§ 2.2.227 - Legge regionale 21 maggio 1998, n. 32.
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.2 bilancio e contabilità
Data:21/05/1998
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Interventi in materia di patrimonio regionale).
Art. 2.  (Conferimenti).
Art. 3.  (Rideterminazione delle risorse da destinare alla finanza locale).
Art. 4.  (Interventi nel settore della formazione professionale).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di personale regionale).
Art. 6.  (Interventi in materia di sanità e sicurezza sociale).
Art. 7.  (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).
Art. 8.  (Interventi in materia di ambiente e assetto del territorio).
Art. 9.  (Interventi nel settore degli impianti a fune).
Art. 10.  (Interventi nel settore dei beni culturali).
Art. 11.  (Interventi in materia di costruzione di edifici di culto).
Art. 12.  (Modificazioni ad autorizzazioni alla contrazione di mutui).
Art. 13.  (Misure per il controllo della spesa regionale).
Art. 14.  (Firma degli ordinativi di incasso e dei mandati).
Art. 15.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 16.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.2.227 - Legge regionale 21 maggio 1998, n. 32.

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1998.

(B.U. 28 maggio 1998, n. 23).

 

Art. 1. (Interventi in materia di patrimonio regionale).

     1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni (cap. 35060).

     2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 3.830 milioni (cap. 46940).

     3. Per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature di gioco per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio della casa da gioco di Saint Vincent) è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.500 milioni (cap. 64925).

 

     Art. 2. (Conferimenti).

     1. In relazione ai risultati di gestione del periodo 1.7.1997 - 31.12.1997, è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 15.000 milioni (cap. 64927) alla gestione straordinaria della casa da gioco di Saint Vincent, di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per l'anno 1998, quote di capitale della società Finaosta S.p.A. fino al limite di spesa di lire 20.000 milioni (cap. 35560).

     3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni (cap. 35620), di cui lire 400 milioni per la sottoscrizione di capitale azionario nelle società di funivie e seggiovie locali, trasferite in gestione fiduciaria alla Finaosta ai sensi dell'art. 4, commi 4 e seguenti, della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (legge finanziaria per gli anni 1997-1999).

     4. E' autorizzato, per l'anno 1998, l'ulteriore trasferimento alla Finaosta S.p.A. della somma di lire 6.000 milioni per l'integrazione del fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (cap. 50760).

 

     Art. 3. (Rideterminazione delle risorse da destinare alla finanza locale).

     1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate, per l'anno 1998, agli interventi in materia di finanza locale dall'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998- 2000) è aumentato, in applicazione del comma 5 del medesimo articolo, di lire 5.542 milioni, di cui:

     a) trasferimenti diretti ai Comuni - lire 4.000 milioni (cap. 20501);

     b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione - lire 1.542 milioni, ripartiti negli interventi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. I trasferimenti di cui alla lettera a) sono ripartiti tra i Comuni della Regione con le medesime modalità indicate dalla legge recante "Parziale modificazione dei criteri di ripartizione ai Comuni dei trasferimenti ordinari senza vincolo di destinazione per l'anno 1998 - Integrazione all'art. 6 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41", approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 2983 del 26 febbraio 1998.

 

     Art. 4. (Interventi nel settore della formazione professionale).

     1. Per l'attuazione di iniziative di formazione professionale a totale finanziamento regionale di cui alla legge 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni (cap. 30020).

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di personale regionale). [1]

 

     Art. 6. (Interventi in materia di sanità e sicurezza sociale).

     1. La spesa sanitaria di parte corrente, determinata per l'anno 1998 in lire 226.380 milioni dall'art. 13 della legge regionale n. 41/1997 e rideterminata in lire 246.380 milioni dalla legge recante "Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente per l'anno 1998" approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 3050 del 26 marzo 1998, è elevata di lire 1.000 milioni (cap. 59900) da trasferirsi all'USL esclusivamente a copertura dei maggiori oneri a carico del bilancio dell'USL a seguito della stipulazione degli accordi sindacali integrativi su base regionale per il personale.

     2. [2].

     3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, nel limite di spesa di 45 miliardi, alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'USL al termine dell'esercizio finanziario 1997 (cap. 59925).

     4. Per la gestione e il funzionamento di centri di assistenza ai minori, previsti dal piano socio-sanitario nazionale 1997/1999, approvato con legge regionale 16 aprile 1997, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni (cap. 61500).

 

     Art. 7. (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).

