§ 5.3.9 - Decisione 20 dicembre 2000, n. 819.
Decisione n. 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:20/12/2000
Numero:819


Sommario
Art. 1.      E' adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2001, un programma per una politica comunitaria a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, destinato in modo particolare [...]
Art. 2.      1. Il presente programma ha i seguenti obiettivi
Art. 3.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del Programma Impresa, in prosieguo: "il comitato"
Art. 4.      1. I provvedimenti e le azioni necessari per l'attuazione del presente programma concernenti i punti citati in appresso sono adottati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 3, [...]
Art. 5.      1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione degli strumenti finanziari del presente programma per il 2004, nonché un'analoga [...]
Art. 6.      Il presente programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi
Art. 7.      1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è di 538 500 000 EUR.
Art. 8. 
Art. 9.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 5.3.9 - Decisione 20 dicembre 2000, n. 819.

Decisione n. 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005).

(G.U.C.E. 29 dicembre 2000, n. L 333).

 

Art. 1.

     E' adottato, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2001, un programma per una politica comunitaria a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, destinato in modo particolare alle piccole e medie imprese (PMI) (in prosieguo: "il presente programma").

 

     Art. 2.

     1. Il presente programma ha i seguenti obiettivi:

     a) rafforzare la crescita e la competitività delle imprese in un'economia internazionalizzata e fondata sulla conoscenza;

     b) promuovere lo spirito imprenditoriale;

     c) semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese per favorire in particolare la ricerca, l'innovazione e la creazione di nuove imprese;

     d) migliorare il contesto finanziario delle imprese, in particolare per le PMI;

     e) agevolare l'accesso delle imprese ai servizi di supporto, ai programmi e alle reti comunitarie e migliorarne il coordinamento.

     2. Tali obiettivi sono attuati principalmente attraverso i settori d'azione previsti nell'allegato I.

     3. Inoltre, sulla base della sua stessa natura, il presente programma sarà utilizzato per progredire nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Carta europea per le piccole imprese.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del Programma Impresa, in prosieguo: "il comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

 

     Art. 4.

     1. I provvedimenti e le azioni necessari per l'attuazione del presente programma concernenti i punti citati in appresso sono adottati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 3, paragrafo 2:

     - programma di lavoro annuale e relative dotazioni finanziarie,

     - criteri e contenuto dei bandi di gara d'importo superiore a 100000 EUR,

     - indicatori di efficienza per la valutazione delle azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

     2. Il Comitato è inoltre tenuto regolarmente informato di tutte le altre questioni riguardanti il presente programma, in particolare sulla relazione annuale di esecuzione e sulle relazioni di valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione degli strumenti finanziari del presente programma per il 2004, nonché un'analoga relazione finale per il 2005 (l'ultimo anno) [1].

     2. Le relazioni esaminano se gli obiettivi del presente programma sono stati conseguiti e analizzano costi e benefici dei provvedimenti e delle azioni attuati in base agli indicatori di efficienza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo trattino.

 

     Art. 6.

     Il presente programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

     - i paesi EFTA aderenti allo Spazio economico europeo, alle condizioni stabilite nell'accordo SEE,

     - i paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione,

     [- Cipro, con stanziamenti aggiuntivi, conformemente alle procedure da concordare con tale paese,] [2]

     - Turchia, con stanziamenti aggiuntivi, conformemente alle disposizioni del trattato, [3]

     - altri paesi qualora accordi e procedure lo consentano.

 

     Art. 7.

     1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma è di 538 500 000 EUR. [4]

     2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 8. [5]

     La presente decisione ha effetto il 1° gennaio 2001 e riguarda il periodo sino al 31 dicembre 2006.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [6]

DESCRIZIONE DEI SETTORI D'AZIONE

 

     I settori d'azione si basano principalmente sull'individuazione e lo scambio delle migliori pratiche conformemente alla nuova procedura Best descritta nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000 che tengono conto delle esigenze delle PMI con i seguenti obiettivi:

     1) Rafforzare la crescita e la competitività delle imprese in un'economia internazionalizzata e fondata sulla conoscenza: Il presente programma favorisce in particolare misure volte a:

     - rafforzare la competitività e l'innovazione,

     - facilitare la libera circolazione delle merci e l'accesso al mercato,

     - preparare le imprese a far fronte alla mondializzazione incoraggiando in particolare la partecipazione delle PMI al processo di standardizzazione e alla sua attuazione,

     - fornire una gamma sufficiente di capacità adattate alle esigenze delle piccole imprese,

     - sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni,

     - incoraggiare le pratiche innovatrici,

     - promuovere l'integrazione dello sviluppo sostenibile.

