§ 7.3.98 – Decisione 10 novembre 2000, n. 728.
Decisione n. 2000/728/CE della Commissione che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:10/11/2000
Numero:728


Sommario
Art. 1.      1. Una richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica è soggetta al pagamento di diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo
Art. 2.      1. Ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica corrisponde diritti annuali per l'utilizzazione del marchio all'organismo competente che lo ha concesso
Art. 3.      I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede la concessione del marchio non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda né nel diritto annuale. Tali costi sono a carico [...]
Art. 4.      I contratti relativi all'utilizzazione del marchio di qualità ecologica stipulati prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere modificati, dietro richiesta del titolar
Art. 5.      L'adozione o la modifica da parte della Comunità dei gruppi di prodotti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica possono comportare, in conformità della procedura di cui [...]
Art. 6.      La decisione 93/326/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di [...]
Art. 7.      La Commissione riesamina e valuta entro due anni l'applicazione della presente decisione e, se necessario, propone le opportune modifiche
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.98 – Decisione 10 novembre 2000, n. 728.

Decisione n. 2000/728/CE della Commissione che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 22 novembre 2000, n. L 293).

 

Art. 1.

     1. Una richiesta di assegnazione del marchio di qualità ecologica è soggetta al pagamento di diritti connessi alle spese per l'esame del fascicolo.

     2. L'importo minimo è di 300 EUR, quello massimo di 1300 EUR.

     3. Nel caso delle PMI e dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo le spese amministrative sono ridotte almeno del 25%. Le riduzioni sono cumulative e si applicano sia all'importo minimo che a quello massimo [1].

 

     Art. 2.

     1. Ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica corrisponde diritti annuali per l'utilizzazione del marchio all'organismo competente che lo ha concesso.

     2. Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio di qualità ecologica al richiedente.

     3. Il volume annuale delle vendite è calcolato in base ai prezzi franco fabbrica nei casi in cui il prodotto cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica sia una merce e sul prezzo di fornitura qualora si tratti di servizi.

     4. L'importo del diritto annuale è pari allo 0,15% del volume annuale delle vendite all'interno dell'Unione europea del prodotto cui è assegnato il marchio di qualità ecologica.

     5. L'importo minimo del diritto annuale è di 500 EUR per gruppo di prodotti per richiedente. L'importo massimo del diritto annuale è di 25000 EUR per gruppo di prodotti per richiedente [2].

     6. Nel caso delle PMI e dei fabbricanti e dei fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo il diritto annuale è ridotto almeno del 25%. Tali riduzioni sono cumulative.

     7. L'importo annuale è ridotto del 15% per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001. Tale riduzione è concessa a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare nell'ambito della sua politica nei confronti dell'ambiente la piena rispondenza dei prodotti cui è stato assegnato il marchio rispetto ai criteri previsti per la sua concessione per tutto il periodo di validità del contratto e che tale impegno sia adeguatamente inserito tra gli obiettivi ambientali particolareggiati. I richiedenti in possesso della certificazione ISO 14001 dimostrano annualmente il rispetto di tale impegno. I richiedenti in possesso di una certificazione EMAS inviano copia della rispettiva dichiarazione ambientale annua verificata.

     8. Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 25% ai primi tre richiedenti di ciascuno Stato membro cui sia stato concesso il marchio di qualità ecologica per un determinato gruppo di prodotti.

     8 bis. Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 30 % nel caso di prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024 [3].

     9. Tutte le riduzioni di cui sopra sono cumulative fino ad un massimo del 50% in totale e si applicano si all'importo minimo che all'importo massimo del diritto annuale.

     10. I prodotti i cui componenti intermedi siano già stati soggetti al pagamento di un diritto annuale sono soggetti unicamente al pagamento dei diritti connessi con le vendite annuali dei prodotti dedotto il valore di costo dei componenti intermedi.

 

     Art. 3.

     I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede la concessione del marchio non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda né nel diritto annuale. Tali costi sono a carico del richiedente.

 

     Art. 4.

     I contratti relativi all'utilizzazione del marchio di qualità ecologica stipulati prima dell'entrata in vigore della presente decisione possono essere modificati, dietro richiesta del titolare

dell'autorizzazione, al fine di tenere conto delle disposizioni della presente decisione.

 

     Art. 5.

     L'adozione o la modifica da parte della Comunità dei gruppi di prodotti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica possono comportare, in conformità della procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000, modifiche dell'applicazione della presente decisione relativamente ai costi e ai diritti riguardanti un determinato gruppo di prodotti. Tali modifiche devono essere espressamente previste dalla decisione che definisce i criteri ecologici per il gruppo di prodotti in questione.

 

     Art. 6.

     La decisione 93/326/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata.

 

     Art. 7.

     La Commissione riesamina e valuta entro due anni l'applicazione della presente decisione e, se necessario, propone le opportune modifiche.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


[1] Per una deroga al presente paragrafo, vedi l’art. 3 della decisione n. 2005/338/CE.

[2] Per una deroga alla prima frase del presente paragrafo, vedi l’art. 3 della decisione n. 2005/338/CE.

[3] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2003/393/CE.