     1. Per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario di cui al titolo II della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni di cui:

     - lire 3.000 milioni per gli interventi previsti dall'art. 7 in materia di viabilità rurale e di impianti di irrigazione (cap. 41720);

     - lire 2.000 milioni per gli interventi previsti dall'art. 6 in materia di costruzione e di sistemazione di fabbricati rurali e alpeggi (cap. 41725).

     2. Per il rimborso di contributi unificati in agricoltura in applicazione dell'art. 44 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 41360).

 

     Art. 8. (Interventi in materia di ambiente e assetto del territorio).

     1. Per la concessione ai Comuni e ai relativi consorzi di contributi per opere urgenti di prevenzione di eventi calamitosi, in applicazione della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 - artt. 2 e 3, comma 1, è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni (cap. 37860).

     2. Per l'applicazione della legge regionale 2 maggio 1995, n. 13 "Realizzazione o recupero funzionale di attrezzature afferenti ad aree naturali protette o a Espace Mont Blanc" è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 67385).

 

     Art. 9. (Interventi nel settore degli impianti a fune).

     1. Per gli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 recante "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e delle connesse strutture di servizio" è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni (capitolo 64810).

 

     Art. 10. (Interventi nel settore dei beni culturali).

     1. Per gli interventi previsti dalla legge 7 maggio 1990, n. 28, recante "Censimento e catalogazione dei beni culturali sul territorio regionale" è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni (cap. 65900).

 

     Art. 11. (Interventi in materia di costruzione di edifici di culto).

     1. Per la concessione di contributi in applicazione della legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 recante "Intervento della Regione autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto" è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 50120).

 

     Art. 12. (Modificazioni ad autorizzazioni alla contrazione di mutui).

     1. L'autorizzazione a contrarre, per l'anno 1998, mutui passivi per lire 2.000 milioni, recata dall'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 41/1997, per il finanziamento delle spese connesse con la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione e infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è revocata (cap. 11175 entrate).

     2. L'autorizzazione a contrarre mutui passivi, recata dall'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 41/1997 per gli interventi previsti dalla legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) per il trasferimento al Comune di Aosta dei fondi per gli interventi di riqualificazione della città, per lire 23.000 milioni per l'anno 1998, è revocata (cap. 11155 entrate).

     3. Restano confermate, per l'anno 1998, le autorizzazioni di spesa previste per gli interventi autorizzati dalle leggi di spesa di cui ai commi 1 e 2 (capp. 50150 e 33665).

     4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla revoca delle autorizzazioni a contrarre prestiti di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo, per complessive lire 25 miliardi, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 iscritto al bilancio 1998 (cap. 00010).

 

     Art. 13. (Misure per il controllo della spesa regionale).

     1. La misura del concorso finanziario dell'Amministrazione regionale delle spese del servizio di mensa per il personale, fissato nei 2/3 del costo di ciascun pasto dall'art. 10 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988/1990 relativa al personale regionale", a decorrere dal 1999 sarà determinata annualmente dalla Giunta regionale, sentiti i rappresentanti del personale e tenuto conto dei costi del servizio e dello stanziamento iscritto in bilancio.

 

     Art. 14. (Firma degli ordinativi di incasso e dei mandati). [1]

     [1. Oltre ai soggetti indicati all'articolo 54, comma 3 e all'articolo 59, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta", possono essere delegati alla firma degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento funzionari della carriera direttiva dell'Assessorato regionale competente in materia di Bilancio.]

 

     Art. 15. (Disposizioni finanziarie).

     1. La presente legge prevede autorizzazioni di maggiori spese a carico del bilancio 1998 per complessive lire 139.502 milioni, alla cui copertura si provvede mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 (cap. 00010).

 

     Art. 16. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

(Omissis)

 

INDICE

Art.  1 - Interventi in materia di patrimonio regionale

Art.  2 - Conferimenti

Art.  3 - Rideterminazione delle risorse da destinare alla finanza locale Art.  4 - Interventi nel settore della formazione professionale Art.  5 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art.  6 - Interventi in materia di sanità e sicurezza sociale Art.  7 - Interventi in materia di agricoltura e zootecnia

Art.  8 - Interventi in materia di ambiente e assetto del territorio Art.  9 - Interventi nel settore degli impianti a fune

Art. 10 - Interventi nel settore dei beni culturali

Art. 11 - Interventi in materia di costruzione di edifici di culto Art. 12 - Modificazioni ad autorizzazioni alla contrazione di mutui Art. 13 - Misure per il controllo della spesa regionale

Art. 14 - Firma degli ordinativi di incasso e dei mandati

Art. 15 - Disposizioni finanziarie

Art. 16 - Dichiarazione di urgenza

 

 


[1] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 5 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41.

[2] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

[1] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30.