§ 5.1.37 - L.R. 18 marzo 1980, n. 18. - Norme di contabilità e di
amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali [*].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/03/1980
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali nel rispetto dei principi fondamentali della contabilità pubblica [...]
Art. 2.  Collegamento con il piano sanitario regionale. La presente legge assicura il collegamento tra il bilancio delle unità sanitarie locali e il piano sanitario regionale, nell'ambito degli obiettivi [...]
Art. 3.  Bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.
Art. 4.  Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale. Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle [...]
Art. 5.  Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale. Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario [...]
Art. 6.  Struttura del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.
Art. 7.  Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario delle unità sanitarie locali ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 8.  Bilancio annuale di previsione. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo ed è formulato in [...]
Art. 9.  Stanziamenti di competenza per la spesa. Gli stanziamenti di spesa formulati in termini di competenza, sono iscritti in bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle [...]
Art. 10.  Stanziamenti di cassa per la spesa. Le previsioni di cassa sono iscritte in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che, per ciascun capitolo, si prevede di dover effettuare, [...]
Art. 11.  Equilibrio del bilancio di competenza. Il totale delle spese che potranno essere impegnate non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare.
Art. 12.  Equilibrio del bilancio di cassa. In ciascun bilancio il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere aumentato della [...]
Art. 13.  Integrità ed universalità del bilancio. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio delle unità sanitarie locali nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per [...]
Art. 14.  Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione. Entro il 15 novembre di ogni anno il comitato di gestione della ULSS presenta all'assemblea dell'Associazione intercomunale o al consiglio [...]
Art. 15.  Collegamento con il bilancio dei comuni e delle Comunità montane. Entro 10 giorni dalla intervenuta esecutività le unità sanitarie locali trasmettono copia del bilancio ai comuni o alle Comunità [...]
Art. 16.  Esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di un quadrimestre
Art. 17.  Gestione provvisoria del bilancio. Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata all'unità sanitaria locale dal comitato regionale di controllo a norma degli artt. 59 e 60 [...]
Art. 18.  Classificazione delle entrate. Nel bilancio annuale, le entrate si ripartiscono in titoli a seconda che provengano dal fondo sanitario regionale o da altre assegnazioni per il finanziamento della [...]
Art. 19.  Classificazione delle spese. Nel bilancio annuale le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di pertinenza della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti o le [...]
Art. 20.  Schema di bilancio unificato. Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, delibera lo schema di bilancio [...]
Art. 21.  Fondo di riserva. Nel bilancio di previsione è iscritto, sia in termini di competenza che di cassa, un fondo di riserva da destinare alle spese impreviste, nonché alle maggiori spese che potranno [...]
Art. 22.  Fondo di riserva del bilancio di cassa. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui [...]
Art. 23.  Autorizzazione di ulteriori spese. Le spese a cui le unità sanitarie locali non possono provvedere con gli stanziamenti del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva, devono essere [...]
Art. 24.  Assestamento di bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, [...]
Art. 25.  Variazioni di bilancio. Entro il 30 novembre di ogni anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, approva le necessarie variazioni del bilancio di competenza e di cassa.
Art. 26.  Storno di fondi. Agli atomi di fondi tra i capitoli della stessa categoria provvede il comitato di gestione.
Art. 27.  Somministrazione delle quote del fondo sanitario regionale. Entro il giorno 10 del mese precedente ciascun trimestre le unità sanitarie locali trasmettono alla Giunta regionale il preventivo [...]
Art. 28.  Anticipazioni di cassa. Per far fronte a temporanee deficienze di cassa le unità sanitarie locali possono contrarre anticipazioni con il tesoriere.
Art. 29.  Accertamento delle entrate. Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori [...]
Art. 30.  Riscossione e versamento delle entrate. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma all'unità sanitaria locale, tramite il tesoriere od [...]
Art. 31.  Residui attivi. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.
Art. 32.  Fasi della spesa. Sono spese delle unità sanitarie locali quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio a norma di legge, regolamenti od altri atti amministrativi, costituenti titolo valido di [...]
Art. 33.  Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicarne l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.
Art. 34.  Registrazione degli impegni di spesa. Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio delle unità sanitarie locali devono essere trasmesse, [...]
Art. 35.  Liquidazione delle spese. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare esatto del debito scaduto sulla base di idonea documentazione dopo aver accertato sia [...]
Art. 36.  Ordinazione e pagamento delle spese. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere a mezzo di mandati individuali o collettivi di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa e di [...]
Art. 37.  Documentazione dei mandati di pagamento. Ogni mandato di pagamento è corredato, secondo i casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, da buoni di carico [...]
Art. 38.  Estinzione dei titoli di spesa. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere delle unità sanitarie locali nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:
Art. 39.  Servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale è affidato dal Comitato di gestione ad un istituto di credito singolo od associato, operante nell'ambito territoriale [...]
Art. 40.  Funzionari delegati. Nei casi in cui si renda necessario garantire una maggiore capacità operativa ai presìdi dell'unità sanitaria locale, il comitato di gestione può autorizzare aperture di credito [...]
Art. 41.  Rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati. Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi [...]
Art. 42.  Titoli di spesa ineseguibili. Qualora il settore
Art. 43.  Residui passivi. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.
Art. 44.  Perezione. I residui passivi relativi a spese correnti possono essere conservati per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.
Art. 45.  Beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale. Fanno parte del patrimonio assegnato alla unità sanitaria locale tutti i beni immobili e beni mobili di proprietà dei comuni, funzionali [...]
Art. 46.  Inventario dei beni patrimoniali. I beni patrimoniali di cui al precedente art. 45 sono iscritti nell'inventario del comune in cui sono collocati.
Art. 47.  Consegnatari dei beni mobili. Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli, su proposta dell'organo di direzione, tra i dipendenti assegnati ai settori o servizi ove [...]
Art. 48.  Dichiarazione di fuori uso e di scarico. I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero [...]
Art. 49.  Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui all'articolo 45 provvede l'ULSS avvalendosi di mezzi ed interventi dei comuni
Art. 50.  Acquisizione ed alienazione dei beni patrimoniali. Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 45 sono [...]
Art. 51.  Contabilità di magazzino. Le unità sanitarie locali devono provvedere alla istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e agli altri beni di [...]
Art. 52.  Carico e scarico di magazzino. Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.
Art. 53.  Contabilità dei costi. Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.
Art. 54.  Rilevazione dei costi. Al competente settore
Art. 55.  Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi delle ULSS provvede il comitato di gestione, [...]
Art. 56.  Contenuto e limiti. I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a 9 anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle [...]
Art. 57.  Forme di contrattazioni. Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso secondo [...]
Art. 58.  Scelta delle procedure. Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti settori
Art. 59.  Capitolati generali e speciali. Il comitato di gestione, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.
Art. 60.  I contratti di importo pari o superiori a lire 100 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.
Art. 61.  Procedimento per l'asta pubblica. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.
Art. 62.  Procedimento per la licitazione privata. Nei casi in cui si procede a licitazione privata, l'unità sanitaria locale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto mediante [...]
Art. 63.  Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e di licitazione privata. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso [...]
Art. 64.  Procedimento per l'appalto-concorso. Per speciali forniture l'unità sanitaria locale può ricorrere all'appalto-concorso.
Art. 65.  Stipulazione del contratto. Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico- [...]
Art. 66.  Ufficiale rogante. I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale [...]
Art. 67.  Cauzione. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.
Art. 68.  Esecuzione dei contratti. Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, [...]
Art. 69.  Servizi in economia. I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve [...]
Art. 70.  Esecuzione dei lavori in economia. Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi, può disporre la esecuzione di lavori in economia, per un importo non superiore a lire [...]
Art. 71.  Provviste in economia. Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi e alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per [...]
Art. 72.  Progettazione, esecuzione e collaudo di opere di competenza dell'unità sanitaria locale - Rinvio. Alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di competenza delle unità sanitarie locali si [...]
Art. 73.  Ricerche e trattative regionali e forme collaborative tra unità sanitarie locali. La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace [...]
Art. 74.  Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali. Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono responsabili personalmente e solidalmente [...]
Art. 75.  Verifiche di gestione e di efficienza. Il controllo sulla gestione e sulla efficienza della medesima compete all'assemblea dell'unità sanitaria locale e alla Giunta regionale.
Art. 76.  Verifiche di cassa e vigilanza sulla gestione di tesoreria. L'assemblea dell'unità sanitaria locale individua l'organo competente ad effettuare le verifiche di cassa allo scadere di ogni bimestre.
Art. 77.  Rendiconti trimestrali di gestione. Le unità sanitarie locali devono fornire alla Giunta regionale rendiconti trimestrali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza di ciascun [...]
Art. 78.  Rendiconto generale annuale. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.
Art. 79.  Conto finanziario. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
Art. 80.  Elenco descrittivo del patrimonio. L'elenco descrittivo del patrimonio deve indicare alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
Art. 81.  Formazione ed approvazione del rendiconto. Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione alla assemblea dell'unità sanitaria locale, unitamente al parere dei consigli comunali [...]
Art. 82.  Collegamento con il rendiconto dei comuni e delle comunità montane. Entro 10 giorni dalia intervenuta esecutività, le unità sanitarie locali trasmettono copia del rendiconto annuale ai comuni e alle [...]
Art. 83.  Finanziamento della gestione dei servizi sociali. L'assemblea è competente per la determinazione delle quote di partecipazione dei comuni per il finanziamento della gestione associata dei servizi [...]
Art. 84.  Gestione dei servizi sociali. Il bilancio ed il conto consuntivo della gestione dei servizi sociali devono essere tenuti distinti da quelli della gestione dei servizi sanitari:
Art. 85.  Rapporti giuridici pregressi. Salvo i casi contemplati dall'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza [...]
Art. 86.  Trasferimento del patrimonio ai comuni. In relazione a quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti interessati devono effettuare, di intesa con il comune competente, [...]
Art. 87.  Attribuzione del patrimonio alle unità sanitarie locali. I comuni, con deliberazioni del consiglio attribuiscono alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi [...]
Art. 88.  Rinvio alle norme di contabilità generale. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto [...]
Art. 89.  Richiamo a D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 9 del [...]


