§ 3.3.682 - Direttiva 22 marzo 2002, n. 31.
Direttiva n. 2002/31/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva n. 92/75/CEE per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:22/03/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione ai [...]
Art. 3.      1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:
Art. 4.      A titolo transitorio gli Stati membri autorizzano, fino al 30 giugno 2003, l’immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l’esposizione di prodotti e la distribuzione di comunicazione a [...]
Art. 5.      1. Entro il 1° gennaio 2003 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne [...]
Art. 6.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 3.3.682 - Direttiva 22 marzo 2002, n. 31.

Direttiva n. 2002/31/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva n. 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d’aria per uso domestico.

(G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. L 86).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti, in particolare gli articoli 9 e 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 92/75/CEE fa obbligo alla Commissione di adottare direttive di applicazione in relazione a vari apparecchi per uso domestico, compresi i condizionatori d’aria [1].

     (2) L’energia elettrica consumata dai condizionatori d’aria rappresenta una parte considerevole del consumo globale di energia elettrica per uso domestico nella Comunità. Il potenziale di riduzione dei consumi energetici di tali apparecchi è notevole.

     (3) Le norme armonizzate sono specificazioni tecniche adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata della direttiva 98/48/CE e in conformità con gli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e tali organismi, adottati il 13 novembre 1984, nei testi modificati.

     (4) Gli Stati membri devono comunicare, a richiesta, le informazioni riguardanti le emissioni sonore ai sensi della direttiva 86/594/CEE del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

     (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. [2]

     La presente direttiva si applica ai condizionatori d’aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-1 e dalle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     La presente direttiva non si applica ai seguenti apparecchi:

     - apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia,

     - apparecchi aria-acqua e acqua-acqua,

     - unità con potenza refrigerante superiore a 12 kW.

 

     Art. 2.

     1. I dati da fornire a norma della presente direttiva devono essere misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

     Le disposizioni degli allegati I, II e III della presente direttiva che prescrivono l’obbligo di fornire informazioni relative al rumore si applicano solo se l’informazione sia richiesta dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 86/594/CEE. In tal caso, i dati richiesti sono misurati in conformità con la suddetta direttiva.

     2. Il significato dei termini usati nella presente direttiva è identico a quello ad essi attribuito nella direttiva 92/75/CEE.

 

     Art. 3.

     1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE contiene quanto segue:

     a) il nome e l’indirizzo del fabbricante;

     b) una descrizione generale dell’apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

     c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

     d) i risultati delle principali misurazioni effettuate in base alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva;

     e) le eventuali istruzioni per l’uso.

     Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione di modelli sono state ottenute attraverso calcoli in base a un progetto e/o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni, la documentazione deve comprendere dettagli di questi calcoli ed estrapolazioni, nonché delle prove effettuate per verificare l’esattezza dei calcoli effettuati (dettagli del modello matematico per calcolare il rendimento dei sistemi split e delle misurazioni eseguite per verificare il modello).

     2. L’etichetta di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE deve essere conforme al modello di cui all’allegato I della presente direttiva.

     L’etichetta deve essere apposta all’esterno del lato frontale o del lato superiore dell’apparecchio, in modo da essere chiaramente visibile e non occultata.

     3. Il contenuto e il formato della scheda informativa, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/75/CEE devono corrispondere alle indicazioni dell’allegato II della presente direttiva.

     4. Se l’apparecchio viene offerto in vendita, locazione o locazione-vendita mediante comunicazione a stampa o scritta, ovvero mediante altri mezzi che implichino l’impossibilità, per il potenziale cliente, di esaminare l’apparecchio presentato (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o altri mezzi elettronici), tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni di cui all’allegato III.

     5. La categoria di efficienza energetica di ogni apparecchio deve essere determinata conformemente all’allegato IV.

 

     Art. 4.

     A titolo transitorio gli Stati membri autorizzano, fino al 30 giugno 2003, l’immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l’esposizione di prodotti e la distribuzione di comunicazione a stampa ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

 

     Art. 5.

     1. Entro il 1° gennaio 2003 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o un siffatto riferimento viene effettuato all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [3]

ETICHETTA

 

     Modello dell'etichetta

     1. L'etichetta deve essere conforme alla versione linguistica adeguata, secondo il seguente modello:

     Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento - Etichetta 1

     (Omissis)

     Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento/riscaldamento - Etichetta 2

     (Omissis)

 

     2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire:

     Note

     I. Nome o marchio del costruttore.

     II. Identificazione del modello del costruttore.

     Sulle unità monosplit e multisplit l'identificativo del modello delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono i valori qui sotto citati.

     III. Classe di efficienza energetica del modello o della combinazione, determinata conformemente all'allegato IV. La punta della freccia indicante la lettera distintiva della classe deve trovarsi all'altezza della punta della freccia indicante la classe di appartenenza.

