§ 6.2.318 - Direttiva 21 ottobre 2009, n. 125.
Direttiva n. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:21/10/2009
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Immissione sul mercato e/o messa in servizio
Art. 4.  Responsabilità dell’importatore
Art. 5.  Marcatura e dichiarazione CE di conformità
Art. 6.  Libera circolazione
Art. 7.  Clausola di salvaguardia
Art. 8.  Valutazione di conformità
Art. 9.  Presunzione di conformità
Art. 10.  Norme armonizzate
Art. 11.  Disposizioni per i componenti e le sottounità
Art. 12.  Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Art. 13.  Piccole e medie imprese
Art. 14.  Informazione dei consumatori
Art. 15.  Misure di esecuzione
Art. 16.  Piano di lavoro
Art. 17.  Autoregolamentazione
Art. 18.  Forum consultivo
Art. 19.  Procedura di comitato
Art. 20.  Sanzioni
Art. 21.  Verifica
Art. 22.  Riservatezza
Art. 23.  Recepimento
Art. 24.  Abrogazione
Art. 25.  Entrata in vigore
Art. 26.  Destinatari


§ 6.2.318 - Direttiva 21 ottobre 2009, n. 125.

Direttiva n. 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia

(G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285)

 

(rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni, strettamente limitate all’estensione dell’ambito di applicazione di tale direttiva al fine di includere tutti i prodotti connessi all’energia, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detta direttiva.

 

(2) Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un’incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno. L’armonizzazione delle normative nazionali costituisce l’unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale. L’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i prodotti connessi all’energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all’energia.

 

(3) Ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità. Essi producono anche numerosi importanti impatti ambientali di altro tipo. Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili. Nell’interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell’inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

 

(4) Molti prodotti connessi all’energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, mediante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali. Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o misurano energia, anche determinati altri prodotti connessi all’energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero contribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione.

 

(5) La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti. Quale impostazione preventiva finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

 

(6) Il miglioramento dell’efficienza energetica, una delle cui opzioni disponibili è l’uso più efficiente dell’elettricità, è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità. La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un’azione politica che si opponga a tale tendenza. Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Commissione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile. Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 [4]. Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni. È pertanto opportuno adottare misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della domanda.

 

(7) È opportuno agire nella fase progettuale del prodotto connesso all’energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l’inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

 

(8) È opportuno istituire un quadro coerente per l’applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano a tali specifiche e di migliorarne l’impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

 

(9) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

 

(10) La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente riducendo l’impatto ambientale potenziale dei prodotti connessi all’energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Lo sviluppo sostenibile richiede anche un’attenta considerazione dell’impatto sanitario, sociale ed economico delle disposizioni previste. Il miglioramento del rendimento energetico e delle risorse dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e a ridurre la domanda di risorse naturali, presupposti indispensabili per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

 

(11) Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell’ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell’ambiente in ragione di un problema specifico di tale Stato membro sorto dopo l’adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo alle condizioni stabilite all’articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l’approvazione da parte di quest’ultima.

 

(12) Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione può essere necessario informare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti connessi all’energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell’ambiente.

 

(13) L’approccio illustrato nella comunicazione della Commissione del 18 giugno 2003 dal titolo "Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale"", che costituisce un’importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è volto a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nell’arco dell’intero ciclo di vita, compresi la selezione e l’impiego di materie prime, la fabbricazione, l’imballaggio, il trasporto e la distribuzione, l’installazione e la manutenzione, l’uso e il fine vita. Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l’impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell’intero arco della sua vita può agire favorevolmente sul miglioramento della prestazione ambientale e sui costi, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, contribuendo così a realizzare gli obiettivi della strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali. Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti tecnici, funzionali ed economici.

 

(14) Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l’aumento dell’efficienza energetica dovrebbe essere considerata un obiettivo ambientale prioritario in attesa dell’adozione di un piano di lavoro.

 

(15) Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo. Vista l’urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l’approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo. Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002.

 

(16) Come principio generale e ove opportuno, il consumo energetico dei prodotti connessi all’energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.

 

(17) Quantunque convenga prendere come riferimento i prodotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali. Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali. Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi. L’elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un’adeguata consultazione delle parti interessate. Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un’introduzione per fasi successive o di misure di transizione. L’introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

 

(18) È opportuno dare la priorità a iniziative alternative quali l’autoregolamentazione da parte dell’industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti. Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

 

(19) L’autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell’industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un’attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette adeguamenti flessibili e appropriati alle opzioni tecnologiche e alle sensibilità del mercato.

 

(20) Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l’informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione e sostenibilità.

 

(21) In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell’industria nel contesto della presente direttiva, la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2002 dal titolo "Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d’azione "Semplificare e migliorare la regolamentazione"", potrebbe fungere da orientamento utile.

 

(22) La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l’integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese. Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall’ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.

 

(23) I prodotti connessi all’energia che ottemperano alle specifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione. L’attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti connessi all’energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

 

(24) Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l’industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell’ambiente e le organizzazioni di consumatori.

 

(25) In sede di elaborazione delle misure di esecuzione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto che sarebbe opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

 

(26) È opportuno tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [5].

 

(27) Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scambiarsi informazioni sulle misure previste nell’ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato, tenendo conto del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti [6]. Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari. Dovrebbe essere agevolato uno scambio di informazioni sulla prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. L’accumulazione e la valutazione dell’insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d’importanza cruciale della presente direttiva.

 

(28) Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di competenze tecniche per effettuare una verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.

 

(29) Tenendo conto dell’importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un’efficace sorveglianza del mercato.

 

(30) Per quanto concerne la formazione e l’informazione delle PMI in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.

 

(31) È nell’interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario. Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per dimostrare tale conformità.

 

(32) Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell’aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva. Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generali di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile. Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.

 

(33) Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.

 

(34) La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull’applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [7], e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate. La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa [8] raccomanda alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia possa essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare la legislazione, in tutti i casi in cui sia possibile.

 

(35) La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti [9], il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [10], la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [11], la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche [12], la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche [13] ed il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio [14]. Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

 

(35 bis) La direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, impone agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi che sono parte dell'involucro dell'edificio e requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Essa è coerente con gli obiettivi della presente direttiva che tali requisiti possano in talune circostanze limitare l'installazione di prodotti connessi all'energia conformi alla presente direttiva e alle relative misure di attuazione, purché tali requisiti non costituiscano un ostacolo al mercato ingiustificato [1].

 

(36) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [15].

 

(37) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare o abrogare la direttiva 92/42/CEE del Consiglio [16] e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE [17] e 2000/55/CE [18]. Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(38) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile di determinati prodotti connessi all’energia inclusa l’introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento di vari aspetti ambientali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(39) Sulla base dell’esperienza maturata con l’applicazione della presente direttiva, della direttiva 2005/32/CE e delle misure di esecuzione, la Commissione dovrebbe riesaminare il funzionamento, i metodi e l’efficacia della presente direttiva e valutare se sia opportuno estenderne l’ambito d’applicazione oltre i prodotti connessi all’energia. Nell’ambito di tale riesame la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le parti interessate.