§ 5.1.37 - L.R. 18 marzo 1980, n. 18. - Norme di contabilità e di

amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali [*].

(B.U. n. 17 del 24 marzo 1980).

 

CAPO I - Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali nel rispetto dei principi fondamentali della contabilità pubblica previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

 

     Art. 2. Collegamento con il piano sanitario regionale. La presente legge assicura il collegamento tra il bilancio delle unità sanitarie locali e il piano sanitario regionale, nell'ambito degli obiettivi generali del programma regionale di sviluppo. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono alla Regione tutte le informazioni da essa richieste.

     La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la rilevazione e la trasmissione dei dati e promuove le opportune iniziative intese alla realizzazione di un sistema informativo unificato, anche ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici dei servizi dell'unità sanitaria locale.

     Le unità sanitarie locali sono tenute a fornirsi reciprocamente ogni dato e notizia utile allo svolgimento delle funzioni sanitarie.

     Costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle unità sanitarie locali.

 

CAPO II - Bilancio

 

     Art. 3. Bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale traduce in termini finanziari gli obiettivi, i progetti speciali e le priorità individuati dal piano sanitario regionale.

     Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e ha la stessa durata del piano sanitario regionale. Esso è approvato ed aggiornato insieme al bilancio annuale con la stessa procedura prevista per l'approvazione di quest'ultimo.

     Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse finanziarie che le unità sanitarie locali prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione vigente che ai nuovi prevedibili interventi statali o regionali.

     In particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri, mentre non autorizza la riscossione delle entrate nè la esecuzione delle spese in esso contemplate.

 

     Art. 4. Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale. Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle unità sanitarie locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal piano sanitario regionale.

     La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare al finanziamento delle spese in conto capitale, è effettuata in relazione ai criteri di riparto contenuti nel piano sanitario regionale.

     Sono altresì previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi in relazione alla normativa vigente nella misura da essa desumibile o indicata nelle proposte o nei provvedimenti di riparto.

 

     Art. 5. Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale. Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e, per le competenze del personale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso la previsione della spesa deve essere contenuta entro i limiti dell'entrata.