     La freccia indicante la lettera distintiva della classe deve avere un'altezza minima non inferiore a quella delle frecce delle diverse categorie e un'altezza massima non superiore a due volte la loro altezza.

     IV. Fatte salve le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

     V. Il consumo indicativo annuo di energia, calcolato alla potenza totale di immissione, come definita dalle norme armonizzate di cui all'articolo 2, moltiplicato per una media di 500 ore/anno in modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

     VI. La potenza refrigerante, definita come la capacità di raffreddamento in kWh dell'apparecchio in modalità "raffreddamento" a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

     VII. EER (indice di efficienza elettrica - energy efficiency ratio) dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

     VIII. Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

     IX. Tipo di raffreddamento: raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua.

     La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

     X. Solo per apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la potenza termica definita come capacità di riscaldamento in kW a pieno regime, determinata secondo la procedura di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1 + 7C).

     XI. Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi), determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1 + 7C). Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente di resa - coefficient of performance) deve essere pari a 1.

     XII. A titolo facoltativo, rumorosità del ciclo in funzionamento normale, determinata conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

     NB:

     La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell'allegato V.

 

     Stampa

     3. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche dell'etichetta:

     Colori usati:

     CMYK - ciano, magenta, giallo, nero

     Es. 07X0: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero.

     Frecce

     A X0X0

     B 70X0

     C 30X0

     D 00X0

     E 03X0

     F 07X0

     G 0XX0

     Colore del contorno: X070.

     La freccia che indica la classe di efficienza energetica è di colore nero.

     Tutto il testo è nero su fondo bianco.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

SCHEDA

 

     La scheda deve contenere le seguenti informazioni, le quali possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere elencate nell’ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell’apparecchio:

     1) Marchio del costruttore.

     2) Identificazione del modello del costruttore.

     Sulle unità monosplit e multisplit, l’identificativo del modello delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono i valori qui sotto citati.

     3) La classe di efficienza energetica del modello determinata secondo l’allegato IV espressa come “classe di efficienza energetica ...... su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)”. Se viene usata una tabella questa informazione può essere espressa in altro modo purché sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).

     4) Se le informazioni sono fornite in una tabella e se alcuni apparecchi riportati su di essa hanno ricevuto un “marchio UE di qualità ecologica” ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tali informazioni possono essere inserite qui. In tal caso nell’intestazione deve figurare la dicitura “Marchio UE di qualità ecologica” e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa possibilità non pregiudica l’applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica.

     5) Il consumo indicativo annuo di energia riferito ad un utilizzo medio di 500 ore/anno, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 (condizioni T1, moderate), come definite nell’allegato I, nota V.

     6) La potenza refrigerante definita come la capacità di raffreddamento in kWh dell’apparecchio in modalità “raffreddamento” a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 (condizioni T1, moderate) come definite nell’allegato I, nota VI.

     7) EER (indice di efficienza elettrica - energy efficiency ratio) dell’apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 (condizioni T1, moderate).

     8) Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.

     9) Il tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua.

     10) Solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la potenza termica definita come capacità di riscaldamento in kW dell’apparecchio in modalità “riscaldamento” a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 (condizioni T1, +7C), come definite nell’allegato I, nota X.

     11) Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la classe di efficienza energetica in modalità “riscaldamento” conformemente all’allegato IV, espressa su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 (condizioni T1, + 7C), come definite nell’allegato I, nota XI. Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente di resa) deve essere pari a 1.

     12) A titolo facoltativo, rumorosità del ciclo in funzionamento normale, determinata conformemente alla direttiva 86/594/CEE.

     13) I costruttori possono anche aggiungere le informazioni di cui ai punti da 5 a 8 desunte da test effettuati in altre condizioni, determinate conformemente con le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2.

     Se l’etichetta è riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e nero - è sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate sull’etichetta.

 

NB: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell’allegato V.

 

 

ALLEGATO III

VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

 

     I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le offerte scritte, la pubblicità su Internet o mediante altri mezzi elettronici di cui all’articolo 3, paragrafo 4, devono contenere le seguenti informazioni, nell’ordine qui specificato:

 

[Come in Allegato II]

 

NB: La traduzione nelle altre lingue dei termini impiegati si trova nell’allegato V.

 

 

ALLEGATO IV

CLASSIFICAZIONE

 

     1. La classe di efficienza energetica di un apparecchio è determinata secondo le seguenti tabelle dove l’indice di efficienza elettrica (EER) è determinato in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 nelle condizioni T1, moderate.

