§ 2.6.4A - Legge 8 febbraio 1977, n. 17.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:08/02/1977
Numero:17


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, è convertito in [...]


§ 2.6.4A - Legge 8 febbraio 1977, n. 17.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

(G.U. 9 febbraio 1977, n. 37)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

     Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.

     Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

     Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.