§ 6.1.64 - Decisione 14 aprile 2003, n. 287.
Decisione n. 2003/287/CE della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:14/04/2003
Numero:287


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 6.1.64 - Decisione 14 aprile 2003, n. 287. [1]

Decisione n. 2003/287/CE della Commissione che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 aprile 2003, n. L 102).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma e l'allegato V, punto 2, sesto paragrafo,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

     (3) Nel caso del servizio di ricettività turistica, i criteri ecologici devono essere suddivisi in criteri obbligatori, che devono essere soddisfatti nella loro totalità, e criteri facoltativi, dei quali è necessario rispettarne solo alcuni.

     (4) Le relative spese e diritti devono essere applicati a norma del regolamento (CE) n. 1980/2000 e dell'articolo 5 della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità.

     (5) Nel caso delle microimprese e dei rifugi di montagna è opportuno prevedere un'ulteriore riduzione delle spese e dei diritti per tener conto delle risorse limitate di queste strutture e dell'importanza particolare che esse rivestono in questo gruppo di prodotti.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri proposti dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, i servizi erogati devono rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» definito all'articolo 2 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato alla presente decisione.

     I criteri si suddividono in criteri obbligatori, che devono essere rispettati nella loro totalità, e in criteri facoltativi, di cui è necessario rispettarne solo alcuni, come riportato in allegato.

 

          Art. 2.

     Il gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» comprende l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servizio di pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi.

 

          Art. 3.

     1. Le spese per l'assegnazione del marchio e i diritti annuali sono conformi alla decisione n. 2000/728/CE.

     2. In deroga al paragrafo 1, le spese per l'assegnazione del marchio per le microimprese e per i rifugi di montagna sono ridotte del 75 %; è vietata l'applicazione di altre possibili riduzioni.

     I diritti minimi annuali sono di 100 euro e il fatturato annuo utilizzato come base di calcolo dei diritti annuali è ridotto del 50 %.

     Il fatturato annuo viene calcolato moltiplicando il prezzo di erogazione del servizio per il numero di pernottamenti e riducendo del 50 % il risultato ottenuto. Il prezzo di erogazione del servizio è considerato il corrispettivo medio versato dal cliente per il pernottamento, comprensivo di tutti i servizi che non comportano ulteriori spese. Si applicano le riduzioni ai diritti minimi annuali fissate all'articolo 2 della decisione 2000/728/CE.

     3. Ai fini della presente decisione, si applica la definizione di microimpresa contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese e successive modifiche; per «rifugio di montagna» s'intende una struttura ricettiva in grado di offrire la possibilità di pernottamento al coperto a escursionisti e alpinisti in zone di montagna isolate.

 

          Art. 4.

     Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica» è «25».

 

          Art. 5.

     La presente decisione si applica dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2007. Se al 30 aprile 2007 non sono stati adottati criteri modificati, la presente decisione si applica fino al 30 aprile 2008.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

OSSERVAZIONI GENERALI

 

     Finalità dei criteri

     I criteri mirano a limitare i principali impatti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, produzione di rifiuti. In particolare, il loro obiettivo è di:

     - limitare il consumo energetico,

     - limitare il consumo idrico,

     - limitare la produzione di rifiuti,

     - favorire l'utilizzo di fonti rinnovabili e di sostanze che risultino meno pericolose per l'ambiente,

     - promuovere la comunicazione e l'educazione ambientale.

 

     Requisiti di valutazione e verifica

     Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.

     Se necessario possono essere utilizzati metodi di prova e norme diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente ad esaminare la richiesta.

     Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.

     Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

     In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o EN ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

 

CRITERI OBBLIGATORI

 

     Tutti i criteri elencati in questo capitolo devono essere rispettati.

 

     ENERGIA

 

     1. Energia elettrica da fonti rinnovabili

     Almeno il 22 % dell'energia elettrica deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come stabilito nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

     Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che hanno accesso ad un mercato che offre energia prodotta da fonti di energia rinnovabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione della (o il contratto con la) società di approvvigionamento elettrico che attesti il tipo di fonte(i) di energia rinnovabile(i), la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili e l'indicazione della percentuale massima erogabile. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

 

     2. Carbone e oli combustibili pesanti

     Gli oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % ed il carbone non devono essere utilizzati quali fonti di energia.

     Questo criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo di fonte energetica utilizzato.

 

     3. Energia elettrica per riscaldamento

     Almeno il 22 % dell'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento delle stanze e dell'acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili, come indicato nella direttiva 2001/77/CE.

     Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di un impianto di riscaldamento elettrico autonomo e che hanno accesso ad un mercato che offre energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, specificando il tipo e la quantità di fonti energetiche utilizzate per il riscaldamento, unitamente alla documentazione sulle caldaie (generatori di calore) eventualmente utilizzati.

 

     4. Rendimento delle caldaie

     Le caldaie (generatori di calore) nuove acquistate durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono avere un rendimento minimo del 90 %, calcolato ai sensi della direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi o, se le caldaie non rientrano nella suddetta direttiva, sulla base delle opportune norme e regole applicabili a questo tipo di prodotti.

     Le caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE devono soddisfare le norme in materia di rendimento definite nella direttiva in questione.

     Le caldaie che non rientrano nella direttiva 92/42/CEE devono conformarsi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di rendimento energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico del venditore e/o del responsabile della manutenzione della caldaia che ne attesti il rendimento. A norma della direttiva 92/41/CEE il rendimento utile, espresso in percento, è il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo.

     L'articolo 3 della direttiva 92/42/CEE esclude dal suo campo di applicazione i seguenti prodotti: le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi; gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.); le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici.

 

     5. Impianto di condizionamento

     Gli impianti di condizionamento acquistati durante il periodo di assegnazione del marchio di qualità ecologica devono presentare un'efficienza energetica minima di classe B ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico o un'efficienza energetica analoga.

     Nota: questo criterio non si applica ai condizionatori d'aria costituiti da apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, o apparecchi aria-acqua o acqua-acqua, o ancora unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

 

     6. Isolamento delle finestre

     Tutte le finestre delle stanze devono presentare un livello sufficientemente elevato di isolamento termico, in base alle condizioni climatiche locali, e un livello adeguato di isolamento acustico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un'autodichiarazione, se sufficiente, o la dichiarazione di un tecnico specializzato che attesti la conformità a questo criterio.

 

     7. Spegnimento dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento

     Se l'impianto di riscaldamento e/o di condizionamento non si spegne automaticamente quando le finestre sono aperte, nella stanza devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che ricordino agli ospiti di chiudere la o le finestre se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento è in funzione.

     Questo criterio si applica solo alle strutture ricettive che dispongono di impianto di riscaldamento e/o di condizionamento.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite (se necessario).

 

     8. Spegnimento delle luci

     Se nella stanza non c'è un dispositivo di spegnimento automatico delle luci, devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti a spegnere le luci quando escono dalla stanza.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le procedure di informazione applicate.

 

     9. Efficienza energetica delle lampadine

     a) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno il 60 % di tutte le lampadine installate nella struttura ricettiva deve presentare un'efficienza energetica di classe A, ai sensi della direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

     b) Entro un anno dalla data della richiesta, almeno l'80 % delle lampadine che si trovano in punti nei quali è probabile che rimangano accese per oltre 5 ore al giorno deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 98/11/CE. Questo criterio non è applicabile se le caratteristiche fisiche delle lampade non consentono la sostituzione con lampadine a basso consumo energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle lettere a) e b) di questo criterio e indicare la classe di efficienza energetica delle varie lampadine utilizzate.

 

     10. Dispositivo di controllo a tempo delle saune

     Tutte le cabine per la sauna devono disporre di un dispositivo di controllo a tempo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

 

     ACQUA

 

     11. Approvvigionamento idrico

     La struttura ricettiva deve dichiarare all'autorità competente per le acque la sua disponibilità a passare ad una fonte di approvvigionamento idrico diversa (ad esempio, acqua della rete di distribuzione, acque di superficie) se gli studi sul piano locale di tutela delle risorse idriche dimostrano che l'utilizzo della fonte di approvvigionamento idrico impiegata in quel momento presenta un forte impatto ambientale.

     Questo criterio è applicabile solo se la struttura ricettiva non si rifornisce di acqua dalla rete di distribuzione idrica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione in tal senso, unita alla documentazione adeguata, compresi i risultati degli studi sul piano locale di protezione delle risorse idriche (se disponibile), all'indicazione delle eventuali azioni da intraprendere e alla documentazione dei provvedimenti già adottati.

 

     12. Flusso di acqua da rubinetti e docce

     Il flusso di acqua dai rubinetti e dalle docce non deve superare i 12 litri/minuto.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme alla spiegazione di come la struttura ricettiva rispetta il criterio e l'eventuale documentazione necessaria.

 

     13. Risparmio di acqua nei bagni e nelle toilette

     Nei bagni e nelle toilette devono essere presenti informazioni adeguate che illustrino come contribuire al risparmio idrico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e le informazioni fornite agli ospiti.

