§ 5.3.27 - Decisione 28 settembre 2005, n. 1776.
Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:28/09/2005
Numero:1776


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.3.27 - Decisione 28 settembre 2005, n. 1776.

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

      (1) È essenziale garantire la continuità del sostegno comunitario a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

      (2) È quindi opportuno prorogare di un anno il periodo di validità della decisione 2000/819/CE fino al 31 dicembre 2006 e aumentare l'importo finanziario di riferimento di 88 500 000 EUR.

      (3) Occorre quindi modificare in tal senso la decisione 2000/819/CE.

      (4) Il Comitato delle regioni, consultato, non ha espresso il suo parere,

     DECIDONO:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/819/CE è modificata come segue:

     1) all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo finanziario di riferimento di «450 000 000 EUR» è sostituito dall'importo di «538 500 000 EUR»;

     2) all'articolo 8, la data del 31 dicembre 2005 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2006.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.