 

     Art. 6. Struttura del bilancio pluriennale. Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

     Le entrate e le spese correnti sono iscritte in relazione alla classificazione del bilancio annuale.

     Le spese in conto capitale sono iscritte per programmi secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

 

     Art. 7. Esercizio finanziario. L'esercizio finanziario delle unità sanitarie locali ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

     Dopo il termine del 31 dicembre non possono più essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spese nonché operazioni di cassa sul bilancio precedente.

 

     Art. 8. Bilancio annuale di previsione. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

     L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

     Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza entro il limite massimo, per ciascun capitolo della previsione di cui ai precedenti punti 1) e 2).

     Tra le entrate o le spese di cui al punto 2) è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e il corrispondente stanziamento a pareggio.

     Le entrate di cui al punto 3) devono comprendere l'ammontare della giacenza presunta di cassa all'inizio dell'esercizio.

 

     Art. 9. Stanziamenti di competenza per la spesa. Gli stanziamenti di spesa formulati in termini di competenza, sono iscritti in bilancio nella misura strettamente necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che si prevede daranno luogo, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, a impegni di spesa a carico del medesimo per l'attuazione dei compiti istituzionali delle unità sanitarie locali.

     Nel caso di spese a carattere pluriennale, la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata con i criteri di cui al primo comma e nei limiti dell'importo complessivo indicato dal provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle quote già stanziate nei precedenti bilanci.

     Le spese relative ai presìdi e servizi multizonali devono essere iscritte nel bilancio dell'unità sanitaria locale competente per territorio ed evidenziate in apposito specifico conto allegato al bilancio stesso.

     L'unità sanitaria locale rileva almeno trimestralmente le spese impegnate per tali servizi e presìdi.

 

     Art. 10. Stanziamenti di cassa per la spesa. Le previsioni di cassa sono iscritte in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che, per ciascun capitolo, si prevede di dover effettuare, nell'esercizio, in conto residui e in conto competenza.

     Gli stanziamenti suddetti devono essere correlati alle previste disponibilità complessive di cassa dell'esercizio.

 

     Art. 11. Equilibrio del bilancio di competenza. Il totale delle spese che potranno essere impegnate non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare.

     E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo quanto previsto dal successivo art. 28.

 

     Art. 12. Equilibrio del bilancio di cassa. In ciascun bilancio il totale delle spese che si prevede di pagare non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di riscuotere aumentato della presunta giacenza iniziale di cassa.

 

     Art. 13. Integrità ed universalità del bilancio. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nel bilancio delle unità sanitarie locali nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

     Sono vietate le gestioni di fondi fuori bilancio.

 

     Art. 14. Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione. Entro il 15 novembre di ogni anno il comitato di gestione della ULSS presenta all'assemblea dell'Associazione intercomunale o al consiglio della Comunità montana il bilancio di previsione annuale che deve essere approvato entro il 31 dicembre, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638 [1].

     Al bilancio di previsione annuale devono essere allegati: 1. - i prospetti dimostrativi delle spese riclassificate per funzioni e centri di costo;

2. - prospetti dimostrativi delle spese e presìdi multizonali; 3. - prospetti dimostrativi della spese per il personale in servizio; 4. - relazione sulle attività, sui livelli assistenziali, sulle risorse che si prevede di acquisire e sui criteri di utilizzo delle medesime.

     Il bilancio così approvato viene trasmesso entro 15 giorni, corredato degli allegati, al Comitato regionale di controllo ed alla Giunta regionale [1].

     In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale l'assemblea approva gli aggiornamenti del bilancio pluriennale.

 

     Art. 15. Collegamento con il bilancio dei comuni e delle Comunità montane. Entro 10 giorni dalla intervenuta esecutività le unità sanitarie locali trasmettono copia del bilancio ai comuni o alle Comunità montane competenti.

     I Comuni e le Comunità montane, ciascuno per gli ambiti territoriali di competenza previsti dall'art. 2 della legge regionale sulla «Organizzazione del servizio sanitario regionale», iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dell'unità sanitaria locale.

     I bilanci di previsione delle unità sanitarie locali devono essere allegati alle contabilità dei comuni o comunità montane cui si riferiscono.

 

     Art. 16. Esercizio provvisorio. L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di un quadrimestre [1] durante il quale sono autorizzati, per ciascun mese, l'impegno e il pagamento delle spese in ragione di un dodicesimo dello stanziamento finale previsto da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili o nel caso di spese dovute per legge o per contratto divenuto esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

 

     Art. 17. Gestione provvisoria del bilancio. Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata all'unità sanitaria locale dal comitato regionale di controllo a norma degli artt. 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'unità sanitaria locale è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio, ovvero - nel caso in cui il rinvio investa l'intero bilancio - limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, o nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili.

 

     Art. 18. Classificazione delle entrate. Nel bilancio annuale, le entrate si ripartiscono in titoli a seconda che provengano dal fondo sanitario regionale o da altre assegnazioni per il finanziamento della spesa corrente, che derivino dalla gestione di attività a pagamento e da redditi patrimoniali e recuperi diversi o dalla assegnazione di fondi e contributi destinati agli investimenti, ovvero si riferiscano alle contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la natura dei cespiti e, nell'ambito di queste, in capitoli secondo l'oggetto. L'ulteriore suddivisione in articoli è facoltativa.

     Le categorie e i capitoli sono numerati progressivamente anche in maniera discontinua per le esigenze della codificazione meccanografica.

     Il bilancio deve contenere un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 19. Classificazione delle spese. Nel bilancio annuale le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di pertinenza della parte in conto capitale, ovvero riguardino il rimborso di prestiti o le contabilità speciali.

     La parte corrente comprende le spese di funzionamento e di mantenimento.

     La parte in conto capitale comprende le partite che attengono agli investimenti.

     Nell'ambito di ciascun titolo, le spese si ripartiscono in categorie secondo l'analisi economica.

     La numerazione dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

 

     Art. 20. Schema di bilancio unificato. Nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, delibera lo schema di bilancio unificato che deve essere adottato dalle unità sanitarie locali.