 

     14. Cestini per rifiuti nelle toilette

     Ogni toilette deve disporre di un adeguato cestino per i rifiuti e gli ospiti devono essere invitati ad utilizzarlo, ove possibile, al posto dello scarico della toilette.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio insieme al testo delle informazioni fornite agli ospiti.

 

     15. Risciacquo degli orinatoi

     Gli orinatoi devono avere un dispositivo di risciacquo automatico o manuale tale da consentire il risciacquo simultaneo di non più di 5 orinatoi.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sugli orinatoi installati.

 

     16. Perdite

     Il personale deve essere formato al fine di controllare giornalmente se vi siano perdite visibili ed eventualmente adottare le misure necessarie. Gli ospiti devono essere invitati ad informare il personale dell'eventuale presenza di perdite.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme ad un'opportuna documentazione relativa agli argomenti trattati durante la formazione e una copia delle informazioni fornite agli ospiti.

 

     17. Cambio di asciugamani e lenzuola

     Gli ospiti devono essere informati sulla politica ambientale della struttura ricettiva, che prevede il cambio di asciugamani e lenzuola su richiesta degli ospiti o automaticamente una volta alla settimana per le strutture di categorie più basse e due volte la settimana per le strutture di categorie superiori.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti.

 

     18. Annaffiatura di piante e giardini

     In genere, le piante e i giardini devono essere annaffiati prima delle ore più calde o dopo il tramonto, dove le condizioni regionali o climatiche lo rendano opportuno.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     19. Trattamento delle acque reflue

     Tutte le acque reflue devono essere trattate.

     Se non è possibile collegarsi ad un impianto locale di trattamento delle acque reflue, la struttura ricettiva deve disporre di un proprio sistema di trattamento conforme alle disposizioni della normativa locale, nazionale o europea in materia.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla documentazione sul collegamento all'impianto locale di trattamento delle acque reflue o sul proprio sistema di trattamento delle acque reflue, secondo il caso.

 

     20. Piano sulle acque reflue

     La struttura ricettiva deve richiedere all'amministrazione locale il piano sulle acque reflue e, se disponibile, attenersi ad esso.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la lettera indirizzata all'amministrazione locale incaricata della gestione delle acque reflue nella quale richiede il piano locale sulle acque reflue e la risposta ottenuta. Se esiste un piano, il richiedente deve fornire la documentazione sulle misure adottate per seguirlo.

 

     DETERSIVI E DISINFETTANTI

 

     21. Disinfettanti

     I disinfettanti devono essere utilizzati solo dove necessario per conformarsi alle disposizioni di legge in materia di igiene.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente dove e quando sono stati utilizzati i disinfettanti.

 

     22. Formazione del personale riguardo all'uso di detersivi e disinfettanti

     Il personale viene istruito a non utilizzare quantità di detersivi e disinfettanti superiori alle dosi indicate sull'imballaggio dei prodotti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e informazioni dettagliate sulla formazione effettuata.

 

     RIFIUTI

 

     23. Raccolta differenziata dei rifiuti da parte degli ospiti

     Devono essere forniti contenitori adeguati per consentire agli ospiti di separare i rifiuti secondo i sistemi locali o nazionali applicabili. Nelle stanze devono essere disponibili informazioni facilmente accessibili che invitino gli ospiti alla raccolta differenziata dei rifiuti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, informazioni dettagliate sui contenitori e una copia degli avvisi/informazioni disponibili.

 

     24. Rifiuti pericolosi

     Il personale deve separare i rifiuti pericolosi di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, e successive modifiche, e deve provvedere ad uno smaltimento adeguato. I rifiuti in questione comprendono i toner e le cartucce d'inchiostro delle stampanti, i dispositivi di refrigerazione, le batterie, i prodotti farmaceutici.

     Se l'autorità locale non prevede lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, ogni anno il richiedente deve presentare una dichiarazione dell'autorità locale che attesti la non disponibilità di un sistema di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita ad un elenco dei rifiuti pericolosi prodotti dalla struttura ricettiva, indicando le modalità di gestione, separazione, raccolta e smaltimento di tali rifiuti, comprese copie degli eventuali contratti sottoscritti con terzi. Se opportuno, ogni anno il richiedente fornisce la corrispondente dichiarazione dell'autorità locale.

 

     25. Raccolta differenziata dei rifiuti

     Il personale deve separare i rifiuti in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Se l'amministrazione locale non offre un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti, la struttura ricettiva deve inviare una lettera per esprimere la volontà di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e la preoccupazione per la mancanza di un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato.

