§ 20.4.291 - Decisione 31 maggio 2002, n. 59.
Decisione n. 59/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue
Art. 2.      I testi delle decisioni 2001/831/CE e 2001/832/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.291 - Decisione 31 maggio 2002, n. 59.

Decisione n. 59/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 41/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/831/CE della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/178/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili.

     (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2001/832/CE della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     L'allegato XX dell'accordo è modificato come segue:

     1) al punto 2en (decisione 1999/178/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

     “, modificata da:

     - 32001 D 0831: decisione 2001/831/CE della Commissione del 27 novembre 2001 (GU L 310 del 28.11.2001, pag. 29).”;

     2) al punto 2eo (decisione 1999/179/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

     “, modificata da:

     - 32001 D 0832: decisione 2001/832/CE della Commissione del 27 novembre 2001 (GU L 310 del 28.11.2001, pag. 30).”

 

     Art. 2.

     I testi delle decisioni 2001/831/CE e 2001/832/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.