§ 2.6.47 - D.L. 10 dicembre 1976, n. 799.
Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:10/12/1976
Numero:799


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 2.6.47 - D.L. 10 dicembre 1976, n. 799. [1]

Sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

(G.U. 11 dicembre 1976, n. 329).

 

     Art. 1. [2]

     Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vinoè subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, chela rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) numero 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.

     Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente l'estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.

     Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.

     Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni edalle provincie autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 febbraio 1977, n. 17.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 8 febbraio 1977, n. 17.