     La richiesta di fornire un sistema di raccolta e/o smaltimento differenziato dei rifiuti deve essere presentata ogni anno alle autorità locali.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e le procedure seguite per la raccolta, la separazione, la gestione e lo smaltimento di tali categorie di rifiuti all'interno della struttura ricettiva, e/o gli eventuali contratti con imprese private. Se necessario, il richiedente deve fornire ogni anno la corrispondente dichiarazione all'autorità locale.

 

     26. Trasporto dei rifiuti

     Se le autorità locali incaricate della gestione dei rifiuti non procedono alla raccolta presso la struttura ricettiva o nelle sue vicinanze, quest'ultima deve garantire il trasporto dei rifiuti che produce fino al sito appropriato, riducendo per quanto possibile gli spostamenti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando i siti di raccolta, le modalità di trasporto e le distanze percorse.

 

     27. Prodotti «usa e getta»

     Se non richiesto dalla legge, nelle stanze e nei ristoranti non devono essere utilizzati i seguenti prodotti «usa e getta»:

     - prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso (quali shampoo, saponi, cuffie per la doccia, ecc.),

     - tazze, piatti e posate.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

 

     ALTRI SERVIZI

 

     28. Divieto di fumare nei locali comuni

     Nei locali comuni deve essere adibito uno spazio per non fumatori.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

     29. Trasporti pubblici

     Gli ospiti e il personale devono disporre di informazioni facilmente accessibili su come raggiungere la struttura ricettiva e altre destinazioni locali con i mezzi pubblici. Se non esiste un sistema di trasporto pubblico adeguato, devono essere fornite informazioni anche su altri mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copie del materiale informativo disponibile.

 

     GESTIONE GENERALE

     I richiedenti che applicano un sistema di gestione ambientale registrato nell'ambito del regolamento EMAS o certificato secondo la norma EN ISO 14001 sono automaticamente conformi ai criteri generali obbligatori di gestione riportati di seguito. In tal caso la verifica della conformità ai criteri obbligatori di gestione è data dalla registrazione EMAS o dalla certificazione EN ISO 14001.

 

     30. Manutenzione e riparazioni generali

     Tutte le apparecchiature utilizzate per fornire il servizio di ricettività turistica devono essere riparate e soggette a manutenzione ai sensi di legge e in ogni altro caso necessario; queste operazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato.

     Di tutte le apparecchiature che rientrano nei criteri, il direttore della struttura deve possedere una dichiarazione scritta del tecnico indicante la frequenza fissata per la manutenzione in base ai termini di legge.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, nonché un elenco delle apparecchiature e delle persone/imprese che effettuano la manutenzione.

 

     31. Manutenzione e riparazione delle caldaie

     a) La manutenzione e gli interventi di riparazione delle caldaie vengono effettuati da professionisti qualificati almeno una volta all'anno, e più frequentemente se previsto dalla legge o se necessario, secondo le norme CEI e le norme nazionali, ove applicabili, o secondo le istruzioni del fabbricante.

     b) I controlli sui livelli di rendimento di cui alla direttiva 92/42/CEE o previsti dalla legislazione nazionale o dalle istruzioni del fabbricante e sul rispetto dei limiti di emissione prescritti vengono effettuati una volta all'anno. Se dalle operazioni di manutenzione risulta che le condizioni citate non vengono rispettate, gli interventi necessari devono essere effettuati tempestivamente.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle due parti di questo criterio, nonché una descrizione delle caldaie e del relativo programma di manutenzione, informazioni sulle persone/imprese incaricate della manutenzione e gli elementi verificati nel corso della manutenzione.

 

     32. Definizione della politica ambientale aziendale e programma d'azione

     La direzione deve disporre di una politica ambientale e formulare una semplice dichiarazione di politica ambientale e definire un programma d'azione preciso per garantire che la politica ambientale venga applicata.

     Il programma d'azione precisa gli obiettivi di prestazione ambientale riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti che devono essere definiti ogni due anni, tenendo conto dei criteri facoltativi. Nel programma di azione deve essere indicata la persona che svolge le funzioni di responsabile ambientale della struttura ricettiva e che ha il compito di prendere i provvedimenti necessari e di realizzare gli obiettivi. Le osservazioni e i reclami che gli ospiti sono invitati a presentare devono essere tenuti in considerazione.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità al criterio e una copia della politica ambientale aziendale, della dichiarazione sulla politica ambientale e del programma d'azione, nonché le procedure seguite per tener conto dei contributi forniti dagli ospiti.

