§ 3.1.120 – Regolamento 18 novembre 2004, n. 1982.
Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.1 questioni generali
Data:18/11/2004
Numero:1982


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Merci escluse.
Art.  3. Periodo di riferimento.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7. Stato membro associato e paese d’origine.
Art.  8. Valore delle merci.
Art.  9. Quantità delle merci
Art.  10. Natura della transazione.
Art.  11. Condizioni di consegna.
Art.  12. Modalità di trasporto.
Art.  13.
Art.  14.
Art.  15. Impianti industriali.
Art.  16. Invii scaglionati.
Art.  17. Navi e aeromobili.
Art.  18. Parti di veicoli e di aeromobili.
Art.  19. Merci fornite a navi o aeromobili.
Art.  20. Impianti in alto mare.
Art.  21. Prodotti del mare.
Art.  22. Veicoli spaziali.
Art.  23. Energia elettrica e gas
Art.  24. Beni militari.
Art.  25.
Art.  26.
Art.  27.
Art.  28.


§ 3.1.120 – Regolamento 18 novembre 2004, n. 1982.

Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione.

(G.U.U.E. 19 novembre 2004, n. L 343).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 9, 10, 12 e l’articolo 13, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri si basano sul regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riesamina le disposizioni statistiche al fine di migliorarne la trasparenza e di facilitarne la comprensione ed è adeguato alle attuali esigenze in tema di informazioni. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento la Commissione è responsabile di particolari modalità di attuazione. Occorre pertanto adottare un nuovo regolamento della Commissione che si attenga rigorosamente alla responsabilità attribuita e definisca le disposizioni di attuazione. Il regolamento (CE) n. 1901/2000 del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri e il regolamento (CEE) n. 3590/92 dell’11 dicembre 1992, relativo ai supporti dell’informazione statistica della statistica del commercio tra Stati membri vanno quindi abrogati.

     (2) Per motivi metodologici è opportuna l’esclusione di alcuni tipi di merci e di movimenti. Occorre compilare un elenco completo delle merci che vanno escluse dalle statistiche da inviare alla Commissione (Eurostat).

     (3) Le merci devono essere incluse nella statistica del commercio al momento dell’entrata o dell’uscita dal territorio statistico di un paese. Se la raccolta dei dati tiene conto di procedure fiscali e doganali sono tuttavia necessarie disposizioni particolari.

     (4) Al fine di controllare la qualità delle informazioni raccolte occorre mantenere un legame tra i dati sull’IVA e le dichiarazioni Intrastat. È opportuno definire le informazioni che le amministrazioni fiscali nazionali sono tenute a trasmettere alle autorità nazionali responsabili delle statistiche.

     (5) Alle informazioni raccolte nell’ambito del sistema Intrastat vanno applicati concetti e definizioni comuni per favorire un’applicazione omogenea del sistema.

     (6) Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento delle imprese occorre applicare disposizioni omogenee e precise nella definizione delle soglie.

     (7) Per alcune merci e movimenti particolari è necessario fissare disposizioni appropriate, al fine di garantire un’omogenea raccolta delle informazioni necessarie.

     (8) Occorre includere appropriati scadenziari comuni e disposizioni relative a modifiche e revisioni, per rispondere alle esigenze degli utenti in tema di cifre puntuali e comparabili.

     (9) Per migliorare la qualità delle informazioni e garantire la trasparenza del funzionamento del sistema è prevista una valutazione regolare del sistema.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento definisce i provvedimenti necessari per l’attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 2. Merci escluse.

     Le merci elencate nell’allegato I del presente regolamento sono escluse dalle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat).

 

     Art. 3. Periodo di riferimento.

     1. In caso di acquisti intracomunitari gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento per le merci comunitarie alle quali si applica l’IVA in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.

     Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale ha luogo il fatto generatore dell’imposta.

     2. Qualora la dichiarazione in dogana sia utilizzata a sostegno delle informazioni, gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.

     Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale la dichiarazione è accettata dall’autorità doganale.

 

CAPITOLO 2

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE

 

     Art. 4.

     1. Su richiesta dell’autorità nazionale le persone responsabili della trasmissione di informazioni al sistema Intrastat sono tenute a dimostrare la correttezza dei dati statistici forniti.

     2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 è limitato ai dati che il fornitore di informazioni statistiche deve trasmettere all’amministrazione fiscale competente in rapporto ai movimenti intracomunitari di merci.

 

     Art. 5.