 

     Art. 21. Fondo di riserva. Nel bilancio di previsione è iscritto, sia in termini di competenza che di cassa, un fondo di riserva da destinare alle spese impreviste, nonché alle maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio.

     Il fondo di riserva di cui al comma precedente non può superare l'uno per cento della complessiva spesa prevista.

     L'utilizzo del fondo di riserva è disposto con delibera del comitato di gestione.

 

     Art. 22. Fondo di riserva del bilancio di cassa. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.

     Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con delibera del comitato di gestione non soggetto a controllo.

     L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è iscritto in bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

 

     Art. 23. Autorizzazione di ulteriori spese. Le spese a cui le unità sanitarie locali non possono provvedere con gli stanziamenti del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva, devono essere preventivamente autorizzate, su parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale che provvede alla contestuale assegnazione del finanziamento con il fondo di riserva regionale previsto dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 24. Assestamento di bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione ed in relazione alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, approva l'assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti di competenza - provvede:

1. - all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; 2. - all'aggiornamento del saldo finanziario dell'esercizio precedente; 3. - all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea delibera l'utilizzo del medesimo per interventi di investimento.

     Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea, previa acquisizione degli atti adottati dagli organi deliberanti dei comuni associati o della Comunità montana per il ripiano del disavanzo di gestione, provvede alla iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del saldo finanziario negativo.

 

     Art. 25. Variazioni di bilancio. Entro il 30 novembre di ogni anno l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, approva le necessarie variazioni del bilancio di competenza e di cassa.

     Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere disposte solo se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.

 

     Art. 26. Storno di fondi. Agli atomi di fondi tra i capitoli della stessa categoria provvede il comitato di gestione.

     Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e gli stanziamenti della competenza.

     Sono altresì vietati gli storni tra gli stanziamenti di spesa iscritti in titoli diversi.

     Le somme che si intendono prelevare da un capitolo devono essere disponibili nello stesso in rapporto al fabbisogno dell'esercizio.

 

     Art. 27. Somministrazione delle quote del fondo sanitario regionale. Entro il giorno 10 del mese precedente ciascun trimestre le unità sanitarie locali trasmettono alla Giunta regionale il preventivo trimestrale di cassa, entro i limiti della previsione del bilancio annuale di cassa.

     La Giunta regionale, sulla base dei preventivi trimestrali di cui al comma precedente, trasferisce alle unità sanitarie locali, all'inizio di ciascun trimestre, le quote di spettanza sul fondo sanitario regionale.

     La Giunta regionale eroga, altresì, le quote della riserva del fondo sanitario regionale previste dall'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 28. Anticipazioni di cassa. Per far fronte a temporanee deficienze di cassa le unità sanitarie locali possono contrarre anticipazioni con il tesoriere.

     L'anticipazione è deliberata dal comitato di gestione in base alle condizioni previste dalla convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

     L'importo dell'anticipazione non può superare un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale assegnata [1].

     Le eventuali anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote trimestrali del fondo sanitario regionale.

 

CAPO III - Gestione del bilancio

 

     Art. 29. Accertamento delle entrate. Formano oggetto di accertamento delle entrate le somme dovute alla unità sanitaria locale in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte dei debitori determinati o determinabili.

     L'entrata è accertata quando il settore [1] economico-finanziario competente dell'unità sanitaria locale, appurata la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

 

     Art. 30. Riscossione e versamento delle entrate. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento della relativa somma all'unità sanitaria locale, tramite il tesoriere od altro ufficio, ente o incaricato a norma di legge, regolamento o altri atti amministrativi.

     Le somme riscosse da uffici o enti esterni alle unità sanitarie locali o dagli incaricati sono versate integralmente al tesoriere nei termini fissati dalla legge, dal contratto o dal titolo.

     Il tesoriere provvede all'incasso su ordinativo firmato dal competente responsabile del settore [1] economico-finanziario e dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, da scegliere nell'ambito del comitato stesso.

     Il tesoriere effettua l'incasso anche quando le somme non siano iscritte in bilancio, o siano iscritte in difetto e, pur in pendenza dell'emissione del relativo ordinativo.

 

     Art. 31. Residui attivi. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio.

     In sede di conto consuntivo deve essere data dimostrazione motivata dell'eventuale eliminazione di residui attivi.

 

     Art. 32. Fasi della spesa. Sono spese delle unità sanitarie locali quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio a norma di legge, regolamenti od altri atti amministrativi, costituenti titolo valido di impegno.

     Tutte le spese delle unità sanitarie locali passano attraverso le seguenti fasi:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione;

     d) pagamento.

     Tali fasi possono essere simultanee.

 

     Art. 33. Tutti i provvedimenti che comportano spese devono indicarne l'ammontare ed i mezzi per farvi fronte.

     Gli organi delle unità sanitarie locali assumono gli impegni secondo le rispettive competenze, nei limiti degli stanziamenti del bilancio in corso.

     Per specifiche ragioni d'urgenza, adeguatamente motivate, il presidente può adottare provvedimenti che impegnino il bilancio, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

     Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla unità sanitaria locale a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso.

     Per le spese relative ad affitti e ad altri oneri di carattere continuativo o ricorrente, l'impegno può estendersi a più esercizi.

     Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, l'unità sanitaria locale può deliberare la stipulazione di contratti o l'assunzione di obbligazioni nei limiti della somma necessaria per l'esecuzione dell'intera opera o dell'intero intervento. In tal caso formano impegni sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

     Dopo il 31 dicembre nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.

     La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata, costituisce economia.

 

     Art. 34. Registrazione degli impegni di spesa. Tutte le proposte di atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio delle unità sanitarie locali devono essere trasmesse, unitamente alla relativa documentazione, all'ufficio economico finanziario competente il quale, accertata la legittimità della spesa, la esatta imputazione del bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la registrazione provvisoria dell'impegno.

     Gli atti di impegno debbono contenere l'indicazione della situazione contabile del capitolo a cui la spesa viene imputata e dopo la loro adozione devono essere trasmessi allo stesso ufficio di cui al primo comma per la registrazione definitiva dell'impegno.

