§ 3.1.157 - L.R. 25 luglio 2008, n. 7.
Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/07/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni.
Art. 2.  Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici.
Art. 3.  Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
Art. 4.  Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”.
Art. 5.  Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”.
Art. 6.  Attività di controllo e sanzioni.
Art. 7.  Parere comunitario di compatibilità.


§ 3.1.157 - L.R. 25 luglio 2008, n. 7.

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero [1]

(B.U. 29 luglio 2008, n. 62)

 

Art. 1. Finalità e definizioni. [2]

     1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti.

     2. A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;

c) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;

d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;

e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell’ambito del territorio regionale.

     3. Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;

b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;

c) “prodotti stagionali”: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

     4. Le emissioni di GHG generate nell’ambito dell’intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell’emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.

     5. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.

 

     Art. 2. Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici. [3]

     1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.

     2. L’utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. [4]

     1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei nuovi posteggi [5].

     1 bis. I comuni riservano almeno un terzo dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi del comma 1 ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" [6].

     1 ter. Qualora i posteggi riservati agli imprenditori agricoli ai sensi dei commi 1 e 1 bis rimangano disponibili per più di dodici mesi consecutivi, nonché in caso di presenza di mercati riservati agli imprenditori agricoli nel territorio comunale istituiti ai sensi del decreto del Ministero dello politiche agricole, alimentari e forestali 29 novembre 2007 ovvero ai sensi della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, il comune può definire la riserva in funzione del numero di richieste di assegnazione pervenute [7].

     2. Al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli a “chilometri zero” e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

 

     Art. 4. Promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”. [8]

     1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a “chilometri zero”, viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l’attività, un apposito logo da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.

     2. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l’indicazione dell’origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

     3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell’ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.

     4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell’ambio del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”, le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a “chilometri zero”.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a “chilometri zero”. [9]

     1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a “chilometri zero”, sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati.

 

     Art. 6. Attività di controllo e sanzioni.

     1. La Regione, le province ed i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

     2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

     3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

 

     Art. 7. Parere comunitario di compatibilità. [10]

     [1. Gli effetti della presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.]


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[6] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[7] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 2010, n. 3.