     1. Per identificare le persone che hanno dichiarato merci a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni:

     a) nome completo della persona fisica o giuridica;

     b) indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

     c) numero di identificazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004.

     2. Conformemente alla direttiva 77/388/CEE l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro per ogni persona fisica o giuridica fornisce alle autorità nazionali:

     a) la base imponibile delle acquisizioni e delle forniture intracomunitarie di beni;

     b) il periodo fiscale.

 

     Art. 6.

     Le ulteriori informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 638/2004 riguardano perlomeno i dati VIES nazionali (Sistema di scambio di dati relativi all’IVA).

 

CAPITOLO 3

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI INTRASTAT

 

     Art. 7. Stato membro associato e paese d’origine.

     Lo Stato membro associato e, se rilevato, il paese d’origine sono indicati conformemente alla versione della nomenclatura dei paesi e dei territori in vigore.

 

     Art. 8. Valore delle merci.

     1. Il valore delle merci è la base imponibile che costituisce il valore da determinare a fini fiscali in conformità della direttiva 77/388/CEE.

     Per i prodotti soggetti alle imposte di consumo l’importo di tali imposte è escluso dal valore delle merci.

     Qualora la base imponibile non andasse dichiarata a fini fiscali, occorre indicare un valore positivo corrispondente all’importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, all’importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

     Se la merce è sottoposta a lavorazione, il valore da rilevare, in vista e a seguito di tale operazione, corrisponde all’importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.

     2. A norma dell’allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci basandosi sui fornitori di informazioni i cui scambi raggiungono un importo massimo equivalente al 70 % del totale degli scambi dello Stato membro interessato, espresso in valore.

     3. Il valore delle merci definite ai paragrafi 1 e 2 è espresso in valuta nazionale. Il tasso di scambio da applicare è:

     a) il tasso di scambio usato per calcolare la base imponibile a fini fiscali, se stabilita; oppure

     b) il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in assenza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.

 

     Art. 9. Quantità delle merci [1]

     1. La massa netta è indicata in chilogrammi. L’indicazione della massa netta può tuttavia non venire richiesta ai fornitori delle informazioni laddove sia indicata un’unità di misura supplementare a termini del paragrafo 2.

     2. Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni precisate nella nomenclatura combinata (nel seguito “NC”), stabilita dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87, in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte “Disposizioni preliminari” di detto regolamento.

 

     Art. 10. Natura della transazione. [2]

     La natura della transazione è indicata conformemente ai codici che figurano nell’elenco dell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri utilizzano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice della colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B contenuti in tale elenco. Gli Stati membri possono raccogliere nella colonna B numeri di codice per finalità d’interesse nazionale purché alla Commissione vengano trasmessi solo i numeri di codice che figurano nella colonna A.

 

     Art. 11. Condizioni di consegna.

     Gli Stati membri che rilevano le condizioni di consegna a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 638/2004 possono utilizzare i codici indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

 

     Art. 12. Modalità di trasporto.

     Gli Stati membri che rilevano le modalità di trasporto a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 638/2004 possono utilizzare i codici indicati nell’allegato V del presente regolamento.

 

CAPITOLO 4

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA INTRASTAT

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri basano il calcolo delle soglie per l’anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati disponibili dei loro scambi con altri Stati membri relativi a un periodo di almeno dodici mesi. Le disposizioni adottate all’inizio dell’anno restano in vigore durante tutto l’anno.

     2. Il valore degli scambi del fornitore dell’informazione è considerato superiore alle soglie fissate:

     a) quando nel corso dell’anno precedente il valore degli scambi con altri Stati membri supera le soglie applicabili; oppure

     b) quando il valore cumulativo degli scambi con altri Stati membri supera le soglie sin dall’inizio dell’anno di applicazione. In tal caso le informazioni sono fornite a decorrere dal mese in cui le soglie vengono superate.

     3. I fornitori delle informazioni interessati alla semplificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 638/2004 utilizzano il codice 9950 00 00 per indicare i prodotti residui.

     4. Per singole transazioni di valore inferiore a 200 euro i soggetti tenuti a fornire le informazioni possono indicare le seguenti informazioni semplificate:

     — codice del prodotto 9950 00 00,

     — Stato membro associato,

     — valore delle merci.

     Le autorità nazionali possono:

     a) respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constatino una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica;

     b) esigere che i soggetti tenuti a fornire l’informazione chiedano preventivamente di poter beneficiare della semplificazione.

 

CAPITOLO 5

NORME RELATIVE A PARTICOLARI MERCI E MOVIMENTI

 

     Art. 14.

     Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 638/2004, particolari merci e movimenti sono oggetto delle norme definite nel presente capitolo per i dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat).

 

     Art. 15. Impianti industriali.

     1. Ai fini del presente articolo s’intende per:

     a) «impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un’unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;

     b) «componenti» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC.

     2. La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali.

     3. In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati:

     a) i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

     — le prime quattro cifre sono 9880,

     — la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente,

     — la settima e l’ottava cifra sono 0;

     b) la quantità è facoltativa.

 

     Art. 16. Invii scaglionati.

     1. Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s’intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.

     2. Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio parziale.

 

     Art. 17. Navi e aeromobili.

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) «navi» le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della NC, nonché le navi da guerra;

     b) «aeromobili» gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, purché destinati a essere utilizzati da una compagnia aerea, ovvero ad uso militare;

     c) «proprietà di una nave o di un aeromobile» il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile.

     2. La statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri su navi e aeromobili riguarda solo le spedizioni e gli arrivi seguenti:

     a) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro ad una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale. Tale operazione è assimilata ad un arrivo; [3]

     b) il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante e ivi registrata nel registro marittimo od aeronautico nazionale a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro. Tale operazione è assimilata ad una spedizione. Se si tratta di navi o di aeromobili nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione; [4]

     c) la spedizione e l’arrivo di navi o di aeromobili da sottoporre a lavorazione per conto di terzi o in seguito ad essa, conformemente all’allegato III, nota e).

     3. Gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri:

     a) la quantità è espressa in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla NC per le navi; per gli aeromobili è espressa in massa netta e in unità supplementari;

     b) il valore statistico corrisponde all’importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o dell’aeromobile, esclusi i costi di trasporto e di assicurazione;

     c) lo Stato membro associato dello Stato membro dichiarante è:

     — all’arrivo, lo Stato membro di costruzione nel caso di navi o di aeromobili nuovi costruiti nell’Unione europea,

     — in altri casi, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell’aeromobile all’arrivo, oppure la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell’aeromobile alla spedizione;

     d) per gli arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il periodo di riferimento è il mese in cui avviene il trasferimento di proprietà.

     4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali ad esempio i registri marittimi ed aeronautici nazionali, per ottenere le informazioni necessarie ad individuare i trasferimenti o la proprietà di tali beni. [5]

 

     Art. 18. Parti di veicoli e di aeromobili.

     Per le parti di veicoli e di aeromobili gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali semplificate, a condizione di informare la Commissione (Eurostat) di tale prassi particolare prima di applicarla.

 

     Art. 19. Merci fornite a navi o aeromobili.

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) per «fornitura di merci a navi o aeromobili» s’intende la fornitura di prodotti destinati all’equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;

     b) le navi o gli aeromobili sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui sono registrati.

     2. Sono oggetto della statistica sullo scambio di beni tra Stati membri solo le spedizioni di merci fornite nel territorio dello Stato membro dichiarante a navi o aeromobili appartenenti a un altro Stato membro. Le spedizioni riguardano tutte le merci di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2004.

     3. Per le merci fornite a navi o aeromobili gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti:

     — 9930 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

     — 9930 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

     — 9930 99 00: merci classificate altrove.

     La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta.

     È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QR».

 

     Art. 20. Impianti in alto mare.

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) per «impianto in alto mare» s’intendono le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio statistico di un determinato paese;

     b) tali impianti in alto mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della loro gestione commerciale.

     2. La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di merci consegnate o provenienti da tali impianti in alto mare.

     3. Per le merci destinate agli operatori dell’impianto in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature di tale impianto gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti:

     — 9931 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

     — 9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

     — 9931 99 00: merci classificate altrove.

     La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta.

     Può essere utilizzato il codice semplificato del paese associato «QV».

 

     Art. 21. Prodotti del mare.

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) per «prodotti del mare» s’intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi;

     b) i prodotti del mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura.

     2. La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi seguenti:

     a) arrivi, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante o venduti a navi registrate nello Stato membro dichiarante da una nave registrata in un altro Stato membro;

     b) spedizioni, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti di un altro Stato membro o venduti a navi registrate in un altro Stato membro da una nave registrata nello Stato membro dichiarante.

     3. Lo Stato membro associato è, all’arrivo, lo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, lo Stato membro in cui vengono sbarcati i prodotti del mare o in cui è registrata la nave che li ha acquistati.