 

     33. Formazione del personale

     La struttura ricettiva deve fornire informazioni e formazione al personale, tra cui procedure scritte o attraverso manuali, per garantire che le misure ambientali vengano applicate e per sensibilizzare il personale verso un comportamento ecologico. Tutto il personale nuovo deve ricevere una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività; tutto il personale deve partecipare ad un'attività di formazione almeno una volta all'anno.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, deve indicare il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui questa è stata effettuata.

 

     34. Informazioni agli ospiti

     La struttura ricettiva deve informare gli ospiti, compresi i partecipanti a conferenze, sulla politica ambientale che applica, sulle azioni adottate e sul marchio di qualità ecologica dell'UE. Le informazioni devono essere fornite attivamente agli ospiti all'arrivo e devono essere ben visibili, in particolare nelle stanze, avvisi che invitino gli ospiti a sostenere gli obiettivi ambientali.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e copia delle informazioni e degli avvisi forniti agli ospiti.

 

     35. Dati sul consumo di energia e di acqua

     La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sul consumo complessivo di energia (kWh), sul consumo di elettricità (kWh), sull'energia consumata per il riscaldamento (kWh) e sul consumo di acqua (litri).

     I dati devono essere rilevati sulla base di ciascuna fattura pervenuta, o almeno ogni tre mesi, e devono essere espressi anche sotto forma di consumo per pernottamento e per m2 di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i tre mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente.

 

     36. Altri dati da rilevare

     La struttura ricettiva deve disporre di procedure per la rilevazione e il controllo dei dati sui consumi di sostanze chimiche (in grammi di sostanza secca) e sul volume di rifiuti prodotto (in litri e/o kg di rifiuti indifferenziati).

     I dati devono essere rilevati almeno ogni sei mesi e devono essere espressi anche sotto forma di consumo o produzione per pernottamento e per m2 di superficie interna. La struttura ricettiva deve comunicare ogni anno i risultati all'organismo competente che ha esaminato la richiesta.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite. Al momento della domanda, il richiedente deve fornire i dati relativi ai consumi sopra elencati per almeno i sei mesi precedenti la domanda (se disponibili); successivamente, ogni anno deve presentare i dati riguardanti l'anno precedente. Il richiedente deve indicare i servizi offerti e specificare se la biancheria viene lavata nei locali della struttura.

 

     37. Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica

     Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

     - sono state adottate misure di risparmio energetico e idrico,

     - sono state adottate misure per ridurre i rifiuti,

     - miglioramento generale dell'ambiente.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un campione dei supporti utilizzati per l'etichetta e una dichiarazione di conformità a questo criterio.

 

CRITERI FACOLTATIVI

 

     Punteggi richiesti

     Come indicato nel titolo di ciascun criterio di questa sezione, a tutti i criteri facoltativi viene assegnato un punteggio.

     Il numero di criteri rispettati deve corrispondere ad un totale di 16,5 punti. Il punteggio totale richiesto deve essere incrementato di 1 punto per ciascuno dei tre servizi supplementari indicati di seguito e offerti nell'ambito della gestione o della proprietà del servizio di ricettività turistica: servizi di ristorazione, attività di fitness e spazi verdi.

     I servizi di ristorazione comprendono il servizio di prima colazione. Le attività di fitness includono saune, piscine e altre strutture analoghe che si trovino nel perimetro della struttura ricettiva. Gli spazi verdi comprendono parchi e giardini accessibili agli ospiti.

 

     ENERGIA

 

     38. Generazione di energia elettrica con sistemi fotovoltaici o eolici (2 punti)

     La struttura ricettiva deve disporre di un sistema fotovoltaico o di generazione di energia elettrica dall'energia eolica che fornisce o che è destinato a fornire almeno il 20 % del consumo annuo complessivo di elettricità.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alla documentazione sul sistema fotovoltaico o di produzione di energia eolica e i dati sulla produzione potenziale ed effettiva.

 

     39. Riscaldamento da fonti di energia rinnovabili (1,5 punti)

     Almeno il 50 % dell'energia complessiva utilizzata per riscaldare le stanze o per la produzione di acqua calda per uso sanitario deve provenire da fonti di energia rinnovabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre ai dati sull'energia consumata per il riscaldamento delle stanze e l'acqua calda e una documentazione che attesti che almeno il 50 % di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

 

     40. Rendimento energetico delle caldaie (1 punto)

     La struttura ricettiva deve disporre di una caldaia a quattro stelle ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/42/CEE.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

 

     41. Emissioni di NOx delle caldaie (1,5 punti)

     La caldaia deve essere di classe 5 ai sensi della norma EN 297 pr A3 sulle emissioni di NOx, con emissioni inferiori a 70 mg di NOx/kWh.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e un rapporto stilato da tecnici specializzati responsabili della vendita e/o della manutenzione della caldaia.