 

(40) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

(41) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(42) L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2005/32/CE. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2005/32/CE.

 

(43) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui all’allegato IX, parte B.

 

(44) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [19], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

 

2. La presente direttiva prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

 

3. La presente direttiva non si applica ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci.

 

4. La presente direttiva e le relative misure di esecuzione adottate lasciano impregiudicate la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti e la normativa comunitaria in materia di sostanze chimiche, compresa quella sui gas fluorinati ad effetto serra.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

1) "prodotto connesso all’energia" ("prodotto"), qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia contemplato dalla presente direttiva, immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali, e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;

 

2) "componenti e sottounità", le parti destinate ad essere incorporate nei prodotti e che non sono immesse sul mercato e/o messe in servizio come parti a sé stanti per gli utilizzatori finali o le cui prestazioni ambientali non possono essere valutate in maniera indipendente;

 

3) "misure di esecuzione", le misure adottate in forza della presente direttiva per fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile, per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;

 

4) "immissione sul mercato", rendere disponibile per la prima volta sul mercato comunitario un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno della Comunità, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

 

5) "messa in servizio", il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall’utilizzatore finale nella Comunità;

 

6) "fabbricante", la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti contemplati dalla presente direttiva e che è responsabile della conformità alla presente direttiva del prodotto, in vista della sua immissione sul mercato e/o messa in servizio con il nome o marchio del fabbricante o per suo uso. In mancanza di un fabbricante secondo la definizione di cui alla prima frase di questo punto o di un importatore quale definito al punto 8, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato e/o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;

 

7) "mandatario", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per espletare totalmente o parzialmente a suo nome gli obblighi e le formalità connessi alla presente direttiva;

 

8) "importatore", la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo nel quadro delle sue attività;

 

9) "materiali", tutti i materiali impiegati durante il ciclo di vita dei prodotti;

 

10) "progettazione del prodotto", la serie di processi che trasformano le specifiche giuridiche, tecniche, di sicurezza, funzionali, di mercato o di altro genere cui il prodotto deve ottemperare nelle specifiche tecniche di tale prodotto;

 

11) "aspetto ambientale", un elemento o una funzione di un prodotto suscettibili di interagire con l’ambiente durante il suo ciclo di vita;

 

12) "impatto ambientale", qualsiasi modifica all’ambiente derivante in tutto o in parte dai prodotti durante il loro ciclo di vita;

 

13) "ciclo di vita", gli stadi consecutivi e collegati di un prodotto dal suo impiego come materia prima allo smaltimento definitivo;

 

14) "riutilizzo", qualsiasi operazione mediante la quale un prodotto o i suoi componenti, giunti al termine del loro primo uso, sono utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti, incluso l’uso continuato di un prodotto, conferito a punti di raccolta, distributori, riciclatori o fabbricanti, nonché il riutilizzo di un prodotto dopo la rimessa a nuovo;

 

15) "riciclaggio", il riciclaggio in un processo di produzione di materiali di rifiuto per lo scopo originario o per altri scopi, escluso il recupero di energia;

 

16) "recupero di energia", l’uso dei rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia attraverso l’incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;

 

17) "recupero", ognuna delle operazioni applicabili di cui all’allegato II B della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti [20];

 

18) "rifiuto", qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I della direttiva 2006/12/CE di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

 

19) "rifiuto pericoloso", ogni tipo di rifiuto contemplato dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi [21];

 

20) "profilo ecologico", la descrizione, in conformità alla misura di esecuzione applicabile al prodotto, degli input e degli output (quali materiali, emissioni e rifiuti) connessi al prodotto nel corso dell’intero suo ciclo di vita che sono significativi sotto il profilo del suo impatto ambientale e sono espressi in quantità fisiche misurabili;

 

21) "prestazione ambientale", per prestazione ambientale di un prodotto si intendono i risultati della gestione degli aspetti ambientali del prodotto da parte del fabbricante come riportati nel suo fascicolo tecnico;

 

22) "miglioramento delle prestazioni ambientali", il processo di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto, nel succedersi delle generazioni, sebbene non sia necessario che ciò avvenga contemporaneamente per tutti gli aspetti ambientali del prodotto;

 

23) "progettazione ecocompatibile", l’integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione del prodotto nell’intento di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso del suo intero ciclo di vita;

 

24) "specifica per la progettazione ecocompatibile", qualsiasi prescrizione con riferimento a un prodotto o alla progettazione di un prodotto intesa a migliorare le sue prestazioni ambientali o qualsiasi prescrizione per la fornitura di informazioni con riguardo agli aspetti ambientali di un prodotto;

 

25) "specifica generale per la progettazione ecocompatibile", qualsiasi specifica per la progettazione ecocompatibile basata sul profilo ecologico di un prodotto senza valori limite stabiliti per particolari aspetti ambientali;

 

26) "specifica particolare per la progettazione ecocompatibile", la specifica quantitativa e misurabile per la progettazione ecocompatibile riguardante un particolare aspetto ambientale di un prodotto, come il consumo di energia durante l’uso, calcolata per una data unità di prestazione di output;

 

27) "norma armonizzata", una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto su mandato della Commissione in conformità della procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [22], al fine di fissare una prescrizione europea, il cui rispetto non è obbligatorio.

 

     Art. 3. Immissione sul mercato e/o messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti oggetto delle misure di esecuzione possano essere immessi sul mercato e/o messi in servizio soltanto se ottemperano a tali misure e siano provvisti della marcatura CE conformemente all’articolo 5.

 

2. Gli Stati membri possono designare le autorità responsabili della sorveglianza del mercato. Essi provvedono affinché tali autorità dispongano dei poteri necessari e li esercitino per adottare gli opportuni provvedimenti che ad esse incombono in applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri definiscono compiti, poteri e disposizioni organizzative delle autorità competenti che hanno il potere di:

 

a) organizzare adeguate verifiche, su scala adeguata, della conformità dei prodotti ed obbligare il fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai sensi dell’articolo 7;

 

b) esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;

 

c) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformità.

 

3. Gli Stati membri tengono informata la Commissione dei risultati della sorveglianza del mercato e, se del caso, la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni alle autorità competenti in merito alla conformità dei prodotti.

 

     Art. 4. Responsabilità dell’importatore

Quando il fabbricante non è stabilito all’interno della Comunità e in mancanza di un mandatario, all’importatore incombono i seguenti obblighi:

 

a) garantire che il prodotto immesso sul mercato e/o messo in servizio rispetti la presente direttiva e la misura di esecuzione applicabile; e

 

b) rendere e mantenere disponibili la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica.

 

     Art. 5. Marcatura e dichiarazione CE di conformità

1. Anteriormente all’immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

2. La marcatura CE consiste delle iniziali "CE" come indicato nell’allegato III.

 

3. La dichiarazione CE di conformità contiene gli elementi specificati nell’allegato VI e rinvia alla pertinente misura di esecuzione.

 

4. È proibita l’apposizione, sui prodotti, di marcature suscettibili di trarre in inganno gli utilizzatori in merito al significato o alla forma della marcatura CE.

 

5. Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni da fornire in conformità dell’allegato I, parte 2, siano espresse nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali quando il prodotto raggiunge l’utilizzatore finale.

