§ 2.10.60 - L.R. 4 agosto 2010, n. 31.
Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.10 demanio e patrimonio della regione
Data:04/08/2010
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Introduzione dell'articolo 3bis)
Art. 2.  (Introduzione dell'articolo 3ter)
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie)


§ 2.10.60 - L.R. 4 agosto 2010, n. 31.

Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)

 

Art. 1. (Introduzione dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è inserito il seguente:

 

"Art. 3 bis. (Conferimento dei beni detenuti da Finaosta s.p.a.)

1. La Regione autorizza il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive detenuto da Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), nonché degli impianti pertinenziali.

2. La Regione autorizza, inoltre, il conferimento alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, degli impianti e delle attrezzature di proprietà regionale, di cui sono stati dotati gli edifici denominati Pépinières di Aosta e Pont-Saint-Martin, ancorché acquisiti per il tramite di Finaosta s.p.a.

3. Il valore dei conferimenti di cui ai commi 1 e 2 è determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a conferire i beni di cui al comma 2 di proprietà regionale e a conferire incarico alla Finaosta s.p.a., ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, per il trasferimento dei cespiti e dei beni di cui ai commi 1 e 2 di sua proprietà, per la nomina del revisore legale o della società di revisione legale e per la sottoscrizione dei relativi aumenti di capitale della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. derivanti dal conferimento.

5. Le imposte, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le spese relative al conferimento sono a carico del conferente.

6. Restano fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.

7. La società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Finaosta s.p.a. dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Giunta regionale è autorizzata a revocare gli importi non erogati, alla data di entrata in vigore della presente legge, concessi ai conduttori degli immobili oggetto di conferimento a titolo di contributo, a valere sulla gestione speciale, finalizzato alla parziale copertura dei costi per opere di adeguamento alle proprie esigenze aziendali degli immobili locati.

9. La Giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. alla Finaosta s.p.a. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.".

 

     Art. 2. (Introduzione dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 10/2004, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

 

"Art. 3 ter. (Dotazione di mezzi finanziari per interventi su immobili a destinazione produttiva)

1. Per l'esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. risorse finanziarie tramite:

a) concessione di contributi in conto impianti per l'acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l'ampliamento o l'ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;

b) concessione di contributi in conto esercizio per la realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione;

c) concessione di contributi in conto capitale, finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.

2. La Giunta regionale approva lo schema di concessione accessiva per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti di cui al comma 1 e gli obblighi del concessionario.

3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza alla Finaosta s.p.a.".

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in euro 1.000.000 per l'anno 2011 e in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:

a) nell'unità previsionale di base 01.03.002.10 (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali);

 

b) nell'unità previsionale di base 01.11.001.21 (Partecipazioni azionarie e conferimenti);

 

c) nell'unità previsionale di base 01.03.001.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche);

 

d) nell'unità previsionale di base 01.11.003.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

 

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A5 (Bonifica e reinfrastrutturazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato 2/B al bilancio stesso.

 

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 3bis, introdotto dall'articolo 1.