§ 5.1.53 - L.R. 19 ottobre 1982, n. 47.
Norme per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/10/1982
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Organi dell'U.L.S.S. L'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:
Art. 2.  Composizione del collegio dei revisori. Il collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente:
Art. 3.  Incompatibilità. Non possono essere designati membri del collegio dei revisori i presidenti e i componenti dei comitati di gestione in carica, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i [...]
Art. 4.  Costituzione e durata. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5.  Compito del collegio dei revisori. Al collegio dei revisori compete:
Art. 6.  Funzionamento. Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal proprio presidente, su sua iniziativa, o su richiesta anche di uno solo dei membri.
Art. 7.  Emolumenti. Al presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori è corrisposto un compenso mensile rispettivamente del settanta per cento e del cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda [...]
Art. 8.  Norma transitoria e finale. Per la prima costituzione del collegio dei revisori delle U.L.S.S. le designazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.


§ 5.1.53 - L.R. 19 ottobre 1982, n. 47. [1]

Norme per il funzionamento del Collegio dei revisori delle Unità locali per i servizi sanitari e socio- assistenziali.

(B.U. n. 61 del 25 ottobre 1982).

 

Art. 1. Organi dell'U.L.S.S. L'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Composizione del collegio dei revisori. Il collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente:

     a) uno dal Ministro del tesoro;

     b) uno dalla Giunta regionale;

     c) uno dall'assemblea dell'Unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziali tra persone esterne all'assemblea stessa.

     Le funzioni di presidente del collegio dei revisori sono esercitate dal membro designato dalla Giunta regionale.

     I membri da designare debbono essere scelti tra persone che posseggono particolare e comprovata esperienza amministrativa nel settore della contabilità e finanza pubblica.

 

     Art. 3. Incompatibilità. Non possono essere designati membri del collegio dei revisori i presidenti e i componenti dei comitati di gestione in carica, i loro parenti ed affini entro il quarto grado, i dipendenti delle unità sanitarie locali iscritti nei ruoli nominativi regionali e coloro che con le U.L.S.S. abbiano un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita o un rapporto convenzionale o un contratto di fornitura di beni o servizi, nonché coloro che abbiano liti pendenti con la U.L.S.S.

 

     Art. 4. Costituzione e durata. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni e deve essere comunque rinnovato entro 60 giorni dalla ricostituzione degli organi dell'U.L.S.S. a seguito delle elezioni amministrative generali.

 

     Art. 5. Compito del collegio dei revisori. Al collegio dei revisori compete:

     a) il parere e la conseguente relazione sul bilancio di previsione da allegare al bilancio stesso;

     b) l'esame del conto finanziario al fine di verificarne la regolarità amministrativo-contabile e la predisposizione della conseguente relazione da allegare al rendiconto stesso;

     c) l'effettuazione, almeno trimestrale, della verifica di cassa;

     d) l'esame e la sottoscrizione dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 77 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, nonché la redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle U.L.S.S. da trasmettere alla Giunta regionale ed ai Ministeri della sanità e del tesoro entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre.

     I revisori possono assistere alle riunioni dell'assemblea e del comitato di gestione.

 

     Art. 6. Funzionamento. Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal proprio presidente, su sua iniziativa, o su richiesta anche di uno solo dei membri.

     Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri.

     Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.

     Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e documenti contabili dell'U.L.S.S.

     Il collegio dei revisori dei conti per lo svolgimento dei propri compiti si avvale di locali strutture e personale dell'U.L.S.S.

     Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il membro dissenziente indica nel verbale i motivi del proprio dissenso.

 

     Art. 7. Emolumenti. Al presidente ed ai componenti il Collegio dei revisori è corrisposto un compenso mensile rispettivamente del settanta per cento e del cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda del Presidente del corrispondente Comitato di gestione dell'U.L.S.S. [2].

     Ai componenti del collegio è corrisposta altresì, in quanto dovuta, la indennità di trasferta ed il rimborso spese di viaggio nella misura stabilita per i dipendenti amministrativi delle U.L.S.S. iscritti nel ruolo nominativo regionale nella posizione funzionale più elevata.

     Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sul bilancio delle U.L.S.S.

 

     Art. 8. Norma transitoria e finale. Per la prima costituzione del collegio dei revisori delle U.L.S.S. le designazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso di mancata designazione da parte dell'assemblea dell'U.L.S.S. del membro di sua competenza entro il termine previsto di 60 giorni, trascorsi ulteriori 30 giorni, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, si sostituisce all'assemblea stessa nella designazione del membro del collegio dei revisori.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.

[2] Modificato con L.R. 20-2-1984, n. 6 a decorrere dal 1-1-1984.