 

Gli Stati membri autorizzano inoltre che le informazioni siano fornite in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

 

In sede di applicazione del primo comma, gli Stati membri tengono presente in particolare:

 

a) se le informazioni possono essere fornite mediante simboli armonizzati, codici riconosciuti o altre misure; e

 

b) il tipo di utilizzatore previsto per il prodotto e la natura delle informazioni che devono essere fornite.

 

     Art. 6. Libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto che rispetta tutte le altre pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile e reca la marcatura CE in conformità delll’articolo 5, a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri della progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, che sono oggetto della misura di esecuzione applicabile. Ciò fa salvi i requisiti di prestazione energetica e i requisiti di impianto fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 8 della direttiva 2010/31/UE [2].

 

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio all’interno del loro territorio di un prodotto recante la marcatura CE in conformità dell’articolo 5 a motivo di specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai parametri per la progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali la misura di esecuzione applicabile preveda che non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile.

 

3. Gli Stati membri non impediscono la presentazione, ad esempio nell’ambito di fiere commerciali, mostre e dimostrazioni, dei prodotti che non ottemperano alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile, purché sia indicato in modo visibile che essi non possono essere immessi sul mercato e/o messi in servizio finché non siano pienamente conformi.

 

     Art. 7. Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro accerta che un prodotto recante la marcatura CE di cui all’articolo 5 e utilizzato in conformità del suo uso previsto non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile, il fabbricante o il suo mandatario sono obbligati a far sì che il prodotto ottemperi alle disposizioni della misura di esecuzione applicabile e/o a quelle in merito alla marcatura CE e a far cessare la violazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

 

Qualora vi siano prove sufficienti che un prodotto potrebbe essere non conforme, lo Stato membro adotta le necessarie misure che, a seconda del grado di non conformità, possono arrivare al divieto di immissione sul mercato del prodotto finché non sia ripristinata la conformità.

 

Se la situazione di non conformità si protrae, lo Stato membro decide di limitare o vietare l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio del prodotto in questione o si accerta che esso sia ritirato dal mercato.

 

In caso di divieto o ritiro dal mercato, la Commissione e gli altri Stati membri ne sono immediatamente informati.

 

2. Ogni decisione adottata da uno Stato membro sulla base della presente direttiva che limiti o vieti l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di un prodotto indica i motivi che ne sono all’origine.

 

Tale decisione è notificata immediatamente alla parte interessata, che viene contemporaneamente informata dei mezzi di impugnazione disponibili ai sensi delle normative in vigore nello Stato membro in questione e dei relativi termini.

 

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a qualsiasi decisione adottata conformemente al paragrafo 1, indicandone i motivi e, in particolare, se la non conformità è riconducibile:

 

a) alla mancata soddisfazione delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

 

b) all’applicazione scorretta delle norme armonizzate di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

 

c) a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

 

4. La Commissione avvia senza indugio consultazioni con le parti interessate e può avvalersi della consulenza tecnica di esperti esterni indipendenti.

 

Dopo tale consultazione, la Commissione informa immediatamente del suo parere lo Stato membro che ha adottato la decisione e gli altri Stati membri.

 

Se la Commissione giudica la decisione ingiustificata, ne informa immediatamente gli Stati membri.

 

5. Se la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è basata su una carenza delle norme armonizzate, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4. Contemporaneamente, la Commissione informa il comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1.

 

6. Se del caso, gli Stati membri e la Commissione adottano le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza con riguardo alle informazioni fornite nel corso di tale procedura.

 

7. Le decisioni adottate dagli Stati membri in forza del presente articolo sono rese pubbliche secondo un criterio di trasparenza.

 

8. Il parere della Commissione in merito a tali decisioni è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 8. Valutazione di conformità

1. Prima di immettere sul mercato un prodotto oggetto delle misure di esecuzione e/o di mettere in servizio tale prodotto, il fabbricante o il suo mandatario accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

2. Le procedure di valutazione della conformità sono specificate nelle misure di esecuzione e lasciano ai fabbricanti la possibilità di scegliere tra il controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV della presente direttiva e il sistema di gestione di cui all’allegato V della presente direttiva. Se ciò è debitamente giustificato e proporzionato al rischio, la procedura di valutazione della conformità è specificata nei pertinenti moduli, come descritto nell’allegato della decisione n. 768/2008/CE.

 

Qualora uno Stato membro abbia forti indizi di una probabile non conformità di un prodotto, esso pubblica al più presto una valutazione motivata della conformità del prodotto che può essere effettuata da un organo competente, al fine di consentire eventualmente una tempestiva azione correttiva.

 

Qualora un prodotto oggetto delle misure di esecuzione sia progettato da un’organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) [23], e la funzione di progettazione sia inclusa nell’ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell’allegato V della presente direttiva.

 

Se un prodotto oggetto delle misure di esecuzione è progettato da un’organizzazione che dispone di un sistema di gestione comprendente la funzione di progettazione del prodotto, ed è attuato conformemente alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume che tale sistema di gestione ottemperi alle corrispondenti prescrizioni dell’allegato V.

 

3. Dopo aver immesso sul mercato un prodotto oggetto delle misure di esecuzione o dopo averlo messo in servizio, il fabbricante o il suo mandatario tengono a disposizione degli Stati membri, per ispezione, per un periodo di dieci anni dopo la fabbricazione dell’ultimo di tali prodotti, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazioni di conformità emesse.

 

I pertinenti documenti sono messi a disposizione entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell’autorità competente di uno Stato membro.

 

4. I documenti relativi alla valutazione di conformità e alla dichiarazione CE di conformità di cui all’articolo 5 sono redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.

 

     Art. 9. Presunzione di conformità

1. Gli Stati membri considerano conforme alle pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile il prodotto che reca la marcatura CE di cui all’articolo 5.

 

2. Gli Stati membri considerano il prodotto per il quale sono state applicate le norme armonizzate, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conforme a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.

 

3. Si presume che il prodotto cui è stato assegnato un marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 ottemperi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile fintanto che tali specifiche sono soddisfatte dal marchio di qualità ecologica.

 

4. Ai fini della presunzione di conformità nel contesto della presente direttiva, la Commissione, agendo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può decidere che altri marchi di qualità ecologica rispettano condizioni equivalenti al marchio di qualità ecologica comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica sono considerati conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile della misura di esecuzione applicabile nella misura in cui tali specifiche sono rispettate da detto marchio di qualità ecologica.

 

     Art. 10. Norme armonizzate

1. Gli Stati membri si assicurano, nella misura del possibile, che siano adottate le appropriate disposizioni per consentire la consultazione delle parti interessate a livello nazionale in merito al processo di preparazione e monitoraggio delle norme armonizzate.

 

2. Allorché uno Stato membro o la Commissione considerano che le norme armonizzate, la cui applicazione si presume sia destinata a ottemperare alle disposizioni specifiche di una misura di esecuzione applicabile, non soddisfano appieno tali disposizioni, lo Stato membro in questione o la Commissione ne informano, indicandone i motivi, il comitato permanente istituito ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Il comitato emette urgentemente un parere.

