§ 2.2.77 - L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:04/02/2021
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 2.2.77 - L.R. 4 febbraio 2021, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)".

(B.U. 5 febbraio 2021, n. 17)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituito:

“7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.”.

2. Il comma 10 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituito:

“10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica nella prima seduta del Comitato.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituita:

“e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitane;”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 dopo le parole: “socio o dipendente” sono aggiunte le seguenti: “con funzioni direttive”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)”.

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 è così sostituito:

“1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 e della Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 dal Presidente dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, in adesione all’accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome e ai precedenti accordi quadro.”.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.