§ 2.1.13 - Legge regionale 19 giugno 2000, n. 14.
Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi .


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:19/06/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Procedure e criteri per la delegificazione e la semplificazione).
Art. 3.  (Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40).
Art. 4.  (Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).
Art. 5.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.13 - Legge regionale 19 giugno 2000, n. 14.

Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi [1].

(B.U. 27 giugno 2000, n. 28).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), la presente legge disciplina la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi elencati nell'allegato A.

 

     Art. 2. (Procedure e criteri per la delegificazione e la semplificazione).

     1. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato A provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni, emanate e pubblicate secondo le modalità stabilite dall'articolo 30, comma 2, della l.r. 18/1999.

     2. Oltre a quelli indicati nell'articolo 30, comma 4, della l.r. 18/1999, le deliberazioni di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri:

     a) individuazione della struttura competente per l'istruttoria, nonché dell'organo politico o del dirigente competente all'adozione del provvedimento finale, secondo i criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);

     b) adeguamento delle fasi e degli adempimenti procedimentali alle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

 

     Art. 3. (Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40).

     1. All'articolo 3, comma primo, della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione) le parole ", sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione" sono soppresse.

     2. All'articolo 3, comma secondo, della l.r. 40/1975 le parole ", in collaborazione con la Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione, i consigli di istituto e il collegio dei docenti," sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30).

     1. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), le parole ", sentita la commissione consiliare competente" sono soppresse.

     2. All'articolo 6, comma 3, della l.r. 30/1989, le parole ", sentita la commissione consiliare competente" sono soppresse.

     3. All'articolo 7, comma 1, della l.r. 30/1989, le parole ", sentita la commissione consiliare competente, " sono soppresse.

     4. All'articolo 9, comma 4, della l.r. 30/1989, le parole ", sentita la commissione consiliare competente" sono soppresse.

 

     Art. 5. (Abrogazione di norme).

     1. Con effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2, sono abrogate le disposizioni di legge limitatamente alle parti in cui regolano i procedimenti amministrativi di cui all'allegato A.

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1) Procedimento per l'adozione del programma annuale «Les rencontres de

physique de la Vallée d'Aoste».

Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77 (art. 2).

2) Procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di

bacini di accumulo.

Legge regionale 17 giugno 1992, n. 24 (artt. 2, 3 e 5).

3) Procedimento per il finanziamento di infrastrutture ricreativo-sportive,

in favore di comuni, comunità montane e loro forme associative.

Legge regionale 7 agosto 1986, n. 45 (art. 4).

4) Procedimento per la classificazione delle piste da sci.

Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (art. 3).

 

 


[1] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 11 luglio 2000, n. 30.