 

3. Alla luce del parere del comitato, la Commissione decide se pubblicare, non pubblicare, pubblicare con limitazioni, mantenere o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

4. La Commissione informa l’organismo europeo di normalizzazione in questione e, se necessario, elabora un nuovo mandato in vista della revisione delle norme armonizzate in questione.

 

     Art. 11. Disposizioni per i componenti e le sottounità

Le misure di esecuzione possono imporre a un fabbricante o al suo mandatario che immettono sul mercato e/o mettono in servizio componenti e sottounità di fornire al fabbricante di un prodotto contemplato dalle misure di esecuzione le pertinenti informazioni sulla composizione materiale e sul consumo di energia, materiali e/o risorse dei componenti o sottounità.

 

     Art. 12. Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie per incoraggiare le autorità responsabili dell’applicazione della presente direttiva a collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire alla Commissione informazioni atte ad agevolare il funzionamento della presente direttiva e, in particolare, l’applicazione dell’articolo 7.

 

La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni si avvalgono il più possibile dei mezzi di comunicazione elettronici e possono essere supportati da pertinenti programmi comunitari.

 

Gli Stati membri informano la Commissione circa le autorità responsabili dell’applicazione della presente direttiva.

 

2. I dettagli e la struttura dello scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sono decisi secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

 

3. La Commissione adotta le misure appropriate per incoraggiare e contribuire alla cooperazione tra Stati membri di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. Piccole e medie imprese

1. Nell’ambito dei programmi di cui possono beneficiare le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, la Commissione tiene conto delle iniziative che aiutano le PMI e le microimprese ad integrare aspetti ambientali, tra cui l’efficienza energetica, in sede di progettazione dei propri prodotti.

 

2. Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di esecuzione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l’applicazione della presente direttiva da parte delle PMI.

 

3. Gli Stati membri garantiscono, soprattutto rafforzando le reti e le strutture di sostegno, il loro incoraggiamento alle PMI e alle microimprese affinché adottino un sano approccio ambientale sin dalla fase di progettazione del prodotto e si adeguino alla futura normativa europea.

 

     Art. 14. Informazione dei consumatori

In conformità della misura di esecuzione applicabile, i fabbricanti garantiscono, nella forma da essi ritenuta idonea, che i consumatori di prodotti ottengano:

 

a) l’informazione necessaria sul ruolo che possono svolgere in materia di uso sostenibile del prodotto; e

 

b) il profilo ecologico del prodotto e i vantaggi dell’ecoprogettazione, qualora richiesto dalla misura di esecuzione.

 

     Art. 15. Misure di esecuzione

1. Qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2 del presente articolo, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo. Tali misure di esecuzione intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

 

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

 

a) il prodotto rappresenta un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nella Comunità, indicativamente superiore a 200000 unità all’anno secondo gli ultimi dati disponibili;

 

b) il prodotto, in considerazione dei quantitativi immessi sul mercato e/o messi in servizio, ha un significativo impatto ambientale nella Comunità, come precisato nelle priorità strategiche comunitarie di cui alla decisione n. 1600/2002/CE; e

 

c) il prodotto possiede significative potenzialità di miglioramento con riguardo all’impatto ambientale senza costi eccessivi, tenendo conto in particolare di quanto segue:

 

i) assenza di altra normativa comunitaria pertinente o incapacità delle forze di mercato di affrontare adeguatamente la questione; e

 

ii) ampia disparità di prestazione ambientale tra i prodotti disponibili sul mercato con funzionalità equivalente.

 

3. Nell’elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione tiene conto di ogni parere espresso dal comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e prende inoltre in considerazione:

 

a) le priorità ambientali comunitarie quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione; e

 

b) pertinenti normative comunitarie o misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell’articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.

 

4. Nell’elaborare un progetto di misura di esecuzione, la Commissione:

 

a) prende in considerazione il ciclo di vita del prodotto e tutti i suoi significativi aspetti ambientali, fra cui l’efficienza energetica. La profondità dell’analisi degli aspetti ambientali e della praticabilità del loro miglioramento è proporzionata alla loro importanza. L’adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile su significativi aspetti ambientali di un prodotto non deve essere indebitamente ritardata da incertezze riguardanti gli altri aspetti;

 

b) effettua una valutazione, che tenga conto dell’impatto sull’ambiente, sui consumatori e sui fabbricanti, comprese le PMI, in termini di competitività (anche in relazione ai mercati esterni alla Comunità), innovazione, accesso al mercato e costi e benefici;

 

c) tiene conto della vigente legislazione nazionale in materia di ambiente che gli Stati membri considerano pertinente;

 

d) svolge opportune consultazioni con i soggetti interessati;

 

e) prepara una motivazione del progetto di misura di esecuzione basata sulla valutazione di cui alla lettera b); e

 

f) fissa la data o le date di attuazione, qualsiasi misura o periodo scaglionati nel tempo o di transizione, tenendo conto in particolare dell’eventuale impatto sulle PMI o sui gruppi di prodotti specifici principalmente fabbricati dalle PMI.

 

5. Le misure di esecuzione soddisfano tutti i seguenti criteri:

 

a) non si produce un impatto negativo significativo sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell’utilizzatore;

 

b) non si produce un’incidenza negativa sulla salute, la sicurezza e l’ambiente;

 

c) non si producono significative ripercussioni negative sui consumatori, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità economica ed il costo del ciclo di vita del prodotto;

 

d) non si producono significative ripercussioni negative sulla competitività dell’industria;

 

e) in linea di principio la definizione di una specifica per la progettazione ecocompatibile non ha come conseguenza l’imposizione ai fabbricanti di una tecnologia proprietaria; e

 

f) non è imposto un onere amministrativo eccessivo ai fabbricanti.

 

6. Le misure di esecuzione fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all’allegato I e/o all’allegato II.

 

Specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono stabilite per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale.

 

Le misure di esecuzione possono inoltre prevedere che non sia necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile per taluni particolari parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1.

 

7. Le specifiche sono formulate in modo tale da garantire che le autorità di sorveglianza del mercato possano verificare la conformità di un prodotto ai requisiti della misura di esecuzione. La misura di esecuzione precisa se la verifica può essere attuata direttamente sul prodotto o in base alla documentazione tecnica.

 

8. Le misure di esecuzione includono gli elementi elencati nell’allegato VII.

 

9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si avvale la Commissione nel predisporre le misure di esecuzione dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico, tenendo conto in particolare di un accesso e di un utilizzo agevoli da parte delle PMI interessate.

 

10. Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

 

     Art. 16. Piano di lavoro

1. Conformemente ai criteri di cui all’articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo di cui all’articolo 18, la Commissione stabilisce, entro il 21 ottobre 2011, un piano di lavoro che è reso disponibile per il pubblico.

 

Il piano di lavoro fissa per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti considerati prioritari per l’adozione di misure di esecuzione.

 

Il piano di lavoro è adottato e modificato periodicamente dalla Commissione previa consultazione del forum consultivo.