 

     Art. 35. Liquidazione delle spese. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore e nel determinare l'ammontare esatto del debito scaduto sulla base di idonea documentazione dopo aver accertato sia l'esistenza dell'impegno che l'avvenuta regolare esecuzione delle opere o della fornitura dei beni e dei servizi.

     Alla liquidazione delle spese già impegnate con deliberazione esecutiva provvede il comitato di gestione con apposito atto non soggetto a controllo.

     Per specifiche ragioni d'urgenza il presidente può adottare provvedimenti di liquidazione, salvo ratifica del comitato di gestione nella prima riunione successiva.

     Le spese fisse sono liquidate dal presidente o suo delegato con lo stesso atto di ordinazione delle spese stesse.

 

     Art. 36. Ordinazione e pagamento delle spese. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere a mezzo di mandati individuali o collettivi di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. Ciascun titolo di spesa non può essere riferito a più capitoli.

     I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato membro del comitato stesso, nonché dal competente responsabile del settore [1] economico-finanziario.

     Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai commi precedenti il settore [1]:

     a) verifica che sia intervenuta la liquidazione;

     b) riscontra che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa iscritto in bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

     Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni con le quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni non siano divenute esecutive o dichiarate immediatamente eseguibili.

     L'unità sanitaria locale provvede al pagamento delle forniture di beni e servizi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, salvi i casi di contestazione, per inadempienze contrattuali da parte dei fornitori.

 

     Art. 37. Documentazione dei mandati di pagamento. Ogni mandato di pagamento è corredato, secondo i casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, da buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili o da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa.

     La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

 

     Art. 38. Estinzione dei titoli di spesa. I titoli di spesa sono estinti dal tesoriere delle unità sanitarie locali nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa mediante:

     a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi;

     b) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato ai beneficiari;

     c) commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del richiedente;

     d) commutazione in reversale d'incasso a favore dell'unità sanitaria locale per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

     e) assegno postale localizzato.

     Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di cui alle precedenti lettere b), c) ed e) occorre l'espressa richiesta dei creditori.

 

     Art. 39. Servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria dell'unità sanitaria locale è affidato dal Comitato di gestione ad un istituto di credito singolo od associato, operante nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, avente i requisiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

 

     Art. 40. Funzionari delegati. Nei casi in cui si renda necessario garantire una maggiore capacità operativa ai presìdi dell'unità sanitaria locale, il comitato di gestione può autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati per il funzionamento dei settori [1], dei servizi e per la piccola manutenzione ordinaria degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti.

     Il comitato di gestione stabilisce i limiti delle aperture di credito e le modalità di utilizzo [1].

     Il funzionario delegato effettua i prelevamenti dell'apertura di credito mediante buoni di prelevamento a proprio favore per i pagamenti in contanti da lui direttamente eseguibili ovvero mediante ordinativi intestati ai creditori.

     Il prelievo è effettuato nei limiti dell'apertura di credito autorizzata per ciascun capitolo.

 

     Art. 41. Rendicontazione delle spese da parte dei funzionari delegati. Il funzionario delegato dovrà rendere al comitato di gestione il conto delle somme erogate - corredato dai documenti giustificativi delle spese - trimestralmente, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

     Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato cessi dall'incarico.

     Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in 10 giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma precedente.

     Il competente settore [1] economico-finanziario esegue i riscontri ed invia il rendiconto al comitato di gestione il quale lo approva dando discarico al funzionario delegato delle somme erogate.

     Qualora in sede di riscontro, il settore [1] accerti irregolarità nei conti, carenze nella documentazione giustificativa della spesa, restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione dello stesso.

     Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il settore [1] rimette gli atti al comitato per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.

     Il funzionario delegato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

 

     Art. 42. Titoli di spesa ineseguibili. Qualora il settore [1] economico-finanziario dell'unità sanitaria locale non ritenga, in relazione ai riscontri di cui ai precedenti artt. 33, 35 e 36, di registrare un impegno di spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione e con l'indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti, al presidente del comitato di gestione o al suo delegato.

     Qualora il presidente o il suo delegato intende dar corso al provvedimento, dà in proposito ordine scritto al funzionario responsabile che è tenuto ad eseguirlo, salvo il caso in cui l'esecuzione dell'ordine non costituisca violazione della legge penale.

     Copia dell'ordine scritto di cui al precedente comma deve essere presentata al comitato di gestione nella prima riunione successiva ed allegata al titolo cui si riferisce.

 

     Art. 43. Residui passivi. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 33 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

     In caso di necessità le somme stanziate in conto capitale, anche se non impegnate, possono essere conservate nel conto dei residui passivi per un solo esercizio successivo a quello di stanziamento.

 

     Art. 44. Perezione. I residui passivi relativi a spese correnti possono essere conservati per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

     Trascorso tale termine essi costituiscono economie di spesa salvo la riassegnazione - in caso di richiesta dei creditori - ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi mediante l'utilizzo del fondo di riserva dell'unità sanitaria locale.

 

CAPO IV - Amministrazione del patrimonio, contabilità di magazzino e dei

costi

 

     Art. 45. Beni immobili e mobili destinati all'unità sanitaria locale. Fanno parte del patrimonio assegnato alla unità sanitaria locale tutti i beni immobili e beni mobili di proprietà dei comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dalla unità sanitaria locale.

 

     Art. 46. Inventario dei beni patrimoniali. I beni patrimoniali di cui al precedente art. 45 sono iscritti nell'inventario del comune in cui sono collocati.

     Gli stessi beni patrimoniali sono altresì iscritti nell'inventario descrittivo dell'unità sanitaria locale.

     Gli inventari sono tenuti dalla unità sanitaria locale separatamente per gli immobili e per i mobili.

     L'inventario dei beni immobili a disposizione dell'unità sanitaria locale consiste in uno stato descrittivo comprendente le seguenti indicazioni:

     1) la denominazione e l'ubicazione;

     2) la descrizione e i dati catastali;

     3) il titolo di provenienza;

     4) il servizio specifico cui sono destinati;

     5) il numero progressivo di carico;

     6) il valore del bene [1].