     4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, quali le informazioni desumibili dalle dichiarazioni delle navi registrate nello Stato membro interessato in merito ai prodotti del mare sbarcati in altri Stati membri. [6]

 

     Art. 22. Veicoli spaziali.

     1. Ai fini del presente articolo per «veicoli spaziali» s’intendono veicoli in grado di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre.

     2. La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le seguenti spedizioni o arrivi di veicoli spaziali:

     a) consegne o arrivi di veicoli spaziali da sottoporre a lavorazione per conto di terzi o in seguito ad essa, a norma dell’allegato III, nota e) del presente regolamento;

     b) il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi va considerato:

     i) come spedizione, nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;

     ii) come arrivo, nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.

     3. Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alla statistica di cui al paragrafo 2, lettera b):

     a) i dati relativi al valore statistico sono definiti come il valore del veicolo spaziale «franco fabbrica», conformemente alle condizioni di consegna che figurano nell’allegato IV del presente regolamento;

     b) i dati riguardanti lo Stato membro associato sono, all’arrivo, quelli relativi allo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito e, alla spedizione, quelli dello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.

     4. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, che possano risultare necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo. [7]

 

     Art. 23. Energia elettrica e gas [8]

     1. Le statistiche sugli scambi di merci tra Stati membri coprono le spedizioni e gli arrivi di energia elettrica e gas naturale. [9]

     2. Qualora non sussistano conflitti con altre norme comunitarie le autorità nazionali possono accedere per ragioni fiscali o doganali a tutte le fonti supplementari d’informazioni disponibili diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico di cui possano aver bisogno per trasmettere alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali possono esigere che le informazioni siano fornite direttamente da operatori stabiliti nello Stato Membro dichiarante che possiedano o gestiscano le reti nazionali per la fornitura di energia elettrica o gas naturale. [10]

     3. Il valore statistico trasmesso alla Commissione (Eurostat) può basarsi su stime. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione (Eurostat) sulla metodologia utilizzata per la stima prima di applicarla.

 

     Art. 24. Beni militari.

     1. La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di beni ad uso militare.

     2. Gli Stati membri possono trasmettere informazioni meno dettagliate di quanto richiesto all’articolo 9, paragrafo 1, lettere da b) ad h), del regolamento (CE) n. 638/2004, qualora le informazioni siano soggette a segreto militare in conformità delle definizioni in vigore negli Stati membri. Sono tuttavia trasmessi alla Commissione (Eurostat) almeno i dati relativi al valore statistico mensile complessivo delle spedizioni e degli arrivi.

 

CAPITOLO 6

TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT

 

     Art. 25.

     1. I risultati aggregati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi con altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per prodotto degli scambi all’esterno della zona euro, secondo le sezioni della Classificazione tipo del commercio internazionale, terza revisione.

     2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che la rilevazione dei dati sugli scambi relativi a imprese che superano la soglia del 97 % sia completa.

     3. Le modifiche apportate in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 638/2004 sono trasmesse a Eurostat perlomeno con una ripartizione per paese associato e per codice dei prodotti a livello di due cifre della NC.

     4. Per quanto concerne il valore delle merci, gli Stati membri stimano tale valore se non è stato rilevato.

     5. Se il periodo di riferimento per ragioni fiscali non corrisponde al mese civile, gli Stati membri che hanno adottato il periodo di riferimento conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime.

     6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pubblicati almeno nelle prime due cifre originali della NC, se in tal modo è garantita la riservatezza.

     7. Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.

 

CAPITOLO 7

RELAZIONE SULLA QUALITÀ

 

     Art. 26.

     1. Entro e non oltre i dieci mesi successivi all’anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità contenente tutte le informazioni richieste per valutare la qualità dei dati trasmessi.

     2. La relazione sulla qualità è intesa a illustrare la qualità delle statistiche in rapporto ai seguenti aspetti:

     — pertinenza dei concetti statistici

     — precisione delle stime

     — puntualità nella trasmissione dei risultati alla Commissione (Eurostat)

     — accessibilità e chiarezza delle informazioni

     — comparabilità delle statistiche

     — coerenza

     — completezza.

     3. Gli indicatori di qualità sono definiti nell’allegato VI del presente regolamento.

 

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 27.