 

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di elaborazione del primo piano di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e conformemente ai criteri di cui all’articolo 15 e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, a titolo di anticipazione:

 

a) misure di esecuzione cominciando dai prodotti che siano stati identificati dall’ECCP in quanto presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra, quali impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, sistemi a motore elettrico, illuminazione domestica e nel settore terziario, apparecchi domestici, apparecchi per ufficio nel settore domestico e terziario, elettronica di consumo, sistemi commerciali di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria; e

 

b) una misura di esecuzione distinta volta a ridurre le perdite in stand-by per un gruppo di prodotti.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.

 

     Art. 17. Autoregolamentazione

Accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione presentati quali alternative alle misure di esecuzione nel contesto della presente direttiva sono valutati almeno sulla base dell’allegato VIII.

 

     Art. 18. Forum consultivo

La Commissione provvede affinché nello svolgimento delle sue attività rispetti, per quanto riguarda ciascuna misura di esecuzione, una partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate da tale prodotto o gruppo di prodotti come l’industria, compresi PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, importatori, gruppi per la tutela ambientale e organizzazioni dei consumatori. Tali parti contribuiscono in particolare alla definizione e alla revisione delle misure di esecuzione, ad esaminare l’efficacia dei meccanismi stabiliti per la sorveglianza del mercato e a valutare gli accordi volontari e altre misure di autoregolamentazione. Tali parti si riuniscono in un forum consultivo. Il regolamento interno del forum è stabilito dalla Commissione.

 

     Art. 19. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 20. Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto del grado di non conformità e del numero di unità di prodotti non conformi immessi sul mercato comunitario. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 20 novembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse.

 

     Art. 21. Verifica

Entro il 2012, la Commissione verifica l’efficacia della presente direttiva e le relative misure di esecuzione, tra cui:

 

a) la metodologia per l’individuazione e la copertura di importanti parametri ambientali, come l’efficienza delle risorse, tenendo conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti;

 

b) la soglia delle misure di esecuzione;

 

c) i meccanismi di sorveglianza del mercato; e

 

d) le pertinenti misure di autoregolamentazione promosse.

 

A seguito di tale verifica, e tenendo segnatamente conto delle esperienze relative all’estensione dell’ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione valuta in particolare l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva ai prodotti non connessi all’energia, al fine di ridurre significativamente gli impatti ambientali in tutto il ciclo di vita di tali prodotti, previa consultazione del forum consultivo di cui all’articolo 18 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte di modifica della presente direttiva.

 

     Art. 22. Riservatezza

Le specifiche per la fornitura di informazioni di cui all’articolo 11 e all’allegato I, parte 2, da parte del fabbricante e/o del suo mandatario, sono proporzionate e tengono conto della legittima riservatezza delle informazioni commerciali sensibili.

 

     Art. 23. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 9, 11, 14, 15 e 20 e agli allegati da I a V, VII e VIII entro il 20 novembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 24. Abrogazione

La direttiva n. 2005/32/CE, modificata dalle direttive menzionate nell’allegato IX, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato IX, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato X.

 

     Art. 25. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 26. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

[1] GU C 100 del 30.4.2009, pag. 120.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

 

[3] GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

 

[4] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

 

[6] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

 

[7] GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

 

[8] GU C 141 del 19.5.2000, pag. 1.

 

[9] GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

 

[10] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

 

[11] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

 

[12] GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

 

[13] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[14] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

 

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[16] GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

 

[17] GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

 

[18] GU L 279 dell’1.11.2000, pag. 33.

 

[19] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[20] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

 

[21] GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

 

[22] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

 

[23] GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Metodologia per l’elaborazione di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile

 

(articolo 15, paragrafo 6)

 

Le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile mirano a migliorare le prestazioni ambientali del prodotto concentrandosi sugli aspetti ambientali significativi dello stesso senza fissare valori limite. Il metodo di cui al presente allegato deve essere applicato quando non sia opportuno fissare valori limite per il gruppo di prodotti in esame. La Commissione deve identificare gli aspetti ambientali significativi nel corso della preparazione del progetto di una misura di esecuzione da sottoporre al comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, che devono essere specificati nella misura di esecuzione.

 

Nel predisporre le misure di esecuzione che stabiliscono le specifiche generali per la progettazione ecocompatibile ai sensi dell’articolo 15, la Commissione deve identificare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile tra quelli elencati nella parte 1, le specifiche per la fornitura di informazioni tra quelle elencate nella parte 2 e le specifiche per il fabbricante elencate nella parte 3.

 

Parte 1. Parametri di progettazione ecocompatibile per i prodotti

 

1.1. Nella misura in cui si riferiscono alla progettazione del prodotto, gli aspetti ambientali significativi devono essere identificati tenendo presenti i seguenti stadi del ciclo di vita del prodotto:

 

a) selezione e impiego di materie prime;

 

b) fabbricazione;

 

c) condizionamento, trasporto e distribuzione;

 

d) installazione e manutenzione;

 

e) uso; e

 

f) fine vita, nel senso di prodotto che è giunto al termine del suo primo uso fino allo smaltimento definitivo.

 

1.2. Per ciascuno stadio devono essere valutati, se pertinenti, i seguenti aspetti ambientali:

 

a) consumo presunto di materiali, energia e altre risorse quali l’acqua dolce;

 

b) emissioni previste nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

 

c) inquinamento previsto attraverso effetti fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici;

 

d) generazione prevista di rifiuti; e

 

e) possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero di materiali e/o di energia tenuto conto della direttiva 2002/96/CE.

 

1.3. In particolare, devono essere opportunamente utilizzati e, se necessario, integrati da altri i seguenti parametri per la valutazione delle potenzialità di un miglioramento degli aspetti ambientali di cui al punto 1.2:

 

a) peso e volume del prodotto;

 

b) uso di materiali provenienti da attività di riciclaggio;

 

c) consumo di energia, di acqua e di altre risorse nel corso dell’intero ciclo di vita;

 

d) uso di sostanze classificate come pericolose per la salute e/o per l’ambiente ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose [1], e tenuto conto della legislazione in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze quali la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2] o la direttiva 2002/95/CE;

 

e) quantità e natura dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati;

 

f) facilità di reimpiego e di riciclaggio espressa in termini di: numero di materiali e componenti utilizzati, uso di componenti standard, tempo necessario per lo smontaggio, complessità degli strumenti necessari per lo smontaggio, uso di norme di codifica dei componenti e dei materiali per l’individuazione dei componenti e dei materiali idonei al riutilizzo e al riciclaggio (inclusa la marcatura delle parti in plastica conformemente agli standard ISO), utilizzo di materiali facilmente riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali di pregio e ad altri componenti e materiali riciclabili, facilità di accesso a componenti e materiali contenenti sostanze pericolose;

 

g) incorporazione dei componenti utilizzati;

 

h) astensione da soluzioni tecniche non idonee al riutilizzo e al riciclaggio di componenti e di interi apparecchi;

 

i) estensione della durata espressa in termini di: durata minima garantita, tempo minimo per la disponibilità di parti di ricambio, modularità, possibilità di upgrading, riparabilità;

 

j) quantità di rifiuti generati e quantità di rifiuti pericolosi generati;

 

k) emissioni nell’aria (gas a effetto serra, agenti acidificanti, composti organici volatili, sostanze lesive dell’ozono, inquinanti organici persistenti, metalli pesanti, particolati fini e polveri sospese) fatte salve le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali [3];

 

l) emissioni nell’acqua (metalli pesanti, sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno, inquinanti organici persistenti); e

 

m) emissioni nel suolo (in particolare percolazione e perdite di sostanze pericolose durante l’uso dei prodotti e potenziali rischi di percolazione una volta che questi sono collocati in discarica).

