§ 4.17.9 - Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77.
Disposizioni dirette a promuovere e favorire l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste".


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.17 ricerca
Data:20/12/1991
Numero:77


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma delle attività).
Art. 3.  (Attuazione).
Art. 4.  (Comitato scientifico).
Art. 5.  (Compiti e compensi del coordinatore e del comitato scientifico).
Art. 6.  (Norme finanziarie).
Art. 7.  (Variazioni di bilancio).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 4.17.9 - Legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77.

Disposizioni dirette a promuovere e favorire l'organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste".

(B.U. 30 dicembre 1991, n. 57).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Valle d'Aosta promuove ed organizza annualmente un convegno a carattere scientifico e culturale, denominato "Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste", integrato da incontri collaterali anche in discipline affini, al fine di:

     a) incrementare le ricerche e gli studi nel campo della fisica nucleare e delle particelle elementari;

     b) favorire gli incontri e gli scambi di esperienze nel settore da parte di scienziati, esperti e studiosi di nazionalità italiana e straniera;

     c) contribuire all'aggiornamento didattico degli insegnanti e degli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado della Regione;

     d) operare per un'ampia divulgazione scientifica su temi legati allo sviluppo della ricerca e alle sue applicazioni.

     2. Per il conseguimento di tali finalità, la Regione si avvale della collaborazione e di eventuali contributi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), di istituti universitari, di enti o organismi specializzati nel settore e di altre strutture pubbliche o private.

 

     Art. 2. (Programma delle attività).

     1. Il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 4, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone il programma " Les rencontres de physique de la Vallee d'Aoste " e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

     2. La Giunta regionale, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, sentita la Commissione consigliare competente, approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma predisposto dal Comitato scientifico, a meno che non ritenga di richiedere ulteriori elementi di giudizio, nel qual caso il termine suddetto può essere prolungato fino al 15 dicembre di ogni anno.

     3. Contestualmente all'approvazione, la Giunta regionale determina le località in cui dovranno svolgersi le attività previste dal programma.

 

     Art. 3. (Attuazione).

     1. Le funzioni amministrative relative all'attuazione del programma di cui all'articolo 2 sono attribuite ai Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione.

 

     Art. 4. (Comitato scientifico).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, nomina un Comitato scientifico avente il compito di predisporre il programma "Les rencontres de physique de la Vallee d'Aoste".

     2. Il Comitato scientifico è così composto:

     a) due fisici professori universitari di primo livello collaboratori dell'"Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", o dipendenti del suddetto "Istituto Nazionale di Fisica Nucleare" aventi la qualifica di direttore di ricerca, o livello equivalente, uno dei quali con funzioni di presidente;

     b) un membro scelto fra il personale docente, direttivo, dirigente con contratto a tempo indeterminato del settore di istruzione secondaria superiore della Regione, anche in quiescenza, con funzione di coordinatore preposto all'organizzazione delle manifestazioni [1].

     3. I membri del Comitato scientifico restano in carica cinque anni dalla data della nomina e possono essere riconfermati.

 

     Art. 5. (Compiti e compensi del coordinatore e del comitato scientifico).

     1. L'intera organizzazione è di competenza del coordinatore.

     2. Al coordinatore spetta un compenso annuo lordo omnicomprensivo di L. 7.800.000.

     3. Ai membri del Comitato scientifico estranei all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di L. 100.000 lorde per ogni giornata di riunione, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio nelle misure e secondo le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

     I suddetti compensi, stabiliti sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fissato dall'ISTAT, potranno essere rideterminati ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 100.000.000 annue per il funzionamento generale e in L. 10.000.000 per i compensi al coordinatore del Comitato scientifico di cui all'articolo 5, graverà rispettivamente sui capitoli di nuova istituzione n. 57205 e n. 57206 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

     a) per l'anno 1991, mediante prelievo della somma di L. 110.000.000 dal capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991, relativo al settore cultura Organizzazione del convegno internazionale "Les rencontres de physique de la Vallee d'Aoste", codice E. 4.13;

     b) per gli anni 1992 e 1993, mediante utilizzo per L. 220.000.000 delle risorse disponibili iscritte al capitolo 67000 del bilancio pluriennale 1991/1993.

     3. A decorrere dall'anno 1994 eventuali rideterminazioni della spesa derivante dall'applicazione della presente legge saranno stabilite con legge finanziaria ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

     4. In deroga all'articolo 44, quinto comma della legge regionale 90/1989, sono autorizzate le variazioni di bilancio di cui all'articolo 7.

 

     Art. 7. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione

     Cap. 67000 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti Lire 110.000.000

     Variazione in aumento

     Cap. 57205 (di nuova istituzione) Spese per l'organizzazione del convegno internazionale denominato " Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste "

     LR 20 dicembre 1991, n. 77 Lire 100.000.000

     Codificazione 1.1.1.4.2.2.06.06.07

     Programma 2.2.4.08

     Cap. 57206 (di nuova istituzione) Spese per compensi al Comitato scientifico e al coordinatore del Convegno " Les rencontres de physique de la Vallée d'Aoste "

     LR 20 dicembre 1991, n. 77 articolo 5

     Lire 10.000.000

     Codificazione 1.1.1.4.2.2.06.06.07

     Programma 2.2.4.08

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale e entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Lettera così sostituita dall’art. 46 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.