     Il regolamento (CE) n. 1901/2000 e il regolamento (CEE) n. 3590/92 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

     Art. 28.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

Elenco delle merci escluse dalla statistica

sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

 

     a) Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.

     b) Oro detto monetario.

     c) Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate.

     d) Merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile.

     e) Merci destinate a un uso temporaneo, purché che siano rispettate le seguenti condizioni:

     1) non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,

     2) la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi,

     3) la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA.

     f) Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.

     g) Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

     1) materiale pubblicitario,

     2) campioni commerciali.

     h) Beni da riparare e riparati, con i pezzi di ricambio in essi incorporati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni stessi. [11]

     i) Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.

     j) Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.

     k) Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri.

 

 

ALLEGATO II [12]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

Codici relativi alla natura della transazione

 

A

B

1) Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà effettivo o previsto dietro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione delle transazioni relative ai codici 2, 7, 8) (a) (b) (c)

1) Acquisto o vendita definitivi (b) 2) Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario 3) Baratto (corrispettivo in natura) 4) Acquisti da parte di privati 5) Locazione finanziaria (vendita rateale) (c)

2) Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originaria al codice 1 (d); sostituzione di merci a titolo gratuito (d)

1) Restituzione di merci 2) Sostituzione di merci restituite 3) Sostituzione (ad esempio, in garanzia) di merci non restituite

3) Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)

1) Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea 2) Altri aiuti pubblici di carattere generale 3) Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative) 4) Altro

4) Operazioni finalizzate a lavorazione per conto di terzi (e) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7)

 

5) Operazioni successive a una lavorazione per conto di terzi (e) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7)

 

6) Particolari transazioni codificate a fini nazionali (f)

 

7) Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni

 

8) Fornitura di materiale e attrezzature per lavori di costruzione o di ingegneria civile nel quadro di un contratto generale (g)

 

9) Altre transazioni

 

 

     (a) Questa voce riguarda la maggior parte delle spedizioni e degli arrivi, ossia le transazioni attraverso cui:

     — avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e

     — viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura.

     Rientrano in questa voce anche i movimenti tra imprese affiliate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è un corrispettivo immediato.

     (b) Comprese le sostituzioni a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

     (c) Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario, che, allo scadere del contratto, diventa l’effettivo proprietario dei beni.

     (d) Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle voci corrispondenti.

     (e) La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.

     Le merci destinate a una lavorazione o in seguito ad essa devono essere registrate come arrivi e spedizioni.

     Una riparazione non va tuttavia registrata in questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

     Le merci destinate alla riparazione e in seguito ad essa sono escluse dalla statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) [cfr. l’allegato I, lettera h)].

     (f) Tra le transazioni registrate in questa voce rientrano ad esempio: transazioni senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei di durata inferiore a due anni ad eccezione dei lavori per conto di terzi (consegna o restituzione). Le transazioni registrate con questo codice non vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat).

     (g) Le transazioni da registrare alla voce 8 della colonna A non devono avere una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l’intera operazione. In caso contrario gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1.

 

 

ALLEGATO IV

 

Codici relativi alle condizioni di consegna

 

 

Significato

Luogo da precisare, se richiesto

Codici Incoterm

Incoterm CCI/CEE Ginevra

EXW

franco fabbrica

ubicazione della fabbrica

FCA

franco vettore

punto designato

FAS

franco sotto bordo

porto d’imbarco convenuto

FOB

franco a bordo

porto d’imbarco convenuto

CFR

costo e nolo (C & N)

porto di destinazione convenuto

CIF

costo, assicurazione e nolo (CIF)

porto di destinazione convenuto

CPT

porto pagato fino a

porto di destinazione convenuto

CIP

porto e assicurazione pagati fino a

porto di destinazione convenuto

DAF

reso frontiera

luogo di consegna convenuto alla frontiera

DES

reso franco bordo nave a destino

porto di destinazione convenuto

DEQ

reso franco banchina

sdoganato. Porto convenuto

DDU

reso non sdoganato

luogo di destinazione convenuto nel paese di arrivo

DDP

reso sdoganato

luogo di consegna convenuto nel paese di arrivo

XXX

altre condizioni di consegna

indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto

 

     Altre informazioni (se richieste)

     1) luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione;

     2) luogo situato in un altro Stato membro;

     3) altri (luogo all’esterno della Comunità).

 

 

ALLEGATO V

 

Codici relativi alle modalità di trasporto

 

Codice

Denominazione

1

Trasporti marittimi

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Propulsione propria

 

 

ALLEGATO VI

Indicatori di qualità

 

     Le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alla qualità dei dati si basano su una serie di indicatori di qualità e sui metadati descrittivi necessari.

     1) Pertinenza dei concetti statistici significa che i dati corrispondono alle esigenze degli utenti.

