§ 1.4.23 - L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Organizzazione del servizio sanitario regionale [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:19/12/1979
Numero:65

§ 1.4.23 - L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.

Organizzazione del servizio sanitario regionale [*].

(B.U. n. 63 del 20 dicembre 1979).

 

TITOLO I

Associazione dei Comuni

 

Art. 1. Ambiti territoriali. Il territorio della regione è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'allegata tabella A), per adeguare e coordinare la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui al titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da parte delle amministrazioni locali.

 

Art. 2. Gestione dei servizi sociali e sanitari. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 dell'allegata tabella A) la gestione dei servizi sociali e sanitari di cui all'articolo precedente è esercitata dai Comuni interessati, tra loro associati.

     Negli ambiti territoriali di cui ai nn. 1, 2 e 9 della stessa tabella, il cui territorio coincide con le corrispondenti zone omogenee individuate dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, la gestione dei servizi medesimi è esercitata dalle rispettive Comunità montane.

 

Art. 3. Associazioni dei Comuni. L'Associazione dei Comuni è disciplinata da uno statuto, adottato dai singoli Comuni, che prevede in particolare, nel rispetto della presente legge:

     - la denominazione e la sede dell'associazione;

     - gli scopi dell'associazione;

     - i compiti ed il funzionamento degli organi dell'associazione;

     - il raccordo tra i Comuni titolari delle funzioni e l'associazione;

     - le forme per assicurare la partecipazione della popolazione all'attività dell'associazione;

     - i modi di finanziamento.

 

Art. 4. Organi dell'associazione. Organi dell'associazione dei Comuni sono: l'assemblea, l'esecutivo ed il presidente.

     Per il settore dei servizi sanitari e istituito presso ogni associazione un comitato di gestione con i compiti previsti dal successivo art. 20, in deroga alle attribuzioni dell'esecutivo di cui al successivo art. 8.

 

Art. 5. Assemblea dell'associazione. 1. L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.

     2. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione è uguale a quello dei componenti assegnato al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello complessivo dei comuni associati.

     3. Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai membri dell'assemblea, determinato ai sensi del precedente comma, stia nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

     4. Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo convenzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi, nella misura che segue:

     - comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;

     - comuni oltre i 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.

     5. Per i fini del presente articolo la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

     6. L'aumento di cui al quarto comma è conteggiato ai fini del calcolo proporzionale di cui al terzo comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

     7. Qualora nell'attribuzione dei rappresentanti ai singoli comuni il calcolo proporzionale suddetto dia quozienti contenenti frazioni di unità, l'assegnazione ai comuni di un ulteriore rappresentante, fino alla concorrenza del limite di cui a terzo comma, viene effettuata secondo il seguente ordine prioritario:

     a) comuni da 0 a 2000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 2;

     b) comuni da 2001 a 5000 abitanti per i quali il numero dei rappresentanti sia risultato inferiore a 3;

     c) comuni con il quoziente della frazione di cui sopra più elevato ed a parità dello stesso con maggiore popolazione.

     8. I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti esprime nell'assemblea dell'associazione intercomunale sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, previa ripartizione dei membri assegnati nel modo seguente:

     1) Consigli comunali eletti con il sistema maggioritario:

     a) nel caso di nomina da due a quattro rappresentanti: uno alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso siano presenti in Consiglio più liste di minoranza, il rappresentante delle minoranze è nominato nella lista in cui è stato eletto il consigliere con la maggiore cifra individuale;

     b) nel caso di nomina da cinque a sette rappresentanti: due alla lista di minoranza e gli altri alla lista di maggioranza; nel caso di due liste di minoranza presenti in Consiglio comunale: un rappresentante per ciascuna lista; nel caso di più liste si applica il criterio indicato alla lettera sub/a;

     2) Consigli comunali eletti con il sistema proporzionale: ripartizione tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali e presenti in Consiglio comunale, in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72, comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 tra gli eletti nelle rispettive liste garantendo almeno un rappresentante al e liste che abbiano ottenuto almeno 1/10 dei voti validi, sempreché ad altre liste, l'applicazione del metodo predetto, attribuisca ulteriori rappresentanti oltre il primo.

     A tale scopo si procede successivamente alla riduzione del numero dei rappresentanti per le liste che abbiano riportato quozienti minori.

     9. L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno due terzi dei membri che la compongono.

     10. L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione dei singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.

     11. L'associazione adotta, nel termine di sei mesi, un regolamento per il funzionamento dei propri organi. Fino all'adozione di tale regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento del comune dell'associazione con maggiore popolazione [1].

 

Art. 6. Attribuzioni dell'assemblea. L'assemblea elegge l'esecutivo, approva i bilanci di previsione, i conti consuntivi e le relative relazioni, i piani ed i programmi annuali e poliannuali, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni.

     Le deliberazioni concernenti i bilanci e i conti consuntivi sono adottate a maggioranza dei componenti il collegio.

 

Art. 7. Pareri obbligatori. Devono essere preceduti dal parere dei singoli Consigli comunali gli atti riguardanti l'approvazione dei piani e dei programmi annuali e poliannuali, dei regolamenti, della pianta organica del personale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

     I Comuni devono pronunziarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

 

Art. 8. Esecutivo. L'esecutivo è eletto dall'assemblea, nel suo seno, secondo i criteri e con le modalità previsti dallo statuto, che fissa altresì il numero dei suoi componenti.

     Salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, l'esecutivo può delegare le proprie funzioni ad uno o più comitati di gestione nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto esclusivamente per settori organici di materie.

     Nell'esecutivo e negli eventuali comitati di gestione dovrà essere assicurata la presenza di membri dell'assemblea con preferenza di quelli che rivestono la qualifica di assessori nei comuni associati [2].

 

Art. 9. Presidente. Il presidente dell'Associazione dei Comuni, eletto dall'assemblea tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei componenti, rappresenta l'associazione dei Comuni, convoca e presiede l'assemblea e l'esecutivo ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia affidata dallo statuto.

 

Art. 10. Comunità montane. Nei casi in cui la gestione dei servizi sociali viene assunta dalle Comunità montane ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, le competenze dell'assemblea, dell'esecutivo e dei presidente sono attribuite, rispettivamente, al Consiglio, alla Giunta e al Presidente della Comunità montana.

     Nella ipotesi prevista al comma precedente valgono le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 in quanto applicabili [2].

 

TITOLO II

Servizio sanitario regionale

 

(Vedi paragrafo 5.1.33)

 

 


[*] Modificata con L.R. 16-1-1981, n. 6; L.R. 31-5-1982, n. 29; L.R. 19-10- 1982, n. 47; L.R. 14-1-1985, n. 1; L.R. 21-3-1985, n. 11; L.R. 14-4-1986, n. 16. Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[1] Così modificato con L.R. 14-4-1986, n. 16; già modificato con L.R. 16- 1-1981, n. 6..

[2] Modificato con L.R. 14-1-1985, n. 1.

[2] Modificato con L.R. 14-1-1985, n. 1.