     I beni mobili, esclusi quelli di consumo, sono indicati in un inventario descrittivo che deve contenere:

     1) la denominazione e la descrizione dei singoli beni;

     2) il numero di inventario attribuito ad ogni bene;

     3) la data, l'ufficio o il servizio che l'ha presi in carico;

     4) il titolo di provenienza;

     5) gli estremi del discarico;

     6) il valore del bene [1].

 

     Art. 47. Consegnatari dei beni mobili. Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli, su proposta dell'organo di direzione, tra i dipendenti assegnati ai settori o servizi ove sono collocati i beni stessi [1].

     I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, fino alla loro formale discarica, e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.

     Il comitato di gestione su proposta dell'organo di direzione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari [1].

 

     Art. 48. Dichiarazione di fuori uso e di scarico. I beni mobili a disposizione dell'unità sanitaria locale, non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà, o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del comitato di gestione sulla base di una motivata proposta del competente ufficio.

     Copia dell'atto deliberativo deve essere trasmessa al comune presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.

 

     Art. 49. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui all'articolo 45 provvede l'ULSS avvalendosi di mezzi ed interventi dei comuni [1].

 

     Art. 50. Acquisizione ed alienazione dei beni patrimoniali. Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 45 sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.

     L'acquisto e l'alienazione dei beni immobili è deliberato dall'assemblea su proposta del comitato di gestione, previo parere motivato del Consiglio comunale nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile e autorizzazione della Giunta regionale su conforme parere della Commissione consiliare competente.

     I comuni devono pronunziarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, trascorso il quale senza che il parere sia stato dato, esso si intende favorevole ad ogni effetto.

     Qualora l'assemblea dell'unità sanitaria locale decida di agire in difformità del parere espresso dal comune, deve motivare la decisione così difforme.

     Il ricavato della alienazione dei beni mobili di cui al precedente art. 45 è utilizzato per l'acquisto di nuovi beni mobili o immobili o per il miglioramento del patrimonio esistente a destinazione sanitaria [1].

     All'acquisto e alla alienazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

     Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le competenze a ciascuno attribuite, possono altresì disporre una diversa utilizzazione dei beni, fermo restando il vincolo di destinazione alle finalità del servizio sanitario gestito dalle unità sanitarie medesime.

 

     Art. 51. Contabilità di magazzino. Le unità sanitarie locali devono provvedere alla istituzione delle contabilità di magazzino relativamente ai materiali sanitari, prodotti farmaceutici e agli altri beni di consumo allo scopo di pervenire, attraverso idonee rilevazioni, alla determinazione dei valori e delle quantità dei beni esistenti all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché alla determinazione dei consumi dei centri di costo anche per periodi inferiori all'anno.

 

     Art. 52. Carico e scarico di magazzino. Le registrazioni delle operazioni di carico e scarico devono essere eseguite giornalmente.

     La valutazione dei beni in carico, è effettuata in base al prezzo di acquisto, mentre quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

     Per i beni in discarico deve essere rilevata l'imputazione ai centri di costo.

 

     Art. 53. Contabilità dei costi. Le unità sanitarie locali provvedono alla rilevazione dei costi dei singoli servizi, tenuto conto delle spese per il personale e degli altri fattori produttivi impiegati.

     La Giunta regionale indica i servizi per i quali deve essere effettuata obbligatoriamente la rilevazione.

     La determinazione dei costi di cui al presente articolo deve consentire un utile raffronto tra le spese sostenute e le prestazioni rese.

 

     Art. 54. Rilevazione dei costi. Al competente settore [1] economico- finanziario dell'unità sanitaria locale è affidato il compito della rilevazione contabile dei costi, sulla base degli elementi che sono forniti dagli uffici e servizi interessati alla rilevazione medesima.

     La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria regionale.

 

CAPO V - Contratti

 

     Art. 55. Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi delle ULSS provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 [1].

 

     Art. 56. Contenuto e limiti. I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a 9 anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del contratto.

     Devono prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni fino a un massimo del 30 per cento, previa prestazione di garanzia; non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell'amministrazione dell'unità sanitaria locale.

     Le spese di contratto - ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso che per legge non devono gravare sul committente - sono a carico del contraente privato.

     I contratti relativi alle forniture dei beni e servizi non possono essere stipulati con termini di pagamento superiori a quanto previsto dal precedente art. 36, ultimo comma.

 

     Art. 57. Forme di contrattazioni. Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la unità sanitaria locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso secondo le norme stabilite dalla presente legge.

     Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la unità sanitaria locale.

 

     Art. 58. Scelta delle procedure. Il comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti settori [1] o servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente art. 57 al fine di garantire la economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

 

     Art. 59. Capitolati generali e speciali. Il comitato di gestione, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

     Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

 

     Art. 60. I contratti di importo pari o superiori a lire 100 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.

     Quelli di importo inferiore a lire 100 milioni, purchè non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

     La procedura di cui al comma precedente, può essere adottata, previa adeguata motivazione anche nei seguenti casi:

     1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o nei casi di rescissione di contratto ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

     2) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

     I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 10.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

     La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, nei seguenti casi:

     1) per l'acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari;

     3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi dell'ULSS.

     Per le forniture di beni e servizi il limite di cui al secondo comma del presente articolo va riferito all'anno solare.

     I limiti di spesa di cui al presente articolo sono adeguati con cadenza biennale dalla Giunta regionale in relazione all'indice inflattivo nazionale [1].

 

     Art. 61. Procedimento per l'asta pubblica. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale.

     Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno 20 giorni prima di quello fissato per la gara.

     L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara, le prescrizioni e condizioni per l'ammissione alla stessa, e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 63.

 

     Art. 62. Procedimento per la licitazione privata. Nei casi in cui si procede a licitazione privata, l'unità sanitaria locale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto mediante invio di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto stesso.

     Tale schema deve essere restituito entro il termine stabilito, munito della firma e con la indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito.

     Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto tra quelli di cui al successivo art. 63 in base al quale si procederà alla aggiudicazione.

     L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal comitato di gestione assicurando la più ampia partecipazione e avvalendosi di elenchi distinti per categorie merceologiche, predisposti e aggiornati dai competenti uffici.