 

Tabella 1 - Condizionatori raffreddati ad aria

 

Tabella 1.1.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi split e multisplit

A

3,20 < EER

B

3,20 ≥ EER > 3,00

C

3,00 ≥ EER > 2,80

D

2,80 ≥ EER > 2,60

E

2,60 ≥ EER > 2,40

F

2,40 ≥ EER > 2,20

G

2,20 ≥ EER

 

Tabella 1.2.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi monoblocco [1]

A

3,00 < EER

B

3,00 ≥ EER > 2,80

C

2,80 ≥ EER > 2,60

D

2,60 ≥ EER > 2,40

E

2,40 ≥ EER > 2,20

F

2,20 ≥ EER > 2,00

G

2,00 ≥ EER

 

[1] Le unità monoblocco a doppio condotto (commercialmente note come “double ducts”), definite come “condizionatori completamente situati all’interno dello spazio condizionato, con l’ingresso e l’uscita dell’aria che fluisce attraverso il condensatore collegati all’esterno per mezzo di due condotti”, saranno classificati in base alla tabella 1.2 con un fattore di correzione di - 0,4. [4]

 

Tabella 1.3.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi a condotto semplice

A

2,60 < EER

B

2,60 ≥ EER > 2,40

C

2,40 ≥ EER > 2,20

D

2,20 ≥ EER > 2,00

E

2,00 ≥ EER > 1,80

F

1,80 ≥ EER > 1,60

G

1,60 ≥ EER

 

Tabella 2 - Condizionatori raffreddati ad acqua

 

Tabella 2.1.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi split e multisplit

A

3,60 < EER

B

3,60 ≥ EER > 3,30

C

3,30 ≥ EER > 3,10

D

3,10 ≥ EER > 2,80

E

2,80 ≥ EER > 2,50

F

2,50 ≥ EER > 2,20

G

2,20 ≥ EER

 

Tabella 2.2.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi monoblocco

A

4,40 < EER

B

4,40 ≥ EER > 4,10

C

4,10 ≥ EER > 3,80

D

3,80 ≥ EER > 3,50

E

3,50 ≥ EER > 3,20

F

3,20 ≥ EER > 2,90

G

2,90 ≥ EER

 

2. La cla              sse di efficienza energetica in modalità riscaldamento è determinata in conformità delle seguenti tabelle dove COP (coefficiente di resa) è determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all’articolo 2 nelle condizioni T1 + 7C.

 

TABELLA 3 - Condizionatori raffreddati ad aria - funzione riscaldamento

 

Tabella 3.1.

Classe di efficienza energetica

Sistemi split e multisplit

A

3,60 < COP

B

3,60 ≥ COP > 3,40

C

3,40 ≥ COP > 3,20

D

3,20 ≥ COP > 2,80

E

2,80 ≥ COP > 2,60

F

2,60 ≥ COP > 2,40

G

2,40 ≥ COP

 

Tabella 3.2.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi monoblocco [1]

A

3,40 < COP

B

3,40 ≥ COP > 3,20

C

3,20 ≥ COP > 3,00

D

3,00 ≥ COP > 2,60

E

2,60 ≥ COP > 2,40

F

2,40 ≥ COP > 2,20

G

2,20 ≥ COP

 

[1] Le unità monoblocco a doppio condotto (“double ducts”), definite come “condizionatori completamente situati all’interno dello spazio condizionato, con l’ingresso e l’uscita dell’aria che fluisce attraverso il condensatore collegati all’esterno per mezzo di due condotti”, saranno classificati in base alla tabella 3.2 con un fattore di correzione di - 0,4. [5]

 

Tabella 3.3.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi a condotto semplice

A

3,00 <COP

B

3,00 ≥ COP > 2,80

C

2,80 ≥ COP > 2,60

D

2,60 ≥ COP > 2,40

E

2,40 ≥ COP > 2,10

F

2,10 ≥ COP > 1,80

G

1,80 ≥ COP

 

Tabella 4 - Condizionatori raffreddati ad acqua - funzione riscaldamento

 

Tabella 4.1.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi split e multisplit

A

4,00 < COP

B

4,00 ≥ COP > 3,70

C

3,70 ≥ COP > 3,40

D

3,40 ≥ COP > 3,10

E

3,10 ≥ COP > 2,80

F

2,80 ≥ COP > 2,50

G

2,50 ≥ COP

 

Tabella 4.2.

Classe di efficienza energetica

Apparecchi monoblocco

A

4,70 < COP

B

4,70 ≥ COP > 4,40

C

4,40 ≥ COP > 4,10

D

4,10 ≥ COP > 3,80

E

3,80 ≥ COP > 3,50

F

3,50 ≥ COP > 3,20

G

3,20 ≥ COP

 

 

ALLEGATO V [6]

TRADUZIONE DEI TERMINI DA USARE PER L'ETICHETTA E PER LA SCHEDA

 

     (Omissis)

 


[1] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 34.

[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 34.

[3] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 34.

[4] Nota così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 34.

[5] Nota così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 34.

[6] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 11 febbraio 2003, n. L 34 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.