§ 4.15.4 - Legge regionale 11 novembre 1965, n. 19.
Modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, riguardante la istituzione e il funzionamento dell'Istituto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.15 istruzione pubblica
Data:11/11/1965
Numero:19


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono [...]
Art. 6.      La tabella organica dell'Istituto Professionale Regionale annessa alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è sostituita dalla nuova tabella organica annessa alla presente legge.
Art. 7.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.15.4 - Legge regionale 11 novembre 1965, n. 19.

Modificazioni alle norme della legge regionale 17 novembre 1960 n. 8, riguardante la istituzione e il funzionamento dell'Istituto Professionale Regionale per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.

(B.U. 15 novembre 1965).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1]

     Il predetto Istituto è equiparato, a tutti gli effetti, agli analoghi Istituti Professionali statali.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     Le spese per il funzionamento, l'arredamento e l'attrezzatura dell'Istituto Professionale Regionale, previste in complessive annue Lire centosessanta milioni, sono a carico della Regione e sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965 (capitoli 380, 381, 382, 383, 384, 385, 393, 407, 417), che presentano la necessaria disponibilità di fondi, e sui corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.

 

     Art. 6.

     La tabella organica dell'Istituto Professionale Regionale annessa alla legge regionale 17 novembre 1960 n. 8 è sostituita dalla nuova tabella organica annessa alla presente legge.

 

     Art. 7.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato - (Omissis) [3].

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della L.R. 17 novembre 1960, n. 8.

[2] Modificano rispettivamente gli artt. 2, 9, 17 della L.R. 17 novembre 1960, n. 8.

[2] Modificano rispettivamente gli artt. 2, 9, 17 della L.R. 17 novembre 1960, n. 8.

[2] Modificano rispettivamente gli artt. 2, 9, 17 della L.R. 17 novembre 1960, n. 8.

[3] Modifica la tabella alla L.R. 17 novembre 1960, n. 8.