     2) Promuovere l'imprenditorialità:

     Il presente programma mirerà in particolare a:

     - facilitare la creazione e la trasmissione delle imprese,

     - sviluppare la formazione all'imprenditorialità,

     - favorire la cultura d'impresa in tutta la società,

     - individuare e promuovere le politiche specifiche a favore delle PMI.

     3) Semplificare e migliorare il contesto amministrativo e normativo delle imprese, in particolare per favorire la ricerca, l'innovazione e la creazione di nuove imprese:

     Si cerca di ottenere in particolare:

     - l'ulteriore sviluppo del sistema di valutazione dell'impatto sulle imprese delle proposte di legislazione comunitaria,

     - il miglioramento della regolamentazione e lo snellimento del contesto amministrativo in generale.

     4) Migliorare il contesto finanziario delle imprese, in particolare delle PMI:

     In risposta alle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, il presente programma favorisce in particolare:

     a) provvedimenti volti a migliorare il contesto finanziario delle imprese, in particolare delle PMI. Tali provvedimenti, le cui modalità di funzionamento sono presentate nell'allegato II a titolo indicativo, sono:

     i) lo sportello del Meccanismo europeo per le tecnologie (MET) per l'avviamento ("ETF Start up") gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI)

     L'"ETF start-up" consente il sostegno alla creazione e il finanziamento delle PMI nelle fasi iniziali:

     - assumendo partecipazioni in fondi di capitale di rischio specializzati, adeguati agli obiettivi perseguiti, in particolare fondi d'avviamento, fondi di dimensione ridotta, fondi operanti su base regionale o imperniati su settori o tecnologie specifici o fondi di capitale di rischio che finanziano le attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi legati a centri di ricerca e a parchi scientifici, che procureranno a loro volta capitale di rischio alle PMI. Questo sportello rafforzerà a monte il MET istituito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) in cooperazione con il FEI, grazie all'adozione di una politica d'investimento più audace per quanto riguarda sia la natura degli intermediari, sia le loro politiche d'investimento.

     Il FEI si incarica della selezione, della realizzazione e della gestione degli investimenti nei fondi di capitale di rischio, se del caso in cooperazione con i programmi nazionali. I dettagli sulle modalità di applicazione dello sportello del MET per l'avviamento, incluso il suo follow-up e il suo controllo, sono definiti da un accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI che tiene conto della descrizione indicativa che figura nell'allegato II.

     - Sostenendo la creazione e lo sviluppo di incubatori di imprese e dei relativi programmi di follow-up ("mentoring schemes").

     Per definizione, la fase d'avvio dura di solito 5 anni. Tuttavia, per società di settori specifici ad alta tecnologia, come le scienze della vita, tale fase può durare fino a 10 anni, a causa dei tempi di sviluppo del prodotto prima della commercializzazione e delle fasi di prova, caratteristiche di tali particolari settori.

     ii) il meccanismo di garanzia PMI, gestito dal FEI

     Il meccanismo di garanzia a favore delle PMI fornirà controgaranzie o, se necessario, garanzie congiunte ai sistemi di garanzia in vigore negli Stati membri, come pure garanzie dirette nel caso della BEI o di qualsiasi altro intermediario finanziario idoneo, mentre le sue perdite derivanti dalle suddette garanzie saranno coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.

     Questo dispositivo permette di ovviare alle carenze del mercato nei settori:

     - del credito alle PMI con potenziale di crescita, al fine di diminuire le difficoltà particolari che esse incontrano a causa del rischio elevato che rappresentano (ad esempio, imprese di piccole dimensioni o di recente creazione),

     - del "micro-credito", al fine di incoraggiare le istituzioni finanziarie a essere più attive in questo settore proponendo prestiti di importo più modesto, con costi di gestione unitaria proporzionalmente più elevati, a mutuatari sprovvisti di garanzie sufficienti,

     - delle assunzioni di partecipazioni in fondi propri in PMI con potenziale di crescita, comprese quelle effettuate da fondi locali o regionali di capitali d'avviamento e/o di capitali per le fasi iniziali, al fine di ridurre le difficoltà particolari che le PMI incontrano a causa della loro debole struttura finanziaria,

     - dello sfruttamento da parte delle piccole imprese delle nuove possibilità offerte da Internet e dal commercio elettronico: i prestiti garantiti possono coprire l'attrezzatura informatica, il software e la formazione, al fine di aiutare le piccole imprese a modernizzarsi in questi settori e ad accrescere la propria competitività.