     E' facoltà della Giunta regionale di istituire, con la collaborazione tecnica delle unità sanitarie locali, appositi albi regionali dei fornitori del servizio sanitario regionale, distinti per categorie merceologiche cui dovranno attenersi le unità sanitarie locali. Gli albi sono aggiornati con periodicità almeno annuale [1].

 

     Art. 63. Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e di licitazione privata. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito e sono presiedute ed aggiudicate dal presidente del comitato di gestione o suo delegato, membro del comitato, assistito da due testimoni e da un funzionario verbalizzante.

     L'aggiudicazione è effettuata in base ai seguenti criteri:

     1) per i contratti dai quali deriva una entrata per l'ente, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

     2) per i contratti dai quali deriva una spesa per l'ULSS, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni [1];

     a) al prezzo più basso qualora i lavori, la fornitura dei beni e dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

     b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, li carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

     Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), l'unità sanitaria locale ha facoltà di rigettare, con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 30 per cento alla media delle offerte pervenute.

     La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una offerta valida [1].

     L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

 

     Art. 64. Procedimento per l'appalto-concorso. Per speciali forniture l'unità sanitaria locale può ricorrere all'appalto-concorso.

     In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee, a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici, le offerte di forniture per le quali venga richiesta la opportunità di una valutazione tecnico-quantitativa e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirle [1].

     Scaduto tale termine, il comitato di gestione, a suo insindacabile giudizio, procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione di esperti all'uopo nominata, in base all'esame tecnico comparativo dei progetti presentati e dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici offerti; la delibera deve essere adottata entro 60 giorni dall'apertura dei plichi e comunque non oltre 120 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte [1].

     Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, il comitato di gestione può sentire il parere di una commissione di 3 esperti all'uopo da esso nominata.

     Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, il comitato di gestione dà luogo ad altra gara.

     Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto, salvo quanto previsto dal successivo art. 65, quinto comma.

     La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

 

     Art. 65. Stipulazione del contratto. Il contratto è stipulato dal presidente del comitato di gestione, ovvero da un componente dello stesso da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblico- amministrativa - da un funzionario designato dal comitato di gestione quale ufficiale rogante.

     La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'art. 18 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

     Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dal comitato di gestione il contratto può essere ricevuto anche da un notaio.

     I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

     a) per mezzo di scrittura privata;

     b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

     Il verbale di aggiudicazione può tenere luogo di contratto. Tale possibilità deve risultare espressamente nell'invito alla gara.

     I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al visto di esecutività.

 

     Art. 66. Ufficiale rogante. I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

     Tali atti, nonché quelli di cui alla lettera a) del comma quarto dell'art. 65, sono registrati nel repertorio tenuto dall'ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

     L'Ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti dell'unità sanitaria locale.

 

     Art. 67. Cauzione. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

     Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente però al miglioramento del prezzo.

     Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'ULSS un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e quando l'importo presunto della gara sia inferiore a 50 milioni. Il deposito cauzionale provvisorio viene restituito ai concorrenti non aggiudicatari non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, ed ai concorrenti risultati aggiudicatari dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo [1].

 

     Art. 68. Esecuzione dei contratti. Nell'esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un massimo del quinto del loro prezzo previa deliberazione del comitato di gestione.

 

     Art. 69. Servizi in economia. I lavori, i servizi e le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri che possono essere eseguiti in economia sono deliberati dal comitato di gestione il quale deve stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

 

     Art. 70. Esecuzione dei lavori in economia. Il comitato di gestione, in relazione a particolari esigenze dei servizi, può disporre la esecuzione di lavori in economia, per un importo non superiore a lire 50.000.000 [1].

     I lavori in economia possono essere eseguiti:

     a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'ente;

     b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile all'ente.

     L'acquisto di materiali occorrenti alla esecuzione dei predetti lavori deve essere effettuato nel rispetto delle modalità di cui al presente capo.

 

     Art. 71. Provviste in economia. Il comitato di gestione, in relazione alle esigenze dei servizi e alla particolare natura dei beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre, per un importo non superiore a lire 5.000.000, che l'approvvigionamento sia effettuato in economia.

     Per quanto concerne il limite di spesa, si applicano le disposizioni contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 60 [1].

 

     Art. 72. Progettazione, esecuzione e collaudo di opere di competenza dell'unità sanitaria locale - Rinvio. Alla progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di competenza delle unità sanitarie locali si applicano - in quanto non in contrasto con la presente legge - le norme della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20.

 

     Art. 73. Ricerche e trattative regionali e forme collaborative tra unità sanitarie locali. La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali possono rivolgersi.

     In tal caso le unità sanitarie locali sono autorizzate a ricorrere alla trattativa privata.

     La Giunta regionale promuove iniziative per la realizzazione tra le unità sanitarie locali di forme associative per acquisto di beni e per la gestione dei servizi di comune interesse.

 

CAPO VI - Responsabilità controllo e rendiconti

 

     Art. 74. Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali. Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono responsabili personalmente e solidalmente secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, quarto comma, della presente legge e in genere per i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio.

     Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito, e purché l'esecuzione dell'ordine ricevuto non comporti violazione della legge penale.

     Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di mobilità accertati dalla Giunta regionale e finanziabili con la quota del fondo di riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     I membri del comitato di gestione sono responsabili personalmente e solidalmente delle spese pagate in relazione alle deliberazioni che siano state dichiarate immediatamente eseguibili e successivamente annullate dall'organo di controllo.

 

     Art. 75. Verifiche di gestione e di efficienza. Il controllo sulla gestione e sulla efficienza della medesima compete all'assemblea dell'unità sanitaria locale e alla Giunta regionale.

     A tale fine il comitato di gestione è tenuto, su richiesta dei predetti organi, a presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte di competenza e sui risultati economico-finanziari e di efficienza della gestione, con evidenza separata dei presìdi e servizi multizonali.

     La Giunta regionale può disporre verifiche presso le unità sanitarie locali sulla destinazione e sull'utilizzazione delle assegnazioni regionali avvalendosi anche del servizio ispettivo sanitario e finanziario [1].

 

     Art. 76. Verifiche di cassa e vigilanza sulla gestione di tesoreria. L'assemblea dell'unità sanitaria locale individua l'organo competente ad effettuare le verifiche di cassa allo scadere di ogni bimestre.

