaggii anti infeltrimento

 

Le sostanze o i preparati alogenati devono essere applicati solo ai nastri cardati di lana e alle alla lana sciolta sgrassata.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante che non state utilizzate queste sostanze (a meno che non siano utilizzate per i nastri di lana).

 

30. Finissaggii dei tessuti

 

Il temine "finissaggii" comprende tutti i trattamenti chimici o fisici che conferiscono alle stoffe tessili delle proprietà particolari come la morbidezza, l’impermeabilità, facilità di manutenzione.

 

Non è consentito l’uso di sostanze o preparati di finissaggio contenenti più dello 0,1 % in peso di sostanze cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

 

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

- R45 (può provocare il cancro),

 

- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 

- R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 

- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 

- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

 

- R60 (può ridurre la fertilità),

 

- R61 (può danneggiare il feto),

 

- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati),

 

- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

 

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE.

 

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

 

Valutazione e verifica: a seconda dei casi, il richiedente deve presentare una dichiarazione che attesti che non sono stati usati prodotti per il finissaggio o indicare i prodotti utilizzati fornendo la relativa documentazione (come ad esempio le schede di sicurezza) e/o dichiarazioni che indichino che essi sono conformi a questo criterio.

 

31. Imbottiture

 

31.1. I materiali da imbottitura costituiti da fibre tessili devono soddisfare i criteri previsti per tali fibre (ai numeri da 1 a 9) ove applicabili.

 

31.2. I materiali da imbottitura devono soddisfare il criterio 11 relativo agli agenti biocidi o biostatici e il criterio 26 relativo alla formaldeide.

 

31.3. I detergenti e le altre sostanze chimiche usate per il lavaggio delle imbottiture (piumino, piume, fibre naturali o sintetiche) devono rispettare il criterio 14 relativo agli ausiliari chimici e il criterio 15, riguardante i detergenti, gli ammorbidenti e gli agenti complessanti.

 

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

 

32. Rivestimenti, laminati e membrane

 

32.1. I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio di cui al punto 3.1 relativo ai composti organostannici e il criterio di cui al punto 3.2 sull’emissione in atmosfera di diisocianati aromatici.

 

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

 

32.2. I prodotti in poliuretano devono soddisfare il criterio di cui al punto 8.1 relativo ai composti organostannici e il criterio di cui al punto 8.2 sull’emissione nell’atmosfera di diisocianati aromatici.

 

Valutazione e verifica: cfr. quanto indicato per il corrispondente criterio.

 

32.3. I rivestimenti, i laminati e le membrane non devono essere prodotti utilizzando plastificanti o solventi cui si applichino o possano applicarsi al momento della richiesta una o più delle seguenti frasi di rischio:

 

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni — prove insufficienti),

 

- R45 (può provocare il cancro),

 

- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

 

- R49 (può provocare il cancro per inalazione),

 

- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),

 

- R51 (tossico per gli organismi acquatici),

 

- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),

 

- R53 (può provocare effetti negativi a lungo termine per l’ambiente acquatico),

 

- R60 (può ridurre la fertilità),

 

- R61 (può danneggiare il feto),

 

- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

 

- R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati,

 

- R68 (possibilità di effetti irreversibili),

 

secondo quanto stabilito dalla direttiva 67/548/CEE.

 

Altrimenti si può considerare la classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. In questo caso non si possono aggiungere ai materiali grezzi sostanze o preparati ai quali sono attribuite, o possono essere attribuite al momento della domanda, le seguenti indicazioni di rischio (o loro combinazioni): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione attestante il non utilizzo dei plastificanti o solventi di cui sopra.

 

32.4. le emissioni di COV nell’atmosfera non devono superare 10 g C/kg.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire adeguata documentazione e rapporti di prova che dimostrino il rispetto di questo criterio, nonché una dichiarazione di conformità.

 

33. Consumo di acqua e di energia

 

Il richiedente deve fornire informazioni concernenti il consumo d’acqua e di energia dei siti di fabbricazione che partecipano al trattamento ad umido.