 

Parte 2. Specifiche per la fornitura di informazioni

 

Le misure di esecuzione possono richiedere la fornitura, da parte del fabbricante, di informazioni suscettibili di influenzare le modalità di trattamento, uso o riciclaggio del prodotto da parte di soggetti diversi dal fabbricante. Tali informazioni possono includere se del caso:

 

a) informazioni in merito al processo di fabbricazione da parte del disegnatore progettista;

 

b) informazioni ai consumatori sulle caratteristiche e sulle prestazioni ambientali significative di un prodotto, che accompagnano il prodotto immesso sul mercato, per consentire al consumatore di comparare tali aspetti dei prodotti;

 

c) informazioni ai consumatori sulle modalità di installazione, uso e manutenzione del prodotto, al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente e di consentirne la durata ottimale, nonché sulle modalità di restituzione del dispositivo a fine vita e, se del caso, informazioni sul periodo di disponibilità delle parti di ricambio e le possibilità di potenziamento dei prodotti; e

 

d) informazioni per gli impianti di trattamento in merito allo smontaggio, al riciclaggio o allo smaltimento a fine vita.

 

Le informazioni dovrebbero essere fornite se possibile sul prodotto stesso.

 

Tali informazioni devono tenere conto degli obblighi derivanti da altre normative comunitarie quali la direttiva 2002/96/CE.

 

Parte 3. Specifiche per il fabbricante

 

1. Tenendo conto degli aspetti ambientali identificati nella misura di esecuzione in quanto suscettibili di essere influenzati in maniera sostanziale dalla progettazione, i fabbricanti di prodotti devono effettuare una valutazione del modello di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle normali condizioni di uso e gli scopi per i quali è utilizzato. Altri aspetti ambientali possono essere esaminati su base volontaria.

 

Sulla base di tale valutazione, i fabbricanti devono elaborare il profilo ecologico del prodotto, che deve essere incentrato sulle specifiche caratteristiche del prodotto con riguardo all’ambiente e sui suoi input/output durante l’intero ciclo di vita espressi in quantità fisiche misurabili.

 

2. Il fabbricante si deve avvalere di tale valutazione per esaminare soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto conseguite tenendo conto dei parametri.

 

I parametri devono essere individuati dalla Commissione nella misura di esecuzione sulla scorta delle informazioni raccolte nel corso della preparazione della misura.

 

La scelta di una specifica soluzione progettuale deve permettere un ragionevole equilibrio tra i diversi aspetti ambientali nonché tra questi aspetti e altre considerazioni pertinenti, quali la salute e la sicurezza, le prescrizioni tecniche in tema di funzionalità, qualità e prestazioni e aspetti economici, tra cui i costi di fabbricazione e la commerciabilità, pur ottemperando a tutte le normative pertinenti.

 

[1] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

 

[2] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

 

[3] GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

 

 

ALLEGATO II

 

Metodologia per la definizione delle specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile

 

(articolo 15, paragrafo 6)

 

Le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile sono intese a migliorare un determinato aspetto ambientale del prodotto. Esse possono assumere la forma di specifiche per un minore consumo di una data risorsa, quali i limiti all’uso di tale risorsa nei vari stadi del ciclo di vita dei prodotti a seconda dei casi (ad esempio, limiti al consumo di acqua durante l’uso del prodotto o alle quantità di un determinato materiale incorporato nel prodotto oppure quantità minime richieste di materiale riciclato).

 

In sede di elaborazione di misure di esecuzione per definire specifiche per la progettazione ecocompatibile conformemente all’articolo 15, la Commissione deve individuare, come appropriati per il prodotto oggetto della misura di esecuzione, i parametri pertinenti per la progettazione ecocompatibile fra quelli indicati elencati nell’allegato I, parte 1, e fissa, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, il livello di tali specifiche come indicato di seguito.

 

1. Un’analisi tecnica, ambientale ed economica deve selezionare sul mercato numerosi modelli rappresentativi del prodotto in questione e individua le opzioni tecniche per migliorare le prestazioni ambientali del prodotto, tenendo conto della praticabilità economica delle opzioni ed evitando qualsiasi perdita significativa di prestazione o di utilità per i consumatori.

 

L’analisi tecnica, economica ed ambientale deve individuare, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali in esame, i prodotti e la tecnologia che, tra quelli disponibili sul mercato, offrono le prestazioni migliori.

 

La prestazione dei prodotti disponibili sui mercati internazionali e i criteri fissati nelle legislazioni di altri paesi dovrebbero essere presi in considerazione nel corso dell’analisi nonché al momento di fissare criteri.

 

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della fattibilità economica e tecnica, nonché delle potenzialità di miglioramento, devono essere adottate misure concrete nell’intento di minimizzare l’impatto ambientale del prodotto.

 

Con riguardo al consumo di energia durante l’uso, il livello di rendimento energetico o di consumo deve essere fissato con riferimento al costo del ciclo di vita più contenuto per l’utilizzatore finale per modelli rappresentativi di un prodotto, tenendo conto delle conseguenze su altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi del costo del ciclo di vita utilizza un tasso reale di sconto in base ai dati forniti dalla Banca centrale europea e ad una durata realistica per il prodotto. Esso è basato sulla somma delle variazioni del prezzo di acquisto (risultante dalle variazioni dei costi industriali) e delle spese operative, risultanti dai diversi livelli delle opzioni di miglioramento tecnico, scontate con riferimento alla durata dei modelli rappresentativi del prodotto considerati. Le spese operative comprendono principalmente i consumi di energia e le spese aggiuntive per altre risorse, quali acqua o detergenti.

 

Un’analisi di sensibilità per i pertinenti fattori, quali il prezzo dell’energia o di altre risorse, il costo delle materie prime o i costi di produzione, i tassi di sconto e, se opportuno, i costi ambientali esterni, tra cui quelli miranti ad evitare le emissioni di gas a effetto serra, deve essere condotta per verificare l’esistenza di variazioni significative e l’affidabilità delle conclusioni generali. Le specifiche sono adeguate di conseguenza.

 

Una metodologia simile può essere applicata ad altre risorse quali l’acqua.

 

2. Per effettuare le analisi tecniche, ambientali ed economiche, ci si può avvalere delle informazioni disponibili nell’ambito di altre attività comunitarie.

 

Lo stesso vale per le informazioni ricavate dai programmi esistenti applicati in altre parti del mondo per fissare le specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile dei prodotti oggetto di scambi commerciali con i partner economici dell’Unione europea.

 

3. La data di entrata in vigore deve tener conto del ciclo di riprogettazione del prodotto.

 

 

ALLEGATO III

 

Marcatura CE

 

(articolo 5, paragrafo 2)

 

(Omissis)

 

La marcatura CE deve avere un’altezza di almeno 5 mm. Se le dimensioni della marcatura CE sono ridotte o ingrandite, vanno rispettate le proporzioni del disegno in scala graduata sopra presentato.

