§ 5.4.275 - Regolamento 13 gennaio 2009, n. 20.
Regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:13/01/2009
Numero:20


Sommario
Art. 1. L'elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2010 tramite il modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale figura nell'allegato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 5.4.275 - Regolamento 13 gennaio 2009, n. 20.

Regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(G.U.U.E. 14 gennaio 2009, n. L 9)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio [2] comprende un modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.

 

(2) La decisione 2008/618/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione [3], la "tabella di marcia per la parità tra donne e uomini" della Commissione europea [4] e il patto europeo per la parità di genere [5] incoraggiano gli Stati membri ad adottare misure idonee a favorire un migliore equilibrio tra attività professionale e vita privata per tutti, in termini di assistenza all'infanzia, di strutture per l'assistenza di altre persone a carico e di promozione del congedo parentale sia per le donne sia per gli uomini. Pertanto, al fine di monitorare i progressi realizzati in vista del conseguimento degli obiettivi della strategia europea per l'occupazione e di misurare l'impatto delle politiche recenti in tale settore, è necessario disporre di una serie di dati globali e comparabili sulla conciliazione tra vita familiare e professionale.

 

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L'elenco dettagliato delle informazioni da rilevare nel 2010 tramite il modulo ad hoc sulla conciliazione tra vita familiare e professionale figura nell'allegato.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

 

[2] GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.

 

[3] GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.

 

[4] COM(2006) 92 def.

 

[5] Conclusioni della presidenza, Consiglio europeo di Bruxelles del 23- 24 marzo 2006.

 

 

ALLEGATO

 

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

 

Specifiche del modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale

 

1. Stati membri e regioni interessati: tutti.

 

2. Le variabili saranno codificate come segue:

 

La denominazione delle variabili dell'indagine sulle forze di lavoro nella colonna "filtro" fa riferimento all'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento [1].

 

(Omissis)