§ 5.1.82 - L.R. 10 luglio 1998, n. 23.
Tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/07/1998
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed obiettivi).
Art. 2.  (Destinatari degli interventi).
Art. 3.  (Funzioni della Regione).
Art. 4.  (Funzioni delle Unità sanitarie locali).
Art. 5.  (Attuazione degli interventi).
Art. 6.  (Libretto sanitario sportivo).
Art. 7.  (Tutela sanitaria degli atleti disabili).
Art. 8.  (Controllo anti-doping).
Art. 9.  (Commissione medica regionale per i ricorsi).
Art. 10.  (Adempimenti delle società sportive).
Art. 11.  (Censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica).
Art. 12.  (Registro delle patologie incidenti sull'attività sportiva).
Art. 13.  (Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Abrogazione).


§ 5.1.82 - L.R. 10 luglio 1998, n. 23. [1]

Tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. n. 44 del 15 luglio 1998).

 

Art. 1. (Finalità ed obiettivi).

     1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e della tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.

     2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi).

     1. Sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano l'attività sportiva in forma agonistica ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

     2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive in forma non agonistica:

     a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

     b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano qualificati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982;

     c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù nelle fasi precedenti a quelle nazionali.

     3. L'accertamento e la certificazione di idoneità può riguardare anche soggetti che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono praticare anche in forma non organizzata, attività a carattere motorio formativo o attività fisico ricreative.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione, nella materia regolata dalla presente legge, esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di controllo e di vigilanza previste all'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, ed inoltre:

     a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport;

     b) programma i corsi di formazione per gli operatori del settore;

     c) istituisce il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'art. 6;

     d) nomina i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità nella pratica sportiva agonistica di cui all'art. 9;

     e) predispone il censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica di cui all'art. 11;

     f) istituisce il registro delle patologie incidenti sulle attività sportive di cui all'art. 12;

     g) nomina il Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport di cui all'art. 13 e ne coordina l'attività.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Unità sanitarie locali).

     1. Le Unità sanitarie locali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 assicurando in particolare:

     a) interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere l'attività sportiva e motoria della popolazione con particolare riferimento a quella scolastica come mezzo indispensabile di promozione, mantenimento e recupero della salute psicofisica;

     b) l'accertamento anche periodico e la certificazione di idoneità psicofisica alle attività sportive svolte in forma agonistica;

     c) l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle attività sportive svolte in forma non agonistica comprese quelle nell'ambito scolastico;

     d) l'attività di supporto clinico strumentale per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale e, in particolare, in favore delle persone disabili;

     e) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di manifestazioni o competizioni sportive di particolare rilevanza;

     f) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico sportivo, in collaborazione con la Federazione medici sportivi italiani (F.M.S.I.) e l'Università degli studi di Perugia.

     2. Le Unità sanitarie locali attuano, mediante i competenti servizi di igiene e prevenzione, i compiti di vigilanza nei confronti dei centri privati e degli specialisti che operano nel campo della medicina sportiva, secondo le direttive della Giunta regionale.

     3. Le Unità sanitarie locali organizzano i corsi di formazione e aggiornamento professionale programmati dalla Regione per gli operatori del settore.

 

     Art. 5. (Attuazione degli interventi).

     1. Agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, anche a seguito del censimento effettuato ai sensi dell'art. 11, le strutture di medicina dello sport pubbliche o private accreditate, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

     2. Di norma, si procede all'accreditamento nel rispetto del criterio del pari utilizzo della generalità dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge.

     3. Sono altresì autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture sanitarie non accreditate o ambulatori medici privati, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3. La struttura sanitaria o l'ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati dalla Giunta regionale in riferimento a quelli generali e specifici previsti per le strutture accreditate che svolgono attività analoghe.

     4. Le certificazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, redatte in conformità al decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e successive modificazioni, sono rilasciate anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità sanitarie locali. In caso di dubbio sull'idoneità del soggetto i medici hanno facoltà di stabilire e richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari presso i servizi pubblici di medicina dello sport.

     5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, su modello unico regionale.

     6. Una copia del certificato di idoneità è consegnata all'interessato o alla società, un'altra è inviata alla Unità sanitaria locale di appartenenza dell'utente. Una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata per almeno cinque anni e tenuta a disposizione per legittima richiesta.

     7. Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio sanitario regionale.

 

     Art. 6. (Libretto sanitario sportivo).