     In caso di accertato disavanzo le risultanze devono essere comunicate immediatamente ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle comunità montane anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di cui all'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Le risultanze delle verifiche di cassa devono comunque essere sempre comunicate al comitato di gestione dell'U.S.L.

     La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dal comitato di gestione.

     La convenzione di tesoreria detta norme per consentire all'ufficio economico finanziario competente l'accertamento dello stato dei pagamenti e delle riscossioni, nonché per stimolare la collaborazione tra detti uffici e il tesoriere al fine di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

 

     Art. 77. Rendiconti trimestrali di gestione. Le unità sanitarie locali devono fornire alla Giunta regionale rendiconti trimestrali entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre in cui sia dato conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data di resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obbiettivi per cui, decorso il termine previsto dall'ultimo comma del precedente art. 36, non sono stati effettuati pagamenti per forniture.

     Trascorso infruttuosamente il predetto termine di 30 giorni, la Giunta regionale fatta salva la facoltà di concedere una proroga di giorni 10, provvede alla nomina di un commissario per tali adempimenti.

     I rendiconti devono essere redatti sulla base di un modello uniforme predisposto nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento regionale.

     Copia dei predetti rendiconti deve essere trasmessa ai sindaci dei comuni o ai presidenti delle comunità montane al fine della adozione degli eventuali provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 78. Rendiconto generale annuale. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale.

     Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e l'elenco descrittivo del patrimonio in dotazione.

     Al rendiconto deve essere allegata la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. In particolare devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per funzioni e centri di costo o, per programmi, in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

     In un apposito conto allegato devono essere evidenziate le spese relative alla gestione dei servizi e presìdi multizonali.

 

     Art. 79. Conto finanziario. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     8) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     9) le eccedenze di entrate e le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

     11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     5) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     8) le economie rispetto agli stanziamenti di competenza;

     9) le economie rispetto agli stanziamenti di cassa;

     10) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;

     11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 80. Elenco descrittivo del patrimonio. L'elenco descrittivo del patrimonio deve indicare alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     1) i beni mobili e immobili assegnati all'unità sanitaria locale, raggruppati in relazione alla appartenenza al patrimonio dei singoli comuni, con la specificazione dei servizi cui sono destinati;

     2) la dimostrazione della concordanza tra le variazioni nella consistenza dei beni in dotazione ed i corrispondenti movimenti del conto finanziario.

 

     Art. 81. Formazione ed approvazione del rendiconto. Il rendiconto generale è presentato dal comitato di gestione alla assemblea dell'unità sanitaria locale, unitamente al parere dei consigli comunali previsto dall'art. 7 della legge sull'«organizzazione del servizio sanitario regionale», entro il 31 maggio dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

     L'assemblea provvede alla approvazione del rendiconto entro il 30 giugno e lo trasmette, corredato degli allegati, al comitato di controllo e alla Giunta regionale entro il 20 luglio.

     Le unità sanitarie locali che gestiscono servizi e presìdi multizonali devono trasmettere copia del conto di cui all'ultimo comma del precedente art. 78 alle altre unità sanitarie locali interessate a tali servizi.

 

     Art. 82. Collegamento con il rendiconto dei comuni e delle comunità montane. Entro 10 giorni dalia intervenuta esecutività, le unità sanitarie locali trasmettono copia del rendiconto annuale ai comuni e alle comunità montane competenti.

     I comuni e le comunità montane iscrivono nei rispettivi bilanci le risultanze complessive delle entrate e delle spese.

     I rendiconti annuali delle unità sanitarie locali devono essere allegati ai rendiconti dei comuni o delle comunità montane.

 

CAPO VII - Coordinata dei servizi sociali

 

     Art. 83. Finanziamento della gestione dei servizi sociali. L'assemblea è competente per la determinazione delle quote di partecipazione dei comuni per il finanziamento della gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale sull'«organizzazione del servizio sanitario regionale».

 

     Art. 84. Gestione dei servizi sociali. Il bilancio ed il conto consuntivo della gestione dei servizi sociali devono essere tenuti distinti da quelli della gestione dei servizi sanitari:

     Ai bilanci della gestione dei servizi sociali si applicano tutte le norme di cui alla presente legge.

 

CAPO VIII - Norme transitorie e finali

 

     Art. 85. Rapporti giuridici pregressi. Salvo i casi contemplati dall'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti giuridici attivi e passivi pregressi relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali, sono trasferiti, al momento della entrata in funzione delle unità sanitarie locali medesime, ai comuni competenti per territorio e da questi definiti mediante apposita gestione autonoma a stralcio.

     Gli eventuali avanzi netti complessivi delle gestioni di cui al comma precedente devono affluire alle entrate dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Gli eventuali disavanzi netti complessivi non possono gravare sui bilanci dei comuni.

 

     Art. 86. Trasferimento del patrimonio ai comuni. In relazione a quanto previsto dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti interessati devono effettuare, di intesa con il comune competente, la ricognizione dei beni mobili ed immobili da trasferire al patrimonio di quest'ultimo.

     I beni suddetti devono essere individuati attraverso l'indicazione di tutti i dati richiesti per l'inventario dei comuni, nonché di tutti gli elementi necessari per le prescritte volture.

     I comuni procedono alla acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite deliberazioni consiliari.

 

     Art. 87. Attribuzione del patrimonio alle unità sanitarie locali. I comuni, con deliberazioni del consiglio attribuiscono alle unità sanitarie locali i beni mobili ed immobili già destinati ai servizi sanitari e igienico-sanitari, siano essi di precedente proprietà comunale che trasferiti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la eccezione dei beni patrimoniali per i quali è prevista l'utilizzazione da parte dei comuni stessi.

 

     Art. 88. Rinvio alle norme di contabilità generale. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità della Regione e dello Stato.

 

     Art. 89. Richiamo a D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili con i contenuti dell'emanando decreto interministeriale di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.

 

 


[*] La presente legge è abrogata, con effetto dal 31 dicembre 1996, dall'art. 31 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 51.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.

[1] Così modificato con l'art. 36 della L.R. 27 marzo 1990, n. 9.