 

     42. Teleriscaldamento (1 punto)

     La struttura ricettiva deve essere riscaldata mediante teleriscaldamento.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione che attesti il collegamento al teleriscaldamento.

 

     43. Cogenerazione di energia termica ed elettrica (1,5 punti)

     Tutta l'energia elettrica e il riscaldamento della struttura ricettiva devono essere garantiti da un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e una documentazione sull'impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica.

 

     44. Pompe di calore (1,5 punti)

     La struttura ricettiva deve disporre di una pompa di calore per il riscaldamento e/o il condizionamento dell'aria.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sulla pompa di calore.

 

     45. Recupero del calore (2 punti)

     La struttura ricettiva deve disporre di un sistema di recupero del calore per una (1 punto) o due (2 punti) delle seguenti categorie di prodotti: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscina(e), acque di scarico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di recupero del calore.

 

     46. Termoregolazione (1,5 punti)

     La temperatura in ogni stanza deve essere regolata in maniera autonoma.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione sui sistemi di termoregolazione.

 

     47. Isolamento degli edifici esistenti (2 punti)

     Gli edifici devono presentare un isolamento superiore al livello minimo prescritto dalle disposizioni nazionali per garantire una sensibile riduzione del consumo energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio stilata da un tecnico specializzato e una documentazione sull'isolamento disponibile e sulle disposizioni nazionali minime al riguardo.

 

     48. Impianto di condizionamento dell'aria (1,5 punti)

     L'impianto di condizionamento deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico o un'efficienza energetica analoga.

     Questo criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti energetiche, agli apparecchi aria-acqua o acqua-acqua o alle unità con una capacità (potenza refrigerante) superiore a 12 kW.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

 

     49. Spegnimento automatico dell'impianto di condizionamento (1 punto)

     Deve essere presente un dispositivo automatico che spenga l'impianto di condizionamento quando le finestre sono aperte.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita e/o della manutenzione dell'impianto di condizionamento.

 

     50. Architettura bioclimatica (2 punti)

     La struttura ricettiva deve essere costruita in base a principi di architettura bioclimatica.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio ed una documentazione adeguata.

 

     51. Frigoriferi (1 punto), lavastoviglie (1 punto), lavatrici (1 punto) e apparecchiature da ufficio (1 punto) a basso consumo energetico

     a) (1 punto): Tutti gli elettrodomestici devono avere un'efficienza di classe A ai sensi della direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni; tutti i frigo-bar e i mini-bar devono essere almeno nella classe C.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutti i frigoriferi e frigo-bar o mini-bar, precisando quelli ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     b) (1 punto): Tutte le lavastoviglie domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavastoviglie, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     NB: per le lavastoviglie che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/17/CE (ad esempio le lavastoviglie industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

     c) (1 punto): Tutte le lavatrici domestiche devono presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti la classe energetica di tutte le lavatrici, precisando quelle alle quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

     NB: per le lavatrici che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/12/CE (ad esempio le lavatrici industriali) non è necessario conformarsi a questo criterio.

     d) (1 punto): Almeno l'80 % delle apparecchiature da ufficio (PC, monitor, fax, stampanti, scanner, fotocopiatrici) deve possedere i requisiti per l'attribuzione dell'etichetta «Energy Star» ai sensi del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione che attesti che l'apparecchiatura da ufficio risponde ai requisiti dell'etichetta «Energy Star» e/o indicare i PC e i portatili ai quali è stato assegnato un marchio di qualità ecologica.

 

     52. Posizionamento dei frigoriferi (1 punto)

     I frigoriferi delle cucine devono essere posizionati e regolati in base a principi di risparmio energetico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

 

     53. Spegnimento automatico delle luci nelle stanze degli ospiti (1 punto)

     L'80 % delle stanze deve essere dotato di sistemi automatici che spengono le luci quando gli ospiti escono dalla stanza.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

 

     54. Spegnimento automatico delle luci esterne (1 punto)

     Le luci esterne non necessarie devono spegnersi automaticamente.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati responsabili dell'installazione e/o della manutenzione di questi sistemi.

