§ 2.2.43 - Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 18.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:10/08/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Natura.
Art. 3.  Composizione e durata.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 5.  Decadenza.
Art. 6.  Dimissioni.
Art. 7.  Funzioni del Presidente.
Art. 8.  Organizzazione dei lavori.
Art. 9.  Indennità di funzione e rimborsi.
Art. 10.  Funzioni.
Art. 11.  Funzioni proprie.
Art. 12.  Funzioni delegate.
Art. 13.  Modalità di conferimento delle deleghe.
Art. 14.  Programmazione delle attività.
Art. 15.  Dotazione organica.
Art. 16.  Finanziamento.
Art. 17.  Gestione economica e finanziaria.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Abrogazione.
Art. 20.  Norma transitoria.


§ 2.2.43 - Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 18.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

(B.U. n. 73 del 14 agosto 2001).

 

CAPO I

Oggetto - composizione - funzionamento

 

Art. 1. Oggetto.

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni e in conformità con le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni" e n. 53 del 28 aprile 1999 "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni," la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto.

 

     Art. 2. Natura.

     1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

 

     Art. 3. Composizione e durata.

     1. Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore [1].

     2. I quattro membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno [2].

     3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

     4. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione [3].

     5. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato [4].

     6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

     7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 [5].

     8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

     9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

     10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica nella prima seduta del Comitato [6].

 

     Art. 4. Incompatibilità.

     1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:

     a) membro del Parlamento europeo e nazionale;

     b) membro del governo nazionale;

     c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;

     d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

     e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane [7];

     f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;

     g) amministratore, socio o dipendente con funzioni direttive di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità [8];

     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);

     i) dipendente regionale.

 

     Art. 5. Decadenza.

     1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle seguenti condizioni:

     a) per l'assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del Comitato informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l'adozione del provvedimento di decadenza;

     b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.

     2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all'interessato con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.

     3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi dell'articolo 3 comma 10 e all'Autorità.

 

     Art. 6. Dimissioni.

     1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente dall'interessato.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

     3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.

 

     Art. 7. Funzioni del Presidente.

     1. Il Presidente del Comitato:

     a) rappresenta il Comitato;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

     c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con l'Autorità.

 

     Art. 8. Organizzazione dei lavori.

     1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta un codice etico di comportamento dei componenti.

 

     Art. 9. Indennità di funzione e rimborsi.

     1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

     2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

     3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti [9].

     4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

 

CAPO II

Funzioni

 

     Art. 10. Funzioni.

     1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

 

     Art. 11. Funzioni proprie.

     1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

     a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

     b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

     c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

     d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

     e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

     f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

     g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;

     h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;

     i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio- economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;

     l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

     m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

     n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;

     o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;

     p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

 

     Art. 12. Funzioni delegate.

     1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 e della Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, in adesione all’accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome e ai precedenti accordi quadro [10].

     2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:

     a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

     b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di

telecomunicazioni;

     c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;

     d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;

     e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;

     f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

     g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

     h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;

     i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;

     l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;

     m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;

     n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;

     o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;

     p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;

     q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;

     r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;

     s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

     t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;

     u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizione relative al divieto di posizioni dominanti;

     v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;

     z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

 

     Art. 13. Modalità di conferimento delle deleghe.

     1. Le funzioni di cui all’articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all’articolo 2 adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio [11].

     2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

     3. Nell'esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 14. Programmazione delle attività.

     1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario [12].

     2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.

     3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

CAPO III

Struttura - Dotazione organica - Finanziamento

 

     Art. 15. Dotazione organica.

     1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.

     2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato è attribuita ad un dirigente. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato la dotazione organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato può essere [13]:

     a) assegnato personale di ruolo della Regione;

     b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

     c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.

     3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

     4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, sono emanate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità [14].

     5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2 [15].

     6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

     Art. 16. Finanziamento.

     1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio regionale.

     2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio regionale.

 

     Art. 17. Gestione economica e finanziaria.

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

     2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

 

CAPO IV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni", con lo stanziamento di lire 415 milioni in termini di competenza e cassa.

     3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3448 è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo".

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'insediamento del Comitato, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.


[1] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall'art. 101 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.

[11] Comma così sostituito dall'art. 100 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[12] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Alinea così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 26 novembre 2004, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.