 

Valutazione e verifica: il richiedente è invitato a fornire le suddette informazioni.

 

CRITERI DI IDONEITÀ ALL’USO

 

A seconda dei casi i seguenti criteri e i relativi test si applicano al filato tinto, al tessuto finale o al prodotto finito.

 

34. Variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l’asciugatura

 

Le variazioni delle dimensioni durante il lavaggio e l’asciugatura non devono superare:

 

- più o meno 2 % per le tende ed i tessili da arredamento sfoderabili e lavabili,

 

- meno dell’8 % o più del 4 % per altri prodotti tessuti e beni durevoli non tessuti, altri prodotti in maglia o articoli in spugna.

 

Questo criterio non si applica:

 

- alle fibre o ai filati,

 

- ai prodotti che recano ben visibile l’indicazione "lavare esclusivamente a secco" o un’indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un’indicazione di questo tipo),

 

- tessili da arredamento che non sono sfoderabili né lavabili.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire dei resoconti sulle prove redatti conformemente alle norme EN ISO 63 30, ISO 5077 nel modo seguente: tre lavaggi alle temperature indicate sul prodotto, con asciugatura a macchina dopo ciascun ciclo di lavaggio a meno che sul prodotto non siano indicate altre procedure di asciugatura.

 

35. Solidità delle tinte al lavaggio

 

La solidità delle tinte al lavaggio deve essere almeno di livello 3-4 per la degradazione e almeno di livello 3-4 per lo scarico.

 

Questo criterio non si applica ai prodotti che recano ben visibile l’indicazione "lavare esclusivamente a secco" o un’indicazione equivalente (nella misura in cui è prassi che tali prodotti rechino un’indicazione di questo tipo), ai capi bianchi o a quelli che non sono né colorati né stampati o ai tessuti da arredamento non lavabili.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 C06 (lavaggio singolo, alla temperatura indicata sul prodotto, con polvere di perborato).

 

36. Solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino)

 

La solidità delle tinte al sudore (acido o alcalino) deve essere almeno di livello 3-4 (degradazione e scarico).

 

È tuttavia ammesso un livello 3 nel caso di tessuti con colori scuri (intensità di tinta > 1/1) costituiti da lana rigenerata o contenenti più del 20 % di seta.

 

Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, ai tessuti da arredamento, alle tende o analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 E04 (acida e alcalina, confronto con tessuti multifibra).

 

37. Solidità delle tinte allo sfregamento a umido

 

La solidità delle tinte allo sfregamento a umido deve essere almeno di livello 2-3. È tuttavia ammesso un livello 2 per il denim tinto con indaco.

 

Questo criterio non si applica ai prodotti bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 X12.

 

38. Solidità delle tinte allo sfregamento a secco

 

La solidità delle tinte allo sfregamento a secco deve essere almeno di livello 4.

 

È tuttavia ammesso un livello 3-4 per il denim tinto con indaco.

 

Questo criterio non si applica ai capi bianchi, a quelli che non sono né colorati né stampati, alle tende o ad analoghi prodotti tessili per la decorazione di interni.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 X12.

 

39. Solidità delle tinte alla luce

 

Per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi, la solidità delle tinte alla luce deve essere almeno di livello 5, mentre per tutti gli altri prodotti deve essere almeno di livello 4.

 

È ammesso un livello 4 per i tessuti da arredamento, le tende o i tendaggi di colore chiaro (intensità di tinta < 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % di seta o più del 20 % di lino o altre fibre tessili liberiane.

 

Questo requisito non si applica alle fodere e coperture per materassi o alla biancheria intima.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire rapporti di prova basati sullo standard EN: ISO 105 B02.

 

40. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica

 

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

 

- incentivare l’uso di fibre sostenibili,

 

- sostenibile e di elevata qualità,

 

- uso limitato di sostanze pericolose.

 

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

[1] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

 

[3] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

 

[4] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.