§ 4.11.19 - Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.
Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.11 formazione professionale
Data:20/08/1993
Numero:63


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Attività di estetista).
Art. 3.  (Conseguimento della qualificazione professionale).
Art. 4.  (Corsi di formazione professionale).
Art. 5.  (Regolamenti comunali).
Art. 6.  (Dichiarazione di inizio attività)
Art. 6 bis.  (Sospensione e cessazione dell'attività)
Art. 7.  (Commissione comunale).
Art. 8.  (Esercizio dell'attività)
Art. 9.  (Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici).
Art. 10.  (Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere).
Art. 11.  (Compiti dell'Unità sanitaria locale).
Art. 12.  (Sanzioni amministrative)
Art. 13.  (Norme transitorie).
Art. 14.  (Attività amministrativa).


§ 4.11.19 - Legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.

Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta.

(B.U. 31 agosto 1993, n. 38).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attività di estetista nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

 

     Art. 2. (Attività di estetista).

     1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

     2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

     3. L'attività di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

 

     Art. 3. (Conseguimento della qualificazione professionale).

     1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico - pratico preceduto dallo svolgimento:

     a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

     b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno trecento ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;

     c) oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

     1 bis. Qualora l'attività lavorativa qualificata sia stata prestata a tempo parziale, essa è contabilizzata, per le finalità di cui al comma 1, proporzionalmente al monte ore effettivamente prestato [1].

 

     Art. 4. (Corsi di formazione professionale).

     1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono realizzati nell'ambito del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta).

     2. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 1/1990, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato. Con le medesime modalità è, altresì, stabilito il programma per il svolgimento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1.

     3. Per l'espletamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una commissione composta come segue:

     a) un rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;

     b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;

     c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

     d) due esperti designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative delle organizzazioni della categoria;

     e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale;

     f) il Presidente della Commissione regionale per l'artigianato o un suo delegato;

     g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'elenco riportato all'articolo 6, comma 3, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

     4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale appartenente al settimo livello funzionale.

     5. Agli allievi che superano l'esame teorico - pratico è rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

     6. Ai membri della commissione d'esame, fatta eccezione per i docenti e gli istruttori del corso e per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza di entità pari a quella prevista per i componenti le commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. A coloro che risiedono in comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

     7. Le spese di cui al comma 6 graveranno sul capitolo da istituire al programma regionale 2.2.2.10 del bilancio della Regione per l'anno 1994 successivi con la seguente denominazione "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esami per le attività di istruzione artigiana", compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio ai membri esterni all'amministrazione regionale. Alla determinazione dell'onere si provvederà annualmente, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, e successive modificazioni, con legge di bilancio.

 

     Art. 5. (Regolamenti comunali).

     1. I Comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano appositi regolamenti per disciplinare l'attività di estetista.

     2. I regolamenti sono adottati sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato [2].

     3. Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina del regolamento adottato dal Comune nell'ambito del quale operano.

     4. Tale regolamento si applica, altresì, alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che, comunque, effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

     5. In particolare i regolamenti comunali devono prevedere:

     a) le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, tenuto conto degli addetti occupati [3];

     b) i requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista;

     c) le modalità per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio e per il trasferimento dell'esercizio in altra sede [4];

     d) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;

     e) l'obbligo di esposizione delle tariffe professionali;

     f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di estetista;

     f bis) le procedure e i termini per la sospensione e per la cessazione dell'attività [5].

     6. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dai regolamenti comunali devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Decorso inutilmente tale termine, l'attività non può essere proseguita [6].

     7. I regolamenti comunali possono essere adottati anche attraverso l'adeguamento o l'integrazione di quelli adottati ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini).

 

     Art. 6. (Dichiarazione di inizio attività) [7]

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. La DIA è corredata dalla documentazione relativa agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico utilizzati e da una dichiarazione attestante che l'impresa è diretta da persona avente la qualificazione professionale richiesta, nonché il possesso delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 5.

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella DIA è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio.

 

          Art. 6 bis. (Sospensione e cessazione dell'attività) [8]

1. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

2. Qualora al termine del periodo previsto dal regolamento comunale l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.

 

     Art. 7. (Commissione comunale). [9]

     [1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della l. 1142/ 1970 è integrata da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

     a) regolamento comunale previsto dall'articolo 5;

     b) rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6.]

 

     Art. 8. (Esercizio dell'attività) [10]

1. L'attività di estetista è esercitata in forma di impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'estetista che intende esercitare l'attività deve risultare iscritta all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.

2. Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 [11].

3. Per ogni sede dell'impresa ove è esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

 

     Art. 9. (Esercizio dell'attività e vendita di prodotti cosmetici). [12]

     [1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le imprese autorizzate ai sensi della l. 426/1971, e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.]

 

     Art. 10. (Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere).

     1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

     2. L'attività può, altresì, essere svolta in una della forme societarie previste dalla l.r. 24/1986. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali richiesti per l'esercizio.

     3. I barbieri ed i parrucchieri, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all'esercitazione dell'attività principale.

 

     Art. 11. (Compiti dell'Unità sanitaria locale).

     1. L'Unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del servizio, accerta lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate nello svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti igienico - sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività.

     2. Allo stesso fine l'Unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l. 1/1990.

 

     Art. 12. (Sanzioni amministrative) [13]

1. L'esercizio dell'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 o senza aver presentato la DIA di cui all'articolo 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.

2. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 13. (Norme transitorie). [14]

     [1. La qualificazione di estetista è conseguita dai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della l. 161/1963, come sostituiti dall'articolo 1 della l. 1142/1970;

     b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

     c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

     2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attività di cui al comma 1, lettera a).

     3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attività di cui al comma 1, lettera a), per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.

     4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quello indicato ai commi 2 e 3, i soggetti e i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento organizzato dalla Regione al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

     5. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o della Regione.

     6. La qualificazione professionale di estetista è, inoltre, conseguita mediante superamento dell'esame teorico - pratico di cui all'articolo 3, comma 1, da coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o di diplomi rilasciati da scuole professionali private per estetiste. L'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza di un apposito corso di specializzazione organizzato dalla Regione.

     7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 161/ 1963, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1142/ 1970, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso di riqualificazione professionale organizzato dalla Regione.

     8. I corsi di cui ai commi 4, 6 e 7 sono realizzati in presenza di almeno cinque frequentanti per ogni tipologia di intervento. L'ordinamento didattico e la durata dei corsi sono stabiliti sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato.

     9. Le imprese singole o associate, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio dell'attività di centro abbronzante, il cui titolare è sprovvisto della qualificazione professionale di estetista, possono preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile in possesso di detta qualificazione. L'adeguamento deve essere effettuato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se l'attività è esercitata in forma associata è ammessa la qualificazione professionale di estetista di almeno un socio.]

 

     Art. 14. (Attività amministrativa).

     1. L'attività amministrativa connessa con l'applicazione della presente legge è svolta dal Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.

 

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[8] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2010, n. 26.

[12] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 1 giugno 2010, n. 16.

[14] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.