§ 5.4.150 - Regolamento 9 marzo 1998, n. 577.
Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:09/03/1998
Numero:577


Sommario
Art. 1.  Periodicità dell'indagine.
Art. 2.  Unità e campo d'indagine, metodi d'osservazione.
Art. 3.  Rappresentatività del campione.
Art. 4.  Caratteristiche dell'indagine.
Art. 5.  Organizzazione dell'indagine.
Art. 6.  Trasmissione dei risultati.
Art. 7.  Relazioni.
Art. 8.  Comitato.
Art. 9.  Disposizione abrogativa.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 5.4.150 - Regolamento 9 marzo 1998, n. 577.

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità.

(G.U.C.E. 14 marzo 1998, n. L 77).

 

Art. 1. Periodicità dell'indagine.

     Ogni anno, gli Stati membri effettuano un'indagine per campione sulle forze di lavoro, in prosieguo denominata «indagine».

     L'indagine è un'indagine continua che fornisce risultati trimestrali e annuali; tuttavia, durante un periodo transitorio che non si estende oltre l'anno 2002, gli Stati membri che non sono in grado di effettuare un'indagine continua effettuano invece un'indagine annuale, che è svolta in primavera.

     A titolo di deroga, il periodo transitorio è esteso:

     a) fino al 2003 per l'Italia;

     b) fino al 2004 per la Germania, a condizione che essa fornisca stime sostitutive trimestrali per gli aggregati principali dell'indagine per campione sulle forze di lavoro, nonché stime medie annuali per alcuni aggregati specifici dell'indagine per campione sulle forze di lavoro [1].

     Le informazioni raccolte nell'indagine si riferiscono generalmente alla situazione nel corso della settimana di calendario (dal lunedì alla domenica) che precede l'intervista, detta settimana di riferimento. Nel caso di un'indagine continua:

     - le settimane di riferimento sono ripartite uniformemente su tutto l'anno;

     - di norma l'intervista ha luogo nel corso della settimana che segue immediatamente la settimana di riferimento; tra la settimana di riferimento e la data dell'intervista non possono intercorrere più di cinque settimane, salvo nel corso del terzo trimestre;

     - i trimestri e gli anni di riferimento sono rispettivamente insiemi di 13 o di 52 settimane consecutive; l'elenco delle settimane che costituiscono un determinato trimestre o anno è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 8.

 

     Art. 2. Unità e campo d'indagine, metodi d'osservazione.

     1. In ogni Stato membro, l'indagine viene effettuata presso un campione di famiglie o di individui, residenti nel territorio economico dello Stato in questione al momento dell'indagine.

     2. II campo principale dell'indagine è costituito dalla popolazione dei nuclei familiari residenti nel territorio economico di ciascuno Stato membro. Se possibile, il campo principale costituito dalla popolazione di nuclei familiari viene completato con la popolazione delle comunità familiari.

Per quanto possibile, occorre che le comunità familiari diano luogo all'estrazione di campioni particolari che permettano di osservare direttamente le persone che le compongono. In mancanza di ciò e se tali persone hanno mantenuto un legame con un nucleo familiare, le variabili loro attinenti vanno osservate attraverso quest'ultima.

     3. Le variabili che servono a stabilire la situazione lavorativa e la sottoccupazione devono essere raccolte intervistando la persona interessata, o, in mancanza di essa, un altro membro della famiglia. Purché i dati ottenuti siano equivalenti, le altre variabili possono provenire da altre fonti, in particolare dagli archivi amministrativi.

     4. Indipendentemente dall'unità campionaria (individuo o famiglia), i dati sono normalmente raccolti per tutti i membri della famiglia, tuttavia, se l'unità campionaria è l'individuo, le informazioni sugli altri membri della famiglia:

     - possono escludere le caratteristiche di cui ai punti g), h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 4.

