§ 5.3.24 – Decisione 21 luglio 2004, n. 593.
Decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:21/07/2004
Numero:593


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 5.3.24 – Decisione 21 luglio 2004, n. 593.

Decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 agosto 2004, n. L 268).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 5 novembre 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/761/CE recante approvazione di un meccanismo di sostegno alla costituzione di imprese comuni transnazionali per le PMI nella Comunità.

     (2) Lo sportello MET per l'avviamento, il programma «Impresa comune europea» (ICE) e il meccanismo di garanzia per le PMI erano strumenti forniti dalla decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione.

     (3) Il programma pluriennale istituito dalla decisione 2000/819/CE mira a migliorare il contesto finanziario delle imprese, migliorando soprattutto il funzionamento dello sportello MET per l'avviamento, modificando il meccanismo di garanzia per le PMI e, riguardo all'ICE, usando, a favore di imprese che intendono entrare a far parte di un'associazione sovranazionale, gli stanziamenti impegnati fino al 31 dicembre 2000 ai sensi della decisione 98/347/CE.

     (4) L'obiettivo dello sportello MET per l'avviamento, del programma ICE e del meccanismo di garanzia per le PMI deve essere quello di affrontare efficacemente le carenze del mercato per quanto riguarda l'accesso delle PMI al capitale di rischio grazie ad una maggiore partecipazione degli attori pubblici e privati intesa a conseguire tassi di distribuzione del 100 %.

     (5) Secondo il punto IV dell'allegato II della decisione 2000/819/CE, l'esperienza ha dimostrato la necessità di semplificare il programma ICE affinché gli intermediari finanziari e i servizi della Commissione possano trattare rapidamente le richieste di contributi delle PMI e garantire il corretto uso delle risorse comunitarie. Si dichiara inoltre che la Commissione stava esaminando la possibilità di adeguare i criteri di ammissibilità per rispondere meglio alle esigenze delle PMI in materia di investimenti transfrontalieri, compresi gli investimenti negli Stati candidati all'adesione.

     (6) Il 10 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Iniziativa per la crescita e l'occupazione — Misure di assistenza finanziaria a favore delle piccole e medie imprese (PMI) innovative e creatrici di posti di lavoro», in cui constata l'inadeguatezza del programma ICE nella sua forma attuale.

     (7) La valutazione da parte della Commissione dell'iniziativa a favore della crescita e l'occupazione alla data del 29 maggio 2002 conclude che l'accettazione del programma ICE sul mercato è bassa, con scarsi effetti sulla creazione di posti di lavoro e costi amministrativi assai elevati e che ICE andrebbe sospeso quanto prima.

     (8) Per ragioni di efficienza in termini di costi, la Comunità dovrebbe progressivamente ritirarsi da programmi che prevedano la microgestione di piccoli importi di denaro, come nel caso dei progetti finanziati a titolo del programma ICE.

     (9) Dopo attento esame, occorre concludere che è impossibile semplificare sostanzialmente il programma ICE, dato che ogni cambiamento di sostanza nella struttura o nei criteri di ammissibilità del programma ne cambierebbe la natura e pertanto andrebbe oltre l'ambito di applicazione della base legale (decisione 98/347/CE del Consiglio). Non sarebbe dunque possibile usare il restante bilancio impegnato o usarlo per progetti riguardanti i paesi che hanno già aderito e i paesi candidati.

     (10) Il bilancio per il programma ICE è stato impegnato in base ad accordi quadro firmati con gli intermediari finanziari della rete ICE, creando così una relazione giuridica diretta tra la Commissione e gli intermediari. È perciò impossibile sostituire gli accordi quadro esistenti con accordi giuridici diretti tra la Commissione e le PMI che, in questo programma particolare, avrebbero potuto semplificare e tutelare meglio gli interessi finanziari della Comunità.

     (11) Per evitare di perdere il bilancio impegnato residuo, sono possibili solo cambiamenti procedurali di importanza relativa, insufficienti per garantire che il programma ICE funzioni significativamente meglio.

     (12) È impossibile usare il bilancio impegnato residuo per progetti riguardanti i paesi che hanno già aderito e i paesi candidati, poiché il bilancio è stato impegnato nell'ambito dell'Iniziativa per la crescita e l'occupazione (1998-2000) ed è perciò riservato solo agli Stati che sono membri dell'Unione europea e del SEE, come previsto dalla decisione 98/347/CE.

