§ 3.1.143 - Regolamento 24 novembre 2005, n. 1915.
Regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:24/11/2005
Numero:1915


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.1.143 - Regolamento 24 novembre 2005, n. 1915.

Regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci

(G.U.U.E. 25 novembre 2005, n. L 307).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 9, 10 e 12,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione, stabilisce disposizioni applicabili a determinati elementi statistici e specifiche merci. È opportuno adattare tali disposizioni per agevolare la raccolta di dati e renderle più accurate in rapporto ad alcune particolari transazioni commerciali.

      (2) Nell’intento di ridurre l’onere imposto agli operatori responsabili di fornire le informazioni è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di esentare le imprese dall’obbligo di fornire informazioni relative ai quantitativi espressi in termini di massa netta per tutte le merci per le quali è disposto che vengano indicate allo stesso tempo unità di misura supplementari.

      (3) Per ottemperare alle prescrizioni nazionali agli Stati membri andrebbe accordata maggiore flessibilità per quanto riguarda la raccolta di codici relativi alla natura delle transazioni considerate, se ed in quanto le informazioni trasmesse alla Commissione non ne risultano influenzate negativamente.

      (4) Nell’intento di armonizzare le statistiche comunitarie relative agli scambi di navi ed aeromobili tra Stati membri, la trasmissione di dati pertinenti a tali scambi andrebbe limitata alle transazioni registrate nei registri marittimi od aeronautici nazionali e concluse da imprese aventi sede nello Stato membro dichiarante.

      (5) È opportuno stabilire disposizioni aggiuntive in tema di fonti dei dati per consentire alle autorità nazionali di raccogliere informazioni più precise in merito ad arrivi e spedizioni per quanto riguarda gli scambi di navi ed aeromobili, prodotti del mare, energia elettrica e gas naturale.

      (6) Occorrono chiarimenti anche per quanto riguarda le parti di ricambio utilizzate per riparazioni.

      (7) È di conseguenza auspicabile modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1982/2004.

      (8) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato delle statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:

     1) L’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 9. Quantità delle merci

     1. La massa netta è indicata in chilogrammi. L’indicazione della massa netta può tuttavia non venire richiesta ai fornitori delle informazioni laddove sia indicata un’unità di misura supplementare a termini del paragrafo 2.

     2. Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni precisate nella nomenclatura combinata (nel seguito “NC”), stabilita dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte “Disposizioni preliminari” di detto regolamento.»

     2) All’articolo 10 è aggiunta la frase seguente:

     «Gli Stati membri possono raccogliere nella colonna B numeri di codice per finalità d’interesse nazionale purché alla Commissione vengano trasmessi solo i numeri di codice che figurano nella colonna A.»

     3) L’articolo 17 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2 le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     «a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale. Tale operazione è assimilata ad un arrivo;

     b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro. Tale operazione è assimilata ad una spedizione. Se si tratta di navi o di aeromobili nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione.»

     b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali ad esempio i registri marittimi ed aeronautici nazionali, per ottenere le informazioni necessarie ad individuare i trasferimenti o la proprietà di tali beni.»

     4) All’articolo 21 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali le informazioni desumibili dalle dichiarazioni delle navi registrate nello Stato membro interessato in merito ai prodotti del mare sbarcati in altri Stati membri.»

     5) All’articolo 22 il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

     «4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, che possano risultare necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.»

     6) L’Articolo 23 è modificato come segue:

     a) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «Energia elettrica e gas».

     b) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

     «1. Le statistiche sugli scambi di merci tra Stati membri coprono le spedizioni e gli arrivi di energia elettrica e gas naturale.

     2. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico di cui possano aver bisogno per trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali possono esigere che le informazioni siano fornite direttamente da operatori stabiliti nello Stato Membro dichiarante che possiedano o gestiscano le reti nazionali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale.»

     7) All’allegato I il punto h) è sostituito dal testo seguente:

     «h) Beni da riparare e riparati, con i pezzi di ricambio in essi incorporati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni stessi.»

     8) L’allegato II è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.