§ 5.14.10 - Legge regionale 12 maggio 1994, n. 17.
Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:12/05/1994
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Attuazione delle linee di intervento).
Art. 2.  (Area industriale).
Art. 3.  (Disposizione finanziaria).


§ 5.14.10 - Legge regionale 12 maggio 1994, n. 17.

Integrazione e modalità di attuazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta).

(B.U. 24 maggio 1994, n. 23).

 

Art. 1. (Attuazione delle linee di intervento).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare le linee di intervento previste dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 (Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta), mediante apposite società di capitale in gestione speciale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Area industriale).

     1. E' autorizzata, altresì, con le modalità di cui all'art. 1, l'acquisizione della totalità delle quote di partecipazione nella società proprietaria degli impianti idroelettrici e di tutti gli immobili costituenti l'area industriale "Cogne" di Aosta, compresa l'area indicata come esclusa dall'acquisto nella planimetria allegata alla l.r. 4/1993.

 

     Art. 3. (Disposizione finanziaria).

     1. Per i fini di cui all'art. 1 è autorizzato il trasferimento alla gestione speciale Finaosta, ad integrazione del fondo di lire 40 miliardi di cui all'art. 4, comma 2, lett. b, della l.r. 4/1993, della somma di lire 72.500 milioni. Al riguardo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 12.500 milioni iscritto al capitolo 46100 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e del residuo passivo di lire 60.000 milioni mantenute con iscrizione al capitolo 46965 del medesimo bilancio ai sensi dell'art. 64, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le necessarie variazioni al bilancio regionale.