| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 7. consumatori | 
| Capitolo: | 7.3 tutela della salute | 
| Data: | 27/11/2001 | 
| Numero: | 832 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici [...] | 
| Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione | 
§ 7.3.140 - Decisione 27 novembre 2001, n. 832.
Decisione n. 2001/832/CE della Commissione che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 310).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Il 
     (2) L'articolo 4 del 
     (3) Con la 
     (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della 
     (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della 
     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del 
ha adottato la presente decisione:
     Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della 
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.