 

La marcatura CE va apposta sul prodotto. Nel caso in cui non sia possibile, la marcatura va apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

 

 

ALLEGATO IV

 

Controllo interno della progettazione

 

(articolo 8, paragrafo 2)

 

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario cui incombono gli obblighi precisati al punto 2 assicurano e dichiarano che il prodotto soddisfa le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

 

2. Il fabbricante deve compilare un modulo di documentazione tecnica che consenta una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

La documentazione deve contenere in particolare:

 

a) una descrizione generale del prodotto e dell’uso cui è destinato;

 

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

 

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

 

d) gli elementi delle specifiche di progettazione del prodotto relative agli aspetti di progettazione ambientale dello stesso;

 

e) un elenco delle norme appropriate di cui all’articolo 10, applicate per intero o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile allorché le norme di cui all’articolo 10 non sono state applicate o non soddisfano completamente le disposizioni della misura di esecuzione applicabile;

 

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2; e

 

g) i risultati delle misurazioni delle specifiche per la progettazione ecocompatibile condotte, compresi ragguagli sulla conformità di tali misurazioni con riferimento alle specifiche per la progettazione ecocompatibile precisate nella misura di esecuzione applicabile.

 

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie a garantire che il prodotto sia fabbricato conformemente alle specifiche di progettazione di cui al punto 2 e alle prescrizioni della misura ad esso applicabile.

 

 

ALLEGATO V

 

Sistema di gestione di valutazione della conformità

 

(articolo 8, paragrafo 2)

 

1. Il presente allegato descrive la procedura con la quale il fabbricante che ottempera agli obblighi di cui al punto 2 assicura e dichiara che il prodotto soddisfa le prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. La dichiarazione CE di conformità può comprendere uno solo o più prodotti e deve essere conservata dal fabbricante.

 

2. Per valutare la conformità del prodotto, ci si può avvalere di un sistema di gestione purché il fabbricante attui gli elementi ambientali specificati al punto 3.

 

3. Elementi ambientali del sistema di gestione

 

Nel presente punto sono specificati gli elementi di un sistema di gestione e le procedure attraverso i quali il fabbricante può dimostrare l’ottemperanza del prodotto alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.

 

3.1. La politica di prestazioni ambientali del prodotto

 

Il fabbricante deve essere in grado di dimostrare la conformità alle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile. Il fabbricante deve inoltre essere in grado di istituire un quadro per la fissazione e la revisione di indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto.

 

Tutte le misure adottate dal fabbricante per migliorare le prestazioni ambientali complessive del prodotto ed elaborare il profilo ecologico di un prodotto, se richiesto dalla misura di esecuzione, attraverso la progettazione e la fabbricazione, devono essere documentate in maniera sistematica e ordinata sotto forma di istruzioni e procedure scritte.

 

Tali istruzioni e procedure devono contenere in particolare un’adeguata descrizione di quanto segue:

 

a) l’elenco dei documenti da predisporre per dimostrare la conformità del prodotto e, se del caso, da mettere a disposizione;

 

b) gli indicatori e gli obiettivi di prestazione ambientale del prodotto e la struttura organizzativa, le responsabilità, i poteri del management e l’assegnazione di risorse con riguardo alla loro attuazione e al loro perfezionamento;

 

c) i controlli e i test da effettuare dopo la fabbricazione per verificare le prestazioni del prodotto in rapporto agli indicatori di prestazione ambientale;

 

d) le procedure per controllare la documentazione richiesta e garantirne l’aggiornamento; e

 

e) il metodo di verifica dell’attuazione e dell’efficacia degli elementi ambientali del sistema di gestione.

 

3.2. Pianificazione

 

Il fabbricante deve fissare e rivedere:

 

a) procedure per l’elaborazione del profilo ecologico del prodotto;

 

b) indicatori e obiettivi di prestazione ambientale del prodotto, che prendono in considerazione le opzioni tecnologiche tenuto conto delle esigenze tecniche ed economiche; e

 

c) un programma per conseguire tali obiettivi.

 

3.3. Attuazione e documentazione

 

3.3.1. La documentazione riguardante il sistema di gestione deve, in particolare, rispettare i seguenti requisiti:

 

a) devono essere definite e documentate le responsabilità e le autorità, allo scopo di garantire efficaci prestazioni ambientali del prodotto e di analizzarne la realizzazione a fini di revisione e di miglioramento;

 

b) devono essere redatti documenti per illustrare le tecniche di verifica e di controllo della progettazione messe in atto e i processi e le misure sistematiche adottati in sede di progettazione del prodotto; e

 

c) il fabbricante deve redigere e perfezionare le informazioni per descrivere gli elementi ambientali fondamentali del sistema di gestione e le procedure di controllo di tutti i documenti richiesti.

 

3.3.2. La documentazione riguardante il prodotto deve contenere in particolare:

 

a) una descrizione generale del prodotto e dell’uso cui è destinato;

 

b) i risultati dei pertinenti studi di valutazione ambientale condotti dal fabbricante e/o i riferimenti agli studi di caso o alla letteratura di valutazione ambientale utilizzati dal fabbricante per valutare, documentare e determinare le soluzioni di progettazione del prodotto;

 

c) il profilo ecologico, se richiesto dalla misura di esecuzione;

 

d) sono redatti documenti per descrivere i risultati delle misurazioni condotte con riguardo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile, comprendenti ragguagli sulla conformità di tali misurazioni alle prescrizioni precisate al riguardo nella misura di esecuzione applicabile;

 

e) il fabbricante deve redigere specifiche per indicare, in particolare, le norme applicate e, qualora le norme di cui all’articolo 10 non siano applicate o non soddisfino interamente le prescrizioni della pertinente misura di esecuzione, gli strumenti impiegati per garantire la conformità; e

 

f) una copia delle informazioni riguardanti gli aspetti di progettazione ambientale del prodotto fornite conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte 2.

 

3.4. Azione di controllo e correttiva

 

3.4.1. Il fabbricante deve:

 

a) adottare tutte le misure atte ad assicurare che il prodotto sia fabbricato in conformità delle specifiche di progettazione e delle prescrizioni della misura di esecuzione applicabile;

 

b) istituire e perfezionare le procedure atte a individuare e a trattare la mancanza di conformità e ad apportare modifiche alle procedure documentate in forza di un’azione correttiva; e

 

c) condurre almeno ogni tre anni un audit interno completo del sistema di gestione ambientale relativamente ai suoi elementi ambientali.

 

 

ALLEGATO VI

 

Dichiarazione CE di Conformità

 

(articolo 5, paragrafo 3)

 

La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti dati:

 

1) il nominativo e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario;

 

2) una descrizione del modello sufficiente a garantirne l’individuazione senza ambiguità;

 

3) se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate;

 

4) se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate;

 

5) se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l’apposizione del marchio CE applicata; e

 

6) l’indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.