 

     ACQUA

 

     55. Utilizzo di acqua piovana (1,5 punti) e di acqua riciclata (1,5 punti)

     a) (1,5 punti): L'acqua piovana deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

     b) (1,5 punti): L'acqua riciclata deve essere raccolta e utilizzata per scopi non sanitari e non potabili.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata; deve inoltre presentare garanzie adeguate che la fornitura di acqua a scopo sanitario e di acqua potabile sia completamente separata.

 

     56. Flusso di acqua da rubinetti e docce (1,5 punti)

     Il flusso medio di acqua in uscita dai rubinetti e dalle docce, esclusi i rubinetti delle vasche, non deve superare gli 8,5 litri/minuto.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     57. Scarico dei WC (1,5 punti)

     Almeno l'80 % dei WC deve consumare una quantità di acqua pari o inferiore a 6 litri per scarico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     58. Consumo di acqua delle lavastoviglie (1 punto)

     Il consumo di acqua delle lavastoviglie (espresso come W(misurato)) deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

     W(misurato) ≤ (0,625 x S) + 9,25

dove:

     W(misurato) = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale

     S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato da tecnici specializzati incaricati della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie, oppure dimostrare che le lavastoviglie hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica.

 

     59. Consumo di acqua delle lavatrici (1 punto)

     Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva o dal fornitore dei servizi di lavanderia devono utilizzare al massimo 12 litri di acqua per kg di carico misurato secondo la norma EN 60456:1999, utilizzando il ciclo normale cotone a 60 °C previsto dalla direttiva 95/12/CE.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare un rapporto tecnico stilato dai tecnici specializzati responsabili della fabbricazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici, oppure dimostrare che le lavatrici hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica. La struttura ricettiva deve presentare la documentazione tecnica del fornitore dei servizi di lavanderia che attesta che le lavatrici impiegate sono conformi a questo criterio.

 

     60. Temperatura e flusso dell'acqua dei rubinetti (1 punto)

     Per almeno l'80 % dei rubinetti deve essere possibile regolare precisamente e velocemente la temperatura e il flusso dell'acqua.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     61. Timer per docce (1 punto)

     Le docce delle cucine o esterne devono essere munite di un sistema di arresto automatico del flusso d'acqua dopo un certo tempo o in caso di mancato utilizzo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

 

     62. Detersivi (fino a 4 punti)

     Almeno l'80 % in peso dei detersivi per il lavaggio a mano delle stoviglie e/o dei detersivi per le lavastoviglie e/o dei detersivi per bucato e/o dei prodotti generici per la pulizia utilizzati dalla struttura ricettiva deve essere munito del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle quattro categorie di prodotti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     63. Pitture e vernici per interni (1 punto)

     Almeno il 50 % delle opere di tinteggiatura interna della struttura ricettiva deve essere effettuato con pitture e vernici per interni munite del marchio comunitario di qualità ecologica o di altri marchi ecologici ISO tipo I nazionali o regionali.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     64. Dosaggio del disinfettante per piscine (1 punto)

     Le piscine devono essere dotate di un sistema di dosaggio automatico che utilizzi il quantitativo minimo di disinfettante necessario per ottenere un adeguato risultato sotto il profilo igienico.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare la documentazione tecnica riguardante il sistema di dosaggio automatico.

 

     65. Pulizia meccanica (1 punto)

     La struttura ricettiva deve disporre di precise procedure per effettuare la pulizia senza utilizzo di sostanze chimiche, ad esempio mediante prodotti in microfibra o altri materiali per pulizia non chimici o mediante attività aventi un effetto analogo.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata se necessario.

 

     66. Giardini e orti biologici (1 punto)

     Gli spazi verdi devono essere trattati senza l'uso di pesticidi o secondo i principi dell'agricoltura biologica, secondo quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modifiche, o come previsto dalle leggi nazionali o dai programmi biologici nazionali riconosciuti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     RIFIUTI

 

     67. Compostaggio (2 punti)

     Nella struttura ricettiva i rifiuti organici devono essere separati (rifiuti di giardino, 1 punto; rifiuti di cucina, 1 punto) e il compostaggio di questi rifiuti deve avvenire secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (ad esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     68. Bibite in lattina «usa e getta» (2 punti)

     Eccetto dove richiesto dalla legge, le bibite in lattina «usa e getta» non devono essere somministrate nelle aree di proprietà o sotto la gestione diretta della struttura ricettiva.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, indicando eventualmente i prodotti «usa e getta» utilizzati e la normativa che ne impone l'uso.