     A complemento delle garanzie o delle controgaranzie può essere previsto un aiuto supplementare agli intermediari finanziari, in particolare per i micro-crediti, destinato a coprire parzialmente le spese di gestione elevate connesse con tali interventi.

     La dotazione di bilancio copre l'integralità del costo del meccanismo, che include le perdite di garanzia del FEI nonché qualsiasi altro costo o spesa ammissibile. Il costo del meccanismo per il bilancio generale dell'Unione europea è limitato ad un massimale in modo che non superi in nessun caso le dotazioni di bilancio messe a disposizione del FEI in forza di tale meccanismo; non ci può essere impegno di firma sul bilancio.

     I dettagli sulle modalità di applicazione del meccanismo di garanzia PMI, incluso il suo monitoraggio e il suo controllo, sono definiti da un accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI che tiene conto della descrizione indicativa che figura nell'allegato 2.

     iii) l'azione "capitale d'avviamento" (gestita dal FEI)

     L'azione "capitale d'avviamento" mira a promuovere l'offerta di capitale per la creazione di nuove imprese innovative, con potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro, anche nell'ambito dell'economia tradizionale, fornendo sostegno ai fondi di capitali d'avviamento, agli incubatori, e alle organizzazioni simili in cui il FEI interviene avvalendosi delle risorse proprie o dei suoi mandati, fin dai loro primi anni d'attività.

     iv) impresa comune europea

     Il presente programma è volto ad utilizzare, a favore delle imprese che ipotizzano un partenariato transnazionale, gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000. Il contributo massimo per progetto è di 100000 EUR.

     Questi provvedimenti finanziari sono eventualmente adattati in funzione delle future decisioni del Consiglio. I vari meccanismi di finanziamento devono essere attuati in stretta cooperazione con gli Stati membri.

     Il programma “Impresa comune europea” è gradualmente eliminato.

     Gli intermediari finanziari possono presentare alla Commissione domande di finanziamento per conto di PMI fino al 29 dicembre 2004.

     Le domande e i progetti sono esaminati ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato II della decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziative a favore della crescita e dell'occupazione.

     b) l'utilizzazione dell'euro da parte delle imprese;

     c) misure intese a incoraggiare il finanziamento locale, in particolare lo sviluppo delle reti di investitori informali ("business angels");

     d) l'animazione di una rete comunitaria di fondi di capitale d'avviamento e dei loro gestori che favorisca in tal modo la formazione e lo scambio delle migliori prassi;

     e) l'organizzazione di incontri e dibattiti di banchieri e di PMI.

     5) Facilitare l'accesso delle imprese ai servizi di supporto, ai programmi e alle reti comunitarie e migliorarne il coordinamento:

     Il presente programma sviluppa in particolare azioni volte a:

     - favorire l'accesso delle imprese ai programmi comunitari, assicurando un miglior coordinamento in particolare con il programma quadro di ricerca e sviluppo (PQRS),

     - migliorare il funzionamento, la cooperazione e il coordinamento delle reti comunitarie, in particolare gli Euro Info Centres e gli Euro Info Centres de correspondance. Nello svolgimento di tali attività, la Commissione può ricorrere a degli organismi di assistenza tecnica o a degli esperti, il cui finanziamento può essere previsto nel quadro finanziario globale del presente programma,

     - promuovere l'organizzazione di manifestazioni di cooperazione tra le imprese Europartenariat,

     - mettere a frutto la relazione intitolata "Osservatorio europeo per le PMI".

 

 

ALLEGATO II

STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI

 

     I. Descrizione indicativa del funzionamento dello sportello del MET per l'avviamento ("ETF start-up")

 

     A. Introduzione

     L'"ETF start-up" è gestito su base fiduciaria dal FEI.

 

     B. Intermediari

     Per quanto concerne l'attività di capitale di rischio, gli intermediari sono scelti secondo le migliori pratiche in uso nel mercato, in modo equo e trasparente per evitare ogni distorsione della concorrenza e tenendo presente l'obiettivo di operare tramite un'ampia gamma di fondi specializzati.