 

 

ALLEGATO VII

 

Contenuto delle misure di esecuzione

 

(articolo 15, paragrafo 8)

 

La misura di esecuzione deve specificare, in particolare:

 

1) la definizione esatta del tipo o dei tipi di prodotto in questione;

 

2) le specifiche per la progettazione ecocompatibile del prodotto in questione, la data o le date di attuazione, le misure o i periodi scaglionati nel tempo o di transizione:

 

a) nel caso di specifiche generali per la progettazione ecocompatibile, le fasi e gli aspetti pertinenti tra quelli citati nell’allegato I, punti 1.1 e 1.2, corredati di esempi di parametri tra quelli citati nell’allegato I, punto 1.3, quale orientamento per valutare i miglioramenti relativi agli aspetti ambientali identificati;

 

b) nel caso di specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile, il livello di queste;

 

3) i parametri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato I, parte 1, per i quali non è necessaria alcuna specifica per la progettazione ecocompatibile;

 

4) le prescrizioni circa l’installazione del prodotto allorché presenta una pertinenza diretta alle considerate prestazioni ambientali del prodotto;

 

5) le norme di misurazione e/o i metodi di misurazione da utilizzare; se disponibili, devono essere usate le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

 

6) i dati per la valutazione di conformità di cui alla decisione 93/465/CEE:

 

a) nel caso in cui il modulo o i moduli da utilizzare siano diversi dal modulo A, i fattori che determinano la selezione di tale procedura specifica;

 

b) se del caso, i criteri di approvazione e/o di certificazione da parte di terzi;

 

se in altre prescrizioni CE per lo stesso prodotto sono previsti moduli diversi, il modulo da utilizzare per la prescrizione in questione è quello definito nella misura di esecuzione;

 

7) le prescrizioni in merito alle informazioni che i fabbricanti devono fornire, in particolare riguardo agli elementi della documentazione tecnica necessari per facilitare il controllo della conformità dei prodotti alla misura di esecuzione;

 

8) la durata del periodo di transizione durante il quale gli Stati membri devono consentire l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni in vigore nel proprio territorio alla data di adozione della misura di esecuzione;

 

9) la data della valutazione e dell’eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico.

 

 

ALLEGATO VIII

 

Autoregolamentazione

 

(articolo 17)

 

Oltre all’obbligo giuridico fondamentale che le iniziative di autoregolamentazione siano conformi a tutte le disposizioni del trattato (in particolare alle norme relative al mercato interno e alla concorrenza) nonché agli impegni internazionali della Comunità, ivi comprese le norme commerciali multilaterali, il seguente elenco, non esaustivo, di criteri indicativi può essere utilizzato per valutare l’ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione come alternativa a una misura di esecuzione nel quadro della presente direttiva.

 

1. Partecipazione aperta

 

Le iniziative di autoregolamentazione devono essere aperte alla partecipazione di operatori di paesi terzi, sia nella fase preparatoria che nella fase di esecuzione.

 

2. Valore aggiunto

 

Le iniziative di autoregolamentazione devono fornire valore aggiunto (rispetto all’"ordinaria amministrazione") in termini di miglioramento della prestazione ambientale globale dei prodotti considerati.

 

3. Rappresentatività

 

L’industria e le sue associazioni che partecipano ad un’azione di autoregolamentazione devono rappresentare una grande maggioranza del settore economico interessato, con il minor numero possibile di eccezioni. Si deve vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza.

 

4. Obiettivi quantificati e scaglionati

 

Gli obiettivi elaborati dai soggetti interessati devono essere stabiliti in termini chiari ed univoci, partendo da principi base ben definiti. Se l’iniziativa di autoregolamentazione è di lungo termine, si devono prevedere obiettivi intermedi. Deve essere possibile monitorare il rispetto degli obiettivi e delle tappe (intermedie) in modo fattibile e credibile utilizzando indicatori chiari ed affidabili. Lo sviluppo di tali indicatori deve essere agevolato dai dati provenienti dalla ricerca e da una base di dati scientifici e tecnologici.

 

5. Coinvolgimento della società civile

 

Al fine di assicurare la trasparenza, le iniziative di autoregolamentazione devono essere rese pubbliche, incluso attraverso Internet e altri mezzi elettronici di diffusione dell’informazione.

 

Lo stesso si deve applicare alle relazioni di monitoraggio interlocutorie e definitive. Le parti interessate, in particolare gli Stati membri, l’industria, le ONG ambientalistiche e le associazioni di consumatori devono essere invitate a prendere posizione sulle iniziative di autoregolamentazione.

 

6. Monitoraggio e relazioni

 

Le iniziative di autoregolamentazione devono comportare un sistema di monitoraggio ben concepito con responsabilità chiaramente definite per l’industria e gli ispettori indipendenti. I servizi della Commissione, in associazione con le parti dell’iniziativa di autoregolamentazione, devono essere invitati a controllare il conseguimento degli obiettivi.

 

Il piano di monitoraggio e di relazioni deve essere dettagliato, trasparente ed obiettivo. Spetta ai servizi della Commissione, assistiti dal comitato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, esaminare se gli obiettivi dell’accordo volontario o di altre misure di autoregolamentazione sono stati conseguiti.

 

7. Rapporto costi-efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione

 

I costi di gestione delle iniziative di autoregolamentazione, in particolare per quanto concerne il monitoraggio, non devono comportare un onere amministrativo eccessivo rispetto agli obiettivi e ad altri strumenti programmatici esistenti.

 

8. Sostenibilità

 

Le iniziative di autoregolamentazione devono essere conformi agli obiettivi programmatici della presente direttiva, ivi compreso l’approccio integrato, e devono essere coerenti con le dimensioni economiche e sociali dello sviluppo sostenibile. Deve essere integrata la tutela degli interessi dei consumatori, segnatamente sanità, qualità della vita ed interessi economici.

 

9. Compatibilità degli incentivi

 

È poco probabile che le iniziative di autoregolamentazione producano i risultati attesi se altri fattori ed incentivi — pressione del mercato, fiscalità e legislazione nazionale — inviano segnali contraddittori a coloro che partecipano all’iniziativa di autoregolamentazione. La coerenza programmatica è al riguardo indispensabile e deve essere presa in considerazione all’atto di valutare l’efficacia dell’iniziativa.

 

 

ALLEGATO IX

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata e relative modifiche successive

 

(articolo 24)

 

Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29) | |

 

Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48). | unicamente l’articolo 1 |

 

PARTE B

 

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

 

(articolo 24)

 

Direttiva

Termine di recepimento |

 

 

2005/32/CE

11 agosto 2007 |

 

 

2008/28/CE

— |

 

 

ALLEGATO X

 

Tavola di Concordanza

 

Direttiva 2005/32/CE

Presente direttiva |

 

 

Articoli da 1 a 20

Articoli da 1 a 20 |

 

 

Articolo 21

— |

 

 

Articolo 22

— |

 

 

Articolo 23

Articolo 21 |

 

 

Articolo 24

Articolo 22 |

 

 

Articolo 25

— |

 

 

Articolo 23 |

 

 

Articolo 24 |

 

 

Articolo 26

Articolo 25 |

 

 

Articolo 27

Articolo 26 |

 

 

Allegati da I a VIII

Allegati da I a VIII |

 

 

Allegato IX |

 

 

Allegato X |

 


[1] Considerando inserito dall'art. 27 della Direttiva n. 2012/27/UE.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 27 della Direttiva n. 2012/27/UE.