     (13) Esauritisi gli altri due programmi europei per jointventure transnazionali, ossia il programma comunitario «Partner Investitori Internazionali» (ECIP) per i paesi in via di sviluppo in Asia, America Latina, regione mediterranea e Sudafrica (paesi ALAMEDSA), nel 1999 e, nel 2000, il programma di promozione delle joint-venture di PMI e altri accordi di associazione (JOP) nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e nei nuovi Stati indipendenti (NSI), molti intermediari finanziari della rete ICE hanno ridotto o cessato l'attività per lo scarso volume di domande ICE da parte delle PMI. Ne consegue che nella maggior parte degli Stati membri non è in realtà più possibile fare domanda per partecipare al programma.

     (14) Data la chiarezza delle conclusioni cui è pervenuta la valutazione, non si ritiene opportuno proporre la sostituzione del programma ICE con uno analogo.

     (15) L'eliminazione graduale del programma ICE non dovrebbe ledere i diritti e gli obblighi della Comunità, degli intermediari finanziari o dei beneficiari (PMI) relativi a progetti approvati.

     (16) Al fine di rispettare le loro legittime aspettative, gli intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a domandare contributi finanziari destinati alle PMI ancora per un certo periodo di tempo dopo l'approvazione della presente decisione.

     (17) Il 23 ottobre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'imprenditorialità in Europa in cui chiede l'istituzione di sistemi che consentano un migliore accesso, soprattutto per le piccole e microimprese, ai fondi della Banca europea per gli investimenti/Fondo europeo per gli investimenti per gli investimenti nelle nuove tecnologie e gli investimenti connessi alla formazione.

     (18) Per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e l'imprenditorialità delle PMI, come richiesto dal Consiglio di Barcellona, dovrebbe essere incoraggiato un contesto favorevole agli investimenti privati nella ricerca e nello sviluppo, soprattutto attraverso i capitali di rischio.

     (19) La Commissione si è impegnata a riformare l'attuale programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità a tempo debito tenendo conto della necessità di promuovere la cooperazione fra imprese e organizzazioni di impresa e di sostenere il dialogo tra le organizzazioni orizzontali e settoriali o professionali delle piccole e microimprese e delle imprese artigianali.

     (20) Il Consiglio del 26 novembre 2002 ha affermato che gli Stati membri, la Commissione e le istituzioni finanziarie dovrebbero esaminare in che modo migliorare il quadro finanziario per le biotecnologie.

     (21) Nella risoluzione del 21 novembre 2002 sulle scienze della vita e le biotecnologie, il Parlamento europeo ha chiesto che la Commissione indichi il modo con cui risolvere la questione dei finanziamenti insufficienti agli avviamenti nel settore biotecnologico e ha chiesto alla Banca europea per gli investimenti di favorire iniziative di follow-up.

     (22) Occorrerebbe modificare di conseguenza la decisione 2000/819/CE,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione 2000/819/CE è modificata come segue:

     1) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione degli strumenti finanziari del presente programma per il 2004, nonché un'analoga relazione finale per il 2005 (l'ultimo anno).»

     2) L'allegato I è modificato come segue:

     a) al punto 4, lettera a), punto i), primo trattino, la prima frase è sostituita dalla seguente:

     «— assumendo partecipazioni in fondi di capitale di rischio specializzati, adeguati agli obiettivi perseguiti, in particolare fondi d'avviamento, fondi di dimensione ridotta, fondi operanti su base regionale o imperniati su settori o tecnologie specifici o fondi di capitale di rischio che finanziano le attività di ricerca e sviluppo, ad esempio fondi legati a centri di ricerca e a parchi scientifici, che procureranno a loro volta capitale di rischio alle PMI.»;

     b) al punto 4, lettera a), punto i), è aggiunto il comma seguente:

     «Per definizione, la fase d'avvio dura di solito 5 anni. Tuttavia, per società di settori specifici ad alta tecnologia, come le scienze della vita, tale fase può durare fino a 10 anni, a causa dei tempi di sviluppo del prodotto prima della commercializzazione e delle fasi di prova, caratteristiche di tali particolari settori.»;

     c) al punto 4, lettera a), punto iv), sono aggiunti i commi seguenti:

     «Il programma “Impresa comune europea” è gradualmente eliminato.

     Gli intermediari finanziari possono presentare alla Commissione domande di finanziamento per conto di PMI fino al 29 dicembre 2004.

     Le domande e i progetti sono esaminati ai sensi dell'articolo 4 e dell'allegato II della decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziative a favore della crescita e dell'occupazione.»

     d) non riguarda il testo italiano.

     3) Nell'allegato II, il punto IV è soppresso.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.