     - e possono essere raccolte su un sottocampione che sarà estratto in modo che:

     - le settimane di riferimento siano ripartite uniformemente su tutto l'anno;

     - il numero di osservazioni (gli individui del campione più i membri della loro famiglia) garantisca per le stime annuali la precisione al livello stabilito all'articolo 3.

 

     Art. 3. Rappresentatività del campione.

     1. Per un gruppo di disoccupati che rappresenta il 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle medie annuali (o per le stime di primavera, in casi di indagine annua in primavera) non deve superare l'8 % a livello della NUTS II, della popolazione parziale in questione.

Le regioni con meno di 300 000 abitanti non devono soddisfare questo requisito.

     2. Nel caso di un'indagine continua, per popolazioni parziali di dimensioni pari al 5 % della popolazione in età lavorativa, la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni tra due trimestri successivi, a livello nazionale, non deve superare il 2 % della popolazione parziale in questione.

Per gli Stati membri la cui popolazione sia compresa tra un milione e venti milioni di abitanti, la precedente condizione viene semplificata: la deviazione relativa standard per la stima delle variazioni trimestrali non deve superare il 3 % della popolazione parziale in questione. Gli Stati membri la cui popolazione sia inferiore ad un milione di abitanti non sono tenuti a soddisfare questi requisiti di precisione per le variazioni.

     3. Nel caso di un'indagine di primavera, almeno un quarto delle unità indagate deve far parte dell'indagine precedente ed almeno un quarto deve far parte dell'indagine successiva.

L'appartenenza ad uno di questi due gruppi è indicata con un codice.

     4. I dati mancanti perché talune domande sono senza risposta sono, se opportuno, imputati ad un metodo statistico.

     5. Le ponderazioni sono calcolate tenendo conto in particolare delle probabilità di selezione e di dati esterni sulla distribuzione per sesso, per classe d'età (classi di cinque anni) e per regione (livello NUTS II) della popolazione indagata, sempre che tali dati esterni siano ritenuti sufficientemente affidabili dagli Stati membri in questione.

     6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni che sono loro richieste sull'organizzazione dell'indagine, i suoi metodi e, in particolare, sui criteri adottati per il piano di campionamento e le dimensioni del campione.

 

     Art. 4. Caratteristiche dell'indagine. [2]

     1. Le informazioni da fornire riguardano:

     a) il contesto demografico:

     - numero d'ordine nelle famiglie,

     - sesso,

     - anno di nascita,

     - data di nascita rispetto alla fine del periodo di riferimento,

     - stato civile,

     - legame con la persona di riferimento,

     - numero d'ordine del coniuge,

     - numero d'ordine del padre,

     - numero d'ordine della madre,

     - cittadinanza,

     - numero di anni di residenza nello Stato membro,

     - paese di nascita (facoltativo),

     - natura della partecipazione all'indagine (partecipazione diretta o attraverso un altro, membro della famiglia);

     b) situazione lavorativa:

     — situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,

     — percezione continuata di salario e stipendio,

     — ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,

     — ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,

     — tipo di occupazione cercata (lavoratore autonomo o subordinato),

     — metodi usati per trovare un'occupazione,

     — disponibilità a cominciare a lavorare;

     c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:

     — status professionale,

     — attività economica dell'unità locale,

     — professione,

     — responsabilità di supervisione,

     — numero di persone che lavorano nell'unità locale,

     — paese del luogo di lavoro,

     — regione del luogo di lavoro,

     — anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,

     — ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,

     — permanenza del posto di lavoro (e ragioni),

     — durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,

     — distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),

     — contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,

     — lavoro a domicilio;

     d) ore lavorative:

     — numero di ore prestate abitualmente per settimana,

     — numero di ore prestate effettivamente,

     — numero di ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,

     — ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;

     e) la seconda attività:

     - esistenza di più di un'occupazione,

     - status professionale,

     - attività economica dell'unità locale,

     - numero di ore prestate effettivamente;

     f) la sottooccupazione visibile:

