§ 3.9.37 - Legge regionale 28 novembre 1996, n. 37.
Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 opere pubbliche
Data:28/11/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Variazioni di bilancio).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.9.37 - Legge regionale 28 novembre 1996, n. 37.

Interventi straordinari in materia di edilizia scolastica.

(B.U. 4 dicembre 1996, n. 55).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nel quadro degli interventi in materia di edilizia scolastica, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'individuazione dell'opera a carattere straordinario relativa alla ristrutturazione dell'immobile, di proprietà regionale, denominato ex Cotonificio Brambilla, sito nel comune di Verrès, da destinare a polo scolastico.

     2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari all'individuazione dei lavori di completamento, adeguamento o messa a norma di opere riguardanti gli edifici adibiti ad uso scolastico, di cui all'allegato A alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), la cui proprietà è in corso di trasferimento dalla Regione ai Comuni.

     3. Nell'ambito della programmazione delle opere edilizie della Regione, la Giunta regionale può individuare ulteriori interventi di costruzione, adeguamento e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali, qualora particolari ragioni di necessità ed urgenza, relative all'andamento demografico ed al recepimento delle mutate esigenze didattiche, lo richiedano.

     4. L'adozione dei provvedimenti amministrativi per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 è affidata al dirigente competente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

     5. Gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3 rientrano nei trasferimenti settoriali con vincolo di destinazione di cui al titolo quinto della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

     6. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati anche per il tramite dell'ente richiedente, mediante trasferimento delle quote di finanziamento, secondo modalità da definire in sede di approvazione dei singoli interventi.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Le spese complessive per la realizzazione degli interventi autorizzati all'art. 1 sono previste, per il quinquennio 1996/2000, in lire 100.000.000.000, di cui:

     a) lire 65.000.000.000 per l'intervento di cui al comma 1;

     b) lire 35.000.000.000 per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, così ripartite:

     1) lire 17.000.000.000 anno 1996;

     2) lire 15.000.000.000 anno 1997;

     3) lire 20.000.000.000 anno 1998;

     4) indicativamente lire 24.000.000.000 anno 1999;

     5) indicativamente lire 24.000.000.000 anno 2000.

     2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 56300 (Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione) e sul capitolo di nuova istituzione 54220 (Interventi di adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e successivi.

     3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 per il triennio 1996/1998 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dei bilanci annuale e pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998, a valere sugli appositi accantonamenti previsti negli allegati 1 dei bilanci stessi (Piano di intervento straordinario per l'edilizia scolastica - D.5.).

     4. A decorrere dal 1999, gli oneri potranno essere rideterminati con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e iscritti con legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

 

     Art. 3. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa dei bilanci di previsione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1996, anche in termini di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     anno 1996 lire 17.000.000.000

     anno 1997 lire 15.000.000.000

     anno 1998 lire 20.000.000.000;

     b) in aumento:

     cap. 56300 "Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione"

     anno 1996 lire 17.000.000.000

     anno 1997 lire 10.000.000.000

     anno 1998 lire 13.000.000.000

     programma regionale 2.1.1.03

     codificazione 2.1.2.1.0.3.6.4

     cap. 54220 (di nuova istituzione)

     "Interventi di adeguamento, costruzione e ristrutturazione di edifici adibiti ad uso scolastico di proprietà degli enti locali"

     anno 1997 lire 5.000.000.000

     anno 1998 lire 7.000.000.000.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.