     1. La Regione istituisce in collaborazione con il CONI il libretto sanitario sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:

     a) le generalità dell'atleta;

     b) lo sport o gli sports praticati;

     c) la società sportiva di appartenenza;

     d) la data della visita di idoneità;

     e) gli accertamenti eseguiti;

     f) l'esito finale della visita;

     g) le visite di controllo;

     h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

     Il libretto sanitario sportivo è rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente, secondo un modello approvato dalla Giunta regionale ed è strettamente personale.

     2. Le visite per l'idoneità alla pratica sportiva devono essere effettuate previa esibizione del libretto sanitario, da restituire al completamento della visita medico-sportiva con le annotazioni contenute nel certificato di cui al comma 6 dell'art. 5.

 

     Art. 7. (Tutela sanitaria degli atleti disabili).

     1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte di atleti disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti l'eziologia della disabilità.

     2. La certificazione di idoneità deve fare riferimento alle attività sportive per gli atleti disabili secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

     3. L'accertamento per gli atleti disabili comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

 

     Art. 8. (Controllo anti-doping).

     1. Le funzioni in materia di controllo anti-doping sono esercitate dalle Unità sanitarie locali secondo protocolli sottoscritti d'intesa con l'Università, la F.M.S.I. e con le federazioni sportive nazionali del CONI, secondo le norme della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni.

     2. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti sono a carico di chi richiede il controllo.

 

     Art. 9. (Commissione medica regionale per i ricorsi).

     1. Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento dell'attività sportiva agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in conformità al decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982.

     2. In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissione sanitaria prevista dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. La commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

     3. La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:

     a) un medico specialista in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente;

     b) un medico specialista in medicina interna o in materie equivalenti;

     c) un medico specialista in cardiologia;

     d) un medico specialista in ortopedia;

     e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

     I componenti della commissione possono essere riconfermati.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'assessorato alla sanità.

     5. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

     6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti o degli eventuali sostituti.

 

     Art. 10. (Adempimenti delle società sportive).

     1. Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle attività sportive, agonistiche e non, alla presentazione di certificazione di idoneità sportiva prevista della presente legge, conservando agli atti la relativa documentazione e verificandone la scadenza e la validità giuridica.

     2. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Gli enti organizzatori sono tenuti a comunicare alle Unità sanitarie locali il calendario delle manifestazioni, perchè possano essere predisposti eventuali controlli.

 

     Art. 11. (Censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica). [2]

     [1. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture pubbliche e private di medicina dello sport e gli specialisti autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica comunicano alla Giunta regionale il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell'anno precedente. Entro la medesima data, i comitati provinciali delle singole federazioni sportive del CONI e gli enti di promozione sportiva comunicano alla Giunta regionale divisi per comune e per attività sportiva, il numero dei propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità sportiva.

     2. La Giunta regionale cura, anche in forma elaborata ed aggregata, la pubblicazione e la divulgazione dei dati ad essa pervenuti.

     3. L'inadempienza a quanto previsto al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento delle strutture. Il rispetto dell'adempimento costituisce elemento di priorità nell'assegnazione agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni del CONI dei contributi previsti dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 1997, n. 21.

     4. In fase di prima attuazione gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 12. (Registro delle patologie incidenti sull'attività sportiva).

     1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, apposito registro delle patologie che precludono l'esercizio delle attività sportive ed agonistiche.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport).

     1. E' istituito il comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport per la vigilanza sulle attività svolte in materia di rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e per il controllo di qualità.

     2. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa, ed è composto da:

     a) due rappresentanti della Regione di cui un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport;

     b) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;

     c) un rappresentante designato su base regionale dalla F.M.S.I.;

     d) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'Assessorato alla sanità.

     4. I componenti del comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     1. Fino al completamento del censimento di cui all'art. 11 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ed i relativi accertamenti diagnostici sono effettuati esclusivamente nelle strutture pubbliche.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Ai componenti la commissione di cui all'art. 9 ed ai componenti il comitato di cui all'art. 13 spetta per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute un gettone di lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge. Ai componenti non residenti a Perugia spettano altresì il rimborso spese di viaggio e l'eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali.

     2. All'onere relativo alla spesa per i compensi di cui al comma 1 si farà fronte per l'anno in corso ed i successivi con le disponibilità di cui al capitolo 2170 del bilancio annuale di previsione, denominato: «Quota del fondo sanitario interregionale di parte corrente destinata al pagamento delle indennità e rimborso spese ai membri delle commissioni sanitarie di cui alla L.R. 10 dicembre 1980, n. 72, nonché ai componenti di gruppi di lavoro e di altre commissioni operanti in campo sanitario».

 

     Art. 16. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 79.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.