     - desiderio di prestare abitualmente un maggior numero di ore lavorative (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),

     - ricerca di un'altra occupazione e motivi,

     - tipo di occupazione cercata (lavoratore dipendente o altro),

     - metodi usati per trovare un'altra occupazione,

     - ragione per la quale la persona non cerca un'altra occupazione (facoltativo nel caso di un'indagine annuale),

     - disponibilità a cominciare a lavorare,

     - numero di ore di lavoro desiderate (facoltativo nel caso di un'indagine annuale);

     g) ricerca di un'occupazione:

     — tipo di occupazione cercata,

     — durata della ricerca di occupazione,

     — situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,

     — iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,

     — desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,

     — ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,

     — mancanza di strutture di assistenza.

     j) la situazione un anno prima dell'indagine (facoltativa per i trimestri 1, 3 e 4):

     - situazione lavorativa principale,

     - status professionale,

     - attività economica della unità locale in cui lavorava la persona,

     - paese di residenza,

     - regione di residenza;

     k) la situazione lavorativa principale (facoltativa);

     l) reddito (informazione facoltativa);

     m) le informazioni di carattere tecnico relative al colloquio:

     - anno dell'indagine,

     - settimana di riferimento,

     - settimana del colloquio,

     - Stato membro,

     - regione della famiglia,

     - grado di urbanizzazione,

     - numero d'ordine della famiglia,

     - tipo di famiglia,

     - tipo di istituzione,

     - coefficienti di ponderazione,

     - sottocampione rispetto alla precedente indagine (in caso di indagine annuale),

     - sottocampione rispetto all'indagine seguente (in caso di indagine annuale),

     - numero d'ordine della serie d'indagine.

     n) orari di lavoro atipici:

     — lavoro a turni,

     — lavoro serale,

     — lavoro notturno,

     — lavoro il sabato,

     — lavoro la domenica.

     2. Un ulteriore insieme di variabili, in prosieguo denominato «modulo ad hoc», può completare le informazioni richieste al precedente paragrafo 1. Ogni anno viene stabilito un programma pluriennale di moduli ad hoc, secondo la procedura di cui all'articolo 8:

     - tale programma definisce, per ogni modulo ad hoc, il tema, il periodo di riferimento, la dimensione del campione (pari o inferiore a quella prevista all'articolo 3) nonché i termini di trasmissione dei risultati (eventualmente diversi da quelli indicati all'articolo 6);

     - gli Stati membri e le regioni in questione e l'elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel quadro di un modulo ad hoc sono stabiliti almeno dodici mesi prima del periodo di riferimento previsto per tale modulo;

     - la dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.

     3. Le definizioni, le norme di revisione, la codifica delle variabili, l'adeguamento dell'elenco delle variabili dell'indagine reso necessario dall'evoluzione delle tecniche e dei concetti, nonché un elenco dei principi per la formulazione delle domande relative alla situazione lavorativa sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 8.

     4. Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Questo elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini saranno stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 8. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.

 

     Art. 5. Organizzazione dell'indagine.

     Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di rispondere all'indagine.

 

     Art. 6. Trasmissione dei risultati.

     Entro dodici settimane dalla fine del periodo di riferimento, nel caso di un'indagine continua (e, nel caso di un'indagine in primavera, entro nove mesi dopo la fine del periodo di riferimento), gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati dell'indagine, esclusi gli elementi di identificazione diretta.

 

     Art. 7. Relazioni.

     Ogni tre anni, e per la prima volta nell'anno 2000, la Commissione sottopone al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la qualità dei metodi statistici cui gli Stati membri intendono ricorrere per migliorare i risultati o semplificare le procedure dell'indagine.

 

     Art. 8. Comitato. [3]

     1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito ai sensi dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 9. Disposizione abrogativa.

     Il regolamento (CEE) n. 3711/91 è abrogato.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1991/2002.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 2257/2003.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1991/2002.