     Per quanto riguarda l'attuazione dell'azione complementare a favore degli incubatori di imprese, il FEI si basa sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore.

 

     C. Investimento massimo

     L'investimento massimo complessivo in un fondo di capitale di rischio è pari al 25 % del totale delle risorse, o al 50 % in alcuni casi eccezionali, come i nuovi fondi in grado di svolgere un ruolo catalizzatore nello sviluppo del mercato del capitale di rischio per una tecnologia data o in una regione particolare. L'impegno verso un singolo intermediario non supererà i 10 milioni di EUR tranne che in casi eccezionali debitamente giustificati e, in ogni caso, non potrà superare i 15 milioni di EUR. I fondi che svolgono il ruolo di intermediari si conformano alle pratiche del mercato per quanto riguarda la diversificazione del loro portafoglio.

 

     D. Parità di rango dell'investimento

     Gli investimenti effettuati dallo sportello dell'"ETF start-up" nei fondi intermediari è di grado identico rispetto ad altri investimenti in partecipazioni azionarie. Qualsiasi deroga a tale norma è subordinata ad un parere espresso dal comitato di cui all'articolo 3.

 

     E. Durata

     L'"ETF start-up" è concepito come uno strumento a lungo termine nell'ambito del quale sono assunte partecipazioni della durata di 5-12 anni nei fondi di capitale di rischio. In ogni caso, gli investimenti non durano più di 16 anni a partire dalla firma dell'accordo di cooperazione tra la Commissione e il FEI di cui all'allegato I.

 

     F. Realizzazione degli investimenti

     Poiché gli investimenti previsti nel quadro dello strumento "ETF start-up" vanno principalmente a soggetti non quotati in borsa e non liquidi, la loro realizzazione è basata sulla distribuzione dei proventi ricavati dai fondi intermediari dalla vendita dei loro investimenti in PMI.

 

     G. Reinvestimento dei proventi degli investimenti realizzati

     Le entrate derivanti da rimborsi al FEI effettuati dai fondi possono essere reinvestite durante i primi quattro anni successivi al 20 dicembre 2000. Questo periodo può essere prolungato di tre anni al massimo, a condizione che una valutazione soddisfacente sia stata effettuata 48 mesi dopo il 20 dicembre 2000.

 

     H. Conto fiduciario

     Un conto fiduciario particolare è creato nell'ambito del FEI per ricevere risorse di bilancio previste per il meccanismo. Questo conto produce interessi, che si aggiungono alle suddette risorse. Gli investimenti realizzati dal FEI nel quadro dell'"ETF start-up", come pure le sue spese di gestione e altre spese ammissibili, sono addebitati al conto fiduciario, mentre gli sono accreditate le entrate provenienti dagli investimenti realizzati. Alla fine del quarto anno successivo al 20 dicembre 2000 o, se il periodo di reinvestimento è prorogato, alla fine del periodo di proroga, il saldo eventuale delle risorse del conto fiduciario, eccetto gli stanziamenti impegnati ma non ancora utilizzati/investiti e quelle ragionevolmente necessarie per coprire costi e spese ammissibili, come le spese di gestione del FEI, è trasferito al bilancio generale dell'Unione europea.

 

     I. Corte dei conti

     Disposizioni appropriate sono adottate per permettere alla Corte dei conti di assolvere il suo compito e verificare la regolarità dell'utilizzo dei fondi.

 

 

     II. Descrizione indicativa del funzionamento del meccanismo di garanzia PMI

 

     A. Introduzione

     Il meccanismo di garanzia a favore delle PMI è gestito su base fiduciaria dal FEI.

 

     B. Intermediari

     Gli intermediari sono scelti tra i sistemi di garanzia che esistono negli Stati membri, nel settore pubblico e in quello privato, compresi i dispositivi di mutua garanzia, la BEI e altri istituti finanziari idonei. Questi intermediari sono scelti in modo equo e trasparente secondo le migliori pratiche in uso nel mercato e considerando:

     a) l'effetto prevedibile sul volume dei finanziamenti (prestiti, assunzioni di partecipazioni) messi a disposizione delle PMI;e/o

     b) l'incidenza sull'accesso ai finanziamenti delle PMI;e/o

     c) l'effetto sull'assunzione di rischi dell'intermediario considerato nei suoi finanziamenti alle PMI.

