§ 4.15.2 - Legge regionale 17 novembre 1960, n. 8.
Istituzione di un Istituto Professionale regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:17/11/1960
Numero:8


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'anno scolastico 1960- 1961 è istituito, in Aosta, un Istituto avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di "Istituto Professionale Regionale per [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
Art. 4.      Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
Art. 5.      Su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, la Giunta regionale stabilisce le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e le particolari modalità di attuazione. [...]
Art. 6.      Con decreto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
Art. 7.      L'Istituto può avere Scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico - didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle [...]
Art. 8.      L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
Art. 9.      Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente articolo 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:
Art. 10.      Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della Scuola media e i licenziati della Scuola di Avviamento professionale di qualsiasi tipo e, [...]
Art. 11.      Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Art. 12.      Le Commissioni di esami sono composte dal Direttore della Scuola, da Insegnanti di materie tecniche e da Insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e sono nominate dall'Assessore alla [...]
Art. 13.      L'iscrizione e la frequenza ai Corsi dell'Istituto professionale regionale nonché gli esami ed i diplomi sono gratuiti. Agli alunni può essere richiesto un deposito di garanzia per eventuali [...]
Art. 14.      A capo dell'Istituto è un Preside, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, che sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
Art. 15.      Il posto di Preside è conferito, mediante pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dal Consiglio regionale, al quale possono partecipare gli Insegnanti di ruolo di materie tecniche [...]
Art. 16.      Al personale dell'Istituto Professionale si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi per quanto non previsto dalla presente legge.
Art. 17.      Per la gestione dell'Istituto Professionale Regionale sono demandate alla Giunta Regionale le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i Consigli di Amministrazione degli Istituti [...]
Art. 18.      Le spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto professionale regionale, previste in annue L. 12.000.000, sono a carico della Regione e graveranno sui Capitoli 86 bis e 146 del [...]
Art. 19.      Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 91 lettera f) del TU Legge Comunale e Provinciale [...]
Art. 20.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.15.2 - Legge regionale 17 novembre 1960, n. 8.

Istituzione di un Istituto Professionale regionale per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio.

(B.U. 30 novembre 1960).

 

Art. 1.

     A decorrere dall'anno scolastico 1960- 1961 è istituito, in Aosta, un Istituto avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di "Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio e le Attività Alberghiere" [1], equiparato a tutti gli effetti agli analoghi Istituti governativi.

 

     Art. 2. [2]

     L'Istituto Professionale Regionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'Industria, dell'Artigianato, del Commercio e delle Attività Alberghiere.

     L'Istituto stesso è costituito dalle seguenti Scuole Professionali, ciascuna delle quali comprende varie Sezioni:

     1) Scuola Professionale per l'industria meccanica ed elettrotecnica, con Sezioni per: aggiustatore meccanico, meccanico riparatore di automezzi, congegnatore meccanico, meccanico tornitore, meccanico fresatore, elettricista, elettromeccanico, elettricista per automezzi;

     2) Scuola Professionale per l'industria edile, con Sezioni per: muratore, carpentiere in legno e ferro, aiuto assistente edile;

     3) Scuola Professionale per l'industria idraulica, con Sezioni per: installatore di impianti idraulico - sanitari;

     4) Scuola Professionale per l'industria del legno, con Sezioni per: falegname, mobiliere;

     5) Scuola Professionale per attività ed impieghi commerciali, con Sezioni per: addetti alla segreteria d'azienda, addetti alla contabilità d'azienda, applicato ai servizi amministrativi, stenodattilografo;

     6) Scuola Professionale per le Attività Alberghiere, con Sezioni per: addetto alla segreteria e all'amministrazione di alberghi, addetto ai servizi di sala e bar, addetti ai servizi alberghieri di cucina.

 

     Art. 3.

     Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

     a) Scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani.

     b) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati.

     c) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati.

     d) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini.

     e) Corsi preparatori.

 

     Art. 4.

     Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

     I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

 

     Art. 5.

     Su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, la Giunta regionale stabilisce le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e le particolari modalità di attuazione. Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie Scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione tenuto conto di eventuali contributi dello Stato e di Enti diversi.

 

     Art. 6.

     Con decreto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

     I periodi di lezione, di esercitazione e di vacanze vengono determinati caso per caso dal Preside, d'accordo col Consiglio di Presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli Insegnanti e degli allievi.

 

     Art. 7.

     L'Istituto può avere Scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico - didattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

 

     Art. 8.

     L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

 

     Art. 9.

     Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente articolo 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:

     a) Per le Scuole industriali e per l'artigianato: educazione civica e cultura generale, matematica, scienze fisiche, disegno tecnico, tecnologia, meccanica e laboratorio, impianti idraulici e disegno relativo, nozioni sugli autoveicoli, costruzioni civili e disegno relativo, disegno professionale ed architettonico, storia del mobile e dell'arredamento, economia aziendale, religione, educazione fisica, lingua francese.

     b) Per la Scuola commerciale: educazione civica e cultura generale, matematica, scienze naturali, fisica e merceologia, computisteria, ragioneria generale e applicata, istituzioni di commercio, corrispondenza commerciale in lingua italiana ed estera, pratica importazione - esportazione, lingua francese, lingua inglese o tedesca, economia e diritto del lavoro, liquidazione salari e stipendi, trattamento assicurativo e previdenziale, relative applicazioni pratiche, pratica archivio e protocollo, macchine calcolatrici e contabili, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione, educazione fisica.

     c) Per le Scuole Alberghiere: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; merceologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; pratica commerciale e contabilità generale; organizzazione e amministrazione alberghiera; lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica [3].

 

     Art. 10.

     Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati della Scuola media e i licenziati della Scuola di Avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tale licenza, abbiano compiuto il 14° anno di età.

     In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

     Le condizioni di ammissione alle Scuole ed ai corsi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'anzidetto articolo 3 saranno stabilite dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

 

     Art. 11.

     Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

     I diplomi di qualifica per segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda e per contabile d'azienda o addetto alla contabilità di azienda sono validi per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 78, secondo comma, 17° alinea della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, con le modifiche apportate dalla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13. Il diploma di qualifica per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo è valido per l'ammissione ai concorsi medesimi, limitatamente ai posti aventi attinenza con l'indirizzo turistico - alberghiero [3]a.

     Al termine delle Scuole di cui alla lettera a) dell'articolo 3 gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico - patentato.

     Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 gli alunni conseguono un attestato.

 

     Art. 12.

     Le Commissioni di esami sono composte dal Direttore della Scuola, da Insegnanti di materie tecniche e da Insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e sono nominate dall'Assessore alla Pubblica Istruzione.

     La Commissione è presieduta dal Preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal Direttore della Scuola.

 

     Art. 13.

     L'iscrizione e la frequenza ai Corsi dell'Istituto professionale regionale nonché gli esami ed i diplomi sono gratuiti. Agli alunni può essere richiesto un deposito di garanzia per eventuali danni; la misura del deposito è fissata dal Preside, sentito il Consiglio di Presidenza.

 

     Art. 14.

     A capo dell'Istituto è un Preside, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento, che sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

     A capo di ogni scuola è un Direttore che risponde verso il Preside dell'andamento didattico e disciplinare della Scuola da lui diretta.

     Le funzioni di Direttore sono affidate, per incarico dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e su proposta del Preside, di regola agli Insegnanti di ruolo di materie tecniche.

     Presso l'Istituto funziona un Consiglio di Presidenza costituito dal Preside che lo presiede, dai Direttori di Scuole e da uno o più Insegnanti tecnici pratici.

     Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

 

     Art. 15.

     Il posto di Preside è conferito, mediante pubblico concorso per titoli e per esami, bandito dal Consiglio regionale, al quale possono partecipare gli Insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti tecnici e Istituti professionali, nonché i Direttori delle Scuole tecniche e di Avviamento a indirizzo corrispondente che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947. Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblici concorsi, per titoli e per esami, banditi dalla Giunta regionale e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

 

     Art. 16.

     Al personale dell'Istituto Professionale si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi per quanto non previsto dalla presente legge.

     Alla nomina del personale incaricato e supplente provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla PI, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

     In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, si possono assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

     Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 della presente legge, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle Scuole della sede centrale sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

     La tabella organica, annessa alla presente legge, indica il ruolo e il coefficiente del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

     Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, sentita la Giunta regionale.

 

     Art. 17.

     Per la gestione dell'Istituto Professionale Regionale sono demandate alla Giunta Regionale le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali statali [4].

     La Giunta regionale può, su proposta dell'Assessore alla PI, concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Assessorato alla PI, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo compensi speciali non computabili agli effetti della pensione.

     La concessione di tali compensi è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto articolo 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

 

     Art. 18.

     Le spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto professionale regionale, previste in annue L. 12.000.000, sono a carico della Regione e graveranno sui Capitoli 86 bis e 146 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1960/1961 e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione dei futuri esercizi finanziari.

 

     Art. 19.

     Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 91 lettera f) del TU Legge Comunale e Provinciale approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.

     Per quanto non è previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica governativi.

 

     Art. 20.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato - (Omissis) [5].

 

 

 


[1] Denominazione così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 novembre 1965, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 novembre 1965, n. 19.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 11 novembre 1965, n. 19.

[3]3a Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 21 gennaio 1976, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 novembre 1965, n. 19.

[5] Allegato sostituito dalla L.R. 11 novembre 1965, n. 19.