     2) La precisione è una delle esigenze primarie degli utenti e può essere valutata mediante i seguenti indicatori:

     a) Soglie

     i) Gli Stati membri indicano i livelli delle soglie attualmente previste.

     ii) Al fine di controllare i livelli ai quali sono state fissate le soglie, gli Stati membri indicano:

     — il tasso di copertura (%), espresso in valore, degli scambi di beni che superano la soglia di esenzione.

     iii) Per controllare l’impatto delle soglie, gli Stati membri indicano:

     — il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi di beni inferiori alle soglie,

     — la quota (%) di scambi stimati inferiori alle soglie.

     b) Mancata risposta

     Al fine di valutare il livello delle mancate risposte, gli Stati membri indicano:

     — il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi mancanti,

     — la quota (%) di valori stimati per gli scambi mancanti.

     c) Valore statistico

     Per valutare l’impatto del calcolo del valore statistico, gli Stati membri indicano:

     — la metodologia utilizzata per il calcolo del valore statistico,

     — l’impatto quantitativo del calcolo del valore statistico.

     d) Revisioni

     Al fine di valutare l’impatto delle procedure di revisione, gli Stati membri presentano:

     — una descrizione della strategia di revisione,

     — la variazione (%) del valore complessivo degli scambi considerando i primi e gli ultimi risultati disponibili.

     e) Riservatezza

     Al fine di valutare l’impatto degli scambi riservati, gli Stati membri presentano:

     — una descrizione delle norme sulla riservatezza,

     — la quota (%) di scambi riservati espressi in valore,

     — il numero di codici dei prodotti della NC caratterizzati da riservatezza.

     f) Altri elementi della precisione

     Altri indicatori risultano utili nella valutazione della qualità dei dati, pertanto gli Stati membri includono i seguenti elementi nella relazione sulla qualità:

     — descrizione dei metodi di controllo,

     — numero medio mensile di righe delle dichiarazioni,

     — numero di fornitori delle informazioni statistiche,

     — % delle dichiarazioni elettroniche,

     — % dei valori dichiarati elettronicamente.

     3) La puntualità sarà valutata da Eurostat calcolando il periodo medio trascorso tra la fine del mese di riferimento e la trasmissione dei dati a Eurostat, nel modo seguente:

     — il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati aggregati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale,

     — il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati dettagliati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale.

     4) L’accessibilità agli utenti dà valore ai dati statistici ed è accresciuta se i dati sono facilmente disponibili nei formati richiesti dagli utenti. La chiarezza dei dati disponibili dipende dall’assistenza fornita nell’utilizzo e nell’interpretazione della statistica, nonché dai commenti e dalle analisi dei risultati.

     Gli Stati membri includono pertanto nella relazione sulla qualità i mezzi di comunicazione utilizzati per diffondere le statistiche del commercio estero e i riferimenti ad ulteriori informazioni che possono aiutare gli utenti delle statistiche (per esempio informazioni metodologiche, pubblicazioni precedenti o simili, ecc.).

     5) La comparabilità è intesa a misurare l’impatto delle differenze nei concetti e nelle definizioni statistiche utilizzati quando si effettuano raffronti di statistiche per zone geografiche, ambiti non geografici o periodi di riferimento.

     L’utilizzo di concetti e definizioni diverse da parte degli Stati membri può compromettere la comparabilità delle statistiche sul commercio estero (comparabilità spaziale).

     Per valutare l’impatto, gli Stati membri indicano le statistiche a specchio realizzate e l’esame delle asimmetrie effettuato se l’effetto a specchio appare significativo.

     La comparabilità temporale è un altro aspetto importante della qualità. Gli Stati membri segnalano qualsiasi modifica relativa a definizioni, copertura o metodi che possa avere un impatto sulla continuità.

     6) La coerenza si definisce come la possibilità di un buon utilizzo combinato di una serie di statistiche. Oltre alle statistiche sul commercio estero, è possibile trovare informazioni sugli scambi esteri nei conti nazionali, nelle statistiche sulle imprese e nella bilancia dei pagamenti.

     In questo contesto gli Stati membri indicano qualsiasi informazione relativa alla coerenza della statistica sul commercio estero con statistiche derivanti da altre fonti.

     7) La completezza si riferisce al fatto che i temi per i quali sono disponibili le statistiche corrispondono alle esigenze e alle priorità indicate dagli utenti del Sistema statistico europeo.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[2] Articolo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[7] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[8] Titolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[9] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[11] Punto così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.

[12] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1915/2005.