 

     C. Prestiti alle PMI ammissibili

     I criteri finanziari che disciplinano l'ammissibilità dei finanziamenti contro garanzie nel quadro del meccanismo di garanzia a favore delle PMI sono determinati individualmente per ogni intermediario in funzione delle sue attività, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di PMI. Queste norme riflettono le condizioni e le pratiche del mercato nel territorio considerato.

     Le garanzie e controgaranzie sono principalmente utilizzate per finanziamenti a PMI aventi fino a 100 dipendenti (prioritariamente a quelle fino a 50 dipendenti per l'azione specifica a favore di un maggiore ricorso a Internet e al commercio elettronico da parte delle piccole imprese). Particolare attenzione è rivolta ai finanziamenti destinati all'acquisizione di attivi immateriali.

 

     D. Garanzie FEI

     Le garanzie fornite dal FEI riguardano singoli finanziamenti nell'ambito di un determinato portafoglio di operazioni. Le garanzie del FEI copriranno una parte del rischio assunto dall'intermediario finanziario sul portafoglio di finanziamenti in questione.

 

     E. Copertura massima

     L'obbligo per il FEI di prendere a proprio carico una parte delle perdite subite dall'intermediario sui finanziamenti garantiti vale fino a che l'importo cumulato dei pagamenti effettuati per coprire le perdite derivanti da un determinato portafoglio di finanziamenti, eventualmente dedotto l'importo cumulato dei corrispondenti ricuperi di perdite e di altre entrate, raggiunga un livello prestabilito, dopo di che la garanzia del FEI è automaticamente soppressa.

 

     F. Parità di rango tra FEI e intermediari

     Le garanzie concesse dal FEI sono di norma di pari rango rispetto alle garanzie o, se del caso, ai finanziamenti concessi dall'intermediario.

 

     G. Conto fiduciario

     Un conto fiduciario è aperto presso il FEI per le risorse di bilancio previste per il meccanismo. Questo conto produce interessi, che si aggiungeranno alle risorse in questione.

 

     H. Diritto del FEI di prelevare fondi dal conto fiduciario

     Il FEI può attingere al conto fiduciario per onorare i propri obblighi ai sensi del meccanismo di garanzia, fino a concorrenza della copertura massima prevista e, previo accordo della Commissione, per coprire qualsiasi altro costo ammissibile, ad esempio le spese di gestione, alcune spese legali e le spese legate alla promozione del meccanismo.

 

     I. Versamento sul conto fiduciario di ricuperi e altre entrate

     Le somme corrispondenti a ricuperi di perdite che hanno dato luogo al pagamento di garanzie e ogni altra eventuale entrata sono versate sul conto fiduciario.

 

     J. Durata del meccanismo

     Si prevede che le garanzie concesse alle PMI avranno una durata massima di dieci anni. Ogni importo residuo sul conto fiduciario alla scadenza delle ultime garanzie è trasferito al bilancio generale dell'Unione europea.

 

     K. Corte dei conti

     Disposizioni appropriate sono adottate per permettere alla Corte dei conti di assolvere il suo compito e verificare la regolarità dell'utilizzo dei fondi.

 

 

     III. Descrizione indicativa del funzionamento dell'azione "capitale d'avviamento"

 

     A. Introduzione

     L'azione "capitale d'avviamento" è gestita dal FEI.

 

     B. Corte dei Conti

     Vengono prese le opportune misure per consentire alla Corte dei conti di esercitare le sue funzioni al fine di verificare le regolarità dell'utilizzo dei fondi.

 

 

     IV. Impresa comune europea [7]

     [L'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare il dispositivo affinché le richieste di contributi finanziari delle PMI siano esaminate rapidamente dagli intermediari finanziari e dai servizi della Commissione e per provvedere a che le risorse comunitarie siano correttamente impiegate. Inoltre, la Commissione sta attualmente valutando le possibilità di adeguare i criteri di ammissibilità per rispondere meglio alle esigenze delle PMI in materia di investimenti transfrontalieri, compresi gli investimenti negli Stati candidati all'adesione.]

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 593/2004/CE.

[2] Trattino abrogato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Trattino così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 1776/2005/CE.

[5] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 1776/2005/CE.

[6] Allegato così modificao dall’art. 1 della decisione n. 593/2004/CE.

[7] Punto abrogato dall’art. 1 della decisione n. 593/2004/CE.