§ 5.14.7 - Legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4.
Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.14 industria
Data:26/01/1993
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Linee di intervento).
Art. 3.  (Concorso degli enti locali).
Art. 4.  (Norme finanziarie).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.14.7 - Legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4.

Interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta.

(B.U. 2 febbraio 1993, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione, in considerazione del ruolo che l'area industriale "Cogne" di Aosta, come individuata nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge, riveste per la città di Aosta e per l'intera regione, sia sotto il profilo territoriale sia in quanto sede di unità produttive rilevanti anche in termini occupazionali, predispone e attiva un piano organico di riqualificazione e di potenziamento delle attività produttive insediate nell'area anzidetta e di riorganizzazione urbanistica dell'area stessa.

     2. La Regione intende altresì concorrere alla valorizzazione degli impianti idroelettrici attualmente di proprietà di società del "Gruppo ILVA" in Valle d'Aosta per accrescerne la capacità produttiva e diversificarne gli impieghi nell'interesse della comunità locale.

 

     Art. 2. (Linee di intervento).

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre e concludere accordi con il "Gruppo ILVA" e con altri soggetti direttamente interessati. Tali accordi sono volti a perseguire i seguenti risultati:

     a) riqualificare le attività industriali della "Cogne SpA": al fine di garantire adeguati livelli occupazionali;

     b) promuovere nuovi insediamenti produttivi nell'area industriale indicata all'articolo 1, comma 1;

     c) acquisire al patrimonio della Regione i beni immobili di cui alla lettera b) ivi compresi i manufatti che vi insistono;

     d) bonificare e recuperare sotto il profilo ambientale l'intera area di cui alla lettera b);

     e) acquisire alla Regione quote di partecipazione in società o consorzi titolari del diritto di proprietà degli impianti idroelettrici di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 3. (Concorso degli enti locali).

     1. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), elabora, d'intesa con il Comune di Aosta, il piano di riorganizzazione urbanistica dell'area industriale di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 4. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge sono stimati, nel quinquennio 1993-1997, in lire 150 miliardi di cui lire 100 miliardi nell'anno 1993 e, a titolo indicativo in lire 12.500 milioni annui ciascun esercizio successivo.

     2. Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio 1993 si provvede:

     a) quanto a lire 60 miliardi mediante l'utilizzo di corrispondente accantonamento a tal fine iscritto nei fondi globali del bilancio di previsione dell'esercizio stesso, in corso di approvazione;

     b) quanto a lire 40 miliardi mediante recupero, per corrispondente importo, di somme trasferite alla " Finaosta SpA " ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 88 (Finanziamento di interventi per lo sviluppo di attività produttive in corrispondenza di autorizzazione a contrarre mutui passivi), abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1992, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1992/1994).

     3. Alla determinazione degli oneri a carico dei bilanci successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, con legge di bilancio, tenuto conto degli importi determinati, per i singoli interventi, dalla Giunta all'atto della presentazione al Consiglio del bilancio annuale di previsione.

     4. Gli oneri di cui ai precedenti commi graveranno sui sottoelencati capitoli di spesa, da istituirsi nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e successivi con le seguenti denominazioni:

     a) "Spese per l'acquisto dei beni immobili concernenti l'area industriale "Cogne" di Aosta di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4";

     b) "Spese per l'acquisizione di partecipazioni in società o consorzi titolari degli impianti idroelettrici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4";

     c) "Spese per interventi di bonifica e reinfrastrutturazione delle aree, razionalizzazione degli insediamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b) e d), della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 4".

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati - (Omissis).