§ 3.2.12 - Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla legge 31 marzo 1977, n. 17, concernente la protezione della flora alpina.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.2 ambiente
Data:15/01/1982
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      E' sempre vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti.
Art. 3. 
Art. 4.      Per la violazione di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge primo marzo 1975, n. 47.
Art. 5.      Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge 31 marzo 1977, n. 17, è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 28400 della parte Spesa del [...]
Art. 6.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 3.2.12 - Legge regionale 15 gennaio 1982, n. 2. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 marzo 1977, n. 17, concernente la protezione della flora alpina.

(B.U. 3 febbraio 1982, n. 2).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     E' sempre vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti.

     Ne è consentito lo sfalcio nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 febbraio di ogni anno.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     Per la violazione di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge primo marzo 1975, n. 47.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge 31 marzo 1977, n. 17, è autorizzata la spesa annua di lire 30 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 28400 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Al finanziamento della maggiore spesa annua di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali

- (Spese correnti) - Settore I " Assetto del territorio e tutela

dell'ambiente ") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione

per l'anno 1981.

     Per gli anni 1982 e 1983 al relativo onere si farà fronte con le disponibilità del settore 2.2.1 "Assetto del territorio e tutela dell'ambiente" programma 2.2.1.6 "Difesa del suolo".

     Per gli anni successivi l'onere necessario sarà iscritto con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci preventivi.

 

     Art. 6.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione:

     cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"

     L. 10.000.000

     Variazione in aumento:

     cap. 28400 - " Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura "

     L. 10.000.000

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 7 dicembre 2009, n. 45.

[2] Modifica l'art. 5 della 31 marzo 1977, n. 17.

[3] Modifica gli allegati della 31 marzo 1977, n. 17.