 

     69. Confezioni per la prima colazione (2 punti)

     Eccetto dove richiesto dalla legge, le confezioni monoporzione per la prima colazione non devono essere utilizzate.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     70. Smaltimento di grassi/oli (2 punti)

     Devono essere installati separatori di grassi; i grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti adeguatamente.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     71. Tessuti e mobili usati (2 punti)

     I mobili, i tessuti e altri materiali usati devono essere venduti o dati a enti di beneficenza o ad altre associazioni che li raccolgono e li ridistribuiscono.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata delle associazioni interessate.

 

     ALTRI SERVIZI

 

     72. Comunicazione ed educazione ambientale (1,5 punti)

     La struttura ricettiva deve garantire la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità locale, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata.

 

     73. Divieto di fumare nelle stanze (1 punto)

     In almeno il 50 % delle stanze non deve essere consentito fumare.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve indicare il numero e il tipo di stanze disponibili, specificando quelle riservate ai non fumatori.

 

     74. Biciclette (1 punto)

     Gli ospiti devono poter disporre di biciclette.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio.

 

     75. Bottiglie riutilizzabili (2 punti)

     Nella struttura ricettiva almeno una delle seguenti bevande deve essere offerta in bottiglie riutilizzabili: bevande non alcoliche, acqua e birra.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e una documentazione giustificativa adeguata del fornitore delle bottiglie.

 

     76. Prodotti di carta (fino a 2 punti)

     Almeno il 50 % della carta igienica/tessuto carta e/o della carta da ufficio deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle due categorie di prodotti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti (comprese fatture) che attestino le quantità di prodotti utilizzate e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     77. Beni durevoli (fino a 3 punti)

     Almeno il 10 % dei beni durevoli di qualsiasi categoria (ad esempio biancheria da letto, asciugamani, biancheria da tavola, PC, portatili, televisori, materassi, mobili, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspiratori, rivestimenti di pavimenti, lampadine, ecc.) presenti nella struttura ricettiva deve essere munito di marchio comunitario di qualità ecologica o di altro marchio ecologico ISO tipo I nazionale o regionale (viene attribuito 1 punto per ciascuna delle categorie di prodotti, fino a un massimo di tre).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare dati e documenti che attestino le quantità di prodotti presenti e le quantità munite di marchio ecologico.

 

     78. Alimenti biologici (1 punto)

     Gli ingredienti principali di almeno due piatti inseriti nel menù devono essere prodotti in base ai metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

 

     79. Prodotti alimentari locali (1 punto)

     Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù devono essere inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio e la documentazione giustificativa adeguata.

 

     GESTIONE GENERALE

     80. Registrazione EMAS (3 punti) o certificazione ISO (1,5 punti) della struttura ricettiva

     La struttura ricettiva deve essere registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (3 punti) o deve essere certificata conformemente alla norma EN ISO 14001 (1,5 punti).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001.

 

     81. Registrazione EMAS (1,5 punti) o certificazione ISO (1 punto) dei fornitori

     Almeno uno dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva deve essere registrato in base al sistema EMAS (1,5 punti) o essere certificato conformemente alla norma EN ISO 14001 (1 punto).

     Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la certificazione EN ISO 14001 di almeno uno dei suoi fornitori principali.

 

     82. Questionario ambientale (1 punto)

     La struttura ricettiva deve distribuire agli ospiti un questionario che consenta loro di esprimere un parere sugli aspetti ambientali della struttura.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una copia del questionario e indicare le modalità di distribuzione e raccolta del questionario, oltre che le modalità seguite per tener conto delle risposte.

 

     83. Contatori per il consumo di energia e di acqua (1 punto)

     Presso la struttura ricettiva devono essere installati contatori supplementari per il consumo di energia e di acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività o macchinari presenti.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva rispetta questo criterio e un'analisi dei dati rilevati (se già disponibili).

 

     84. Altre azioni ambientali (massimo 3 punti)

     a) Altre azioni ambientali (fino a 1,5 punti ciascuna per un massimo di 3 punti): La direzione della struttura ricettiva deve intraprendere altre azioni per migliorare le prestazioni ambientali della struttura, che non rientrino in alcuno dei criteri (obbligatori o facoltativi) già illustrati. L'organismo competente che esamina la richiesta deve attribuire un punteggio a tali azioni, per un massimo di 1,5 punti per azione.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità a questo criterio, unita alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che desidera venga presa in esame.

     Oppure

     b) Marchio di qualità ecologica (3 punti): Alla struttura ricettiva deve essere stato assegnato un marchio di qualità ecologica ISO tipo I nazionale o regionale.

     Valutazione e verifica: il richiedente deve dimostrare adeguatamente di aver ottenuto un marchio di qualità ecologica.

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della Decisione n. 2009/578/CE.